Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1977, n. 20
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1977
Art. 3.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imprese non comprese tra gli istituti ed aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.
Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nell'articolo 1 su un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile .
Entrata in vigore il 1 marzo 1977