Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:
a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea;
b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea;
c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica;
d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:
a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea;
b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea;
c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica;
d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica.