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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa FE RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1404 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPORTONE GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. AVANZATO VINCENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: accertamento negativo del credito in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la
[...]
Controparte_1
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere titolare, presso quest'ultima, di un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 8918 (già 37217, già 8769),
1 sin dal mese di aprile del 1990, sul quale è sempre stata concessa una linea di credito, con relativo affidamento, la cui misura è variata nel corso degli anni.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- tale rapporto di conto corrente era stato originariamente oggetto di pattuizione orale tra le parti fino a quando, a distanza di parecchi anni dalla data di apertura, controparte ha posto per iscritto alcune condizioni economiche - per il tramite di clausole illegittime - mai comunicate;
- pertanto, ha chiesto la consegna dei documenti bancari ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 TUB;
- dall'analisi di tali documenti è emerso che il conto corrente bancario di cui si tratta era stato regolato da controparte con applicazione di tassi di interesse ultralegale mai pattuiti
(stante la mancanza di qualsivoglia regolamentazione negoziale sugli interessi anteriormente al 1.10.1996), con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anche dopo la comunicazione del 10.9.2021 in mancanza di una specifica approvazione per iscritto), con addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese ed altre commissioni mai pattuite.
Ha concluso, domandando dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità delle clausole suddette con conseguente rideterminazione del “saldo relativo al rapporto di conto
corrente n. 8918 (già 137217, già 8769), esclusivamente sulla base dei soli interessi legali maturati sui
rapporti di dare e avere, epurandolo di tutte le competenze indebitamente ed illegittimamente applicate,
dei tassi di interesse anatocicistici, degli interessi ultralegali non validamente pattuiti, delle
commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni e spese non pattuite, ritenendo e dichiarando
che alla data del 31.03.2020, il detto conto segnava un saldo pari ad euro 59.766,29 a credito della
[...]
e non già un saldo pari a - euro 26.891,10 a debito della stessa;
con vittoria di spese, competenze Parte_1
ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita la , con comparsa del 29.7.2021, nella quale ha dedotto Controparte_1
che:
- il 6.4.1990, la ha sottoscritto il contratto di conto corrente n°23-03-37217, Parte_1
estinto l'11.04.1991;
2 - in data 9.4.1991, la ha sottoscritto il contratto di conto corrente n°23-00- Parte_1
08769, estinto in data 30.6.1996;
- mentre il contratto di conto corrente n°23-00-8918 è stato stipulato addì 12.8.1996;
- si tratta quindi di tre distinti rapporti di conto corrente, cui consegue che “ogni
rivendicazione riguardante sia il conto corrente n°37217 sia, a fortiori, il conto corrente n°8769, è
irrimediabilmente prescritta stante l'inutile decorso del termine di dieci anni dalla rispettiva data
(11.04.1991; 30.06/12.08.1996) di estinzione del conto corrente”;
- l'eventuale credito è comunque prescritto considerato che sono state poste in essere rimesse solutorie;
- in ogni caso, i rapporti di conto corrente n°23-03-37217 e n°23-00-08769 sono stati “aperti”
prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, con la conseguenza che l'apertura di credito può
risultare anche da fatti concludenti e potendo essere fornita anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report della centrale dei rischi;
- la clausola di cui all'art. 7 del Contratto di conto corrente n°8918 espressamente prevede che “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati nelle forme previste dal presente
Contratto”;
- le condizioni del contratto relativo alla capitalizzazione degli interessi sono state
“adeguate” in ossequio alla Deliberazione del CICR del 09.02.2000 e sono state regolarmente sottoscritte e approvate dal cliente, sebbene non sia richiesta la specifica approvazione per iscritto;
- il “documento” del 12.08.1996 (allegato al Contratto n°8918), alla stregua del documento del 03.03.1997, espressamente prevede “commissione trimestrale di massimo scoperto” e la sua periodicità;
- sulle asserite spese addebitate e non pattuite per iscritto, la ha provveduto agli CP_1
“addebiti” in ottemperanza alle “condizioni economiche” contenute nei documenti versati in atti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto in contestazione, disposta con ordinanza del 17.5.2022 e depositata con le osservazioni in data 6.12.2022. In data 6.12.2023 è stato disposto il richiamo del CTU che ha
3 risposto con deposito del 14.2.2024.
Con ordinanza del 13.8.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che la domanda è procedibile, giacché parte attrice ha ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di rapporti bancari, come risulta dal verbale negativo di mediazione del 16.12.2020 versato in atti.
Ciò detto, deve ulteriormente premettersi all'esame delle diverse questioni poste dalle parti la determinante incidenza dell'onere della prova.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti,
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato od estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata. Si distribuisce così l'onere della prova in relazione all'interesse che ciascuna parte ha alla prova stessa.
Come affermato dalla Suprema Corte, anche nei giudizi di accertamento negativo, quale il presente, la regola non muta, sicché all'attore incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio ed i singoli addebiti che contesta, mentre al convenuto incombe l'onere di provare il titolo contrattuale che legittima i contestati addebiti (Cfr. Cass. 1734/'11),
giacché “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. Cass. Cov.16197/'12).
Nella fattispecie in esame parte attrice ha documentato le circostanze lamentate mediante la produzione degli estratti conto, provando così sia la sussistenza del rapporto di conto corrente oggetto del giudizio sia gli addebiti in contestazione.
Per ciò che attiene l'onere della prova in capo alla banca convenuta, secondo i criteri testé
esposti (per cui è onere della banca documentare la fonte pattizia che legittima l'applicazione di tassi di interesse, costi e commissioni, mediante la produzione dei contratti bancari completi delle condizioni economiche, debitamente sottoscritti), la ha prodotto le lettere di CP_1
apertura dei conti correnti.
4 Ancora in via preordinata, è necessario vagliare l'eccezione di parte convenuta relativa all'unicità o meno del rapporto di conto corrente di cui si tratta, nonché la conseguente eccezione di prescrizione, in quanto utile a delimitare l'oggetto della decisione.
