Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazzarena Zorzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Questore di Bologna, datato 4 giugno 2025 e notificato il 3 luglio 2025, con cui è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno ex art. 9 TU d.lgs. 286/98;
nonché per l’annullamento degli atti presupposti e/o connessi, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, trovandosi in Italia da molti anni, dove legittimamente soggiorna in forza di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia legato al permesso di soggiorno del marito, ha richiesto il rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia, che le è stato negato in quanto al marito è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a causa della pericolosità sociale connessa alle condanne che lo attingono.
Secondo la straniera l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare:
- che il marito ha impugnato il provvedimento di revoca e il ricorso, benché respinto con sentenza di questo Tribunale -OMISSIS- del 2025, è attualmente sub judice , essendo stata appellata la pronuncia di primo grado, la cui efficacia, però, non è stata sospesa in appello;
- che i coniugi hanno una figlia, che frequenta la scuola in Italia;
- che l’ordine di espulsione del marito è stato sospeso;
- che alla ricorrente avrebbe potuto essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
È stato, dunque, notificato un ricorso nel quale si deducono:
1. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. Violazione per mancata applicazione dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il provvedimento sarebbe illegittimo per carenza di motivazione, dal momento che il rilascio del permesso di soggiorno UE è stato negato perché: “• Il coniuge -OMISSIS- non risulta essere titolare di permesso di soggiorno, pertanto, non sussistono i requisiti ex art. 30 comma 3 T.U.I. • Non sono presenti i requisiti di cui all’art. 30, comma 5 T.U.I. Inoltre, non è possibile valutare il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in quanto: • Non dimostra di possedere i requisiti di cui all’art. 9 del T.U.I.”. La motivazione sarebbe, dunque, rappresentata dal mero richiamo a disposizioni di legge. In ogni caso l’amministrazione avrebbe violato l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto le reali motivazioni poste a base del provvedimento finale sono state esplicitate solo in quest’ultimo, mentre il preavviso di rigetto, recante solo la generica indicazione delle norme violate, non avrebbe consentito una corretta rappresentazione della posizione della ricorrente;
2. violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 anche sotto il diverso profilo della violazione del principio per cui il concetto di “lavoro”, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovrebbe essere inteso come ricomprendente anche l’attesa occupazione;
3. violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli art. 6, commi 1 e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, laddove il Questore ha legato la condizione della ricorrente a quella del marito, sposando un’interpretazione della norma “patriarcale”. Sul piano del merito la Questura non avrebbe valutato che la ricorrente è residente in Italia da più di cinque anni, dispone di un adeguato reddito (perché il marito produce il reddito necessario e la norma non richiederebbe espressamente che il reddito debba essere prodotto dal richiedente il titolo), ha un appartamento di proprietà e ha superato il test di italiano;
4. violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 5, comma 6 e dell’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver l’Amministrazione considerato la richiesta subordinata di rilascio di un permesso per attesa occupazione, con ciò integrando anche una violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 7 della Carta fondamentale dell’Unione europea per mancata considerazione del diritto del fanciullo e del diritto del malato (il marito) ad avere adeguate cure in Italia.
Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento.
In primo luogo, il provvedimento impugnato non può essere considerato privo di motivazione, né in relazione al diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto per motivi familiari, né con riferimento al rigetto dell’istanza di rilascio di un titolo di soggiorno come soggiornante di lungo periodo autonomo.
Più precisamente, sin dalla comunicazione del preavviso di rigetto, l’Amministrazione ha esplicitato come la richiesta della ricorrente volta ad ottenere un permesso per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia non potesse trovare accoglimento, essendo tale istanza direttamente collegata al permesso di soggiorno del marito che, in quel momento (e a tutt’oggi), risultava privo del titolo, in quanto revocato con un provvedimento pienamente efficace, essendo stata negata la sospensione dei suoi effetti.
Il combinato disposto del comma 3 dell’art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 (cui è fatto esplicito riferimento nella comunicazione del preavviso di rigetto) e del primo comma dell’art. 9 del medesimo TU (che regola il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) delinea chiaramente l’indissolubile rapporto esistente tra il permesso di soggiorno dello straniero titolare del permesso di soggiorno che, per comodità di esposizione si può definire “primario” e quello del famigliare giunto in Italia con il ricongiungimento famigliare e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Il comma 3 dell’art. 30 (rubricato “Permesso di soggiorno per motivi familiari”) afferma il principio per cui “Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.”. Con tale disposizione fa sistema il primo comma dell’art. 9, il quale chiarisce che lo straniero in possesso dei requisiti previsti dallo stesso comma 1, “può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.”.
Appare chiaro, dunque, come lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia possa aspirare al rilascio del titolo per soggiornanti di lungo periodo se e in quanto il coniuge sia esso stesso in possesso di un permesso di soggiorno valido: in tal caso il possesso del requisito reddituale richiesto dallo stesso art. 9 dovrà essere verificato tenendo conto del reddito complessivo a disposizione del nucleo familiare ovvero dovranno essere sommati sia il reddito del titolare del permesso “primario”, che quello degli eventuali familiari per cui è richiesto il rilascio del titolo per motivi di famiglia.
Conclusivamente, il provvedimento con cui la Questura ha negato alla moglie il permesso per soggiornante di lungo periodo per motivi di famiglia a causa del fatto che il marito, benché ritenuto non espellibile, non è più titolare di un valido permesso di soggiorno, risulta essere stato adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali e corredato di un’adeguata motivazione e comunque conforme agli artt. 6, 9 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 di cui parte ricorrente ha prospettato la violazione.
Peraltro, anche per quanto riguarda il mancato rilascio di un autonomo permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato.
Come ricordato anche nell’atto introduttivo, la moglie “ha tutto il diritto di chiedere e ottenere la modificazione della propria condizione non più legata a quella del marito ma del tutto autonoma, avendone i requisiti di legge” (così il ricorso, ultime righe di pag. 9).
L’odierna ricorrente, però, non è riuscita a dimostrare la titolarità di quegli stessi requisiti che la stessa dimostra di essere consapevole di dover possedere per poter ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo autonomo ed indipendente dalla posizione del marito.
Incontestati, infatti, la durata della presenza in Italia, la disponibilità di un alloggio e il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, la richiedente non è riuscita a superare l’impasse derivante dal fatto che il primo comma dell’art. 9 del T.U. riserva il rilascio del titolo a chi “dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale”.
Tale espressione è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, ispirata a quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come suscettibile di interpretazione elastica, dovendo essere intesa come impositiva della necessità di verificare “la disponibilità di risorse stabili e regolari” che possano garantire, in chiave prospettica, che il richiedente non diventi un onere per lo Stato ospitante (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 237/2019 e TAR Palermo, sentenza n. 2882/2020).
Tale condizione può ritenersi integrata nel caso in cui il richiedente dimostri di avere una regolare occupazione o altre fonti di reddito costanti e permanenti, quale, però, non può essere considerato il reddito da lavoro dipendente di uno straniero convivente (il coniuge, in questo caso), ma privo di regolare permesso di soggiorno.
Rimane da vagliare l’illegittimità derivante, secondo quanto dedotto nell’ultima censura, dalla mancata valutazione della richiesta, formulata in via subordinata nella memoria ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
A tale proposito si deve rilevare come, se il provvedimento impugnato resiste, per tutto quanto sin qui rappresentato, alle censure dedotte, con la conseguenza che il rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo risulta immune dai vizi delineati nel ricorso, ciò non può essere affermato con altrettanta nettezza in relazione alla suddetta specifica domanda subordinata.
È pur vero che essa è stata formulata solo in sede di partecipazione al procedimento, ma ciò non esimeva la Questura dal prendere posizione rispetto ad essa.
Invero, il provvedimento se ne occupa, di fatto, laddove, nell’ultimo capoverso di pag. 2 del provvedimento, si sofferma sull’applicazione dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che “Secondo la normativa vigente, la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione può essere concessa qualora ricorrano determinati presupposti, tra cui la cessazione del vincolo familiare (separazione legale o decesso del coniuge). Nel presente caso, non risultano sussistere tali condizioni: il coniuge titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari è stato revocato, ma non vi è separazione legale né decesso del coniuge”.
Nel trarre le relative conseguenze, la Questura cade, però, in contraddizione, in quanto ribadisce la non rilevanza del reddito del marito cui il permesso di soggiorno è stato revocato, ma, nel contempo ritiene che continui a sussistere una condizione di unità familiare che non legittimerebbe la domanda di conversione.
Al contrario, la situazione in cui la ricorrente si è venuta a trovare a causa della revoca del permesso di soggiorno del marito avrebbe dovuto essere ritenuta sostanzialmente equiparabile a quella della moglie separata o della vedova, non potendo avere rilievo giuridico il mero fatto che il marito sia attualmente in Italia per effetto esclusivamente della sospensione dell’ordine di espulsione.
Appare, dunque, corretto il percorso intrapreso dalla Questura al fine di superare la mancata considerazione di tale condizione oggettiva, laddove ha avviato il procedimento per il rilascio di un ordinario permesso per motivi di attesa occupazione che, oggi, grazie all’assunzione della ricorrente, potrà condurre al rilascio di un titolo per motivi di lavoro subordinato.
Il solo parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ha escluso la conversione del titolo posseduto in un permesso ordinario per attesa occupazione/lavoro.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
RA ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | AO AR |
IL SEGRETARIO