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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2025, n. 12029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12029 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G 76580/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di I grado iscritta al n° 76580/2019 del R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Parte_1
Vittoria n. 54, presso lo studio dell'avv. Claudio Defilippi che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via Grezar n.
14;
- parte convenuta contumace –
OGGETTO: risarcimento danni da iscrizione ipotecaria illegittima..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 26.11.2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
subentrata, a far data dal 01.07.2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “- nel merito: accertata e dichiarata la condotta negligente posta
in essere di (ora ) nella Controparte_3 Controparte_4
fattispecie descritta in premessa, condannare Controparte_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...]
dall'attore quantificati in complessivi € 70.000,00 o nella misura diversa,
maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che il Giudice
riterrà giusta ed equa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria
pagina 2 di 8 dalla data dell'evento al saldo effettivo. - in via istruttoria: ammettersi prova
per testi sui capitoli di cui in premessa, da intendersi integralmente riportati e
trascritti preceduti dalle parole vero che. Riservata ogni ulteriore produzione
e richiesta ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. … Esborsi e compensi professionali, compreso rimborso spese generali, completamente rifusi”.
A tal fine ha dedotto: -l'illegittimità accertata in sede tributaria con sentenza n.
3139/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro dell'
iscrizione di ipoteca legale in data 19.04.2011, da al n. Controparte_3
2417 del Registro Generale ed al n. 531 del Registro Particolare, ex art. 77
D.P.R. n. 602/1973, sulla quota indivisa di un mezzo, di un appartamento e di un locale uso magazzino siti nel Comune di Filadelfia, Via Carmelo Davoli
snc, contraddistinti nel catasto fabbricati al foglio di mappa 26, particella 411,
sub 2 e sub 7, per l'importo di € 122.340,94; - la mancata vendita dell'immobile, nel 2011, a causa della mancata concessione al promissario acquirente del mutuo;
- il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore quantificato nell'importo di € 70.000,00 così distinto: €
32.000,00 pari alla differenza tra il corrispettivo stabilito nel preliminare di vendita del 05.08.2011 ed il minore importo di € 40.000,00 realizzabile da una vendita nel 2019; € 5.000.00 per spese sostenute per viaggi (dalla Svizzera ove pagina 3 di 8 l'attore risiede alla Calabria dove si trova l'immobile in oggetto) e incombenze relative alla vendita;
€ 5.000,00 per esborsi sostenuti dall'attore per la manutenzione dell'immobile e per le imposte;
€ 8.000,00 per mancata rendita (pari al corrispettivo di € 72.000,00 stabilito nel preliminare di vendita del 05.08.2011 investito con un rendimento annuo medio dell'1,5%); - il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente tutelati , come la reputazione e la rispettabilità nel proprio ambiente sociale,
particolarmente fragili ed importanti in un contesto ambientale di piccole dimensioni come quello del paese di origine dell'attore, da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore a € 20.000,00; - l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c..
2. , regolarmente evocata in giudizio, non Controparte_4
si è costituita di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
3. La causa, rigettate le prove orali richieste dalla parte attrice con ordinanza del 26.01.2021, sull'evidenza documentale, è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni quindi, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.
,all'ultima udienza trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 8 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) – , preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.11.2019, non si è costituita.
Nel merito, si rileva che la sentenza n. 3139/2016 pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro il 25.10.2016, depositata in segreteria il 21.11.2016, offerta in comunicazione dalla parte attrice (cfr. doc. 7
fascicolo parte attrice), ancorché priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, dimostra che l'iscrizione ipotecaria in oggetto è illegittima poiché
eseguita senza previa notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 ,
comma 2, del D.P.R. n. 602/1973..
Sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto giudizialmente accertata,
non residua, dunque, alcun dubbio.
In ordine alla domanda risarcitoria, giova premettere che in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi "in re ipsa", quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione pagina 5 di 8 amministrativa o pubblica in generale (cfr., SC, ord. N. 16196/2018) e che ex art. 2043 c.c. fonte del diritto al risarcimento del danno non è di per sé la condotta illegittima ma la condotta illecita perché ingiustamente lesiva di una situazione soggettiva giuridicamente protetta. Ed infatti la mera illegittimità
degli atti non basta a configurare la fattispecie dell'illecito ex art. 2043 c.c.,
essendo a ciò necessari quali elementi costitutivi inoltre : la lesione di una situazione giuridica protetta, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, e la produzione di conseguenze concretamente ed apprezzabilmente pregiudizievoli nella sfera giuridica di chi chiede il risarcimento (cfr., ex multis, : SC sent.
n.23170 /2014 SC sent. n. 4690/2011, SC sent. n. 22508/2011, SU ).
Con riferimento al danno, si osserva che parte attrice ha dedotto quale danno la mancata vendita dell'immobile nel 2011 a causa della mancata concessione al promissario acquirente del mutuo, offrendo in comunicazione con l'atto di citazione copia della scrittura privata (preliminare di vendita) del 05.08.2011 –
dalla quale risulta che l'immobile in oggetto era locato e tale sarebbe rimasto sino alla vendita- e della relazione notarile preliminare alla concessione di mutuo (cfr. doc.
1-2 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 8 L'onere probatorio incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c.. non può dirsi assolto in relazione agli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. come sopra specificati non essendo le allegazioni attoree supportate da alcuna prova.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto deve escludersi la sussistenza di un danno ingiusto, tale non potendo ritenersi la mancata vendita dell'immobile, in mancanza degli ulteriori elementi costituivi richiesti dall'art. 2043 c.c., per l'affermazione della responsabilità della P.A..
Le stesse allegazioni presenti nell'atto di citazione, quale il ritardo nella vendita degli immobili, la eventuale vendita ad un prezzo inferiore,
l'impossibilità di investire la somma ricavata dalla vendita in modo remunerativo, comunque in sé generiche, sono dunque risultate del tutto sfornite di dimostrazione.
Pertanto, la domanda risarcitoria è certamente infondata nei confronti dell'agente della riscossione per assoluto difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie ex art. 2043 c.c.
5. Avuto riguardo alle ragioni della decisione si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta le domande attoree;
-) compensa integralmente le spese di lite.
Roma , 28.08.2025
Il Giudice
LI CE
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di I grado iscritta al n° 76580/2019 del R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Parte_1
Vittoria n. 54, presso lo studio dell'avv. Claudio Defilippi che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via Grezar n.
14;
- parte convenuta contumace –
OGGETTO: risarcimento danni da iscrizione ipotecaria illegittima..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 26.11.2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
subentrata, a far data dal 01.07.2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “- nel merito: accertata e dichiarata la condotta negligente posta
in essere di (ora ) nella Controparte_3 Controparte_4
fattispecie descritta in premessa, condannare Controparte_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...]
dall'attore quantificati in complessivi € 70.000,00 o nella misura diversa,
maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che il Giudice
riterrà giusta ed equa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria
pagina 2 di 8 dalla data dell'evento al saldo effettivo. - in via istruttoria: ammettersi prova
per testi sui capitoli di cui in premessa, da intendersi integralmente riportati e
trascritti preceduti dalle parole vero che. Riservata ogni ulteriore produzione
e richiesta ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. … Esborsi e compensi professionali, compreso rimborso spese generali, completamente rifusi”.
A tal fine ha dedotto: -l'illegittimità accertata in sede tributaria con sentenza n.
3139/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro dell'
iscrizione di ipoteca legale in data 19.04.2011, da al n. Controparte_3
2417 del Registro Generale ed al n. 531 del Registro Particolare, ex art. 77
D.P.R. n. 602/1973, sulla quota indivisa di un mezzo, di un appartamento e di un locale uso magazzino siti nel Comune di Filadelfia, Via Carmelo Davoli
snc, contraddistinti nel catasto fabbricati al foglio di mappa 26, particella 411,
sub 2 e sub 7, per l'importo di € 122.340,94; - la mancata vendita dell'immobile, nel 2011, a causa della mancata concessione al promissario acquirente del mutuo;
- il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore quantificato nell'importo di € 70.000,00 così distinto: €
32.000,00 pari alla differenza tra il corrispettivo stabilito nel preliminare di vendita del 05.08.2011 ed il minore importo di € 40.000,00 realizzabile da una vendita nel 2019; € 5.000.00 per spese sostenute per viaggi (dalla Svizzera ove pagina 3 di 8 l'attore risiede alla Calabria dove si trova l'immobile in oggetto) e incombenze relative alla vendita;
€ 5.000,00 per esborsi sostenuti dall'attore per la manutenzione dell'immobile e per le imposte;
€ 8.000,00 per mancata rendita (pari al corrispettivo di € 72.000,00 stabilito nel preliminare di vendita del 05.08.2011 investito con un rendimento annuo medio dell'1,5%); - il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente tutelati , come la reputazione e la rispettabilità nel proprio ambiente sociale,
particolarmente fragili ed importanti in un contesto ambientale di piccole dimensioni come quello del paese di origine dell'attore, da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore a € 20.000,00; - l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c..
2. , regolarmente evocata in giudizio, non Controparte_4
si è costituita di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
3. La causa, rigettate le prove orali richieste dalla parte attrice con ordinanza del 26.01.2021, sull'evidenza documentale, è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni quindi, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.
,all'ultima udienza trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 8 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) – , preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.11.2019, non si è costituita.
Nel merito, si rileva che la sentenza n. 3139/2016 pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro il 25.10.2016, depositata in segreteria il 21.11.2016, offerta in comunicazione dalla parte attrice (cfr. doc. 7
fascicolo parte attrice), ancorché priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, dimostra che l'iscrizione ipotecaria in oggetto è illegittima poiché
eseguita senza previa notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 ,
comma 2, del D.P.R. n. 602/1973..
Sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto giudizialmente accertata,
non residua, dunque, alcun dubbio.
In ordine alla domanda risarcitoria, giova premettere che in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi "in re ipsa", quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione pagina 5 di 8 amministrativa o pubblica in generale (cfr., SC, ord. N. 16196/2018) e che ex art. 2043 c.c. fonte del diritto al risarcimento del danno non è di per sé la condotta illegittima ma la condotta illecita perché ingiustamente lesiva di una situazione soggettiva giuridicamente protetta. Ed infatti la mera illegittimità
degli atti non basta a configurare la fattispecie dell'illecito ex art. 2043 c.c.,
essendo a ciò necessari quali elementi costitutivi inoltre : la lesione di una situazione giuridica protetta, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, e la produzione di conseguenze concretamente ed apprezzabilmente pregiudizievoli nella sfera giuridica di chi chiede il risarcimento (cfr., ex multis, : SC sent.
n.23170 /2014 SC sent. n. 4690/2011, SC sent. n. 22508/2011, SU ).
Con riferimento al danno, si osserva che parte attrice ha dedotto quale danno la mancata vendita dell'immobile nel 2011 a causa della mancata concessione al promissario acquirente del mutuo, offrendo in comunicazione con l'atto di citazione copia della scrittura privata (preliminare di vendita) del 05.08.2011 –
dalla quale risulta che l'immobile in oggetto era locato e tale sarebbe rimasto sino alla vendita- e della relazione notarile preliminare alla concessione di mutuo (cfr. doc.
1-2 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 8 L'onere probatorio incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c.. non può dirsi assolto in relazione agli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. come sopra specificati non essendo le allegazioni attoree supportate da alcuna prova.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto deve escludersi la sussistenza di un danno ingiusto, tale non potendo ritenersi la mancata vendita dell'immobile, in mancanza degli ulteriori elementi costituivi richiesti dall'art. 2043 c.c., per l'affermazione della responsabilità della P.A..
Le stesse allegazioni presenti nell'atto di citazione, quale il ritardo nella vendita degli immobili, la eventuale vendita ad un prezzo inferiore,
l'impossibilità di investire la somma ricavata dalla vendita in modo remunerativo, comunque in sé generiche, sono dunque risultate del tutto sfornite di dimostrazione.
Pertanto, la domanda risarcitoria è certamente infondata nei confronti dell'agente della riscossione per assoluto difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie ex art. 2043 c.c.
5. Avuto riguardo alle ragioni della decisione si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta le domande attoree;
-) compensa integralmente le spese di lite.
Roma , 28.08.2025
Il Giudice
LI CE
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