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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 528/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bucciero Parte_1 C.F._1 Massimo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 Siniscalchi Mariacarmela (C.F. ; C.F._4 APPELLATA
C.F. ); CP_2 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 20.01.2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
2380/2020, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco in data 30.12.2020, con la quale
1 era stata condannata, in solido con al risarcimento dei danni patiti da CP_2 CP_1
nonché al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
• in data 10.06.2015, alle ore 12.20 circa, l'autovettura Mini Cooper D, tg. DL855GJ, di proprietà di e condotta dalla stessa, mentre usciva in retromarcia dagli Controparte_1 spazi di sosta del parcheggio del centro commerciale Ikea, sito in Afragola, alla via Enrico
Berlinguer, veniva urtata nella parte posteriore dall'autovettura Fiat DA, tg. EW035DM, di proprietà di e condotta da , che circolava nel predetto Parte_1 Persona_1 parcheggio;
• nello specifico, l'impatto si verificava tra la portiera posteriore laterale destra della vettura
Fiat DA e la parte posteriore dell'automobile Mini Cooper D;
• al momento del sinistro, la vettura Mini Cooper D risultava assicurata con CP_2
• a causa dell'urto, il veicolo di proprietà di riportava danni nella parte Controparte_1 posteriore, quantificabili in € 1.600,00.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Si costituivano separatamente in giudizio e la Controparte_3 Parte_1 quale rilevava la pendenza di altro giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, relativo al medesimo sinistro e concernente il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura Fiat
DA.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco accoglieva parzialmente la domanda formulata da ritenendo non superata la Controparte_1 presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; condannava Parte_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati dalla vettura di
[...] CP_2 proprietà dell'attrice.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione per i Parte_1 seguenti motivi:
• omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa il rigetto dell'eccezione di litispendenza, in violazione degli articoli 39 e 40 c.p.c.;
2 • violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c.,
a causa della mancata acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte appellante nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli;
• erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
• mancata ammissione di una CTU tecnico-comparativa, in violazione degli articoli 191 e seguenti c.p.c..
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.5 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
allegava la sentenza n. 25021/2021, emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data
17.09.2021, riguardante la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante, con riferimento al medesimo sinistro per cui è causa.
1.6 – Non si costituiva in giudizio la pur avendo regolarmente ricevuto la CP_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, in data 20.01.2021.
1.7 – All'udienza del 28.03.2023, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi
[...] dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 30.12.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 20.01.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.01.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
3 Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – In via pregiudiziale, deve essere rilevato che, in merito al medesimo sinistro per cui è causa, tra le stesse parti, si è già pronunciato il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 25021/2021, emessa dopo l'introduzione del presente giudizio e allegata alla comparsa di costituzione dell'appellata; in data 27.03.2023, l'appellante ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Tale produzione documentale è ammissibile nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., poiché concerne atti formatisi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado;
essa impone di verificare se il citato giudicato incide sulla domanda formulata nel presente giudizio di gravame.
3.1 – Sul punto, occorre anzitutto chiarire, in rito, che l'esistenza del giudicato esterno, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la
4 formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
(cfr. Cassazione civile sez. un., 16/06/2006, n. 13916; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2015, n. 11365; Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n. 21087).
3.2 – Inoltre, con riferimento all'estensione oggettiva del giudicato, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n. 25975;
Cassazione civile sez. I, 10/11/2022, n. 33150; Cassazione Civile sez. II, 29/08/2018, n. 21322; cfr. Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n. 20629; Cassazione civile sez. un., 14/06/1995, n.
6689).
3.3 – Nel caso di specie, la sentenza n. 25021/2021 del Giudice di Pace di Napoli concerne il medesimo fatto storico esaminato nel presente giudizio, riguardando la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante, , nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
All'interno di tale pronuncia, è stata dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'attuale appellata in merito al sinistro in parola, ritenendo che la stessa abbia tenuto un comportamento negligente, imprudente e inosservante delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, del principio previsto dall'art. 140, comma 1, c.d.s., nonché dell'obbligo sancito dall'art. 154, n. 1, c.d.s., con riguardo ai conducenti che effettuano manovre in retromarcia.
5 Tale giudicato, vincolante tra le parti del presente giudizio, ha accertato che l'incidente è stato causato esclusivamente dalla condotta colposa di la domanda risarcitoria Controparte_1 formulata dalla stessa, pertanto, è infondata.
