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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3135/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Loredana
Ventrella - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e DA VE - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che lo stato
patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per il diritto all'assegno di
invalidità civile, con decorrenza 13.04.2023 (data della sospensione); - condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle distraende spese processuali e
competenze difensive, ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi
antistatari …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni altro
diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario indicato Per_2
con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
2 CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3135/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Loredana
Ventrella - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e DA VE - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che lo stato
patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per il diritto all'assegno di
invalidità civile, con decorrenza 13.04.2023 (data della sospensione); - condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle distraende spese processuali e
competenze difensive, ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi
antistatari …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni altro
diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario indicato Per_2
con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
2 CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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