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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4821/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4821/2023 promossa da:
(P.iva e c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via G. Grezar 14, nella persona del dr. (c.f. Parte_2
), nella qualità di procuratore in forza di procura speciale Rep. nr. C.F._1
180134 del 22.06.2023, Racc. nr. 12348 (doc. n.1), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Coppola (c.f. ), con C.F._2
Studio in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16
- APPELLANTE
contro c.f.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Gianluca Di Lorenzo, c.f.:
pagina 1 di 14 presso il cui studio in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Masseria C.F._4
Castello n. 5, elettivamente domicilia.
- APPELLATO
nonché contro in persona del Prefetto p.t c/o Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato di Napoli
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n 2384/2023 del GdP di Gragnano, depositata il 30 maggio 2023; opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c./accertamento negativo del credito;
violazioni al Codice della Strada.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_3
domanda nei confronti del Controparte_3 [...]
e dell'ente impositore, di annullamento del Parte_1 Controparte_2
ruolo esattoriale portato nella cartella n. 07120120104639577 000, Ruolo n.
0006574/2012 mai notificata, derivante da una presunta sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada, anno 2009. Si costituiva l
[...]
eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, Parte_1
contestando l'avverso dedotto ed eccependo l'avvenuta notifica della cartella contestata.
Restava contumace la Il g.d.p. accoglieva la domanda stante la Controparte_2
prescrizione del credito sottostante e condannava al Parte_1
pagamento delle spese ed onorari di causa quantificati in euro 725,00, di cui euro 125,00 per spese. Avverso detta sentenza proponeva appello l' , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) inammissibilità della domanda di pagina 2 di 14 primo grado per inimpugnabilità dell'estratto di ruolo e carenza di interesse ad agire;
2) inammissibilità della domanda di primo grado stante la rituale notifica della cartella di pagamento;
3) errata ricostruzione del giudice di prime cure in punto di prescrizione della cartella, stante l'avvenuta notifica;
chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la vittoria delle competenze di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva , eccependo: 1) l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1
omesso deposito di copia conforme della sentenza impugnata;
2) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e ss. c.p.c.; 3) nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 cpc, per violazione dell'art. 163 cpc, nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994. Chiedeva il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Restava contumace anche in grado d'appello la Controparte_2
All'udienza del 06.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Parte_1
accolto, per i motivi che verranno esposti.
1) Verificata la regolarità delle notifiche in atti, va anzitutto dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non costituitasi. Controparte_2
2.) In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del va CP_1
osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede,
a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante pagina 3 di 14 attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento
(Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2) Sempre in via preliminare, anche l'eccezione di improcedibilità proposta dall'appellato per mancato deposito della copia conforme della sentenza impugnata risulta infondata.
Sul punto, si ritiene di poter richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale se è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2,
c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata,
pagina 4 di 14 tuttavia l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Infatti, la Suprema Corte ha sottolineato che “l'art. 347 c.p.c., comma 2, prevede bensì che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma non commina la sanzione dell'improcedibilità (invece contemplata dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata). Il precetto enunciato dall'art. 347
c.p.c., comma 2, mira solo a garantire la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, la cui possibilità di pronunciare nel merito può dunque dirsi preclusa esclusivamente se, in ragione della mancata produzione, egli non possa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la propria decisione” (Cass. civ. sentenza n.
27536/2013 ed in senso conforme Cass. civ. sentenza n. 23713/2016; Cass. civ. ordinanza n. 20849/2021). Pertanto, deve ritenersi che “se, invece, in relazione ai motivi di appello ed alle difese delle altre parti, la conoscenza del contenuto della non prodotta sentenza impugnata non sia indispensabile o, se necessaria, sia inequivocamente desumibile dagli atti e dai documenti di causa, allora il giudice d'appello è tenuto ugualmente a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante” (ibidem).
Nel caso di specie, pur non volendo ritenere sufficiente il deposito della copia della sentenza effettuato dall'attore, pur sottoscritta dal cancelliere e recante la data di deposito della sentenza stessa, deve ritenersi che il contenuto della sentenza impugnata sia pienamente desumibile dagli atti di causa, in considerazione della piena rispondenza delle censure contenute nell'atto di appello sia alla documentazione del primo grado di giudizio depositata dall'appellante che rispetto alle complesso delle eccezioni ed argomentazioni spese in comparsa da parte appellata.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
pagina 5 di 14 4) Tanto ritenuto, è possibile dunque inquadrare correttamente i termini della doglianza proposta dal in primo grado. CP_1
4.1) Occorre, preliminarmente, operare una corretta qualificazione della domanda proposta in primo grado dal Questi, invero, agiva dinanzi al GdP di Gragnano CP_1
con un atto intestato come “citazione ex art. 615 c.p.c. e/o accertamento negativo”;
A tal proposito, si rileva come in ogni caso il giudice, secondo un principio ampiamento consolidato, sia dotato del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Ciò premesso, si evidenzia come il abbia agito in primo grado per far CP_1
valere la prescrizione della pretesa creditoria, intervenuta per inutile decorso del termine triennale decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale n.
07120120104639577000. L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo. La finalità di procurarsi un atto CP_4
da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria pagina 6 di 14 situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4.2) Ciò premesso, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex CP_4
art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del
DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.
In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella
(ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso,
pagina 7 di 14 possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
pagina 8 di 14 In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione potrebbe ritenersi valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass.
Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche
Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”. Analoghi principi sono stati espressi da Cass
n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel
2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da pagina 9 di 14 rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis pagina 10 di 14 dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: “sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori ... e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal Pt_1
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore pagina 11 di 14 dell'odierno appellato: la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 1 o 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla
Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella.
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C.
“nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione pagina 12 di 14 soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la
S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015”.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2013, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dal CP_1
non può dirsi sostenuta dall'interesse concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
5. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata pagina 13 di 14 soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale
(con notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data 11.06.2021), la modifica normativa non era ancora intervenuta, e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse. A tali considerazioni si aggiunge, in ogni caso, anche il profilo, menzionato al punto 4.2, dell'istanza di sgravio rimasta inevasa dall' CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, 10.2.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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