Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BUGLIONE ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAGANO CP_1
ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Aversa (CE) il 05/03/2011; - che dallo stesso sono nati due figli
(09/06/2011) e (06/02/2017); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita Per_1 Per_2
matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza dell'11/04/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso dei figli della coppia, con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente e della distanza rispetto all'abitazione dei minori, il padre terrà con sé i figli tutte le domeniche;
festività natalizie e pasquali alternate;
nel periodo estivo i minori staranno con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per i minori;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad € 500,00 mensili
(ovvero € 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre;
- Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse dei minori.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVERSA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'11/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese