Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5832/2016 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni trenta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica all'udienza del 19 febbraio 2025 vertente
TRA
nata ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], c.f. , nata ad [...] il CodiceFiscale_2 CP_1
06.12.1980, c.f. , nella qualità di eredi ed aventi causa di CodiceFiscale_3 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 31.01.2024, c.f. ,
[...] CodiceFiscale_4
nonché nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...], c.f. , le ultime due Controparte_3 CodiceFiscale_6
e la de cuius delle altre nella qualità di eredi di , nato a [...] il Persona_2
09.04.1942 e deceduto il 06.06.2005, tutte elettivamente domiciliate in Forio (NA) alla via
Sant' Antonio Abate n. 5 presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Matarese, c.f.
[...]
che le rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione con richiesta di prosecuzione del giudizio interrotto, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(già Controparte_4 [...] per modifica di denominazione con atto per Controparte_5
notaio del 16 dicembre 2021), p.i. e c.f. , con sede in Napoli alla Persona_3 P.IVA_1
- 1 -
Kotzting (Germania) il 7.10.1957, c.f. , ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_8 per la carica presso la sede della società e per esso della procuratrice Controparte_7
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] CP_4 CodiceFiscale_9
come da procura in atti, giusta procura per notar del 27 gennaio 2022, Persona_3
rappresentata e difesa, come da mandato su separato allegato alla memoria di costituzione a seguito di interruzione del giudizio, dall'Avvocato Mario Ciancio, c.f. C.F._10
, presso il cui studio in Napoli alla via Stendhal n. 23 elettivamente domicilia,
[...]
indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n.
3176/2026 del 9 marzo 2016, pubblicata il 10 marzo 2016, non notificata, in materia di giudizio di merito possessorio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificata il 30 novembre 2016 e Per_1 Pt_2
eredi di hanno appellato la sentenza n. Controparte_3 Persona_2
3176/2016 con cui il G.O.T. del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2016 ha accolto la domanda di reintegra nel possesso proposta dalla Controparte_4 ordinando loro il ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione
[...]
della terrazza, ossia del tratto di piazzale che dal perimetrale del muro del loro fabbricato prospice verso la zona asfaltata e la ricostituzione della scarpata, nonché l'eliminazione delle cannucce, delle fioriere, del materiale pubblicitario e di quant'altro di loro proprietà dal fondo e dal parcheggio, condannandole in solido al pagamento delle spese del giudizio sia della fase cautelare, sia del reclamo al Collegio, sia del merito, con accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi all'esito del quale si è chiesto il rigetto della domanda avversaria o in limine litis la rivisitazione del capo sulle spese.
A parere di parte appellante il giudice di prime cure avrebbe erroneamente creduto esistente un possesso tutelabile in capo alla controparte nonostante il contrario esito della prova. In
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ogni caso, si è deplorata l'assoluta assenza di argomentazioni a conferma della tesi accolta in sentenza, nulla dimostrando l'effettivo possesso esercitato dalla ricorrente sulla zona di terreno contesa, risolvendosi la motivazione del giudice di prime cure nella sola letterale trascrizione delle deposizioni testimoniali. È stato comunque stigmatizzato l'esito della prova che avrebbe lumeggiato piuttosto il possesso di parte resistente.
Nel secondo motivo d'appello è stata censurata l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dall'azione possessoria, datando le opere lamentate ad oltre un anno addietro alla proposizione del ricorso, come avrebbero provato le dichiarazioni rese dai testi escussi.
In ultimo si è protestata l'abnormità della condanna alle spese di lite, non essendo affatto indeterminabile il suo valore, equivalente al modesto corrispettivo della zonetta di terreno oggetto del contendere.
2. La si è tempestivamente costituita per resistere all'impugnazione e per Controparte_4
proporre appello incidentale perché controparte sia condannata anche alla eliminazione della veduta e dall'apertura verso il fondo attoreo dal suo manufatto.
3. Con ordinanza del 3 - 15 maggio 2017 la Corte ha parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nel capo sulle spese fino alla concorrenza di € 15.000,00 oltre accessori.
Dopo la laboriosa ricerca del fascicolo del primo grado del giudizio, alcuni rinvii in pendenza di trattative per il componimento bonario e la riassunzione in esito ad interruzione per morte di sulle conclusioni rassegnate all'udienza del Persona_1
19 febbraio 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. dimezzati quanto alle sole comparse conclusionali.
4. Per meglio comprendere le questioni su cui tuttora disputano le parti giova una breve sintesi di quanto accaduto nel precedente composito grado di giudizio.
4.1. Con ricorso del giugno 1996 la in persona Controparte_4
del suo rappresentante legale ha premesso di essere proprietaria di un compendio immobiliare in Forio alla Baia di Citara, distinto in catasto al foglio 31, mappali 114, 115, 390
436 e 437, confinante con la proprietà di distinta dalla particella 100, Persona_2
precisando che lungo il versante con questa il suo predio, destinato in gran parte a parcheggio, fino a qualche mese prima si componeva di un terrapieno che fungeva da spazio interposto e elemento di separazione tra i due fondi contermini, accessibili entrambi solamente dalla pubblica strada, senza possibilità di ingressi dall'uno all'altro. La società ha
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contestato a nell'edificare un corpo di fabbrica a ridosso del Persona_2
terrapieno, d'averlo scarnificato fino ad eliminarlo totalmente, sostituendolo con una terrazza destinata al servizio del suo manufatto, nel quale sarebbero state aperte una grande finestra e una porta di accesso. Si è anche doluta della posa in opera di tabelle pubblicitarie, piante ed altro materiale, nonché della realizzazione di una parete di cannucce che, a suo dire, avrebbe inglobato altra parte del prefato terrapieno.
Tanto allegato, ha agito dinanzi al TO ischitano per sentire ordinata in suo favore la reintegra del possesso ai danni di con la sua condanna al ripristino Persona_2 dello stato dei luoghi tramite l'eliminazione della terrazza, delle tabelle pubblicitarie, delle piante e di quant'altro installato sul suolo, compresa la parete delle “cannucce”, nonché il riporto in sito del terrapieno eliminato oppure mediante la chiusura della finestra e del vano di accesso che conduce alla terrazza, in maniera da ripristinare l'incomunicabilità tra il fabbricato abusivo del resistente e il fondo attoreo. In subordine ha chiesto d'essere manutenuta nel possesso con l'ordine a di eliminare la veduta e Persona_2
l'accesso al suo fabbricato che adducono al fondo dell'istante o di ridurre entrambi nei limiti di legge, eliminando ugualmente le servitù di veduta e di transito e sempre restituendo la porzione di fondo usurpata, con vittoria delle spese del procedimento.
A dire della ricorrente il vrebbe realizzato opere abusive, alterando la confinazione R_
naturale e invadendo porzioni del suo predio, ragion per cui la società si è detta vittima di spoglio violento e clandestino, chiedendo pertanto tutela.
A corredo del ricorso, oltre al titolo proprietario delle parti in lite, sono state prodotte alcune fotografie, una planimetria e la copia dell'ordinanza sindacale n. 63 del 3 aprile 1996.
4.2. nel resistere al ricorso notificatogli nel termine indicato dal Persona_2
TO, ha dichiarato che lo stato di possesso risale ad epoca remota e che esso è immutato da oltre un anno anteriore all'iniziativa giudiziaria di controparte. In particolare, ha riferito che il suo fabbricato esiste nell'attuale conformazione ed ubicazione dal 1987, richiamando a dimostrazione della cosa l'atto notorio allegato, o quantomeno dal 1992, come documentato dal verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili urbani del Comune di Forio. In subordine al rigetto del ricorso, ha domandato l'attribuzione a sé del fondo occupato ai sensi dell'art. 938 c.c..
4.3. Con ordinanza del 28 maggio 1998 il TO di Ischia, dopo l'ascolto di alcuni informatori, ha ordinato al i ripristinare lo stato dei luoghi del piazzale a parcheggio R_
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del ricorrente mediante l'eliminazione della terrazza, ossia del tratto che va dal perimetrale del muro del fabbricato verso suddetta area, riportandolo allo status quo ante ricostituendo la scarpata ed eliminando le cannucce, le fioriere, il materiale pubblicitario e quant'altro.
4.4. in data 26 agosto 1998 ha reclamato al Collegio l'ordinanza e il Persona_2
Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato il ricorso con ordinanza del 21 settembre 1998, condannando il suo latore al pagamento delle spese di procedura.
4.5. Nel merito il giudizio è stato prima interrotto per il sopraggiunto decesso di
[...]
indi proseguito dalle di lui eredi e Persona_2 CP_8 Pt_2 Controparte_3
ed istruito tramite testimonianze.
5. Con la sentenza n. 3176/2016 pubblicata il 10 marzo 2016 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha accolto la domanda attorea, reiterando gli ordini già pronunciati dal
TO e condannando parte convenuta alle spese.
5.1. Nel ritenere corroborate dalle testimonianze raccolte e testualmente riprodotte in motivazione le affermazioni contenute nel ricorso, il giudice di prime cure ha ricordato i termini della tutela possessoria di cui ha valutato esistenti le condizioni tutte. All'uopo ha riportato le testimonianze raccolte in sede interdittale e di merito, confermative a suo dire delle allegazioni attoree, ravvisando nelle condotte deplorate gli estremi dell'attentato al possesso in termini di spoglio e di molestia di fatto.
5.3. Le spese della triplice fase di giudizio (intedittale, del reclamo e a cognizione piena) sono state regolate secondo soccombenza in misura parametrata al suo valore indeterminato.
6. Nel rito l'appello è sia tempestivo che ammissibile.
A questo secondo fine va osservato, in risposta alle obiezioni di parte appellata, che da tempo la Corte regolatrice è pervenuta a dare della scure dell'inammissibilità del gravame prevista dall'art. 342 c.p.c. una lettura essenzialmente anti-formalista, a partire dal noto arresto a Sezioni Unite n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017 che ha escluso che l'appello debba, per superare il vaglio di ammissibilità, proporre una redazione di un progetto alternativo di sentenza. Per sedare alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la prefata sentenza, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado.
L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
7. Alla risposta ai motivi d'impugnazione va premessa la descrizione dei luoghi di cui nell'occasione del presente giudizio si discute il possesso, essendo i più rilevanti aspetti dominicali oggetto di altro contenzioso tra le medesime parti, introdotto dalla stessa parte ricorrente odierna appellata, definito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10202/2012
e attualmente in sede di legittimità, dopo la duplice pronuncia di merito che ha accertato i confini e ritenuto esistente l'ipotesi dell'acquisto della porzione di fondo occupata dal costruttore he vi avrebbe esorbitato in base all'art. 938 c.c.. R_
7.1. Secondo la concisa quanto efficace prospettazione delle parti appellanti la proprietà che si è già appartenuta al loro comune dante causa: è costituita da un Persona_2 immobile adibito attualmente ad esercizio commerciale di bar ristorante sito in Forio nella
Baia di Citara adiacente al piazzale di proprietà della , quest'ultimo destinato a CP_4
parcheggio e area di sosta e di manovra di autobus di linea.
La costruzione dell'immobile attualmente di parte appellante è stata da questa datata nell'anno 1992, in quanto nell'indicato senso convergerebbe la prova documentale e quella
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda testimoniale raccolta, anche se della consistenza dell'edificato parte appellata potrebbe non essersi prontamente avveduta per la presenza di un ostacolo “fisico” alla vista costituito dalla apposizione di stuoie a ridosso. Secondo la tesi delle appellanti l'annessione della scarpata poi scarnificata e trasformata in terrazzo che ha creato l'immutazione dei luoghi denunciata in possessorio daterebbe da allora.
7.2. La tesi avversaria dell'appellata, posta a fondamento del ricorso monitorio, è che la scoperta dell'invasione e la trasformazione dei luoghi oltre l'edificato, ossia per la parte già conformata a scarpata, solo in prossimità dell'azione pavimentata e trasformata in terrazza, sia d'epoca successiva.
Prova ne sarebbe, oltre a quanto riferito dal geom. , ascoltato quale Testimone_1
persona informata, quanto riferito dal tecnico di parte ricorrente , a dire Testimone_2 del quale l'edificazione del ristorante da parte del d'epoca precedente, non avrebbe R_
interessato il terrapieno, rimasto così anche negli anni successivi, il fatto – significativo per la modalità di godimento dei beni che, mutato secondo la prospettazione attorea, ha recato un vulnus al possesso della - che le due contigue proprietà non siano state mai CP_4
comunicanti tra loro, potendo essere entrambe raggiungibili unicamente dalla strada pubblica e non anche l'una dall'altra. Ed in effetti la diversa altezza altimetrica dei terreni, oltre gli ostacoli tra l'uno e l'altro, rendo assolutamente credibile l'ultima affermazione.
7.3. Le due aerofotogrammetrie allegate al ricorso del 1979 e del 1982 e il rilievo plano- altimetrico prodotto con il ricorso consentono una precisa individuazione del sito e delle rispettive porzioni immobiliari, mentre le fotografie più recenti raffigurano gli interventi progressivamente eseguiti dal ino alla condizione che ha importato la reazione della R_
. In esse si comprende cosa esattamente siano le pagliarelle di cui hanno narrato i CP_4
testi e la reale capacità di queste di celare alla vista quanto realizzato dietro di esse.
7.4. Ebbene, il TO di Ischia, nella ricostruzione dello stato dei luoghi e della conformazione dei rispettivi possessi, ha valorizzato sia le informazioni raccolte, sia i rilievi plano-altimetrico e fotografici presenti in atti fin dagli albori del lungo giudizio.
Quanto alla tempestività o meno della reazione giudiziale (tema ampiamente controverso e su cui oltre) ha considerato l'ordinanza sindacale n. 63 del 3 aprile 1996 con cui il sindaco del ha ordinato a “la rimozione dei cumuli di erbe ed Parte_3 Persona_2 altro accumulato nel Piazzale Citara, di fronte all'ex centrale SAFEN” che data pochi giorni prima del ricorso con cui . Controparte_4
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La prefata società, invero, in data 30 giugno 1996, ha lamentato l'annessione di parte della sua proprietà deplorando con l'alterazione dei confini “naturali” sia l'occupazione integrante violento spoglio sia la molestia con la pretesa di imporre un peso alla porzione immobiliare quale precedentemente goduta.
8. In breve, la porzione immobiliare contesa riguarda quella al confine tra i due predi: esattamente tra il fabbricato e il piazzale Poseidon, nella parte in cui quest'ultimo CP_3
cessa d'essere asfaltato e che originariamente si conformava come un terrapieno sostenuto da un muro a secco, avendone parlato in questi termini tutti gli informatori e testimoni ascoltati. Costoro hanno piuttosto reso versioni differenti su chi si occupasse di esso e sull'epoca degli interventi praticati per ridurne l'altezza. Si tratta della parte di scarpata che efficacemente il TO isolano ha individuato “ingabbiata nelle cannucce di nuova fattura” su cui il ha collocato, dopo averla spianata per farne una terrazza, vasi da fiori e R_
insegne pubblicitarie. La progressione degli interventi (che tranquillizza anche sul fatto che sono stati repressi solo quelli francamente databili in epoca prossima al ricorso) è palese dalle stesse fotografie in atti (sono disponibili i verbali d'attuazione della misura interdittale con i plurimi interventi dell'Ufficiale giudiziario e dello stesso giudice che ne ha condotto le operazioni).
8.1. Se può risultare agevole la ricostruzione dei luoghi prima e dopo i deplorati interventi, al fine della tutela possessoria invocata è imprescindibile la dimostrazione della relazione materiale tra chi si duole della loro trasformazione e quest'ultimi. Trattandosi di una tutela resa a prescindere dalla prova della proprietà (invocabile da chi agisce solo ad colorandam possessionem e da chi resiste al più per corroborare l'eccezione feci sed jure fecit), necessita la dimostrazione della relazione materiale (corpus possessionis) tra il bene e il soggetto agente.
Va immediatamente constatato che il piazzale in proprietà oltre che in uso alla è CP_4 sicuramente quello posto a livello inferiore della preesistente scarpata, asfaltato e delimitato da tabelle pubblicitarie della suddetta società, elemento quest'ultimo stigmatizzato dall'appellante per escludere che la società abbia inteso esercitare il possesso oltre questo (si tratta nondimeno di un elemento poco persuasivo, al più neutro, in quanto le ragioni della posizione dell'insegne potrebbero essere ben altre, in primis la visibilità all'utenza, ma anche la praticabilità della scarpata, mentre evidente è la sua nulla utilità a fini di parcheggio).
8.2. Quanto alla porzione sommitale che si elevava in altezza prima del suo livellamento con successiva gettata di calcestruzzo (del quale il on ha taciuto d'esserne stato l'autore), R_
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda su cui anticamente esisteva il muro a secco e il terrapieno, la prova del possesso (al di là della misura della proprietà in altra sede oggetto d'accertamento) è in onere di chi agisce e il fallimento della stessa riverbera nell'impossibilità di accedere alla tutela relativa, data al solo scopo ne cives ad arma ruant, essendo le questioni dominicali discutibili (e nella specie effettivamente già dibattute) in altra sede.
8.2.1. Se alla tesi della ricorrente giova il principio che il possesso quale simulacro della proprietà è conservabile nudo animo la qual cosa legittima la pretesa di reagire alle immistioni altrui e pretendere la riduzione in pristino, prima d'ogni altra possibile decisione sull'eventuale modo di acquisto, parte resistente è onerata, volendo spendere l'argomento, del contrario.
8.2.2. L'odierna parte appellante ha sostenuto che sul preesistente muro a secco
[...] abbia da tempo esteso il suo possesso, con condotte manifeste dalle quali Persona_2
sarebbe stata attendibile la pronta reazione della proprietaria, mancando la quale sarebbe carente sia la relazione materiale tra il bene e chi agisce a tutela d'esso, sia la tempestività reazione altrui.
Questo è il tema controverso, avendo il resistente - e attualmente le sue aventi causa – contrastato la pretesa avversaria riferendo della realizzazione proprio sul muro a secco di contenimento del terrapieno (che ha quindi ammesso esistito) di una “cannucciata” di separazione dall'area a parcheggio. Elementi sintomatici del possesso del terrapieno fino al suo piede (ossia al suo margine inferiore, al livello del piazzale), ha poi indicato nella pavimentazione dell'area a parcheggio non oltre questo.
8.3. Ampie riflessioni ha sollecitato nel precedente grado di giudizio proprio la presenza della cannucciata (talora ricordata come una pagliarella, talora come una vera e propria palizzata) che avrebbe nascosto alla vista dal fondo inferiore quanto edificato su quello superiore, argomento dirimente per valutare la prontezza o meno della reazione giudiziale alla modifica dei luoghi.
Sulla questione gli informatori – testimoni hanno riferito epoche diverse alla sua rimozione: nel 1992, nel 1994 o addirittura più tardi.
Nulla è noto della data della sua posa in opera, mentre la grandiosità della stessa e la progressiva estensione rende incerta anche la posizione (ovvero la distanza dal fabbricato del , la qual cosa interferisce con il tema della tempestività o meno dell'iniziativa R_
della . La società, infatti, non si sarebbe potuta avvedere delle opere edilizie se non CP_4
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda quando v'è stata la finale immutazione dei luoghi il che è assolutamente credibile possa essere avvenuto per la porzione in contestazione (quella terrazzata e asservita all'esercizio di ristoro del in occasione dell'inaugurazione del locale, nei primi giorni del giugno R_
1996.
8.4. La contestazione attorea è rivolta a lavori che il avrebbe eseguito sul prefato R_
terrapieno, con la sua eliminazione fino a portarne la quota al medesimo livello dell'area a parcheggio, e con la creazione di un terrazzo accessibile dall'interno del fabbricato destinato dal d esercizio di ristorazione da varchi aggettanti su quest'ultimo, in precedenza R_ non esistenti o almeno non visibili.
8.5. Ebbene, prima di esaminare i motivi dell'impugnazione al provvedimento che ha ordinato i ripristini, va detto che il possesso delle zone al confine sovente pone problematiche complesse che implicano indagini sulla consapevolezza o meno dell'esercizio del possesso per chi lo pratica e dell'animus spoliandi in chi lo attenta.
Prova ne sia la complessa vicenda petitoria che tuttora agita le parti – è pendente innanzi alla Corte di Cassazione il ricorso contro la sentenza d'Appello n. 4241/2021 che ha riconosciuto la proprietà della zona contesa in capo alle eredi – cui è discussa una R_ questione che, per la modalità del conseguimento dell'area sconfinata in capo alle CP_3
interferisce sul giudizio in esame, giustificandone in qualche modo anche la durata.
Vero è che le sentenze di primo grado e d'Appello sono entrate nel giudizio d'impugnazione oltre il termine istruttorio, ma si tratta di pronunce che non partecipano della natura dei documenti disciplinati, quanto al deposito, dall'art. 345 c.p.c. e che, nel secondo caso, sono anche sopravvenuti, per cui, sebbene per le limitate valutazioni che di esse è possibile fare, non ne va pronunciata alcuna espunzione dal giudizio.
9. Tanto restituito riguardo alla conformazione dei luoghi e alle prospettazioni antitetiche delle parti in causa, va dichiarata l'irrilevanza nelle questioni di possesso di ciò che definisce i limiti delle rispettive proprietà.
Una volta riferito che l'immobile edificato (che sarebbe stato il limite di quanto posseduto dal rima della eliminazione della scarpata per farne un terrazzo a servizio del suo R_
locale di ristorazione secondo l'attrice ora appellata, addirittura lesa dallo sconfinamento che avrebbe consentito al convenuto di ottenere l'acquisto ai sensi dell'art. 938 c.c.) è sicuramente d'epoca precedente rispetto agli interventi prospettati quale spoglio e turbativa dalla società appellata, va scrutinata la prova, senza tacere che nel giudizio si discute
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esclusivamente dell'area esterna al fabbricato (e non di esso, se non per le aperture oggetto dell'appello incidentale).
10. Con l'occasione va osservato che per la natura bifasica del giudizio possessorio secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite n. 1984 del 21 febbraio 1998 non è francamente dubitabile che cada nel corredo probatorio valutabile dal giudice del merito anche l'esito dell'attività istruttoria condotta in sede interdittale e conclusa dall'ordinanza e dal suo eventuale reclamo, a nulla significando che quelle informazioni siano state poi tramutate nella prova testimoniale o che la persona che le ha rese abbia fatto precedere le sue propalazioni dalla prestazione della formula d'impegno.
Correttamente, dunque, senza incorrere in alcuna violazione di legge, il Tribunale ha potuto trarre argomenti di convincimento da quanto riferito al TO (e trasfuso nei verbali d'udienza agli atti del giudizio) e posto a fondamento della sua ordinanza.
11. Con i primi due motivi di gravame le eredi anno deplorato l'illegittimità della R_
sentenza perché viziata per difetto e carenza di motivazione, sia per avere il Tribunale creduto d'assolvere al suo obbligo limitandosi alla letterale restituzione delle deposizioni testimoniali, sia per avere totalmente omesso di pronunciare sulla tempestività o meno della reazione allo spoglio o all'attentato al possesso dedotto dalla ricorrente.
Si tratta di motivi solo latamente fondati, ma inidonei a sovvertire la decisione gravata.
Ancorché essa sviluppi poco la prova testimoniale raccolta su indicazione dell'una e dell'altra parte, questa, rivalutata dal Collegio, offre elementi idonei a dimostrare la realtà di quanto protestato nel ricorso e per risolvere favorevolmente all'attrice la prova della tempestività della sua reazione all'immutazione dello stato dei luoghi attuato dal R_
Parte appellante ha potuto imputare alla sentenza l'omessa o carente motivazione sulle due dirimenti circostanze che la abbia esercitato il possesso sulla zona contesa, di sua CP_4 proprietà in base ai titoli e che l'occupazione dati ad epoca più risalente l'anno precedente il ricorso, ma dall'istruttoria eseguita è ampiamente risultato che il bbia annesso nei R_
suoi confini “di fatto” la scarpata non già recintandola con una cannucciata (o pagliarella), bensì riducendola, trasformandola in terrazzo e annettendola al suo fabbricato con destinazione ricettiva.
Avendo il Tribunale basato la fonte del suo convincimento sulle testimonianze che, secondo le appellanti sarebbero univoche nel negare il possesso nell'anno precedente il proposto ricorso in testa alla società, è opportuno ripetere le dichiarazioni raccolte e il loro contenuto
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per valutare infine la tenuta o meno della conclusione scritta nella sentenza appellata per la quale sarebbe esistito un attentato all'integrità del possesso dei . Controparte_4
Per verificare la tenuta della decisione di primo grado alle verbose doglianze dell'appellante occorre esaminare la prova (la qual acquisizione ha richiesto molto tempo non essendo stato immediatamente reso disponibile il fascicolo del primo grado del giudizio), incluse quelle della fase interdittale del giudizio (per il motivo già espresso al § 10).
Si tratta delle dichiarazioni assunte all'udienza del 25 settembre 1996 dal geometra
[...]
sentito come persona informata sui fatti in sede interdittale, già dipendente della CP_9
, non riascoltato nella fase di merito del giudizio (il cui propalato può essere CP_4
valutato e usato dal giudice del merito, purché acquisito, com'è avvenuto nella fattispecie, nel contraddittorio tra le parti;
in argomento, Cassazione civile, 22 luglio 2021, n. 21072;
Cassazione civile, sez. II, 8 maggio 2019, n. 12089 che ha anche chiarito i termini in cui possono essere liberamente apprezzate le informazioni “mere” raccolte inaudita altera parte cui fa riferimento la decisione della II sezione civile della Corte regolatrice del 21 novembre
2006, n. 24705 evocata a conforto del suo asserto dalla difesa delle . Costui ha CP_3
dettagliatamente descritto gli interventi edilizi del sulla proprietà contermine fino R_ alla scarpata e, per ciò che interessa il giudizio, le modifiche di questa per farne un terrazzo, con l'eliminazione dell'originario suo andamento degradante per la larghezza ricordata compresa tra 80 – 140 cm. Esse sono perfettamente coerenti con il propalato, in duplice occasione, dal geom. , la cui deposizione riportata nella sentenza impugnata CP_10
è particolarmente dettagliata quanto alla progressione delle opere ascritte al R_
Il quadro istruttorio si completa con quanto dichiarato dall'arch. Persona_4
(figlio del detentore del bene prima di rilasciarlo al dante causa delle odierne appellanti), a dire del quale “Non c'è nessun terrazzo tra il fabbricato e la proprietà . R_ CP_4 [...]
non ha accesso ai suoi cespiti dalla proprietà , deve accedere alla strada Persona_2 CP_4 pubblica … da quanto ha fatto il bar, essendo tutto aperto, gli avventori hanno preso ad accedere dalla proprietà , così come il ha messo del calcestruzzo nella proprietà e CP_4 R_ R_ CP_4 vi ha posto dei tavolini ma i hanno reagito e tali tavolini sono stati tolti. Li ha tenuti per CP_4 circa un anno. Preciso che ciò mi fu riferito dallo stesso Lo vidi togliere tali tavolini e alle mie R_ richieste di spiegazioni, mi spiegò che i lo avevano denunciato. Non ricordo quanto ciò CP_4 avvenne. In ogni caso, egli fece il bar e l'anno dopo l'apertura del bar cementò l'area in proprietà
, apponendovi tavoli e vasi da fiore. Mio padre non ha mai intrapreso cause per il CP_4
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riconoscimento della proprietà del fondo oggi Mio padre ha rilasciato il fondo nel 1990 e da R_ quell'epoca io non vi sono più acceduto, pur continuando a frequentare la zona come dipendente dei
”). CP_4
Ad esse sarebbero contrarie in un senso favorevole alle ragioni delle appellanti le dichiarazioni di congiunto del dunque, secondo il suo difensore, Testimone_3 R_
munito di maggiore cognizione dei luoghi, a dire del quale la pagliarella (o cannucciata) a protezione della scarpata, tale da avanzare oltre il limite del fabbricato la quota di predio posseduta dall'originario resistente, sarebbe stata esistente sin dal 1990 per essere rimossa già nel 1992. A dire di questi non solo tutte le modifiche dei luoghi sarebbero state immediatamente apprezzabili dalla , ma questa mai avrebbe esercitato il Controparte_4
possesso della zona contesa. Costui ha anche narrato di un vero e proprio accordo tra le parti sul confine, datandolo nell'anno 1992, con la congiunta individuazione del limite delle rispettive proprietà. In particolare, all'udienza del 25 giugno 2012 il teste, nel rispondere affermativamente al capo di domanda secondo cui nell'anno citato sarebbe stato concordemente individuato il confine di fatto, ha così dichiarato: “… è vero. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto allegate alla produzione del resistente. Il fabbricato di cui alla foto 4 e 5 risale all'epoca del il ece solo delle opere di manutenzione. Fuori c'era la pagliarella che Per_4 R_ copriva la visione del fabbricato. Tale pagliarella fu rimossa fra il '91 – '92 e fu visibile il fabbricato
la pagliarella visibile nelle foto 4 e 5 era anch'essa presente fin dal '90 – '91 ed aveva natura R_ di protezione … le finestre e il fabbricato erano nascoste anche per la presenza di pitosfori R_ visibili nella foto 4. I non sono mai venuti per la manutenzione. Provvedeva il CP_4 Per_4
e poi il . R_
Si tratta di affermazioni dissonanti con quanto acquisito da di cui si Persona_4
è già riportata la dichiarazione e poco persuasiva in ragione della quantità e misura delle stuoie protettive la cui apposizione e rimozione è certamente avvenuta, come documentano le fotografie nel fascicolo della ricorrente, in epoche successive e in misura sempre più invadente.
A maggior ragione il contrasto si rivela a proposito della indicazione del confine apparente tra le due proprietà che le eredi itengono coincidente con la fine della soletta asfaltata R_
del parcheggio (“Il confine era contrassegnato da una pietra e successivamente fu asfaltato con apposizione di tabelloni. Ciò a seguito di un incontro tra il il tecnico dei , geom. R_ CP_4
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e il direttore che avvenne nel 1992”) ma che lo stesso geom. Tes_1 Persona_5 Tes_1
ha decisamente smentito.
Altra deposizione cui le appellanti affidano le loro proteste è quella raccolta da
[...]
, escusso all'udienza del 25 gennaio 2013, conoscitore dei luoghi fin dalla sua Tes_4
infanzia essendo figlio di un dipendente dei e a sua volta Controparte_4
occasionalmente occupato in detta società tra il 1990 e il 1992, prima d'essere assunto dal er lavori di giardinaggio, a dire del quale la pagliarella riferita posta sul limite tra la R_
zona asfaltata e quella sterrata e che avrebbe oscurato la vista all'interno della tenuta del resistente sarebbe stata rimossa due o tre anni prima che costui aprisse il suo ristorante, ossia circa nell'anno 1992, con l'indicazione, ritenuta di massima rilevanza, che “il R_
utilizzava la zona al di qua della pagliarella verso la sua proprietà come deposito di cigas”.
l'impressione che si ha delle stuoie visibili nelle fotografie è che solo una parte di queste possa avere avuto funzione di protezione di piante. Ad ogni modo, a dire del teste, ignaro di eventuali accordi sulla posizione dei confini, a dimostrare la loro immanenza al limite dell'area a parcheggio asfaltata i cartelli della società ubicati all'interno e non oltre CP_4
questa (ma della scarsa capacità persuasiva dell'argomento si è già detto). Il ricordo del teste incaricato dal ella pulizia del terrapieno e della zona posta fino al limite del tratto R_
asfaltato che avrebbe seguitato l'attività in precedenza effettuata dal non solo Per_4
contraddice quanto riferito dall'informatore già citato, ma si rivela poco persuasivo proprio per avere eseguito analoga mansione di giardiniere anche per l'odierna Tes_4
appellata. Essa ha corroborato la prova già offerta in sede interdittale con la deposizione da escusso all'udienza del 25 giugno 2012 secondo il quale “il terrapieno Testimone_2 presente non consentiva comunicazione tra il fondo e quello Vi era tra gli stessi un CP_4 R_ dislivello. Il fondo ra posto a livello superiore … ell'effettuare i lavori al suo fabbricato R_ R_ ha rimosso il terrapieno di proprietà ” (poco significativa essendo l'indicazione del CP_4 confine al piede della scarpata, piuttosto che alla sommità di essa, non essendo rimesse ai testi le questioni dominicali che potrebbero essere dimostrate solo per tabulas) e da Per_4
escusso anche all'udienza del 22 marzo 2013 che anche nel giudizio a
[...] cognizione ordinaria ha ribadito che “ non aveva accesso ai suoi cespiti Persona_2
dalla proprietà ” per raggiungere la quale quindi aveva disponibile la sola strada CP_4
pubblica.
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12.1. Ai fini della conferma dell'interdetto e della sentenza del Tribunale, dunque, rileva la circostanza dell'immutazione dello stato dei luoghi ad opera di una condotta sovversiva della parte appellante, certa autrice della modifica della quota dei terreni in origine assai differente e poi annullata e la prova che la società ricorrente, pur non avendo esteso l'impiego a parcheggio oltre la parte pianeggiante, ha continuato a occuparsi del terrapieno, pulendolo e volendo conservarlo tale proprio per delimitare le proprietà e ancor prima le diverse attività aperte al pubblico.
12.2. Altrettanto infondata nel merito è l'eccezione di decadenza della proposta azione possessoria (una volta preso atto che effettivamente, come deplorato dal secondo motivo di impugnazione, il Tribunale non abbia argomentato alcunché in ordine alla tempestività della proposta azione possessoria;
sull'onere della prova di parte ricorrente una volta contestata la decadenza dalla controparte, Cassazione civile, II sez., 03.09.2021, n. 23870;
Cassazione civile, II sez., 27.01.2003, n. 1146; idem Cassazione n. 855/1999; 2406/1996;
1146/1995; 10968/1994; 5162/1992).
A tal fine rileva quale dies a quo la scoperta soggettiva dello spoglio, ossia il momento in cui le opere che lo integrano si rivelano nella loro fisicità allo sguardo dello spoliatus (Cassazione civile, sez. II, 29.03.2006, n. 7267; Cassazione civile, sez. II, 13.09.1991, n. 9585).
Se non è stata offerta la prova che l'annessione materiale dell'area contesa sia risalente al
1992, in ragione della presenza della cannucciata realizzata dal successivamente R_ rimossa, è solo ad epoca prossima al ricorso che data l'eliminazione del terrapieno.
, della cui duplice deposizione si è già in parte detto, preciso in entrambe Testimone_2
le occasioni e dettagliato nei suoi ricordi, qualificati dall'attività da lui svolta e che li hanno occasionati, ha infatti riferito non solo che parte del muro a secco a protezione della scarpata
è tuttora esistente, ma anche che la palizzata che ha nascosto alla vista il fabbricato di
è stata eliminata solo nel 1996 la qual cosa ha reso manifesta anche Persona_2
l'apertura verso l'area esterna resa fruibile e messa in collegamento con esso.
A tanto corrisponde la conferma, sebbene integrandosene la motivazione, della sentenza impugnata.
13. Il terzo motivo di impugnazione - proposto in via subordinata - ha opinato erronea e abnorme, ingiustificata e illegittima liquidazione delle spese di giudizio tenuto conto dell'effettivo valore della zonetta di terreno oggetto del contendere.
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Nonostante si tratti di un modesto frustolo, ancorché appetibile per le possibilità di sfruttamento economico dipendente dalla posizione nella Baia di Cetara a ridosso di rinomate attività turistiche sia balneari sia termali e della stessa attività di ristorazione, la triplicazione dei compensi e la misura di questi è francamente irriguardosa del principio nomofilattico segnalato dall'appellante secondo cui “ai fini della liquidazione degli onorari professionali di Avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti
a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione della cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (Cassazione civile, sez.
VI, sent. n. 24644 del 22 novembre 2011; analogamente, Cassazione civile, sez. II, 03.06.2014,
n. 12416).
Ebbene, la causa possessoria si stima secondo il valore della res che ne costituisce l'oggetto ossia, in mancanza d'altri indicatori, della sua rendita catastale.
Se così è, non può omettersi di considerare quanto opinato dalle appellanti, ossia che il fondo conteso è una modesta porzione delle particelle n. 114 e 115 del foglio n. 31 che unitamente ad altre (n. 390, 436 e 437) sono state acquistate dalla con atto per notar CP_4
del 17 agosto 1941 (rep. 2359), del 5 settembre 1941 (rep. 2359) e del 26 settembre Per_6
1941 (rep. 2399), nonché con atti per notar el 25 ottobre 1954 (rep. 9652) e notar Per_7 Per_8
del 22 maggio 1974 (rep. 47954) con la rendita di sole £ 56,11. Pur volendo attualizzare la somma e restituire al fondo il suo pregio nella reale conformazione e localizzazione, la cifra riconosciuta per le cause di valore indeterminato “alto” è decisamente eccessiva.
Del tutto errata poi ne è la triplicazione per la fase interdittale, quella di reclamo e per il merito, a maggior ragione considerando che il Tribunale che ha deciso il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., con l'ordinanza che lo ha dichiarato inammissibile, ha già statuito sulle spese.
Ne consegue la riforma e la nuova liquidazione al termine della decisione. si tratta della somma complessiva di € 8.580,00, di cui € 3.503,00 per la fase interdittale del giudizio ed €
5.077,00 per la fase del merito.
L'accoglimento del motivo importa la riforma del capo di sentenza sulle spese del giudizio e la loro rideterminazione come nel dispositivo applicando il secondo scaglione e considerando la duplicità della fase (interdittale e di merito) del giudizio possessorio, espungendo però la fase del reclamo già interamente discplinata.
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14. Con l'appello incidentale la società già attrice ha domandato la condanna delle appellanti alla chiusura del vano porta e della finestra del fabbricato prospiciente la Controparte_11
zona oggetto del contendere.
Si tratta di impugnazione infondata avendo il primo giudice ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la ricostituzione della scarpata richiesta in via prioritaria rispetto all'eliminazione delle aperture domandate solo in via gradata.
Nella condanna maggiore è dunque soddisfatto l'interesse percorso in maniera gradata.
In ciò si assorbe la questione, altrimenti dirimente dinanzi all'eccezione di decadenza quanto alla preesistenza dei varchi e delle aperture, non coltivata in istruttoria, della tempestività della reazione.
15. In conclusione, stante il rigetto dei primi due motivi dell'appello principale e di quello incidentale le spese del presente grado di giudizio meritano la compensazione integrale.
16. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante incidentale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta i primi due motivi dell'appello principale e in accoglimento del terzo motivo riforma il capo sulle spese della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 3176/2026 del 9 marzo 2016, pubblicata il 10 marzo 2016 condannando i soccombenti convenuti, odierni appellanti, alle spese in favore della
[...]
(già Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
liquidate per l'intero giudizio di primo grado in € 200,00 per
[...]
spese ed € 8.580,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda come per legge, confermandola nel resto;
⎯ rigetta l'appello incidentale;
⎯ compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello incidentale, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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