Art. 2.
All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722 .
All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722 .
All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.