TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 447/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARAGLINO MARIANO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.1.2025 la ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.31420240005265364 000 notificatole dall' in data 10.12.2024. In particolare l'istituto, con tale CP_1 atto, aveva contestato la fruizione indebita degli sgravi di cui all'art. 1 comma 77 l.n.190/14.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli assunti CP_1 della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve osservarsi che i vizi attinenti alla forma dell'avviso opposto e i vizi di forma del procedimento esattoriale sono sussumibili nell'azione di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c. e vanno fatti valer entro il termine previsto da tale articolo, oggi stabilito in venti giorni. Ne deriva che le doglianze in relazione alla motivazione dell'atto opposto, sono inammissibili in quanto il ricorso è stato depositato in data 10.1.2025 e quindi oltre venti giorni dalla notifica dell'avviso avvenuto in data 9.12.2024 (cfr. Cass. n.252/08, 17780/07, 2665/03).
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che nel caso in esame, vertendosi in materia di sgravi contributivi, è l'opponente a dover provare il proprio diritto a ottenere gli sgravi stessi (cfr. Cass. n.14130/02).
La giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricordato il principio generale per cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provare i fatti costitutivi, ha affermato che il principio non deve conoscere deroghe nel caso di opposizione del datore di lavoro a un decreto ingiuntivo ottenuto dall' CP_1 per il pagamento di contributi non integralmente versati (cfr. Cass. sez. lav. n. 16351/07; n. 5137/06; sui CFL, cfr. Cass. n. 21898/10); nello stesso senso, "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l' , nell'irrogare la sanzione, abbia negato CP_1 il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto" (Cass. 19262/03); spetta infatti al debitore dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione nascente dalla legge
(Cass., S.U. n. 13533/01); pertanto, "fa carico al datore di lavoro che contesti la pretesa dell' , deducendo di avere diritto a una riduzione CP_1 contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata".
Tanto premesso, l' contesta alla società di non potere beneficiare di CP_1 quanto previsto dall'art. 1 comma 77 l.n.190/14, come modificato dalla l.n.280/15, che così statuiva: “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 . Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all' articolo 2, comma
29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Ciò detto, risulta dalla documentazione in atti che l' in seguito alla CP_1 ricezione da parte della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ha verificato che la ricorrente ha compilato la sezione relativa alla fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (con imposta al 5%) e non già il riquadro LM sez. II relativo alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del regime contributivo agevolato di cui alla norma sopra riportata.
E' evidente che la mancata compilazione di tale riquadro, in una alla compilazione della differente sezione della fiscalità agevolata, non consente alla ricorrente di beneficiare della contribuzione ridotta. E difatti l'art. 1 comma 57 lett. A prevedeva che: “Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito..”
Ne deriva che la ricorrente non poteva usufruire della contribuzione agevolata in quanto aveva optato per la fiscalità agevolata.
Va poi rilevato che alcuna specifica censura è stata mossa dalla ricorrente, sebbene come ricordato ne fosse onerata, in merito a tale conclusione;
anche la mancata compilazione della dichiarazione integrativa, in disparte la possibilità di presentarla in tale fattispecie, è sintomatica del fatto che la compilazione della sezione della fiscalità agevolata è stata il frutto di una scelta volontaria e consapevole e non già di un mero errore (del resto nemmeno allegato da parte ricorrente).
Infondata, infine, è eccezione di prescrizione.
L'avviso opposto è infatti stato preceduto dalla notifica di una nota di recupero notificata il 14.2.2022 e dunque entro il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2.10.2018.
Va poi considerata la normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Sars 19. In particolare, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, vi sono poi norme che riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma
1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale ultimo articolo stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assi-stenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne deriva che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), non si sono prescritte le somme di cui alla comunicazione del 14.2.2022: parimenti tempestiva la notifica dell'avviso oggi opposto in quanto intervenuta entro il quinquennio successivo a tale data.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Parte_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso 2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in €1.900,00 CP_1
Bari,08/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 447/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARAGLINO MARIANO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.1.2025 la ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.31420240005265364 000 notificatole dall' in data 10.12.2024. In particolare l'istituto, con tale CP_1 atto, aveva contestato la fruizione indebita degli sgravi di cui all'art. 1 comma 77 l.n.190/14.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli assunti CP_1 della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve osservarsi che i vizi attinenti alla forma dell'avviso opposto e i vizi di forma del procedimento esattoriale sono sussumibili nell'azione di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c. e vanno fatti valer entro il termine previsto da tale articolo, oggi stabilito in venti giorni. Ne deriva che le doglianze in relazione alla motivazione dell'atto opposto, sono inammissibili in quanto il ricorso è stato depositato in data 10.1.2025 e quindi oltre venti giorni dalla notifica dell'avviso avvenuto in data 9.12.2024 (cfr. Cass. n.252/08, 17780/07, 2665/03).
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che nel caso in esame, vertendosi in materia di sgravi contributivi, è l'opponente a dover provare il proprio diritto a ottenere gli sgravi stessi (cfr. Cass. n.14130/02).
La giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricordato il principio generale per cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provare i fatti costitutivi, ha affermato che il principio non deve conoscere deroghe nel caso di opposizione del datore di lavoro a un decreto ingiuntivo ottenuto dall' CP_1 per il pagamento di contributi non integralmente versati (cfr. Cass. sez. lav. n. 16351/07; n. 5137/06; sui CFL, cfr. Cass. n. 21898/10); nello stesso senso, "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l' , nell'irrogare la sanzione, abbia negato CP_1 il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto" (Cass. 19262/03); spetta infatti al debitore dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione nascente dalla legge
(Cass., S.U. n. 13533/01); pertanto, "fa carico al datore di lavoro che contesti la pretesa dell' , deducendo di avere diritto a una riduzione CP_1 contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata".
Tanto premesso, l' contesta alla società di non potere beneficiare di CP_1 quanto previsto dall'art. 1 comma 77 l.n.190/14, come modificato dalla l.n.280/15, che così statuiva: “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 . Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all' articolo 2, comma
29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Ciò detto, risulta dalla documentazione in atti che l' in seguito alla CP_1 ricezione da parte della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ha verificato che la ricorrente ha compilato la sezione relativa alla fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (con imposta al 5%) e non già il riquadro LM sez. II relativo alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del regime contributivo agevolato di cui alla norma sopra riportata.
E' evidente che la mancata compilazione di tale riquadro, in una alla compilazione della differente sezione della fiscalità agevolata, non consente alla ricorrente di beneficiare della contribuzione ridotta. E difatti l'art. 1 comma 57 lett. A prevedeva che: “Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito..”
Ne deriva che la ricorrente non poteva usufruire della contribuzione agevolata in quanto aveva optato per la fiscalità agevolata.
Va poi rilevato che alcuna specifica censura è stata mossa dalla ricorrente, sebbene come ricordato ne fosse onerata, in merito a tale conclusione;
anche la mancata compilazione della dichiarazione integrativa, in disparte la possibilità di presentarla in tale fattispecie, è sintomatica del fatto che la compilazione della sezione della fiscalità agevolata è stata il frutto di una scelta volontaria e consapevole e non già di un mero errore (del resto nemmeno allegato da parte ricorrente).
Infondata, infine, è eccezione di prescrizione.
L'avviso opposto è infatti stato preceduto dalla notifica di una nota di recupero notificata il 14.2.2022 e dunque entro il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2.10.2018.
Va poi considerata la normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Sars 19. In particolare, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, vi sono poi norme che riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma
1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale ultimo articolo stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assi-stenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne deriva che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), non si sono prescritte le somme di cui alla comunicazione del 14.2.2022: parimenti tempestiva la notifica dell'avviso oggi opposto in quanto intervenuta entro il quinquennio successivo a tale data.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Parte_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso 2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in €1.900,00 CP_1
Bari,08/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi