Art. 1. 1. A decorrere dal 2 marzo 1991, sono revocati i divieti stabiliti dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , nonche', limitatamente ai rapporti con il Kuwait, dal decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il D.L. n. 216/1990 reca: "Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait".
- Il D.L. n. 247/1990 reca: "Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il D.L. n. 216/1990 reca: "Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait".
- Il D.L. n. 247/1990 reca: "Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico".