Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 9768 /2024 r.g. contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall' avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: indennità di accompagnamento - domanda amm. 28.09.2023 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza agosto 2024 (v. chiarimenti a verbale del 21.05.2025 CTU dott. Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alle legge 508/88
Spese compensabili per decorrenza differita del beneficio in virtù degli aggravamenti sopravvenuti dell'originario quadro patologico (art. 149 att. c.p.c.)
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario , l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento della relativa prestazione, da determinarsi nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. b) Compensa tra le parti le spese processuali, salve quelle di ctu poste a definitivo carico
CP_1
Taranto, 21/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)