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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RA, all'esito dell' udienza del 12.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2818/2022 avente ad oggetto "Appello avverso sentenza del giudice di pace"
TRA
Parte 1 in persona del Sindaco p.t., C.F. e P.IVA: P.IVA 1 con sede in Via Roma, n° 1 - 84010, Parte 1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Cristina Crescenzo;
APPELLANTE -
E
Controparte 1 ,C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...],
residente in [...], rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dall'Avv. Liberato Mazzola Codice Fiscale 2 ) e dall'Avv. Daniela Maria Carrella ( entrambi del Foro di Torre Codice Fiscale 3 '
Annunziata, giusta procura in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale Controparte_2 sito in
SO (NA), al Corso Italia, n° 261;
APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, Controparte 1 proponeva opposizione avverso diciotto verbali di accertamento (Z/10599/2020 - Reg. Cron.
n. 512/2020, Z/10717/2020 - Reg. Cron. n. 611/2020, Z/10886/2020 - Reg.
Cron. n. 752/2020, Z/11082/2020 - Reg. Cron. n. 904/2020, Z/11172/2020
-
Reg. Cron. n. 976/2020, Z/11287/2020 Reg. Cron. n. 1066/2020,
-
Reg. Cron. n. Z/11376/2020 - Reg. Cron. n. 1137/2020, Z/112142/2020―
1672/2020, Z/12214/2020 - Reg. Cron. n. 1725/2020, Z/12289/2020 Reg.
Cron. n. 1178/2020, Z/12371/2020 - Reg. Cron. n. 1830/2020, Z/12512/2020 -
Reg. Cron. n. 1927/2020, Z/12607/2020 Reg. Cron. n. 1991/2020,
Z/12965/2020 - Reg. Cron. n. 2219/2020, Z/13012/2020 - Reg. Cron. n.
2248/2020, Z/13084/2020 Reg. Cron. n. 2294/2020, Z/13128/2020 - Reg.
-
Cron. n. 2322/2020) emessi dal Comando di Polizia Municipale di Parte 1
[...] con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 7, comma 14, del Codice
della Strada, per transito non autorizzato in zona ZTL.
Il ricorrente eccepiva: la mancata allegazione delle immagini relative al transito;
la nullità dei verbali per omessa informazione alla cittadinanza circa l'ordinanza istitutiva della ZTL;
l'assenza di segnaletica idonea a fornire chiara informazione al conducente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Parte 1
[...] chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata il 30.9.2021, il Giudice di pace di Amalfi accoglieva l'opposizione, rilevando che il Pt 1 non aveva fornito prova dell'adeguata diffusione dell'informativa sull'attivazione dei varchi elettronici, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale. Venivano pertanto annullati tutti i verbali impugnati, con compensazione delle spese.
Pt 1 proponeva appello avverso la Con atto depositato il 29 marzo 2022, il sentenza, sostenendo che:
la pubblicazione dell'ordinanza era stata effettuata regolarmente;
-
la segnaletica era conforme alle linee guida ministeriali e posizionata in modo
-
visibile e conforme;
erano stati installati pannelli luminosi con indicazioni in italiano e inglese (ZTL
ATTIVA/ZTL NON ATTIVA); la Polizia Municipale aveva svolto attività informativa presso i varchi. Il Pt 1 chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dei verbali, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado al procuratore antistatario. Controparte 1 si costituiva tempestivamente nel giudizio di appello, eccependo:
l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art.
-
342 c.p.c.; il mancato completamento del periodo di pre-esercizio della ZTL, deliberato in 30
-
giorni ma concluso al 29°; la non conformità della segnaletica stradale, ritenuta non visibile, non uniforme e
-
non funzionante;
l'assenza di prova certa sulla data delle fotografie prodotte dal Comune, prive di riferimenti temporali.
L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna del Pt 1 alle spese.
1. L'appello è ammissibile e merita accoglimento.
1.1. Circa l'eccezione di inammissibilità per genericità, si osserva che l'appello è sufficientemente specifico poiché da esso si rinvengono con chiarezza i motivi di impugnazione nonché i riferimenti normativi e di fatto necessari per la decisione. Esso è stato altresì proposto tempestivamente nel termine di sei mesi di cui all'art. 325 c.p.c.
1.2. Parimenti inammissibile è l'istanza di riunione poiché il petitum mediato è diverso: diverse sono, infatti, le contravvenzioni impugnate.
1.3. Nel merito, l'appello è fondato perché, in primo luogo, v'è prova che le contravvenzioni siano state elevante al di fuori del periodo di pre-esercizio.