Ebbene, dalla ricostruzione della movimentazione dei c/c effettuata dal CTU incaricato è
emerso che “il conto corrente n.37217 è stato estinto in data 11/04/1991, solo formalmente e non
sostanzialmente, in quanto il saldo finale è stato contestualmente ed immediatamente girato sul conto
corrente n.8769, acceso, a pari data, sulla stessa Banca. Stesso identico discorso vale per il conto corrente
n. 8769, estinto alla data del 12/08/1996, il cui saldo finale comprensivo degli interessi e competenze
liquidati è stato girato, contestualmente, sul conto corrente n.8918, acceso anch'esso, a sua volta, a pari
data”. Pertanto, si ritiene che la funzione delle operazioni effettuate in data 11/04/1991 e
12/08/1996 sia stata evidentemente solo quella di far confluire sul conto contestualmente aperto le passività maturate sul conto di provenienza, e che nessun reale effetto estintivo o solutorio, possa essere ricollegato alle operazioni evidenziate, stante la natura meramente contabile dei movimenti registrati, con la trasmigrazione di poste contabili passive da un conto ad un altro, tutti intestati a . ciò tenendo conto dei condivisibili criteri delineati Parte_1 Pt_1
da Cass. SS.UU. 24418/10 per ravvisare un “pagamento” in senso tecnico.
A riguardo si riferiscono altresì i principi di cui alla recente pronuncia delle Sezioni Unite
n. 15895 del 2019, secondo cui ai fini della prescrizione eccepita dalla banca per l'indebito chiesto in ripetizione dal correntista, pur in presenza di distinti contratti di c/c succedutisi nel tempo, tutti intestati al correntista, il rapporto di conto corrente va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità, ogni qualvolta il rapporto di conto corrente bancario più risalente transiti di fatto su uno o più conti facenti capo al medesimo correntista a seguito di operazioni di giroconto.
Conseguentemente, nel caso di specie, deve escludersi che le operazioni di chiusura -
meramente contabile - dei c/c n. 37217 e 8769 possano essere considerate quali dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione.
Ciò premesso, muovendo alla diversa eccezione di prescrizione basata sulla natura di rimesse solutore dei versamenti effettuati per un credito oltre fido, deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione afferisce esclusivamente alla domanda di ripetizione dell'indebito,
stante l'imprescrittibilità dell'azione dichiarativa delle nullità contrattuali.
5 Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto l'accertamento negativo del credito con
rideterminazione del saldo e poiché il saldo è sempre esigibile, si ritiene possano applicarsi i principi espressi in materia di prescrizione per la domanda di ripetizione.
Così, in primo luogo, il termine prescrizionale della predetta domanda va individuato nell'ordinario termine decennale, ex art. 2946 c.c., in difetto di altra espressa previsione di legge (cfr. Cass. 22704/18).
Poi, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
cristallizzato nella sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell'azione di ripetizione di indebito (perché non hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca), salvo che abbiano natura solutoria, in quanto effettuate oltre i limiti del fido - versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento - o in assenza di fido - versamenti eseguiti su un conto in passivo. In tale verifica appare opportuno dare rilievo anche il cd. 'fido di fatto', ossia al ricorrere di circostanze precise e documentate sulla base delle quali, anche in difetto del contratto di apertura di credito, o di altro che produca l'effetto di ampliare la disponibilità
liquida del rapporto oltre l'effettivo importo della giacenza, debba constatarsi che la banca abbia di fatto consentito un margine di scopertura, applicando alla stessa tassi diversi dai tassi debitori applicati nel corso del rapporto.
A ciò si aggiunge che, nell'ipotesi di comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dovrebbe emergere dagli estratti conto che il correntista - odierno attore dell'azione di ripetizione - ha l'onere di produrre in giudizio e deve essere accertata dal
Giudice. Ed infatti, le SSUU si sono recentemente pronunciate per risolvere il contrasto tra le diverse tesi (se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo o se potesse limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile) affermando che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
6 voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. sent. n. 15895/2019).
Il CTU, all'uopo interpellato ha riferito che in merito ai conti correnti n. 37217 e n. 8769
“dall'analisi della documentazione, né dai contratti di apertura, né dai riepiloghi scalari trimestrali per
il conteggio delle competenze, risulta alcuna indicazione in merito al limite del fido accordato concesso,
e non è nemmeno possibile individuarlo per facta concludentia”.
In merito al conto corrente n. 8918, “dall'analisi della documentazione agli atti, risulta un fido
accordato fino alla concorrenza dell'importo massimo di £100.000.000. Ciò lo si evince sia dalla lettera
di fideiussione del 12/08/1996, sia dai riepiloghi scalari trimestrali per il conteggio delle competenze”.
Con la precisazione che l'importo di affidamento è divenuto € 51.645,69 con l'entrata in vigore della valuta unica.
Ciò chiarito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (Cass. Civ. ord. n. 9141
del 2020, confermata ad ultimo da sez. I, n. 15684/2025).
Ebbene, considerato il “saldo rettificato” individuato dal Consulente in applicazione dei criteri dettati dal decidente che verranno di seguito specificati (cfr. rel. 6.12.2022), non si rinviene alcun saldo negativo per i c/c n. 37217 e n. 8769 né alcuno sforamento del fido per il c/c n. 8918. Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Muovendo alle singole censure contenute negli atti introduttivi, nei contratti di apertura del rapporto di c/c n. 23-03-37217 del 06/04/1990 e n. 23-00-08769 del 11/04/1991 si legge “gli
interessi dovuti dal all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle Parte_2
condizioni praticate usualmente dalla sulla piazza”. Parte_3
Con la legge 154/1992 e con il d.Lgs. 385/1993 (quindi successivi alla redazione delle lettere di apertura del c/c di cui si tratta) viene sancita la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi di piazza per la determinazione del tasso d'interesse da applicare nei rapporti bancari;
inoltre, la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva in ossequio alle disposizioni
7 sulla legge in generale e per quanto previsto dalla stessa legge speciale all'art. 161, VI TUB,
che lascia pertanto indecisa la regolamentazione dei contratti stipulati anteriormente al 9
luglio 1992 - data di entrata in vigore della l. n. 154 poi rifluita nel T.U. - che siano fonti di rapporti non esauriti e ancora in corso.
Tuttavia, vi è il limite della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1284 c.c. (secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono
dovuti nella misura legale) che ha “arginato” i tentativi di salvaguardare la pratica dell'utilizzo della clausola di determinazione degli interessi con rinvio agli usi praticati sulla piazza
(massicciamente posta in essere prima delle citate modifiche legislative) e, conseguentemente,
salvarne l'applicazione nei contratti stipulati prima della nuova legge bancaria. Infatti, in primo luogo, la norma imperativa dell'art. 1284, comma 4°, c.c., - come tale inderogabile ai sensi dell'art. 8 prel. da usi contrari - ha limitato quell'orientamento che affermava la validità
della clausola interessi su piazza leggendo il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle imprese bancarie come riferimento a usi normativi a cui aderiscono le parti del contratto
(prescindendo così dalle obiezioni secondo cui - tali usi - non avrebbero i caratteri propri degli usi normativi, mancando, in primo luogo, la possibilità di considerarli risalenti nel tempo).
Sul punto si è poi pronunciata la giurisprudenza di legittimità - Cass. civ. sez. I n. 4490/2002
- la quale, in primo luogo, ha precisato che l'entrata in vigore del divieto normativo di prevedere clausole di rinvio agli usi piazza (che, ai sensi dell'art. 4 l. 154/1992, "sono nulle e si considerano non apposte"), pur non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi,
ha impedito tuttavia l'ultrattività degli effetti, in quanto il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore.
Inoltre, il Giudice di legittimità ha statuito che - per quanto riguarda le clausole pattuite prima dell'introduzione del divieto in parola - quelle che si limitino a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza sono prive del carattere della sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e non possono giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale (cfr. Cass. n.4094/05).
8 Più recentemente, la Corte di Cassazione, ritornando sulla questione, ha affermato che
affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma
3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in
ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso
il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali
alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni
usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su
scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le
parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia
variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala
nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali
non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione
(Cass. civ. sez. III n.12276/10).
Conseguentemente, tenuto conto dell'indeterminatezza della clausola “uso piazza” inserita nelle lettere di apertura del c/c in violazione dell'art. 1346 c.c., e in maniera in ogni caso assorbente, considerata la mancata produzione delle condizioni economiche del rapporto in esame - che determina la nullità di ogni eventuale clausola concordata in difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per la determinazione ultra-legale degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. - è necessario elidere a monte l'applicazione di qualsiasi tasso di interesse diverso da quello legale.
Pertanto, il CTU ha applicato i tassi legali dal 6.4.1990 al 30.6.1992 e i tassi ex art. 117 T.U.B.
dal 1.7.1992 al 12.8.1996.
Mentre, per ciò che riguarda il rapporto di c/c n. 23-00-0008918, il contratto stipulato in data
12/08/1996 riporta tutte le condizioni applicate per iscritto;
quindi, l'Ausiliario ha applicato i tassi contrattuali dal 12.8.1996 al 30.4.2020.
Per ciò che concerne la lamentata illegittima capitalizzazione degli interessi, l'art. 1283 c.c.
pone il generale divieto di anatocismo, permettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari". Come è stato ricordato dalla Cass. n. 2374/99 “le finalità della norma
sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e
9 dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che
comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al
momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che
l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare
che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve
necessariamente accettare per poter accedere al credito”.
Come è noto, nonostante tale divieto, la pratica della produzione di interessi sugli interessi,
nei rapporti bancari, si è imposta nei fatti per numerosi anni;
tuttavia, è giurisprudenza ormai consolidata che anteriormente alla modifica dell'art. 120 del TUB - introdotta con d.lgs. 342/99
e della conseguente delibera del CICR del 9.2.2000, cui era stato demandato il compito di riempire di contenuto l'apertura normativa all'anatocismo bancario - non vigeva alcuna norma derogatrice del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU n.
21095/04).
La modifica in parola aveva di fatto reintrodotto la possibilità per gli istituti bancari di capitalizzare, anche infrannualmente, gli interessi debitori e gli interessi creditori per le diverse operazioni bancarie. Ciò, tuttavia, soltanto se la capitalizzazione periodica fosse avvenuta in maniera uniforme (con le medesime cadenze per gli interessi debitori e per gli interessi creditori) e se fosse stato garantito alla clientela un adeguato livello di conoscenza delle pattuizioni concernenti l'anatocismo (indicando, tra l'altro, la periodicità della capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato su base annuale nonché con approvazione specifica, per iscritto, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi). Ancora, il d.lgs 342/99 in parola (all'art. 25, III) era intervenuto anche “per il passato”, facendo salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della citata delibera
CICR - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza;
senonché tale previsione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 425/2000. Cosicché, siffatte clausole di capitalizzazione, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e sono, pertanto, da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.
Si precisa altresì che, in mancanza di una espressa pattuizione delle clausole di capitalizzazione, non è possibile affermare che queste sussistono e sono valide perché basate
10 su un uso normativo. A riguardo si è espressa, ex multis, anche la citata Cassazione a Sezioni
Unite del 2004 secondo cui, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non
negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di
categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non
aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare.
Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in
questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto, dunque, con il precetto
dell'articolo 1283 c.c.).
In conclusione, nel caso di specie, non vi è prova di alcuna pattuizione scritta avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi;
pertanto, si esclude ogni legittimità dell'anatocismo applicato nel rapporto in esame, non soltanto prima bensì anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 TUB, dopo l'emanazione della delibera CICR 9.2.2000.
Conseguentemente, la contestata capitalizzazione va elisa nel rapporto oggetto del presente giudizio.
Per ciò che concerne le censure relative alla nullità della commissione di massimo scoperto, va preliminarmente rilevato che la ra originariamente giustificata in quanto Pt_4
connessa alla concessione di un fido e costituiva il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma (indipendentemente dal suo utilizzo) nell'ambito di un contratto di affidamento;
nella pratica invalsa nelle banche, tuttavia,
una linea di credito concessa e non utilizzata non dava luogo ad alcuna commissione, mentre per una linea di credito utilizzata solo in parte, la commissione non era riferita alla parte ancora disponibile, ma a quella utilizzata. Con la conseguenza che la concreta modalità di applicazione della commissione - come evidenziato dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza n. 11772 del 06/08/2002 - ne comportava la qualificazione nel senso di onere aggiuntivo agli interessi passivi che già la banca percepisce sulla somma utilizzata dal cliente.
Da qui la necessità di una regolamentazione normativa che il legislatore ha dettato a partire dalla legge n. 2/2009.
La previsione di una commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge citata (28.1.2009), è concordemente ammessa dalla giurisprudenza di merito;
tuttavia, perché che sia valida, è necessaria la sua esplicita
11 pattuizione tra le parti e che sia determinata o determinabile. È cioè, richiesto che siano previsti
specificamente: i) il tasso della commissione;
ii) i criteri di calcolo;
iii) la sua periodicità (cfr. da ultimo Corte appello Ancona, sez. I, 20.04.2021).
Con l'entrata in vigore della L. n. 2/2009 - legge di conversione del D.L. 185/2008 - è stata sancita la legittimità della commissione di massimo scoperto, purché applicata su conti saltuariamente scoperti o con periodi di scopertura superiori ai 30 giorni (art. 2 bis: sono nulle
le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente
risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido).
Successivamente, il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ha introdotto l'art. 117
bis T.U.B. il quale - decretando la fine della C.M.S “classica” - prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. È stato poi emanato il
D.M. 30 giugno 2012, n. 644 che ha disposto che, per gli affidamenti, la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione, mentre per gli sconfinamenti la commissione di istruttoria veloce è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, e solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Dal quadro normativo così riferito deriva che, oltre alla commissione di affidamento, non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né
all'utilizzo dei medesimi (tra i quali la commissione per l'istruttoria e le spese relative al conteggio degli interessi). Per gli sconfinamenti, invece, è ammessa soltanto la commissione di istruttoria veloce, non eccedente i costi mediamente sostenuti dall'intermediario e definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate, che ne individuano i casi di applicazione. Tale disciplina, in vigore dal 1.7.2012, prevede l'espressa comminatoria di nullità
delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito (art. 117
12 bis, comma 3) e la previsione dell'obbligo dell'adeguamento dei contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Ebbene, nelle lettere di apertura dei c/c risulta che la commissione di massimo scoperto è
stata applicata fino al 31/12/2009, come disposto dalla normativa vigente, e sostituita dalla commissione sul fido accordato, ma ciò senza un espressa pattuizione per iscritto. Le
commissioni così indebitamente applicate dalla banca sono state quindi escluse dalla ricostruzione dell'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti.
I movimenti in entrata ed in uscita vanno registrati e considerati con valuta coincidente con la data di ogni operazione rimanendo priva di sostegno contrattuale l'eventuale applicazione di valute differenti, ed ogni altra questione rimane assorbita.
Così anche, in mancanza di apposita pattuizione, devono essere espunti dal ricalcolo del saldo tutti i costi per spese di ogni genere a qualsiasi titolo addebitate.
Per quanto riguarda l'esame del rispetto della soglia usuraria, va precisato che non è
possibile la verifica dell'usura originaria, in quanto le rilevazioni dei tassi soglia nei D.M. del
Ministero del Tesoro sono state pubblicate solo a partire dal 2° trimestre 1997 e i contratti di apertura dei c/c sono precedenti.
Per ciò che concerne invece l'usura sopravvenuta, la relativa analisi impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato dalla banca e il tasso soglia che si ricava dal
T.E.G.M. risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il T.E.G.M. riassume gli interessi annualmente praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta il fisiologico costo del credito secondo il mercato. La determinazione del T.E.G.M. è, quindi,
imprescindibile per l'accertamento dell'usura.
Giova evidenziare che questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri dettati dalla
Banca d'Italia, che, tenuto conto degli effetti innovativi della L. 2/2009, prevedono che, a partire dall'1.1.2010, rientri nel computo del costo del credito la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola che, indipendentemente dalla denominazione, abbia la medesima funzione.
13 A riguardo, il CTU - all'uopo nominato - ha dato conto che non emerge usura sopravvenuta né negli interessi debitori né nelle C.M.S.
Ciò chiarito in punto di diritto, per la quantificazione del saldo del conto corrente rettificato in conformità alle nullità accertate, vanno richiamate le risultanze della relazione tecnica a firma del CTU nominato, che ha rideterminato il saldo in € 64.323,31 a credito del correntista. Tuttavia, si ritiene che anche la richiesta di quantificazione del saldo non possa eccedere la domanda di cui all'atto introduttivo, secondo cui “alla data del 31.03.2020, il detto
conto segnava un saldo pari ad euro 59.766,29 a credito della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel D.M.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con valore tendente ai minimi considerata l'ampiezza dello scaglione.
Parimenti, le spese dell'occorsa CTU vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
in accoglimento delle domande formulate da parte attrice con atto di citazione del 10.5.2021
nei confronti di Controparte_2
, accerta che il saldo del conto corrente n. 8918 alla data del 31.03.2020 è pari
[...]
a € 59.766,29 a credito della Parte_1
condanna il convenuto Istituto di credito a rifondere a parte attrice le spese di lite pari ad
€ 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge;
pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico del convenuto Istituto di credito.
Così deciso in Agrigento, in data 20 dicembre 2025
il Giudice
FE RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa FE RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1404 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPORTONE GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. AVANZATO VINCENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: accertamento negativo del credito in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la
[...]
Controparte_1
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere titolare, presso quest'ultima, di un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 8918 (già 37217, già 8769),
1 sin dal mese di aprile del 1990, sul quale è sempre stata concessa una linea di credito, con relativo affidamento, la cui misura è variata nel corso degli anni.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- tale rapporto di conto corrente era stato originariamente oggetto di pattuizione orale tra le parti fino a quando, a distanza di parecchi anni dalla data di apertura, controparte ha posto per iscritto alcune condizioni economiche - per il tramite di clausole illegittime - mai comunicate;
- pertanto, ha chiesto la consegna dei documenti bancari ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 TUB;
- dall'analisi di tali documenti è emerso che il conto corrente bancario di cui si tratta era stato regolato da controparte con applicazione di tassi di interesse ultralegale mai pattuiti
(stante la mancanza di qualsivoglia regolamentazione negoziale sugli interessi anteriormente al 1.10.1996), con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anche dopo la comunicazione del 10.9.2021 in mancanza di una specifica approvazione per iscritto), con addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese ed altre commissioni mai pattuite.
Ha concluso, domandando dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità delle clausole suddette con conseguente rideterminazione del “saldo relativo al rapporto di conto
corrente n. 8918 (già 137217, già 8769), esclusivamente sulla base dei soli interessi legali maturati sui
rapporti di dare e avere, epurandolo di tutte le competenze indebitamente ed illegittimamente applicate,
dei tassi di interesse anatocicistici, degli interessi ultralegali non validamente pattuiti, delle
commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni e spese non pattuite, ritenendo e dichiarando
che alla data del 31.03.2020, il detto conto segnava un saldo pari ad euro 59.766,29 a credito della
[...]
e non già un saldo pari a - euro 26.891,10 a debito della stessa;
con vittoria di spese, competenze Parte_1
ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita la , con comparsa del 29.7.2021, nella quale ha dedotto Controparte_1
che:
- il 6.4.1990, la ha sottoscritto il contratto di conto corrente n°23-03-37217, Parte_1
estinto l'11.04.1991;
2 - in data 9.4.1991, la ha sottoscritto il contratto di conto corrente n°23-00- Parte_1
08769, estinto in data 30.6.1996;
- mentre il contratto di conto corrente n°23-00-8918 è stato stipulato addì 12.8.1996;
- si tratta quindi di tre distinti rapporti di conto corrente, cui consegue che “ogni
rivendicazione riguardante sia il conto corrente n°37217 sia, a fortiori, il conto corrente n°8769, è
irrimediabilmente prescritta stante l'inutile decorso del termine di dieci anni dalla rispettiva data
(11.04.1991; 30.06/12.08.1996) di estinzione del conto corrente”;
- l'eventuale credito è comunque prescritto considerato che sono state poste in essere rimesse solutorie;
- in ogni caso, i rapporti di conto corrente n°23-03-37217 e n°23-00-08769 sono stati “aperti”
prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, con la conseguenza che l'apertura di credito può
risultare anche da fatti concludenti e potendo essere fornita anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report della centrale dei rischi;
- la clausola di cui all'art. 7 del Contratto di conto corrente n°8918 espressamente prevede che “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati nelle forme previste dal presente
Contratto”;
- le condizioni del contratto relativo alla capitalizzazione degli interessi sono state
“adeguate” in ossequio alla Deliberazione del CICR del 09.02.2000 e sono state regolarmente sottoscritte e approvate dal cliente, sebbene non sia richiesta la specifica approvazione per iscritto;
- il “documento” del 12.08.1996 (allegato al Contratto n°8918), alla stregua del documento del 03.03.1997, espressamente prevede “commissione trimestrale di massimo scoperto” e la sua periodicità;
- sulle asserite spese addebitate e non pattuite per iscritto, la ha provveduto agli CP_1
“addebiti” in ottemperanza alle “condizioni economiche” contenute nei documenti versati in atti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto in contestazione, disposta con ordinanza del 17.5.2022 e depositata con le osservazioni in data 6.12.2022. In data 6.12.2023 è stato disposto il richiamo del CTU che ha
3 risposto con deposito del 14.2.2024.
Con ordinanza del 13.8.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che la domanda è procedibile, giacché parte attrice ha ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di rapporti bancari, come risulta dal verbale negativo di mediazione del 16.12.2020 versato in atti.
Ciò detto, deve ulteriormente premettersi all'esame delle diverse questioni poste dalle parti la determinante incidenza dell'onere della prova.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti,
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato od estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata. Si distribuisce così l'onere della prova in relazione all'interesse che ciascuna parte ha alla prova stessa.
Come affermato dalla Suprema Corte, anche nei giudizi di accertamento negativo, quale il presente, la regola non muta, sicché all'attore incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio ed i singoli addebiti che contesta, mentre al convenuto incombe l'onere di provare il titolo contrattuale che legittima i contestati addebiti (Cfr. Cass. 1734/'11),
giacché “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. Cass. Cov.16197/'12).
Nella fattispecie in esame parte attrice ha documentato le circostanze lamentate mediante la produzione degli estratti conto, provando così sia la sussistenza del rapporto di conto corrente oggetto del giudizio sia gli addebiti in contestazione.
Per ciò che attiene l'onere della prova in capo alla banca convenuta, secondo i criteri testé
esposti (per cui è onere della banca documentare la fonte pattizia che legittima l'applicazione di tassi di interesse, costi e commissioni, mediante la produzione dei contratti bancari completi delle condizioni economiche, debitamente sottoscritti), la ha prodotto le lettere di CP_1
apertura dei conti correnti.
4 Ancora in via preordinata, è necessario vagliare l'eccezione di parte convenuta relativa all'unicità o meno del rapporto di conto corrente di cui si tratta, nonché la conseguente eccezione di prescrizione, in quanto utile a delimitare l'oggetto della decisione.
