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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OT CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259000903084 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “In via principale, dichiarare la nullità/inefficacia e/o revocare e/o annullare l'atto di intimazione di pagamento numero 11720259000903084/000 notificato in data 19.02.2025 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione sede di Varese, oggetto della presente impugnazione;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, spese generali 15% e compensi professionali della presente causa, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 il quale si dichiara antistatario.” Resistente: “Piaccia, contrariis reiectis, in via principale dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari dell'odierno giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, l' “intimazione di pagamento” numero 11720259000903084/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento alla cartella di pagamento numero
11720230010647714000 notificata il 19 maggio 2023 e relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta per l'anno 2018 con riguardo all'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, in particolare, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo che il debito in questione doveva considerarsi estinto sulla base dell'esdebitazione (pronunciata dal Tribunale di Busto
Arsizio il 26 aprile 2023) con riguardo ai debiti rimasti insoddisfatti ad esito della procedura fallimentare avviata nei suoi confronti (quale titolare del “Società_1”) con sentenza del 5 dicembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sotto due profili: la violazione dell'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 trattandosi di azione da promuovere necessariamente anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
la non impugnabilità, se non per vizi propri, dell'intimazione di pagamento riferibile ad una cartella esattoriale notificata il 19 maggio 2023, non impugnata e quindi divenuta definitiva;
chiedeva comunque, in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, questa Corte in composizione monocratica assumeva la decisione indicata in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione, formulata da parte resistente “in via preliminare”, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 sul rilievo che il ricorso stesso avrebbe dovuto essere necessariamente proposto anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, è infondata.
La norma appena richiamata, infatti, riguarda, come espressamente rilevabile dalla sua univoca formulazione, soltanto il caso in cui con l'atto introduttivo del giudizio si deducano “…vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”.
Nel caso di specie le doglianze della ricorrente non riguardano la notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) ma l'asserita inesigibilità del credito di cui si discute per cui il richiamo all'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 appare non pertinente.
In via generale, comunque, la mancata proposizione del ricorso nei confronti di un contraddittore necessario non è sanzionata con l'inammissibilità, ma comporta soltanto l'integrazione del contraddittorio e l'omessa disposizione in tal senso da parte del Giudice costituisce motivo di impugnazione della decisione eventualmente assunta in primo grado a contraddittorio non integro.
L'altra eccezione di inammissibilità proposta da parte resistente, basata sull'impugnabilità dell'atto di intimazione solo per vizi propri, è invece fondata e va accolta. La Corte di Cassazione, infatti, in ordine all'impugnabilità degli atti ai sensi dell'articolo 19 del D.L.vo
546/1992, con la sentenza, pienamente condivisibile, numero 21254 del 19 luglio 2023, si è espressa nei seguenti testuali termini: “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.L.vo n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi, aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso di specie l'atto impugnato si sostanzia nell'intimazione di pagamento di una pregressa cartella esattoriale (quest'ultima, peraltro, ritualmente notificata e non impugnata, come già indicato in narrativa e come dedotto dalla stessa ricorrente).
Tale sorta di sollecito non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce un semplice invito
(ovvero un'intimazione) all'adempimento (e coerentemente precisa che si può “…presentare ricorso solo in relazione a vizi propri…” del detto “…avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità…”); sulla base di tale avviso non può, pertanto, essere recuperato (l'ormai perento) diritto di impugnazione della pretesa erariale originaria.
Il ricorso, in altri termini, è inammissibile stante la mancata deduzione di vizi propri dell'atto impugnato e la sola prospettazione di eccezioni e deduzioni riguardanti l'atto prodromico non impugnato e divenuto definitivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio che non ha affrontato il merito della questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OT CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259000903084 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “In via principale, dichiarare la nullità/inefficacia e/o revocare e/o annullare l'atto di intimazione di pagamento numero 11720259000903084/000 notificato in data 19.02.2025 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione sede di Varese, oggetto della presente impugnazione;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, spese generali 15% e compensi professionali della presente causa, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 il quale si dichiara antistatario.” Resistente: “Piaccia, contrariis reiectis, in via principale dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari dell'odierno giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, l' “intimazione di pagamento” numero 11720259000903084/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento alla cartella di pagamento numero
11720230010647714000 notificata il 19 maggio 2023 e relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta per l'anno 2018 con riguardo all'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, in particolare, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo che il debito in questione doveva considerarsi estinto sulla base dell'esdebitazione (pronunciata dal Tribunale di Busto
Arsizio il 26 aprile 2023) con riguardo ai debiti rimasti insoddisfatti ad esito della procedura fallimentare avviata nei suoi confronti (quale titolare del “Società_1”) con sentenza del 5 dicembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sotto due profili: la violazione dell'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 trattandosi di azione da promuovere necessariamente anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
la non impugnabilità, se non per vizi propri, dell'intimazione di pagamento riferibile ad una cartella esattoriale notificata il 19 maggio 2023, non impugnata e quindi divenuta definitiva;
chiedeva comunque, in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, questa Corte in composizione monocratica assumeva la decisione indicata in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione, formulata da parte resistente “in via preliminare”, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 sul rilievo che il ricorso stesso avrebbe dovuto essere necessariamente proposto anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, è infondata.
La norma appena richiamata, infatti, riguarda, come espressamente rilevabile dalla sua univoca formulazione, soltanto il caso in cui con l'atto introduttivo del giudizio si deducano “…vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”.
Nel caso di specie le doglianze della ricorrente non riguardano la notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) ma l'asserita inesigibilità del credito di cui si discute per cui il richiamo all'articolo 14 comma 6 bis del D.L.vo 546/1992 appare non pertinente.
In via generale, comunque, la mancata proposizione del ricorso nei confronti di un contraddittore necessario non è sanzionata con l'inammissibilità, ma comporta soltanto l'integrazione del contraddittorio e l'omessa disposizione in tal senso da parte del Giudice costituisce motivo di impugnazione della decisione eventualmente assunta in primo grado a contraddittorio non integro.
L'altra eccezione di inammissibilità proposta da parte resistente, basata sull'impugnabilità dell'atto di intimazione solo per vizi propri, è invece fondata e va accolta. La Corte di Cassazione, infatti, in ordine all'impugnabilità degli atti ai sensi dell'articolo 19 del D.L.vo
546/1992, con la sentenza, pienamente condivisibile, numero 21254 del 19 luglio 2023, si è espressa nei seguenti testuali termini: “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.L.vo n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi, aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso di specie l'atto impugnato si sostanzia nell'intimazione di pagamento di una pregressa cartella esattoriale (quest'ultima, peraltro, ritualmente notificata e non impugnata, come già indicato in narrativa e come dedotto dalla stessa ricorrente).
Tale sorta di sollecito non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce un semplice invito
(ovvero un'intimazione) all'adempimento (e coerentemente precisa che si può “…presentare ricorso solo in relazione a vizi propri…” del detto “…avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità…”); sulla base di tale avviso non può, pertanto, essere recuperato (l'ormai perento) diritto di impugnazione della pretesa erariale originaria.
Il ricorso, in altri termini, è inammissibile stante la mancata deduzione di vizi propri dell'atto impugnato e la sola prospettazione di eccezioni e deduzioni riguardanti l'atto prodromico non impugnato e divenuto definitivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio che non ha affrontato il merito della questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta