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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Tringale presso il cui studio in Catania, via
IA DI n. 23, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Di Marco, presso il cui studio in Catania, viale XX
Settembre n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
***
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 28/07/2014, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti
1 integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza;
ORDINA che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) (atto n.234 parte I anno 2014).
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il presidente dott. Fabio Salvatore Mangano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Tringale presso il cui studio in Catania, via
IA DI n. 23, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Di Marco, presso il cui studio in Catania, viale XX
Settembre n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
***
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 28/07/2014, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti
1 integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza;
ORDINA che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) (atto n.234 parte I anno 2014).
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il presidente dott. Fabio Salvatore Mangano
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