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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18861/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12978/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e domiciliato presso il suo Studio sito in Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad omessa dichiarazione e pagamento del tributo Comunale sui rifiuti – T.A.R.I. –
TEFA n. P.IVA_1 per le annualità 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 di importo complessivo di euro 3.384,00 emesso dal comune di Roma- AMA S.p.a. e notificato in data 28.10.2024.
Nel ricorso si eccepiva la non debenza del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_2 (censito al catasto urbano al Dati_Cat_1, sub 41 Cat.A/3) in quanto l'immobile sarebbe dato in comodato d'uso alla figlia Nominativo_1 con utenza intestata al coniuge Nominativo_2.
Si chiedeva l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per il comune di Roma
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 18861/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione da parte della contribuente.
Il G.I. rileva che la parte ricorrente per far valere le eccezioni di non tassabilità o di riduzione della tassa
(TARI e TEFA) deve presentare la denuncia al fine di individuarne i presupposti.L'art. 21 del vigente
Regolamento Ta.Ri. in merito dispone che “I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori (…)” .
Nel caso in esame l'accertamento scaturisce dall'assenza della denuncia ai fini impositivi e pertanto qualsiasi eccezione relativa a casi particolari di esenzione non può essere fatta valere. Inoltre deve rilevarsi che in atti non vi sono ricevute del pagamento richiesto da parte del comune e pertanto la somma risulta dovuta.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18861/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546010 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12978/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e domiciliato presso il suo Studio sito in Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad omessa dichiarazione e pagamento del tributo Comunale sui rifiuti – T.A.R.I. –
TEFA n. P.IVA_1 per le annualità 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 di importo complessivo di euro 3.384,00 emesso dal comune di Roma- AMA S.p.a. e notificato in data 28.10.2024.
Nel ricorso si eccepiva la non debenza del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_2 (censito al catasto urbano al Dati_Cat_1, sub 41 Cat.A/3) in quanto l'immobile sarebbe dato in comodato d'uso alla figlia Nominativo_1 con utenza intestata al coniuge Nominativo_2.
Si chiedeva l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per il comune di Roma
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 18861/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione da parte della contribuente.
Il G.I. rileva che la parte ricorrente per far valere le eccezioni di non tassabilità o di riduzione della tassa
(TARI e TEFA) deve presentare la denuncia al fine di individuarne i presupposti.L'art. 21 del vigente
Regolamento Ta.Ri. in merito dispone che “I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori (…)” .
Nel caso in esame l'accertamento scaturisce dall'assenza della denuncia ai fini impositivi e pertanto qualsiasi eccezione relativa a casi particolari di esenzione non può essere fatta valere. Inoltre deve rilevarsi che in atti non vi sono ricevute del pagamento richiesto da parte del comune e pertanto la somma risulta dovuta.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso. Nulla per le spese.