L'ordinanza n. 02 del 20.07.2020 Prot. n. 0002986/2020, emessa dal Comune di Pt 1
individua tale periodo nei giorni tra il 22 luglio 2020 e il 20 agosto 2020 esplicitando, con chiarezza, nelle righe seguenti che “a far data dal 21 agosto 2020, terminata la fase di pre- esercizio, le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno efficacia permanente".
È, del resto, incontestato che la prima contravvenzione oggetto di impugnazione in questo giudizio - è stata elevata il 26 agosto 2020, come chiaramente emerge dalla relazione di Controdeduzione al Ricorso proposto dal Sig. Controparte_1 nato a Piano di SO (NA) il 12.07.1976, residente a [...] in Via Gennaro Capriglione n.
205/A. Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella del
Foro di Torre Annunziata con Controparte_3 C.so Italia n. 61 -
SO (NA) -Prot. n. 0001102/2021-
CP_4 ha natura Tale relazione, timbrata protocollata e firmata dal funzionario documentale e non è stata contestata in modo specifico dall'appellato.
Quanto, invece, alle altre doglianze:
a) circa l'assolvimento dell'onere pubblicitario, si osserva che v'è stata pubblicazione dell'ordinanza sull'albo pretorio come da documentazione già presente nel fascicolo di I grado e ciò, per giurisprudenza consolidata, è adempimento sufficiente ad assolvere detto onere, anche perché la stessa ordinanza non prevedeva specifici e aggiuntivi oneri pubblicitari rispetto a quelli legali [(v. Cons. Stato, Sez. V, Sent.,
12/03/2019, n. 1646, resa per ordinanza ZTL, secondo cui «al momento della pubblicazione del regolamento sull'Albo pretorio del Comune non poteva sorgere alcun dubbio sul fatto che i titolari delle predette autorizzazioni (tra cui l'odierna appellante) fossero da subito concretamente incisi dal provvedimento (ferma rimanendo, nelle more, la sola definizione del quantum debeatur), disponendo la stessa un onere nuovo e certo, di natura patrimoniale a carico di una ben definita cerchia di destinatari»; del resto v. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124 ("Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge")];
b) circa, invece, la violazione degli artt. 77 e ss. reg. att. CdS per la scorretta o insufficiente segnalazione stradale, si osserva che è vero che dalle foto non risulta la data di apposizione dei segnali, ma vero è anche che sussistono vari argomenti di prova, valorizzabili ex art. 116 c.p.c., per dimostrare che all'epoca delle contravvenzioni, la segnaletica era già stata apposta: in primo luogo, v'è la già citata relazione non specificamente contestata che spiega i passaggi temporali del procedimento amministrativo, comprendente l'apposizione dei segnali, tempestivamente eseguito;
poi, sono presenti in atti le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti per l'apposizione della segnaletica - aventi tutti data antecedente e compatibile per i lavori necessari all'avvio della ZTL – (v. autorizzazione Ministero
-
delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. N. 5050 del 28 giugno 2019); infine,
v'è la sentenza del Giudice di Pace n. 222/21, non appellata e passata in giudicato, che ha rigettato altra opposizione sempre tra le stesse parti e avente ad oggetto analogo contenzioso, in cui il Giudice ha così statuito: «quanto alla segnalazione della zona a traffico limitato, il convenuto Parte 1 ha provveduto ad elencare tutti i segnali di preavviso della ZTL installati e le caratteristiche della cartellonistica stradale utilizzata conforme alle prescrizioni del
MIT». Ebbene, la documentazione fotografica versata in atti dimostra, del resto, in modo inequivoco che la segnaletica apposta è assolutamente visibile (i cartelli sono plurimi, in aria, alcuni illuminati) ed è posta in prossimità dell'ingresso alla ZTL.
1.4. L'appello va, dunque, interamente accolto e le contravvenzioni dichiarate pienamente valide con tutti gli effetti di legge.
1.5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la soccombenza del resistente per entrambi i gradi di giudizio e, pertanto, il resistente dovrà rifondere a parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore antistatario, le spese che sono così liquidate avendo riguardo ai valori minimi del DM 2014, valore della controversia 1683,00:
a) quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, le spese sono liquidate in euro 170,00 per spese vive,
1485,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
PQM
1. accoglie integralmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 264/2021, dichiara valide le contravvenzioni opposte in primo grado;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante, con distrazione al suo procuratore antistatario, di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in: a) quanto al primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in euro 170,00 per spese vive,
1485,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RA, all'esito dell' udienza del 12.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2818/2022 avente ad oggetto "Appello avverso sentenza del giudice di pace"
TRA
Parte 1 in persona del Sindaco p.t., C.F. e P.IVA: P.IVA 1 con sede in Via Roma, n° 1 - 84010, Parte 1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Cristina Crescenzo;
APPELLANTE -
E
Controparte 1 ,C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...],
residente in [...], rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dall'Avv. Liberato Mazzola Codice Fiscale 2 ) e dall'Avv. Daniela Maria Carrella ( entrambi del Foro di Torre Codice Fiscale 3 '
Annunziata, giusta procura in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale Controparte_2 sito in
SO (NA), al Corso Italia, n° 261;
APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, Controparte 1 proponeva opposizione avverso diciotto verbali di accertamento (Z/10599/2020 - Reg. Cron.
n. 512/2020, Z/10717/2020 - Reg. Cron. n. 611/2020, Z/10886/2020 - Reg.
Cron. n. 752/2020, Z/11082/2020 - Reg. Cron. n. 904/2020, Z/11172/2020
-
Reg. Cron. n. 976/2020, Z/11287/2020 Reg. Cron. n. 1066/2020,
-
Reg. Cron. n. Z/11376/2020 - Reg. Cron. n. 1137/2020, Z/112142/2020―
1672/2020, Z/12214/2020 - Reg. Cron. n. 1725/2020, Z/12289/2020 Reg.
Cron. n. 1178/2020, Z/12371/2020 - Reg. Cron. n. 1830/2020, Z/12512/2020 -
Reg. Cron. n. 1927/2020, Z/12607/2020 Reg. Cron. n. 1991/2020,
Z/12965/2020 - Reg. Cron. n. 2219/2020, Z/13012/2020 - Reg. Cron. n.
2248/2020, Z/13084/2020 Reg. Cron. n. 2294/2020, Z/13128/2020 - Reg.
-
Cron. n. 2322/2020) emessi dal Comando di Polizia Municipale di Parte 1
[...] con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 7, comma 14, del Codice
della Strada, per transito non autorizzato in zona ZTL.
Il ricorrente eccepiva: la mancata allegazione delle immagini relative al transito;
la nullità dei verbali per omessa informazione alla cittadinanza circa l'ordinanza istitutiva della ZTL;
l'assenza di segnaletica idonea a fornire chiara informazione al conducente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Parte 1
[...] chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata il 30.9.2021, il Giudice di pace di Amalfi accoglieva l'opposizione, rilevando che il Pt 1 non aveva fornito prova dell'adeguata diffusione dell'informativa sull'attivazione dei varchi elettronici, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale. Venivano pertanto annullati tutti i verbali impugnati, con compensazione delle spese.
Pt 1 proponeva appello avverso la Con atto depositato il 29 marzo 2022, il sentenza, sostenendo che:
la pubblicazione dell'ordinanza era stata effettuata regolarmente;
-
la segnaletica era conforme alle linee guida ministeriali e posizionata in modo
-
visibile e conforme;
erano stati installati pannelli luminosi con indicazioni in italiano e inglese (ZTL
ATTIVA/ZTL NON ATTIVA); la Polizia Municipale aveva svolto attività informativa presso i varchi. Il Pt 1 chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dei verbali, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado al procuratore antistatario. Controparte 1 si costituiva tempestivamente nel giudizio di appello, eccependo:
l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art.
-
342 c.p.c.; il mancato completamento del periodo di pre-esercizio della ZTL, deliberato in 30
-
giorni ma concluso al 29°; la non conformità della segnaletica stradale, ritenuta non visibile, non uniforme e
-
non funzionante;
l'assenza di prova certa sulla data delle fotografie prodotte dal Comune, prive di riferimenti temporali.
L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna del Pt 1 alle spese.
1. L'appello è ammissibile e merita accoglimento.
1.1. Circa l'eccezione di inammissibilità per genericità, si osserva che l'appello è sufficientemente specifico poiché da esso si rinvengono con chiarezza i motivi di impugnazione nonché i riferimenti normativi e di fatto necessari per la decisione. Esso è stato altresì proposto tempestivamente nel termine di sei mesi di cui all'art. 325 c.p.c.
1.2. Parimenti inammissibile è l'istanza di riunione poiché il petitum mediato è diverso: diverse sono, infatti, le contravvenzioni impugnate.
1.3. Nel merito, l'appello è fondato perché, in primo luogo, v'è prova che le contravvenzioni siano state elevante al di fuori del periodo di pre-esercizio.
L'ordinanza n. 02 del 20.07.2020 Prot. n. 0002986/2020, emessa dal Comune di Pt 1
individua tale periodo nei giorni tra il 22 luglio 2020 e il 20 agosto 2020 esplicitando, con chiarezza, nelle righe seguenti che “a far data dal 21 agosto 2020, terminata la fase di pre- esercizio, le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno efficacia permanente".
È, del resto, incontestato che la prima contravvenzione oggetto di impugnazione in questo giudizio - è stata elevata il 26 agosto 2020, come chiaramente emerge dalla relazione di Controdeduzione al Ricorso proposto dal Sig. Controparte_1 nato a Piano di SO (NA) il 12.07.1976, residente a [...] in Via Gennaro Capriglione n.
205/A. Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella del
Foro di Torre Annunziata con Controparte_3 C.so Italia n. 61 -
SO (NA) -Prot. n. 0001102/2021-
CP_4 ha natura Tale relazione, timbrata protocollata e firmata dal funzionario documentale e non è stata contestata in modo specifico dall'appellato.
Quanto, invece, alle altre doglianze:
a) circa l'assolvimento dell'onere pubblicitario, si osserva che v'è stata pubblicazione dell'ordinanza sull'albo pretorio come da documentazione già presente nel fascicolo di I grado e ciò, per giurisprudenza consolidata, è adempimento sufficiente ad assolvere detto onere, anche perché la stessa ordinanza non prevedeva specifici e aggiuntivi oneri pubblicitari rispetto a quelli legali [(v. Cons. Stato, Sez. V, Sent.,
12/03/2019, n. 1646, resa per ordinanza ZTL, secondo cui «al momento della pubblicazione del regolamento sull'Albo pretorio del Comune non poteva sorgere alcun dubbio sul fatto che i titolari delle predette autorizzazioni (tra cui l'odierna appellante) fossero da subito concretamente incisi dal provvedimento (ferma rimanendo, nelle more, la sola definizione del quantum debeatur), disponendo la stessa un onere nuovo e certo, di natura patrimoniale a carico di una ben definita cerchia di destinatari»; del resto v. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124 ("Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge")];
b) circa, invece, la violazione degli artt. 77 e ss. reg. att. CdS per la scorretta o insufficiente segnalazione stradale, si osserva che è vero che dalle foto non risulta la data di apposizione dei segnali, ma vero è anche che sussistono vari argomenti di prova, valorizzabili ex art. 116 c.p.c., per dimostrare che all'epoca delle contravvenzioni, la segnaletica era già stata apposta: in primo luogo, v'è la già citata relazione non specificamente contestata che spiega i passaggi temporali del procedimento amministrativo, comprendente l'apposizione dei segnali, tempestivamente eseguito;
poi, sono presenti in atti le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti per l'apposizione della segnaletica - aventi tutti data antecedente e compatibile per i lavori necessari all'avvio della ZTL – (v. autorizzazione Ministero
-
delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. N. 5050 del 28 giugno 2019); infine,
v'è la sentenza del Giudice di Pace n. 222/21, non appellata e passata in giudicato, che ha rigettato altra opposizione sempre tra le stesse parti e avente ad oggetto analogo contenzioso, in cui il Giudice ha così statuito: «quanto alla segnalazione della zona a traffico limitato, il convenuto Parte 1 ha provveduto ad elencare tutti i segnali di preavviso della ZTL installati e le caratteristiche della cartellonistica stradale utilizzata conforme alle prescrizioni del
MIT». Ebbene, la documentazione fotografica versata in atti dimostra, del resto, in modo inequivoco che la segnaletica apposta è assolutamente visibile (i cartelli sono plurimi, in aria, alcuni illuminati) ed è posta in prossimità dell'ingresso alla ZTL.
1.4. L'appello va, dunque, interamente accolto e le contravvenzioni dichiarate pienamente valide con tutti gli effetti di legge.
1.5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la soccombenza del resistente per entrambi i gradi di giudizio e, pertanto, il resistente dovrà rifondere a parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore antistatario, le spese che sono così liquidate avendo riguardo ai valori minimi del DM 2014, valore della controversia 1683,00:
a) quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, le spese sono liquidate in euro 170,00 per spese vive,
1485,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
PQM
1. accoglie integralmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 264/2021, dichiara valide le contravvenzioni opposte in primo grado;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante, con distrazione al suo procuratore antistatario, di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in: a) quanto al primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in euro 170,00 per spese vive,
1485,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RA