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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato DEBONIS Parte_1
ER ON, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalle dott.sse PICARELLA LUANA, DI CANDIA PAMELA, MAIORANO DANIELA e SIBILIO SIMONA resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2022 parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 158/2022 del 12.4.2022 emessa dall' con cui gli veniva Controparte_1 ingiunto, quale obbligato in solido, in qualità di legale rappresentante dell' il pagamento dell'importo di euro 786,00 Parte_2
a titolo di omessa denuncia salari all' per la regolarizzazione dell'anno CP_2
2017 e per la rata dell'anno 2018, nonché per omessa denuncia della variazione della sede legale e dei dati riguardanti il legale rappresentante, tutte violazioni accertate con verbale del 22.1.2019. CP_2
Nello specifico, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione attiva e passiva, non avendo mai rivestito la carica di rappresentante legale dell' Parte_2
[...]
Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del ricorso, CP_1 riportandosi nel merito alle risultanze del verbale ispettivo. All'udienza dell'8.04.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento in autotutela disposto da emesso nei confronti della stessa CP_3 parte ricorrente al fine di dimostrare la carenza di legittimazione passiva. All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione. ______________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779). Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435). Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". In particolare, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro
o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4182). Ciò posto, passando al merito della contestazione, con il verbale unico di accertamento del 22.1.2019, veniva ingiunto alla predetta Parte_2
e al ricorrente, quale obbligato in solido, il pagamento dell'importo
[...] di euro 786,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedura per gli addebiti sopra già esposti. Dunque, l'odierno istante fonda la propria tesi difensiva sul difetto di legittimazione attiva e passiva, non avendo mai ricoperto la carica di legale rappresentante. In primo luogo occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministrative, il trasgressore può essere in linea di principio soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981, secondo cui : “ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta” risponde alla principale finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dal predetto articolo non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). Pertanto, l'obbligato in solido acquisisce una posizione del tutto autonoma, il quale deve essere espressamente individuato tanto nel processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza ingiunzione.
A tal fine, ne consegue che a ciascuno dei due soggetti devono essere notificati gli atti di cui sopra, disciplinati dagli artt. 14 e 18 della Legge 689/1981. Pertanto, la legittimazione attiva alla presentazione del ricorso in opposizione è in capo a ciascun destinatario dell'ordinanza-ingiunzione: trasgressore e obbligato, i quali possono presentare il ricorso in opposizione. Alla luce dei principi sopra esposti, parte ricorrente dichiara nell'atto introduttivo di non aver mai ricoperto alcuna carica presso l'
[...]
e pertanto di non possedere alcuna legittimazione Parte_2 attiva e passiva. Ciò detto, appare incontestabile dai dati anagrafici del contribuente, presenti nei registri dell'Agenzia dell'Entrate (all. 5 fascicolo parte resistente) che il legale rappresentante dell'Associazione a decorrere dal 7/3/2017 risulti essere nato a [...] il [...], Parte_1 ovvero proprio l'odierno ricorrente. A fronte di detto inequivocabile dato documentale alcun elemento probatorio in senso contrario è stato offerto dall'istante, il quale per tutelare i diritti asseritamente vantati avrebbe dovuto, tutt'al più, proporre querela di falso, risultando necessario avviare un procedimento specifico dinanzi all'autorità giudiziaria competente al fine di accertare l'estraneità dello stesso ai fatti contestati. Né alcun rilievo in senso contrario rispetto alle conclusioni sopra esposte può attribuirsi al provvedimento emesso da il 27.6.2024, depositato da parte CP_3 ricorrente all'udienza dell'8.4.2025, stante la totale genericità ed irrilevanza dell'atto, essendo riferito all'ordinanza ingiunzione n. 1450601 emessa da altro ente - diversa rispetto a quella impugnata con il presente ricorso (n. 158/2022) - e non recando le ragioni per le quali l'istituto si è determinato all'annullamento in autotutela di detto distinto provvedimento. Ragione per la quale la sentenza di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito dell'annullamento in autotutela disposto da e relativo CP_3
a distinta ordinanza ingiunzione del medesimo ente non apporta alcun elemento probatorio a sostegno degli assunti attorei. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12/05/2022 da nei Parte_1 confronti dell' , così Controparte_4 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 340,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per CP_3 legge.
Brindisi,16.12.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato DEBONIS Parte_1
ER ON, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalle dott.sse PICARELLA LUANA, DI CANDIA PAMELA, MAIORANO DANIELA e SIBILIO SIMONA resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2022 parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 158/2022 del 12.4.2022 emessa dall' con cui gli veniva Controparte_1 ingiunto, quale obbligato in solido, in qualità di legale rappresentante dell' il pagamento dell'importo di euro 786,00 Parte_2
a titolo di omessa denuncia salari all' per la regolarizzazione dell'anno CP_2
2017 e per la rata dell'anno 2018, nonché per omessa denuncia della variazione della sede legale e dei dati riguardanti il legale rappresentante, tutte violazioni accertate con verbale del 22.1.2019. CP_2
Nello specifico, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione attiva e passiva, non avendo mai rivestito la carica di rappresentante legale dell' Parte_2
[...]
Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del ricorso, CP_1 riportandosi nel merito alle risultanze del verbale ispettivo. All'udienza dell'8.04.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento in autotutela disposto da emesso nei confronti della stessa CP_3 parte ricorrente al fine di dimostrare la carenza di legittimazione passiva. All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione. ______________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779). Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435). Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". In particolare, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro
o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4182). Ciò posto, passando al merito della contestazione, con il verbale unico di accertamento del 22.1.2019, veniva ingiunto alla predetta Parte_2
e al ricorrente, quale obbligato in solido, il pagamento dell'importo
[...] di euro 786,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedura per gli addebiti sopra già esposti. Dunque, l'odierno istante fonda la propria tesi difensiva sul difetto di legittimazione attiva e passiva, non avendo mai ricoperto la carica di legale rappresentante. In primo luogo occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministrative, il trasgressore può essere in linea di principio soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981, secondo cui : “ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta” risponde alla principale finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dal predetto articolo non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). Pertanto, l'obbligato in solido acquisisce una posizione del tutto autonoma, il quale deve essere espressamente individuato tanto nel processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza ingiunzione.
A tal fine, ne consegue che a ciascuno dei due soggetti devono essere notificati gli atti di cui sopra, disciplinati dagli artt. 14 e 18 della Legge 689/1981. Pertanto, la legittimazione attiva alla presentazione del ricorso in opposizione è in capo a ciascun destinatario dell'ordinanza-ingiunzione: trasgressore e obbligato, i quali possono presentare il ricorso in opposizione. Alla luce dei principi sopra esposti, parte ricorrente dichiara nell'atto introduttivo di non aver mai ricoperto alcuna carica presso l'
[...]
e pertanto di non possedere alcuna legittimazione Parte_2 attiva e passiva. Ciò detto, appare incontestabile dai dati anagrafici del contribuente, presenti nei registri dell'Agenzia dell'Entrate (all. 5 fascicolo parte resistente) che il legale rappresentante dell'Associazione a decorrere dal 7/3/2017 risulti essere nato a [...] il [...], Parte_1 ovvero proprio l'odierno ricorrente. A fronte di detto inequivocabile dato documentale alcun elemento probatorio in senso contrario è stato offerto dall'istante, il quale per tutelare i diritti asseritamente vantati avrebbe dovuto, tutt'al più, proporre querela di falso, risultando necessario avviare un procedimento specifico dinanzi all'autorità giudiziaria competente al fine di accertare l'estraneità dello stesso ai fatti contestati. Né alcun rilievo in senso contrario rispetto alle conclusioni sopra esposte può attribuirsi al provvedimento emesso da il 27.6.2024, depositato da parte CP_3 ricorrente all'udienza dell'8.4.2025, stante la totale genericità ed irrilevanza dell'atto, essendo riferito all'ordinanza ingiunzione n. 1450601 emessa da altro ente - diversa rispetto a quella impugnata con il presente ricorso (n. 158/2022) - e non recando le ragioni per le quali l'istituto si è determinato all'annullamento in autotutela di detto distinto provvedimento. Ragione per la quale la sentenza di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito dell'annullamento in autotutela disposto da e relativo CP_3
a distinta ordinanza ingiunzione del medesimo ente non apporta alcun elemento probatorio a sostegno degli assunti attorei. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12/05/2022 da nei Parte_1 confronti dell' , così Controparte_4 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 340,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per CP_3 legge.
Brindisi,16.12.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri