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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2356/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Taddia;
ATTORE/I contro
, C.F. , con l'Avv. Graziella Controparte_1 C.F._2
Iellamo;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI: pronunciare la separazione personale dei coniugi in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti nel foglio di precisazione delle stesse depositato dal ricorrente il 14.11.2024 e dalla resistente il 12.11.2024, la quale ha avanzato altresì domanda di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato in data 30.08.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinn per Controparte_1 ottenere la declarator sonale alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo. Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nel foglio di precisazione delle stesse depositato il 14.11.2024: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia, respinta la domanda di addebito ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come di seguito precisate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dispongono di sufficienti redditi propri e sono economicamente indipendenti”. A sostegno della domanda ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.08.1999 e che il rapporto Controparte_1 coniugale si è pr to. Con comparsa di costituzione e risposta depositato il 21.12.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla domanda di separazione Controparte_1 personal anda di addebito della separazione nei confronti del ricorrente. La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni come precisate nel foglio di precisazione delle stesse depositato il 12.11.2024: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e, in accoglimento della domanda di addebito nei confronti del ricorrente, addebitare la responsabilità della separazione al marito per le reiterate violazioni degli obblighi inerenti il matrimonio e meglio specificate nella narrativa della comparsa di costituzione e confermate nella istruzione della causa sia attraverso le prove documentali che i testi escussi con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente”. A fondamento della domanda di addebito ha allegato che Controparte_1 la crisi coniugale è stata determinata dalla extraconiugale intrapresa negli ultimi mesi dell'anno 2019 dal marito e dal successivo comportamento infedele del coniuge. La resistente ha dedotto, infatti, che, a seguito della promessa del coniuge di interrompere la relazione adulterina, le parti avevano ripreso l'ordinaria vita coniugale fino a quando, in ragione dei sospetti avuti per l'atteggiamento del ricorrente, nel febbraio 2022 la stessa resistente aveva dato incarico all'Agenzia Investigativa D'Angelo per accertare se il coniuge avesse nuovamente intrapreso una relazione extraconiugale. ha Controparte_1 allegato altresì il disinteresse del marito rispetto al peg ato di salute subìto nel medesimo periodo, versando in atti documentazione a supporto.
pagina 2 di 6 Con decreto del 11/09/2023 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.01.2024 nella quale, dopo aver sentito le parti personalmente, il Giudice relatore ha ammesso le prove richieste dalla parte resistente nella memoria del 20.12.2023 e ha fissato per l'escussione dei testimoni l'udienza del 08.05.2024, rinviata al 15.05.2024. A seguito dell'espletamento della prova per testi, all'udienza del 15.05.2024 il Giudice relatore, su richiesta delle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.09.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rinviato per discussione all'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, assegnando i termini ex art. 473 bis cpc n. 28 su istanza di parte. Letti gli scritti conclusivi delle parti, all'udienza del 16.01.2025 il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, dagli atti di causa è emersa l'interruzione della coabitazione delle parti in costanza di matrimonio, in quanto è pacifica la circostanza che il ricorrente ha abbandonato la casa familiare nel dicembre 2022.
3. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed pagina 3 di 6 una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che,
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente merita accoglimento, per le motivazioni di seguito esplicate.
E' circostanza pacifica l'infedeltà del ricorrente, in quanto Parte_1 ha ammesso di aver intrapreso una relazione extrac matrimonio, eccependo solamente che tale relazione non sarebbe stata la causa della separazione, chiedendo pertanto il rigetto della domanda di addebito ex adverso proposta. In particolare, alla prima udienza del 25.01.2024, Pt_1
ha dichiarato che la crisi matrimoniale risaliva al 2
[...] rapporti affettivi tra i coniugi (cfr. verbale di udienza) e nei successivi atti difensivi ha eccepito che le parti avevano condotto una vita coniugale solo apparente, essendo, appunto, da tempo intervenuta una crisi irreversibile del rapporto. Tale ultima circostanza, però, che, come detto, era onere del ricorrente dimostrare, non ha avuto alcun riscontro probatorio. Anzi, il presente procedimento è stato iscritto a ruolo su domanda di Pt_1
in data 31.08.2023, ossia soltanto a seguito della lettera del
[...]
, per il tramite del proprio difensore, ha contestato Controparte_1 al marito la violazione dei doveri coniugali e ha manifestato l'intenzione di domandare la separazione personale con addebito (doc. 7 comparsa di costituzione). In secondo luogo, il teste cognata delle parti, ha dichiarato di aver Testimone_1 appreso dalla resistente che le parti si erano separate perché CP_1
aveva scoperto la prosecuzione della relazione extraconiu
[...]
la lettura di messaggi sul telefonino e che il aveva anche ammesso Pt_1 di avere proseguito la relazione (cfr. verbale di udien pagina 4 di 6 La , proprio a dimostrazione del fatto che la vita coniugale non era solo CP_1 ap el 2022 aveva anche conferito ad una agenzia investigativa l'incarico di verificare se il marito avesse ancora una relazione extraconiugale (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e verbale di udienza in cui il detective ha confermato il contenuto della relazione ed il fatto di avere scoperto in più occasioni gli incontri tra il ricorrente e l'amante). E infine, dal racconto della medesima testimone prima indicata, è altresì emerso che fino al 2022, prima che il ricorrente si allontanasse dalla casa familiare, la vita coniugale delle parti si era svolta regolarmente, in quanto le parti continuavano a compiere viaggi insieme, anche con amici e parenti, tra cui la teste, e il marito aveva anche organizzato una cena per il compleanno della moglie (cfr. verbale di udienza). Appare evidente che quindi, nel caso di specie, ciò che ha reso irreversibile la crisi e intollerabile la convivenza tra le parti è stata la prosecuzione della relazione adulterina da parte del marito e la scoperta fattane dalla resistente a seguito della attività investigativa dalla stessa commissionata.
Tali conclusioni non possono di certo essere superate dalla deposizione della teste
, la quale è la donna che ha avuto la relazione con il ricorrente ed è Testimone_2 la sua attuale compagna, e come tale, non solo risulta meno attendibile, ma sicuramente non era a conoscenza delle effettive dinamiche esistenti tra le parti in causa durante il matrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 28.08.1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 249 parte 2 serie A anno 1999;
Accoglie la domanda avanzata dalla resistente, addebitando la separazione a;
Parte_1
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 5261,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 11.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2356/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Taddia;
ATTORE/I contro
, C.F. , con l'Avv. Graziella Controparte_1 C.F._2
Iellamo;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI: pronunciare la separazione personale dei coniugi in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti nel foglio di precisazione delle stesse depositato dal ricorrente il 14.11.2024 e dalla resistente il 12.11.2024, la quale ha avanzato altresì domanda di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato in data 30.08.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinn per Controparte_1 ottenere la declarator sonale alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo. Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nel foglio di precisazione delle stesse depositato il 14.11.2024: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia, respinta la domanda di addebito ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come di seguito precisate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dispongono di sufficienti redditi propri e sono economicamente indipendenti”. A sostegno della domanda ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.08.1999 e che il rapporto Controparte_1 coniugale si è pr to. Con comparsa di costituzione e risposta depositato il 21.12.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla domanda di separazione Controparte_1 personal anda di addebito della separazione nei confronti del ricorrente. La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni come precisate nel foglio di precisazione delle stesse depositato il 12.11.2024: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e, in accoglimento della domanda di addebito nei confronti del ricorrente, addebitare la responsabilità della separazione al marito per le reiterate violazioni degli obblighi inerenti il matrimonio e meglio specificate nella narrativa della comparsa di costituzione e confermate nella istruzione della causa sia attraverso le prove documentali che i testi escussi con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente”. A fondamento della domanda di addebito ha allegato che Controparte_1 la crisi coniugale è stata determinata dalla extraconiugale intrapresa negli ultimi mesi dell'anno 2019 dal marito e dal successivo comportamento infedele del coniuge. La resistente ha dedotto, infatti, che, a seguito della promessa del coniuge di interrompere la relazione adulterina, le parti avevano ripreso l'ordinaria vita coniugale fino a quando, in ragione dei sospetti avuti per l'atteggiamento del ricorrente, nel febbraio 2022 la stessa resistente aveva dato incarico all'Agenzia Investigativa D'Angelo per accertare se il coniuge avesse nuovamente intrapreso una relazione extraconiugale. ha Controparte_1 allegato altresì il disinteresse del marito rispetto al peg ato di salute subìto nel medesimo periodo, versando in atti documentazione a supporto.
pagina 2 di 6 Con decreto del 11/09/2023 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.01.2024 nella quale, dopo aver sentito le parti personalmente, il Giudice relatore ha ammesso le prove richieste dalla parte resistente nella memoria del 20.12.2023 e ha fissato per l'escussione dei testimoni l'udienza del 08.05.2024, rinviata al 15.05.2024. A seguito dell'espletamento della prova per testi, all'udienza del 15.05.2024 il Giudice relatore, su richiesta delle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.09.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rinviato per discussione all'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, assegnando i termini ex art. 473 bis cpc n. 28 su istanza di parte. Letti gli scritti conclusivi delle parti, all'udienza del 16.01.2025 il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, dagli atti di causa è emersa l'interruzione della coabitazione delle parti in costanza di matrimonio, in quanto è pacifica la circostanza che il ricorrente ha abbandonato la casa familiare nel dicembre 2022.
3. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed pagina 3 di 6 una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che,
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente merita accoglimento, per le motivazioni di seguito esplicate.
E' circostanza pacifica l'infedeltà del ricorrente, in quanto Parte_1 ha ammesso di aver intrapreso una relazione extrac matrimonio, eccependo solamente che tale relazione non sarebbe stata la causa della separazione, chiedendo pertanto il rigetto della domanda di addebito ex adverso proposta. In particolare, alla prima udienza del 25.01.2024, Pt_1
ha dichiarato che la crisi matrimoniale risaliva al 2
[...] rapporti affettivi tra i coniugi (cfr. verbale di udienza) e nei successivi atti difensivi ha eccepito che le parti avevano condotto una vita coniugale solo apparente, essendo, appunto, da tempo intervenuta una crisi irreversibile del rapporto. Tale ultima circostanza, però, che, come detto, era onere del ricorrente dimostrare, non ha avuto alcun riscontro probatorio. Anzi, il presente procedimento è stato iscritto a ruolo su domanda di Pt_1
in data 31.08.2023, ossia soltanto a seguito della lettera del
[...]
, per il tramite del proprio difensore, ha contestato Controparte_1 al marito la violazione dei doveri coniugali e ha manifestato l'intenzione di domandare la separazione personale con addebito (doc. 7 comparsa di costituzione). In secondo luogo, il teste cognata delle parti, ha dichiarato di aver Testimone_1 appreso dalla resistente che le parti si erano separate perché CP_1
aveva scoperto la prosecuzione della relazione extraconiu
[...]
la lettura di messaggi sul telefonino e che il aveva anche ammesso Pt_1 di avere proseguito la relazione (cfr. verbale di udien pagina 4 di 6 La , proprio a dimostrazione del fatto che la vita coniugale non era solo CP_1 ap el 2022 aveva anche conferito ad una agenzia investigativa l'incarico di verificare se il marito avesse ancora una relazione extraconiugale (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e verbale di udienza in cui il detective ha confermato il contenuto della relazione ed il fatto di avere scoperto in più occasioni gli incontri tra il ricorrente e l'amante). E infine, dal racconto della medesima testimone prima indicata, è altresì emerso che fino al 2022, prima che il ricorrente si allontanasse dalla casa familiare, la vita coniugale delle parti si era svolta regolarmente, in quanto le parti continuavano a compiere viaggi insieme, anche con amici e parenti, tra cui la teste, e il marito aveva anche organizzato una cena per il compleanno della moglie (cfr. verbale di udienza). Appare evidente che quindi, nel caso di specie, ciò che ha reso irreversibile la crisi e intollerabile la convivenza tra le parti è stata la prosecuzione della relazione adulterina da parte del marito e la scoperta fattane dalla resistente a seguito della attività investigativa dalla stessa commissionata.
Tali conclusioni non possono di certo essere superate dalla deposizione della teste
, la quale è la donna che ha avuto la relazione con il ricorrente ed è Testimone_2 la sua attuale compagna, e come tale, non solo risulta meno attendibile, ma sicuramente non era a conoscenza delle effettive dinamiche esistenti tra le parti in causa durante il matrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 28.08.1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 249 parte 2 serie A anno 1999;
Accoglie la domanda avanzata dalla resistente, addebitando la separazione a;
Parte_1
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 5261,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 11.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6