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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2898/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2898/2017, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE CAMPOSIENA e Parte_1
GENNATIEMPO MASSIMO e presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto a margine del ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. DE PALMA MICHELINA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso notificato;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/05/2017 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in CAVA DE' TIRRENI (Sa) il 12/02/1995 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
1995, parte II, serie A, n. 8), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, e oggi maggiorenni ma non autonomi ed alle Per_1 Per_2 questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulato avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 09.07.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa, come resa il 19.02.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e previa correzione del nome del figlio, erroneamente indicato come , chiamandosi, invece, Per_3 Per_1
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1556/2014, munita di relativa attestazione di non proposto appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data pagina 2 di 5 certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente alla proposta conciliativa del 19.02.2025, accettate con idonee dichiarazioni, rese dai rispettivi procuratori il 09.06.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. revoca del mantenimento in favore del figlio – rectius -; Per_3 Per_1
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti di separazione giudiziale e, per l'effetto, dei provvedimenti provvisori in tal sede resi, come riformati dalla Corte d'Appello di Salerno e, pertanto, nulla prevedendo a titolo di assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
A fini chiarificatori e fermo restando i contenuti della proposta conciliativa, come concordemente accettata dalle parti, si rappresenta che i provvedimenti definitivi, resi in sede di separazione giudiziale – vigenti con le precisazioni sopra rese e, per l'effetto, vigenti de residuo laddove non incompatibili con la suindicata proposta – poi, sono stati i seguenti:
“- le parti si separano consensualmente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la residenza della madre e facoltà del padre di vederli liberamente, previo accordo telefonico;
- la casa coniugale resta assegnata alla OR;
CP_1
- il signor si impegna a versare, a titolo di mantenimento della OR , la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
pagina 3 di 5 - il signor si impegna a versare, a titolo di mantenimento dei figli e , la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 200,00 cadauno oltre adeguamento ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
- le parti si impegnano a contribuire alle spese straordinarie della prole nella misura del 70 per 100
a carico del marito e del 30 per 100 a carico della moglie, previa tempestiva comunicazione sulla natura e necessità delle stesse (sono fatte salve da tale obbligo di preventiva comunicazione le spese urgenti ed indifferibili);
- le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altra domanda;
- le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Si dà, infine, atto di come l'intervenuta maggiore età della prole rende, all'evidenza, inapplicabili le statuizioni in punto di affido rese in sede di separazione.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con Controparte_1 delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 29.12.2017, allegata ab origine alla comparsa di costituzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ato il 10/02/1963 in CAVA DE' TIRRENI (SA) Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in CAVA DE' TIRRENI (Sa) il 12/02/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 8);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
pagina 4 di 5 - dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e, per l'effetto, dispone conformemente alla proposta conciliativa formulata il 19.02.2025, nei termini di cui in parte motiva, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto del punto n. 1 di cui alla precitata proposta nonché della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2898/2017, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE CAMPOSIENA e Parte_1
GENNATIEMPO MASSIMO e presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto a margine del ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. DE PALMA MICHELINA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso notificato;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/05/2017 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in CAVA DE' TIRRENI (Sa) il 12/02/1995 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
1995, parte II, serie A, n. 8), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, e oggi maggiorenni ma non autonomi ed alle Per_1 Per_2 questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulato avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 09.07.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa, come resa il 19.02.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e previa correzione del nome del figlio, erroneamente indicato come , chiamandosi, invece, Per_3 Per_1
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1556/2014, munita di relativa attestazione di non proposto appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data pagina 2 di 5 certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente alla proposta conciliativa del 19.02.2025, accettate con idonee dichiarazioni, rese dai rispettivi procuratori il 09.06.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. revoca del mantenimento in favore del figlio – rectius -; Per_3 Per_1
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti di separazione giudiziale e, per l'effetto, dei provvedimenti provvisori in tal sede resi, come riformati dalla Corte d'Appello di Salerno e, pertanto, nulla prevedendo a titolo di assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
A fini chiarificatori e fermo restando i contenuti della proposta conciliativa, come concordemente accettata dalle parti, si rappresenta che i provvedimenti definitivi, resi in sede di separazione giudiziale – vigenti con le precisazioni sopra rese e, per l'effetto, vigenti de residuo laddove non incompatibili con la suindicata proposta – poi, sono stati i seguenti:
“- le parti si separano consensualmente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la residenza della madre e facoltà del padre di vederli liberamente, previo accordo telefonico;
- la casa coniugale resta assegnata alla OR;
CP_1
- il signor si impegna a versare, a titolo di mantenimento della OR , la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
pagina 3 di 5 - il signor si impegna a versare, a titolo di mantenimento dei figli e , la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 200,00 cadauno oltre adeguamento ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
- le parti si impegnano a contribuire alle spese straordinarie della prole nella misura del 70 per 100
a carico del marito e del 30 per 100 a carico della moglie, previa tempestiva comunicazione sulla natura e necessità delle stesse (sono fatte salve da tale obbligo di preventiva comunicazione le spese urgenti ed indifferibili);
- le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altra domanda;
- le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Si dà, infine, atto di come l'intervenuta maggiore età della prole rende, all'evidenza, inapplicabili le statuizioni in punto di affido rese in sede di separazione.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con Controparte_1 delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 29.12.2017, allegata ab origine alla comparsa di costituzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ato il 10/02/1963 in CAVA DE' TIRRENI (SA) Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in CAVA DE' TIRRENI (Sa) il 12/02/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 8);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
pagina 4 di 5 - dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e, per l'effetto, dispone conformemente alla proposta conciliativa formulata il 19.02.2025, nei termini di cui in parte motiva, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto del punto n. 1 di cui alla precitata proposta nonché della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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