Articolo 25 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 24Articolo 26
Versione
14 aprile 1979
Art. 25.
Per l'anno finanziario 1979, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 416.106.280.000 ed in lire 770.748.942.000.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979