Art. 12. Bandi di indizione dei giudizi idoneativi 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalita' e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi e' libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneita' scientifica per le fasce dei professori ordinari e' preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneita' scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi e' libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneita' scientifica per le fasce dei professori ordinari e' preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneita' scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".