TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 598
TAR
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia privo di motivazione, poiché ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 30, comma 3 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, evidenziando l'indissolubile legame tra il permesso di soggiorno del familiare 'primario' e quello del familiare giunto con ricongiungimento. La revoca del permesso di soggiorno del marito, non sospesa in appello, ha reso inaccoglibile la richiesta della moglie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 per mancata corretta rappresentazione della posizione della ricorrente nel preavviso di rigetto

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali e corredato di un'adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Interpretazione estensiva del concetto di 'lavoro' ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. 286/98

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali e corredato di un'adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata valutazione della situazione reddituale e interpretazione 'patriarcale' della norma

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali e corredato di un'adeguata motivazione, conformemente agli artt. 6, 9 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998.

  • Accolto
    Mancata valutazione della richiesta subordinata di permesso per attesa occupazione

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il provvedimento impugnato resista alle censure relative al diniego del permesso di soggiorno UE, non possa affermarsi lo stesso con nettezza in relazione alla domanda subordinata di permesso per attesa occupazione. La Questura, pur occupandosi della questione, cadeva in contraddizione, ritenendo sussistente un'unità familiare che non legittimerebbe la conversione, nonostante la revoca del permesso del marito. La situazione della ricorrente è stata ritenuta sostanzialmente equiparabile a quella della moglie separata o vedova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 598
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 598
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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