4 – D'altronde, pur prescindendo dal menzionato giudicato, l'erroneità della pronuncia di primo grado e la fondatezza del terzo motivo d'appello si desumono dall'esame del materiale probatorio prodotto nel presente giudizio e, in particolare, dalle due testimonianze acquisite in primo grado che, pur essendo divergenti in diversi punti, offrono una medesima ricostruzione della dinamica dell'incidente.
4.1 – In effetti, dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il veicolo Mini Cooper D, mentre usciva in retromarcia da uno stallo di parcheggio, investiva la vettura Fiat DA, che stava procedendo sulla carreggiata. Se ne desume che la conducente della prima automobile, non fermandosi per dare precedenza, violava l'art. 154, comma 1, c.d.s., che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, e l'art. 154, comma 3, c.d.s, che esige che, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, sia riconosciuta la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.2 – D'altro lato, gli stessi testi hanno riconosciuto che il veicolo Fiat DA ha riportato danni alla portiera anteriore e a quella posteriore;
essi son situati, quindi, nella parte centrale e non in quella anteriore. Se ne desume che tale vettura, mentre stava già oltrepassando l'automobile Mini
Cooper D, è stata colpita dalla stessa, che procedeva in retromarcia;
difatti, l'impatto è avvenuto nel momento in cui la parte anteriore del primo veicolo aveva già superato il secondo, che, per questo motivo, ha colpito la parte centrale dell'automobile attorea. Per il conducente della vettura
Fiat DA, dunque, l'impatto era inevitabile, poiché il suo veicolo è stato investito da una vettura che era ormai fuori dal suo campo visivo;
pertanto, si deve affermare che egli è esente da colpe.
4.3 – Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di Pace ha erroneamente applicato, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c., essendo provato che il sinistro è stato cagionato esclusivamente dalla condotta colposa di . Controparte_1
6 5 – In definitiva, l'appello formulato da deve essere accolto e la sentenza di primo Parte_1 grado deve essere riformata, rigettando la domanda formulata in primo grado da CP_1
[...]
6 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di
, in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
esse sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo, alla luce della Tabella I fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
esse sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella II fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo ed € 15,60 per spese di notificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello formulato da e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo Parte_1 grado, rigetta la domanda formulata da;
Controparte_1
7 2. condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte Controparte_1 appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 107,10 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 528/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bucciero Parte_1 C.F._1 Massimo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 Siniscalchi Mariacarmela (C.F. ; C.F._4 APPELLATA
C.F. ); CP_2 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 20.01.2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
2380/2020, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco in data 30.12.2020, con la quale
1 era stata condannata, in solido con al risarcimento dei danni patiti da CP_2 CP_1
nonché al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
• in data 10.06.2015, alle ore 12.20 circa, l'autovettura Mini Cooper D, tg. DL855GJ, di proprietà di e condotta dalla stessa, mentre usciva in retromarcia dagli Controparte_1 spazi di sosta del parcheggio del centro commerciale Ikea, sito in Afragola, alla via Enrico
Berlinguer, veniva urtata nella parte posteriore dall'autovettura Fiat DA, tg. EW035DM, di proprietà di e condotta da , che circolava nel predetto Parte_1 Persona_1 parcheggio;
• nello specifico, l'impatto si verificava tra la portiera posteriore laterale destra della vettura
Fiat DA e la parte posteriore dell'automobile Mini Cooper D;
• al momento del sinistro, la vettura Mini Cooper D risultava assicurata con CP_2
• a causa dell'urto, il veicolo di proprietà di riportava danni nella parte Controparte_1 posteriore, quantificabili in € 1.600,00.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Si costituivano separatamente in giudizio e la Controparte_3 Parte_1 quale rilevava la pendenza di altro giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, relativo al medesimo sinistro e concernente il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura Fiat
DA.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco accoglieva parzialmente la domanda formulata da ritenendo non superata la Controparte_1 presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; condannava Parte_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati dalla vettura di
[...] CP_2 proprietà dell'attrice.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione per i Parte_1 seguenti motivi:
• omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa il rigetto dell'eccezione di litispendenza, in violazione degli articoli 39 e 40 c.p.c.;
2 • violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c.,
a causa della mancata acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte appellante nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli;
• erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
• mancata ammissione di una CTU tecnico-comparativa, in violazione degli articoli 191 e seguenti c.p.c..
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.5 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
allegava la sentenza n. 25021/2021, emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data
17.09.2021, riguardante la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante, con riferimento al medesimo sinistro per cui è causa.
1.6 – Non si costituiva in giudizio la pur avendo regolarmente ricevuto la CP_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, in data 20.01.2021.
1.7 – All'udienza del 28.03.2023, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi
[...] dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 30.12.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 20.01.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.01.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
3 Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – In via pregiudiziale, deve essere rilevato che, in merito al medesimo sinistro per cui è causa, tra le stesse parti, si è già pronunciato il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 25021/2021, emessa dopo l'introduzione del presente giudizio e allegata alla comparsa di costituzione dell'appellata; in data 27.03.2023, l'appellante ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Tale produzione documentale è ammissibile nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., poiché concerne atti formatisi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado;
essa impone di verificare se il citato giudicato incide sulla domanda formulata nel presente giudizio di gravame.
3.1 – Sul punto, occorre anzitutto chiarire, in rito, che l'esistenza del giudicato esterno, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la
4 formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
(cfr. Cassazione civile sez. un., 16/06/2006, n. 13916; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2015, n. 11365; Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n. 21087).
3.2 – Inoltre, con riferimento all'estensione oggettiva del giudicato, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n. 25975;
Cassazione civile sez. I, 10/11/2022, n. 33150; Cassazione Civile sez. II, 29/08/2018, n. 21322; cfr. Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n. 20629; Cassazione civile sez. un., 14/06/1995, n.
6689).
3.3 – Nel caso di specie, la sentenza n. 25021/2021 del Giudice di Pace di Napoli concerne il medesimo fatto storico esaminato nel presente giudizio, riguardando la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante, , nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
All'interno di tale pronuncia, è stata dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'attuale appellata in merito al sinistro in parola, ritenendo che la stessa abbia tenuto un comportamento negligente, imprudente e inosservante delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, del principio previsto dall'art. 140, comma 1, c.d.s., nonché dell'obbligo sancito dall'art. 154, n. 1, c.d.s., con riguardo ai conducenti che effettuano manovre in retromarcia.
5 Tale giudicato, vincolante tra le parti del presente giudizio, ha accertato che l'incidente è stato causato esclusivamente dalla condotta colposa di la domanda risarcitoria Controparte_1 formulata dalla stessa, pertanto, è infondata.
4 – D'altronde, pur prescindendo dal menzionato giudicato, l'erroneità della pronuncia di primo grado e la fondatezza del terzo motivo d'appello si desumono dall'esame del materiale probatorio prodotto nel presente giudizio e, in particolare, dalle due testimonianze acquisite in primo grado che, pur essendo divergenti in diversi punti, offrono una medesima ricostruzione della dinamica dell'incidente.
4.1 – In effetti, dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il veicolo Mini Cooper D, mentre usciva in retromarcia da uno stallo di parcheggio, investiva la vettura Fiat DA, che stava procedendo sulla carreggiata. Se ne desume che la conducente della prima automobile, non fermandosi per dare precedenza, violava l'art. 154, comma 1, c.d.s., che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, e l'art. 154, comma 3, c.d.s, che esige che, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, sia riconosciuta la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.2 – D'altro lato, gli stessi testi hanno riconosciuto che il veicolo Fiat DA ha riportato danni alla portiera anteriore e a quella posteriore;
essi son situati, quindi, nella parte centrale e non in quella anteriore. Se ne desume che tale vettura, mentre stava già oltrepassando l'automobile Mini
Cooper D, è stata colpita dalla stessa, che procedeva in retromarcia;
difatti, l'impatto è avvenuto nel momento in cui la parte anteriore del primo veicolo aveva già superato il secondo, che, per questo motivo, ha colpito la parte centrale dell'automobile attorea. Per il conducente della vettura
Fiat DA, dunque, l'impatto era inevitabile, poiché il suo veicolo è stato investito da una vettura che era ormai fuori dal suo campo visivo;
pertanto, si deve affermare che egli è esente da colpe.
4.3 – Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di Pace ha erroneamente applicato, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c., essendo provato che il sinistro è stato cagionato esclusivamente dalla condotta colposa di . Controparte_1
6 5 – In definitiva, l'appello formulato da deve essere accolto e la sentenza di primo Parte_1 grado deve essere riformata, rigettando la domanda formulata in primo grado da CP_1
[...]
6 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di
, in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
esse sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo, alla luce della Tabella I fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
esse sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella II fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo ed € 15,60 per spese di notificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello formulato da e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo Parte_1 grado, rigetta la domanda formulata da;
Controparte_1
7 2. condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte Controparte_1 appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 107,10 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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