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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2019 depositato il 12/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH. PAGAMENTO n. 4081296 CONTR. CONS. 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la richiesta di pagamento n. 4081296, notificata in data 26 febbraio 2019, con cui la società Areariscossioni
s.r.l., in qualità di mandataria del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, le intimava il pagamento della somma di € 174,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
- inesistenza giuridica dell'atto ,per carenza di mandato in capo alla società di riscossione, deducendo una discrasia tra la ragione sociale ed il codice fiscale della società, indicata nell'atto e quella effettivamente affidataria del servizio.
- Violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di atto non ricompreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili.
- Violazione dell'art. 7, della L. 212/2000 e della L. 241/90, per carenza di motivazione.
- Inesistenza della notificazione, per violazione delle norme di rito.
Nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per mancanza di un beneficio specifico e diretto derivante dalle opere di bonifica all'immobile di sua proprietà, richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della L.R. Calabria n.
11/2003, nella parte in cui svincolava il contributo dalla sussistenza di un beneficio fondiario. Ha, infine, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
Si è costituita in giudizio la società Areariscossioni s.r.l. (ora Area S.r.l.), depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le censure relative all'esistenza del credito avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente all'ente impositore, il Consorzio di Bonifica e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. Nel merito, ha contestato tutte le doglianze avversarie, difendendo la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
La parte ricorrente ,ha depositato memoria illustrativa con cui ha replicato alle difese della resistente, insistendo in particolare sulla piena legittimazione passiva del concessionario, alla luce dell'art. 39 del D.
Lgs. 112/1999 e della consolidata giurisprudenza di legittimità e ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 21/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente. Come correttamente argomentato dalla difesa della ricorrente, l'art. 39 del D.Lgs. n.
112/1999, pone a carico del concessionario per la riscossione, qualora evocato in un giudizio che non riguardi esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, pena la responsabilità per le conseguenze della lite. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario e che il contribuente, può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, per contestare la pretesa tributaria alla sua radice (cfr. Cass. ord. n. 24402/2020; Cass. n. 16412/2007). Nel caso di specie, la società Areariscossioni s.r.l., pur avendone la facoltà e l'onere, non ha provveduto a chiamare in causa il Consorzio di Bonifica, scegliendo di resistere autonomamente in giudizio. Ne consegue la sua piena legittimazione a subire gli effetti della presente decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato sul motivo, assorbente rispetto a ogni altra censura, relativo all'insussistenza del presupposto impositivo.
La pretesa creditoria si fonda sull'applicazione di un contributo di bonifica. Sul punto, è dirimente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188, del 10 luglio 2018. Con tale pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, relativamente alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario', anziché 'in presenza' del medesimo beneficio".
A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, è venuto meno nell'ordinamento regionale il fondamento normativo per una pretesa contributiva svincolata dalla prova di un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del consorziato. Il presupposto del potere impositivo dei consorzi di bonifica risiede, pertanto, non nella mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma nel conseguimento da parte di detto immobile di un beneficio diretto e specifico, consistente in un incremento di valore, derivante dall'attività di bonifica svolta dal consorzio.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c. e pacificamente applicabili anche al processo tributario, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, era onere dell'ente impositore, e per esso del concessionario che ne ha azionato la pretesa, dimostrare la sussistenza di tale beneficio specifico per l'immobile di proprietà della ricorrente. Tale prova può essere fornita, in via presuntiva, attraverso la produzione di un "piano di classifica degli immobili", regolarmente approvato dalle competenti autorità, che individui i benefici e stabilisca i parametri per la quantificazione del contributo. In assenza di tale piano, o della sua approvazione, l'ente deve fornire la prova rigorosa e puntuale del vantaggio conseguito dal singolo fondo.
Nel presente giudizio, la società resistente non ha fornito alcuna prova in tal senso. Non è stato prodotto alcun piano di classifica approvato, né sono stati allegati elementi concreti idonei a dimostrare che l'immobile della Sig.ra Ricorrente_1 abbia tratto un effettivo e specifico beneficio dalle opere o dall'attività del Consorzio. Le difese della resistente si sono concentrate su aspetti procedurali, omettendo del tutto di assolvere all'onere probatorio sul presupposto sostanziale della pretesa.
L'assenza di prova circa il beneficio fondiario, requisito essenziale ed imprescindibile della contribuenza consortile alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, determina l'illegittimità della richiesta di pagamento.
L'accoglimento del ricorso per il motivo di merito sopra esposto, comporta l'assorbimento delle altre censure sollevate dalla ricorrente, incluse quelle di natura procedurale e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte suindicata,Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la società resistente Area riscossioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2019 depositato il 12/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH. PAGAMENTO n. 4081296 CONTR. CONS. 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la richiesta di pagamento n. 4081296, notificata in data 26 febbraio 2019, con cui la società Areariscossioni
s.r.l., in qualità di mandataria del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, le intimava il pagamento della somma di € 174,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
- inesistenza giuridica dell'atto ,per carenza di mandato in capo alla società di riscossione, deducendo una discrasia tra la ragione sociale ed il codice fiscale della società, indicata nell'atto e quella effettivamente affidataria del servizio.
- Violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di atto non ricompreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili.
- Violazione dell'art. 7, della L. 212/2000 e della L. 241/90, per carenza di motivazione.
- Inesistenza della notificazione, per violazione delle norme di rito.
Nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per mancanza di un beneficio specifico e diretto derivante dalle opere di bonifica all'immobile di sua proprietà, richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della L.R. Calabria n.
11/2003, nella parte in cui svincolava il contributo dalla sussistenza di un beneficio fondiario. Ha, infine, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
Si è costituita in giudizio la società Areariscossioni s.r.l. (ora Area S.r.l.), depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le censure relative all'esistenza del credito avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente all'ente impositore, il Consorzio di Bonifica e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. Nel merito, ha contestato tutte le doglianze avversarie, difendendo la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
La parte ricorrente ,ha depositato memoria illustrativa con cui ha replicato alle difese della resistente, insistendo in particolare sulla piena legittimazione passiva del concessionario, alla luce dell'art. 39 del D.
Lgs. 112/1999 e della consolidata giurisprudenza di legittimità e ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 21/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente. Come correttamente argomentato dalla difesa della ricorrente, l'art. 39 del D.Lgs. n.
112/1999, pone a carico del concessionario per la riscossione, qualora evocato in un giudizio che non riguardi esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, pena la responsabilità per le conseguenze della lite. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario e che il contribuente, può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, per contestare la pretesa tributaria alla sua radice (cfr. Cass. ord. n. 24402/2020; Cass. n. 16412/2007). Nel caso di specie, la società Areariscossioni s.r.l., pur avendone la facoltà e l'onere, non ha provveduto a chiamare in causa il Consorzio di Bonifica, scegliendo di resistere autonomamente in giudizio. Ne consegue la sua piena legittimazione a subire gli effetti della presente decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato sul motivo, assorbente rispetto a ogni altra censura, relativo all'insussistenza del presupposto impositivo.
La pretesa creditoria si fonda sull'applicazione di un contributo di bonifica. Sul punto, è dirimente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188, del 10 luglio 2018. Con tale pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, relativamente alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario', anziché 'in presenza' del medesimo beneficio".
A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, è venuto meno nell'ordinamento regionale il fondamento normativo per una pretesa contributiva svincolata dalla prova di un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del consorziato. Il presupposto del potere impositivo dei consorzi di bonifica risiede, pertanto, non nella mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma nel conseguimento da parte di detto immobile di un beneficio diretto e specifico, consistente in un incremento di valore, derivante dall'attività di bonifica svolta dal consorzio.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c. e pacificamente applicabili anche al processo tributario, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, era onere dell'ente impositore, e per esso del concessionario che ne ha azionato la pretesa, dimostrare la sussistenza di tale beneficio specifico per l'immobile di proprietà della ricorrente. Tale prova può essere fornita, in via presuntiva, attraverso la produzione di un "piano di classifica degli immobili", regolarmente approvato dalle competenti autorità, che individui i benefici e stabilisca i parametri per la quantificazione del contributo. In assenza di tale piano, o della sua approvazione, l'ente deve fornire la prova rigorosa e puntuale del vantaggio conseguito dal singolo fondo.
Nel presente giudizio, la società resistente non ha fornito alcuna prova in tal senso. Non è stato prodotto alcun piano di classifica approvato, né sono stati allegati elementi concreti idonei a dimostrare che l'immobile della Sig.ra Ricorrente_1 abbia tratto un effettivo e specifico beneficio dalle opere o dall'attività del Consorzio. Le difese della resistente si sono concentrate su aspetti procedurali, omettendo del tutto di assolvere all'onere probatorio sul presupposto sostanziale della pretesa.
L'assenza di prova circa il beneficio fondiario, requisito essenziale ed imprescindibile della contribuenza consortile alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, determina l'illegittimità della richiesta di pagamento.
L'accoglimento del ricorso per il motivo di merito sopra esposto, comporta l'assorbimento delle altre censure sollevate dalla ricorrente, incluse quelle di natura procedurale e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte suindicata,Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la società resistente Area riscossioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.