Ebbene, dalla ricostruzione della movimentazione dei c/c effettuata dal CTU incaricato è
emerso che “il conto corrente n.37217 è stato estinto in data 11/04/1991, solo formalmente e non
sostanzialmente, in quanto il saldo finale è stato contestualmente ed immediatamente girato sul conto
corrente n.8769, acceso, a pari data, sulla stessa Banca. Stesso identico discorso vale per il conto corrente
n. 8769, estinto alla data del 12/08/1996, il cui saldo finale comprensivo degli interessi e competenze
liquidati è stato girato, contestualmente, sul conto corrente n.8918, acceso anch'esso, a sua volta, a pari
data”. Pertanto, si ritiene che la funzione delle operazioni effettuate in data 11/04/1991 e
12/08/1996 sia stata evidentemente solo quella di far confluire sul conto contestualmente aperto le passività maturate sul conto di provenienza, e che nessun reale effetto estintivo o solutorio, possa essere ricollegato alle operazioni evidenziate, stante la natura meramente contabile dei movimenti registrati, con la trasmigrazione di poste contabili passive da un conto ad un altro, tutti intestati a . ciò tenendo conto dei condivisibili criteri delineati Parte_1 Pt_1
da Cass. SS.UU. 24418/10 per ravvisare un “pagamento” in senso tecnico.
A riguardo si riferiscono altresì i principi di cui alla recente pronuncia delle Sezioni Unite
n. 15895 del 2019, secondo cui ai fini della prescrizione eccepita dalla banca per l'indebito chiesto in ripetizione dal correntista, pur in presenza di distinti contratti di c/c succedutisi nel tempo, tutti intestati al correntista, il rapporto di conto corrente va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità, ogni qualvolta il rapporto di conto corrente bancario più risalente transiti di fatto su uno o più conti facenti capo al medesimo correntista a seguito di operazioni di giroconto.
Conseguentemente, nel caso di specie, deve escludersi che le operazioni di chiusura -
meramente contabile - dei c/c n. 37217 e 8769 possano essere considerate quali dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione.
Ciò premesso, muovendo alla diversa eccezione di prescrizione basata sulla natura di rimesse solutore dei versamenti effettuati per un credito oltre fido, deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione afferisce esclusivamente alla domanda di ripetizione dell'indebito,
stante l'imprescrittibilità dell'azione dichiarativa delle nullità contrattuali.
5 Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto l'accertamento negativo del credito con
rideterminazione del saldo e poiché il saldo è sempre esigibile, si ritiene possano applicarsi i principi espressi in materia di prescrizione per la domanda di ripetizione.
Così, in primo luogo, il termine prescrizionale della predetta domanda va individuato nell'ordinario termine decennale, ex art. 2946 c.c., in difetto di altra espressa previsione di legge (cfr. Cass. 22704/18).
Poi, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
cristallizzato nella sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell'azione di ripetizione di indebito (perché non hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca), salvo che abbiano natura solutoria, in quanto effettuate oltre i limiti del fido - versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento - o in assenza di fido - versamenti eseguiti su un conto in passivo. In tale verifica appare opportuno dare rilievo anche il cd. 'fido di fatto', ossia al ricorrere di circostanze precise e documentate sulla base delle quali, anche in difetto del contratto di apertura di credito, o di altro che produca l'effetto di ampliare la disponibilità
liquida del rapporto oltre l'effettivo importo della giacenza, debba constatarsi che la banca abbia di fatto consentito un margine di scopertura, applicando alla stessa tassi diversi dai tassi debitori applicati nel corso del rapporto.
A ciò si aggiunge che, nell'ipotesi di comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dovrebbe emergere dagli estratti conto che il correntista - odierno attore dell'azione di ripetizione - ha l'onere di produrre in giudizio e deve essere accertata dal
Giudice. Ed infatti, le SSUU si sono recentemente pronunciate per risolvere il contrasto tra le diverse tesi (se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo o se potesse limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile) affermando che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
6 voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. sent. n. 15895/2019).
Il CTU, all'uopo interpellato ha riferito che in merito ai conti correnti n. 37217 e n. 8769
“dall'analisi della documentazione, né dai contratti di apertura, né dai riepiloghi scalari trimestrali per
il conteggio delle competenze, risulta alcuna indicazione in merito al limite del fido accordato concesso,
e non è nemmeno possibile individuarlo per facta concludentia”.
In merito al conto corrente n. 8918, “dall'analisi della documentazione agli atti, risulta un fido
accordato fino alla concorrenza dell'importo massimo di £100.000.000. Ciò lo si evince sia dalla lettera
di fideiussione del 12/08/1996, sia dai riepiloghi scalari trimestrali per il conteggio delle competenze”.
Con la precisazione che l'importo di affidamento è divenuto € 51.645,69 con l'entrata in vigore della valuta unica.
Ciò chiarito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (Cass. Civ. ord. n. 9141
del 2020, confermata ad ultimo da sez. I, n. 15684/2025).
Ebbene, considerato il “saldo rettificato” individuato dal Consulente in applicazione dei criteri dettati dal decidente che verranno di seguito specificati (cfr. rel. 6.12.2022), non si rinviene alcun saldo negativo per i c/c n. 37217 e n. 8769 né alcuno sforamento del fido per il c/c n. 8918. Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Muovendo alle singole censure contenute negli atti introduttivi, nei contratti di apertura del rapporto di c/c n. 23-03-37217 del 06/04/1990 e n. 23-00-08769 del 11/04/1991 si legge “gli
interessi dovuti dal all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle Parte_2
condizioni praticate usualmente dalla sulla piazza”. Parte_3
Con la legge 154/1992 e con il d.Lgs. 385/1993 (quindi successivi alla redazione delle lettere di apertura del c/c di cui si tratta) viene sancita la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi di piazza per la determinazione del tasso d'interesse da applicare nei rapporti bancari;
inoltre, la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva in ossequio alle disposizioni
7 sulla legge in generale e per quanto previsto dalla stessa legge speciale all'art. 161, VI TUB,
che lascia pertanto indecisa la regolamentazione dei contratti stipulati anteriormente al 9
luglio 1992 - data di entrata in vigore della l. n. 154 poi rifluita nel T.U. - che siano fonti di rapporti non esauriti e ancora in corso.
Tuttavia, vi è il limite della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1284 c.c. (secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono
dovuti nella misura legale) che ha “arginato” i tentativi di salvaguardare la pratica dell'utilizzo della clausola di determinazione degli interessi con rinvio agli usi praticati sulla piazza
(massicciamente posta in essere prima delle citate modifiche legislative) e, conseguentemente,
salvarne l'applicazione nei contratti stipulati prima della nuova legge bancaria. Infatti, in primo luogo, la norma imperativa dell'art. 1284, comma 4°, c.c., - come tale inderogabile ai sensi dell'art. 8 prel. da usi contrari - ha limitato quell'orientamento che affermava la validità
della clausola interessi su piazza leggendo il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle imprese bancarie come riferimento a usi normativi a cui aderiscono le parti del contratto
(prescindendo così dalle obiezioni secondo cui - tali usi - non avrebbero i caratteri propri degli usi normativi, mancando, in primo luogo, la possibilità di considerarli risalenti nel tempo).
Sul punto si è poi pronunciata la giurisprudenza di legittimità - Cass. civ. sez. I n. 4490/2002
- la quale, in primo luogo, ha precisato che l'entrata in vigore del divieto normativo di prevedere clausole di rinvio agli usi piazza (che, ai sensi dell'art. 4 l. 154/1992, "sono nulle e si considerano non apposte"), pur non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi,
ha impedito tuttavia l'ultrattività degli effetti, in quanto il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore.
Inoltre, il Giudice di legittimità ha statuito che - per quanto riguarda le clausole pattuite prima dell'introduzione del divieto in parola - quelle che si limitino a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza sono prive del carattere della sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e non possono giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale (cfr. Cass. n.4094/05).
8 Più recentemente, la Corte di Cassazione, ritornando sulla questione, ha affermato che
affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma
3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in
ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso
il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali
alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni
usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su
scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le
parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia
variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala
nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali
non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione
(Cass. civ. sez. III n.12276/10).
Conseguentemente, tenuto conto dell'indeterminatezza della clausola “uso piazza” inserita nelle lettere di apertura del c/c in violazione dell'art. 1346 c.c., e in maniera in ogni caso assorbente, considerata la mancata produzione delle condizioni economiche del rapporto in esame - che determina la nullità di ogni eventuale clausola concordata in difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per la determinazione ultra-legale degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. - è necessario elidere a monte l'applicazione di qualsiasi tasso di interesse diverso da quello legale.
Pertanto, il CTU ha applicato i tassi legali dal 6.4.1990 al 30.6.1992 e i tassi ex art. 117 T.U.B.
dal 1.7.1992 al 12.8.1996.
Mentre, per ciò che riguarda il rapporto di c/c n. 23-00-0008918, il contratto stipulato in data
12/08/1996 riporta tutte le condizioni applicate per iscritto;
quindi, l'Ausiliario ha applicato i tassi contrattuali dal 12.8.1996 al 30.4.2020.
Per ciò che concerne la lamentata illegittima capitalizzazione degli interessi, l'art. 1283 c.c.
pone il generale divieto di anatocismo, permettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari". Come è stato ricordato dalla Cass. n. 2374/99 “le finalità della norma
sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e
9 dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che
comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al
momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che
l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare
che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve
necessariamente accettare per poter accedere al credito”.
Come è noto, nonostante tale divieto, la pratica della produzione di interessi sugli interessi,
nei rapporti bancari, si è imposta nei fatti per numerosi anni;
tuttavia, è giurisprudenza ormai consolidata che anteriormente alla modifica dell'art. 120 del TUB - introdotta con d.lgs. 342/99
e della conseguente delibera del CICR del 9.2.2000, cui era stato demandato il compito di riempire di contenuto l'apertura normativa all'anatocismo bancario - non vigeva alcuna norma derogatrice del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU n.
21095/04).
La modifica in parola aveva di fatto reintrodotto la possibilità per gli istituti bancari di capitalizzare, anche infrannualmente, gli interessi debitori e gli interessi creditori per le diverse operazioni bancarie. Ciò, tuttavia, soltanto se la capitalizzazione periodica fosse avvenuta in maniera uniforme (con le medesime cadenze per gli interessi debitori e per gli interessi creditori) e se fosse stato garantito alla clientela un adeguato livello di conoscenza delle pattuizioni concernenti l'anatocismo (indicando, tra l'altro, la periodicità della capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato su base annuale nonché con approvazione specifica, per iscritto, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi). Ancora, il d.lgs 342/99 in parola (all'art. 25, III) era intervenuto anche “per il passato”, facendo salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della citata delibera
CICR - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza;
senonché tale previsione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 425/2000. Cosicché, siffatte clausole di capitalizzazione, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e sono, pertanto, da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.
Si precisa altresì che, in mancanza di una espressa pattuizione delle clausole di capitalizzazione, non è possibile affermare che queste sussistono e sono valide perché basate
10 su un uso normativo. A riguardo si è espressa, ex multis, anche la citata Cassazione a Sezioni
Unite del 2004 secondo cui, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non
negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di
categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non
aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare.
Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in
questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto, dunque, con il precetto
dell'articolo 1283 c.c.).
In conclusione, nel caso di specie, non vi è prova di alcuna pattuizione scritta avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi;
pertanto, si esclude ogni legittimità dell'anatocismo applicato nel rapporto in esame, non soltanto prima bensì anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 TUB, dopo l'emanazione della delibera CICR 9.2.2000.
Conseguentemente, la contestata capitalizzazione va elisa nel rapporto oggetto del presente giudizio.
Per ciò che concerne le censure relative alla nullità della commissione di massimo scoperto, va preliminarmente rilevato che la ra originariamente giustificata in quanto Pt_4
connessa alla concessione di un fido e costituiva il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma (indipendentemente dal suo utilizzo) nell'ambito di un contratto di affidamento;
nella pratica invalsa nelle banche, tuttavia,
una linea di credito concessa e non utilizzata non dava luogo ad alcuna commissione, mentre per una linea di credito utilizzata solo in parte, la commissione non era riferita alla parte ancora disponibile, ma a quella utilizzata. Con la conseguenza che la concreta modalità di applicazione della commissione - come evidenziato dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza n. 11772 del 06/08/2002 - ne comportava la qualificazione nel senso di onere aggiuntivo agli interessi passivi che già la banca percepisce sulla somma utilizzata dal cliente.
Da qui la necessità di una regolamentazione normativa che il legislatore ha dettato a partire dalla legge n. 2/2009.
La previsione di una commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge citata (28.1.2009), è concordemente ammessa dalla giurisprudenza di merito;
tuttavia, perché che sia valida, è necessaria la sua esplicita
11 pattuizione tra le parti e che sia determinata o determinabile. È cioè, richiesto che siano previsti
specificamente: i) il tasso della commissione;
ii) i criteri di calcolo;
iii) la sua periodicità (cfr. da ultimo Corte appello Ancona, sez. I, 20.04.2021).
Con l'entrata in vigore della L. n. 2/2009 - legge di conversione del D.L. 185/2008 - è stata sancita la legittimità della commissione di massimo scoperto, purché applicata su conti saltuariamente scoperti o con periodi di scopertura superiori ai 30 giorni (art. 2 bis: sono nulle
le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente
risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido).
Successivamente, il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ha introdotto l'art. 117
bis T.U.B. il quale - decretando la fine della C.M.S “classica” - prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. È stato poi emanato il
D.M. 30 giugno 2012, n. 644 che ha disposto che, per gli affidamenti, la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione, mentre per gli sconfinamenti la commissione di istruttoria veloce è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, e solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Dal quadro normativo così riferito deriva che, oltre alla commissione di affidamento, non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né
all'utilizzo dei medesimi (tra i quali la commissione per l'istruttoria e le spese relative al conteggio degli interessi). Per gli sconfinamenti, invece, è ammessa soltanto la commissione di istruttoria veloce, non eccedente i costi mediamente sostenuti dall'intermediario e definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate, che ne individuano i casi di applicazione. Tale disciplina, in vigore dal 1.7.2012, prevede l'espressa comminatoria di nullità
delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito (art. 117
12 bis, comma 3) e la previsione dell'obbligo dell'adeguamento dei contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Ebbene, nelle lettere di apertura dei c/c risulta che la commissione di massimo scoperto è
stata applicata fino al 31/12/2009, come disposto dalla normativa vigente, e sostituita dalla commissione sul fido accordato, ma ciò senza un espressa pattuizione per iscritto. Le
commissioni così indebitamente applicate dalla banca sono state quindi escluse dalla ricostruzione dell'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti.
I movimenti in entrata ed in uscita vanno registrati e considerati con valuta coincidente con la data di ogni operazione rimanendo priva di sostegno contrattuale l'eventuale applicazione di valute differenti, ed ogni altra questione rimane assorbita.
Così anche, in mancanza di apposita pattuizione, devono essere espunti dal ricalcolo del saldo tutti i costi per spese di ogni genere a qualsiasi titolo addebitate.
Per quanto riguarda l'esame del rispetto della soglia usuraria, va precisato che non è
possibile la verifica dell'usura originaria, in quanto le rilevazioni dei tassi soglia nei D.M. del
Ministero del Tesoro sono state pubblicate solo a partire dal 2° trimestre 1997 e i contratti di apertura dei c/c sono precedenti.
Per ciò che concerne invece l'usura sopravvenuta, la relativa analisi impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato dalla banca e il tasso soglia che si ricava dal
T.E.G.M. risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il T.E.G.M. riassume gli interessi annualmente praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta il fisiologico costo del credito secondo il mercato. La determinazione del T.E.G.M. è, quindi,
imprescindibile per l'accertamento dell'usura.
Giova evidenziare che questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri dettati dalla
Banca d'Italia, che, tenuto conto degli effetti innovativi della L. 2/2009, prevedono che, a partire dall'1.1.2010, rientri nel computo del costo del credito la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola che, indipendentemente dalla denominazione, abbia la medesima funzione.
13 A riguardo, il CTU - all'uopo nominato - ha dato conto che non emerge usura sopravvenuta né negli interessi debitori né nelle C.M.S.
Ciò chiarito in punto di diritto, per la quantificazione del saldo del conto corrente rettificato in conformità alle nullità accertate, vanno richiamate le risultanze della relazione tecnica a firma del CTU nominato, che ha rideterminato il saldo in € 64.323,31 a credito del correntista. Tuttavia, si ritiene che anche la richiesta di quantificazione del saldo non possa eccedere la domanda di cui all'atto introduttivo, secondo cui “alla data del 31.03.2020, il detto
conto segnava un saldo pari ad euro 59.766,29 a credito della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel D.M.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con valore tendente ai minimi considerata l'ampiezza dello scaglione.
Parimenti, le spese dell'occorsa CTU vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
in accoglimento delle domande formulate da parte attrice con atto di citazione del 10.5.2021
nei confronti di Controparte_2
, accerta che il saldo del conto corrente n. 8918 alla data del 31.03.2020 è pari
[...]
a € 59.766,29 a credito della Parte_1
condanna il convenuto Istituto di credito a rifondere a parte attrice le spese di lite pari ad
€ 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge;
pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico del convenuto Istituto di credito.
Così deciso in Agrigento, in data 20 dicembre 2025
il Giudice
FE RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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