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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 15717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15717 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OJ ER nato il [...] IM ER nato il [...] OJ NO nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15717 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 02/04/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza, con la quale il GIP, richiesto della applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OJ LI, IM DI e OJ EM, indagati per concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, per essere stati trovati nel possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di Kg. 66,06 di cocaina in panetti, della somma di circa euro 5.000,00, di telefoni cellulari e di un orologio del valore di circa euro 3.500,00, il veicolo risultando intestato alla moglie del secondo e dotato di un vano doppio fondo, aveva disposto la misura domiciliare per i primi due e la rimessione in libertà del terzo per carenza di gravità indiziaria. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il quadro gravemente indiziario in ordine al reato provvisoriamente contestato, richiamando l'accertamento operato all'atto del controllo e osservato, quanto alla consapevolezza della presenza dello stupefacente in capo a tutti gli occupanti dell'auto, che gli operanti avevano avvertito un forte odore all'apertura della portiera del mezzo e che i panetti contenenti lo stupefacente non erano nascosti, bensì sparsi nell'abitacolo, valorizzando l'alto valore merceologico della sostanza, l'elevato grado di rischio assunto nel trasportarla e dando conto della circostanza che il soggetto rimesso in libertà era proprio quello che aveva manifestato segni di nervosismo all'atto del controllo, elemento ritenuto parimenti indicativo della sua intraneità all'operazione criminosa. Ha, poi, scrutinato la sussistenza delle esigenze cautelari, per affermare come, nonostante la incensuratezza dei tre, la pacifica gravità della condotta, tenuto conto del quantitativo e del valore della droga trasportata, fosse sintomatica del loro inserimento nel circuito del narcotraffico e ciò anche a volerne ritenere il ruolo di meri trasportatori, trattandosi, comunque, di un compito che li collocherebbe nelle fasce alte dello specifico contesto criminale. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento del denaro e di numerosi telefoni cellulari, il cui possesso era rimasto ingiustificato. Da ciò ha inferito l'elevatissimo rischio di ricaduta in reati dello stesso tipo e, quanto al soggetto rimesso in libertà, anche quello di fuga, essendo emerso che costui stava programmando il rientro in Albania, la sola misura domiciliare non essendo idonea a scongiurare il mantenimento di contatti con il contesto criminale di appartenenza. 2. La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, formulando dieci motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere l'appellante dedotto alcunché in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, neppure mediante richiamo alla originaria richiesta, presupposto indefettibile per poter chiedere e ottenere l'applicazione della misura. Secondo il deducente, inoltre, i quasi due mesi intercorsi tra la data del deposito del ricorso 2 e la esecuzione dell'ordinanza impugnata dovrebbero avere rilievo nella valutazione inerente all'affievolimento delle esigenze cautelari. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata per mancata traduzione di quella originaria in lingua nota all'interessato, detto inadempimento costituendo circostanza nota al Tribunale sin dal primo momento. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla insufficienza di altre misure e inosservanza dell'art. 275 bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alla possibilità di disporre un presidio elettronico, avendo il Tribunale omesso di argomentare sulla idoneità della misura gradata a salvaguardare le asserite esigenze cautelari, anche riguardo al rischio di allontanamento in modo occulto. Con il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo, ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali con riferimento alla valutata esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di analoghe condotte criminose: il deducente ha contestato la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso e della incensuratezza degli indagati;
ha rilevato che il pericolo sarebbe stato dedotto unicamente dalla gravità delle condotte, senza considerare che ER EM aveva sin da subito rivendicato il denaro come proprio, trattandosi del frutto dei suoi risparmi;
ha osservato che la incensuratezza sarebbe indicativa della mancanza di una elevata capacità a delinquere, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato;
infine, con specifico riferimento alla posizione di ER EM, ha contestato la sussistenza di un pericolo di fuga, trattandosi di soggetto regolare sul territorio che aveva svolto attività lavorativa, come documentalmente dimostrato e confermato dai co-indagati, entrambi concordi nel definirlo mero passeggero a bordo del mezzo sul quale è stata rinvenuta la droga, nella specie sussistendo solo l'intenzione del predetto di tornare a casa. Con il settimo, il nono e il decimo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, sia in relazione al fatto che il Tribunale ha riformato in peius il provvedimento appellato dal pubblico ministero, limitandosi però a sostituire i propri argomenti a quelli del primo giudice, così contravvenendo all'obbligo di motivazione rafforzata;
che avuto riguardo al silenzio sulle dichiarazioni liberatorie dei co-indagati rispetto a ER EM, nonché al travisamento delle risultanze trasfuse e delineate nell'ordinanza genetica, ancora una volta con riferimento alle dichiarazioni dei co-indagati, liberatorie quanto al citato ER EM, ma anche con riferimento alle giustificazioni del possesso della somma di denaro, nella specie potendosi, al più, configurare una mera connivenza non punibile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati. 3 2. In via preliminare, alla luce del tenore di alcune doglianze difensive, va ricordato che è improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 - 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 - 01). Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593 - 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). Sotto altro profilo, poi, va ricordato che, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 - 01), ciò in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014, Francavilla, Rv. 261963 - 01; n. 53369 del 09/11/2016, 3ovanovic, Rv. 268683 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 - 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01). Infine, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 4 2.1. Da tutto quanto premesso, discende la manifesta infondatezza del settimo, del nono e del decimo motivo dei ricorsi. Il Tribunale ha congruamente dato conto delle ragioni della decisione, indicando i plurimi elementi fattuali ai quali è stata agganciata, come sopra già richiamati. Dal canto suo, la difesa si è limitata a proporre una lettura riduttiva degli stessi elementi fattuali, agitando solo genericamente un deficit motivazionale non riscontrabile, senza un effettivo confronto rispetto ai dati fattuali, costituiti dalla quantità di droga rinvenuta, dalle modalità della sua custodia (i panetti essendo stati lasciati sparsi nell'abitacolo, rilasciando anche un forte odore), dal valore della sostanza, dal rinvenimento del denaro e dei telefoni cellulari e di un costoso orologio, dal legame fra i tre soggetti, dal nervosismo del ER EM, infine, dalla presenza del doppio fondo sul mezzo utilizzato per il trasporto. 3. Va, poi, rilevato che, nella specie, non siamo solo in presenza di un ribaltamento della decisione di non applicare la misura (ciò valendo per il solo ER EM), ma anche di un appello proposto avverso una decisione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto più adeguata, rispetto alla domanda cautelare, la misura detentiva domiciliare nei confronti degli altri due indagati. Orbene, rispetto agli elementi valorizzati dal GIP, il Tribunale del riesame ha intanto congruamente valutato quello temporale. Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01). Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, RV. 249324 - 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01). Operata tale premessa, la prima doglianza è infondata, sia pur per ragioni parzialmente differenti quanto ai tre indagati, posto che per ER LI e IM DI il provvedimento oggetto del gravame cautelare ha disposto una misura gradata rispetto a quella oggetto 5 della richiesta cautelare e che per il terzo, invece, si è trattato di un rigetto della richiesta cautelare in punto gravità indiziaria. Orbene, si è già più volte ribadito, in tema di misure cautelari personali, che l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta (Sez. 5, n. 5262 del 10/12/2024, dep. 2025, Closcaru, n.nn.; Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, in cui la Corte ha ritenuto però ammissibile l'appello del pubblico ministero, limitato alla contestazione del mancato riconoscimento della gravità indiziaria senza deduzioni in ordine alle esigenze cautelari, rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari;
Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853 - 01). Infatti, come precisato in motivazione nel precedente n. 5262/2025 richiamato, sebbene la cognizione del giudice dell'appello cautelare (a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo) sia limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame, è pur vero che essa si estende anche a quelli strettamente connessi a questi ultimi, non essendo neppure condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (su quest'ultimo punto, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 - 01). Inoltre, anche a voler ritenere che, negli incidenti de libertate, il punto della gravità indiziaria non si trovi in termini di connessione essenziale con quello del periculum libertatis (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, Medda, Rv. 274813 - 01), ciononostante, il giudice deve verificare le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Pertanto, con riferimento agli indagati ER LI e IM DI, la censura difensiva è del tutto generica, posto che per costoro il Tribunale era chiamato unicamente a verificare l'adeguatezza della misura disposta rispetto all'esigenza di tutela delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dallo stesso GIP. Quanto, invece, al terzo indagato, la censura è infondata, atteso che a pag. 2 dell'ordinanza impugnata emerge che l'appellante aveva argomentato - alla stregua delle modalità della condotta, considerate indicative del pieno coinvolgimento anche di costui - in ordine alle esigenze cautelari, rilevando l'inserimento di tutti e tre gli indagati in un contesto di vero e proprio narcotraffico, considerato di elevata pericolosità. Pertanto, deve ritenersi che il pubblico ministero avesse indicato le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sia rispetto ai due indagati collocati agli arresti domiciliari, che nei confronti del terzo rimesso in libertà, così escludendosi ogni profilo di inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di interesse del soggetto impugnante, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01). 4. Il secondo motivo non ha costituito oggetto di deduzione davanti al Tribunale del riesanne, essendo altresì aspecifico. 6 È principio fissato dal diritto vivente quello per il quale, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, principio affermato in un'ipotesi di interrogatorio di garanzia emesso a seguito di misura cautelare). Quanto alla natura della nullità, il Supremo organo della nomofilachia, nella sentenza richiamata, ha precisato che l'art. 292, cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dei soggetti che ignorano la lingua italiana, la cui violazione determina una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame. Con la conseguenza, sul piano processuale, che il vizio derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare, laddove la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione del provvedimento, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, riguardando un'ipotesi di nullità che, in quanto, appunto, generale a regime intermedio, deve «essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità». Nel caso di specie, in base a un esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere stante la natura della doglianza difensiva, è emerso che il GIP aveva disposto, all'esito dell'udienza per la convalida, la traduzione in lingua albanese dell'ordinanza di convalida e di applicazione della misura e che, all'udienza camerale del 28 gennaio 2025, davanti al Tribunale per il riesame le difese non hanno formulato alcuna eccezione di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 292, cod. proc. pen., neppure con la memoria depositata nell'interesse di ER EM, Quindi, sotto tale specifico profilo, la doglianza non è deducibile. Sotto un diverso profilo, peraltro, va pure rilevato che, con il motivo di ricorso, la difesa si è limitata a denunciare la violazione di legge, limitandosi a prospettare una generica lesione dei diritti di difesa in termini astratti e/o potenziali, laddove, è consolidato l'indirizzo ermeneutico per il quale, proprio in ragione della natura generale a regime intermedio della dedotta nullità [ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.], la parte non può limitarsi a prospettare l'omessa traduzione in un termine congruo senza indicare quali 7 sarebbero stati gli effetti concreti dell'allegata violazione sul diritto di difesa (Sez. U, 15069 del 2024 cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 - 01, in motivazione). 5. Il terzo motivo è infondato. In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891 - 01; Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 - 01; Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652 - 01, in cui si è precisato che il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis cod. proc. pen. configura un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti). Nella specie, il Tribunale ha congruamente spiegato l'inidoneità di misure gradate, ritenendo quella domiciliare, anche elettronicamente presidiata, non adeguata rispetto al pericolo di mantenimento dei contatti con il mondo criminale di appartenenza, nel quale gli indagati sono stati ritenuti pienamente inseriti alla luce degli indicatori di cui si è già detto. 6. Infine, sono manifestamente infondati i motivi quarto, quinto, sesto e ottavo. La difesa non si è effettivamente confrontata con la decisione censurata, non avendo il Tribunale eluso il tema della esistenza delle esigenze cautelari, ampiamente tratteggiate attraverso la descrizione della condotta e gli argomenti di ordine logico tratti dalle evidenze disponibili. La decisione, peraltro, è del tutto allineata ai principi di matrice giurisprudenziale, in base ai quali va ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01, in fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). Infatti, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della 8 DEPostr4 7.n oggi,. Z-7 ..... - FUNZIONA Dott.ssa I vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 7. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025. La Consigliera est. IE LO Cìte Il Presi ente Frances o Mtri mpi 9
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15717 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 02/04/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza, con la quale il GIP, richiesto della applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OJ LI, IM DI e OJ EM, indagati per concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, per essere stati trovati nel possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di Kg. 66,06 di cocaina in panetti, della somma di circa euro 5.000,00, di telefoni cellulari e di un orologio del valore di circa euro 3.500,00, il veicolo risultando intestato alla moglie del secondo e dotato di un vano doppio fondo, aveva disposto la misura domiciliare per i primi due e la rimessione in libertà del terzo per carenza di gravità indiziaria. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il quadro gravemente indiziario in ordine al reato provvisoriamente contestato, richiamando l'accertamento operato all'atto del controllo e osservato, quanto alla consapevolezza della presenza dello stupefacente in capo a tutti gli occupanti dell'auto, che gli operanti avevano avvertito un forte odore all'apertura della portiera del mezzo e che i panetti contenenti lo stupefacente non erano nascosti, bensì sparsi nell'abitacolo, valorizzando l'alto valore merceologico della sostanza, l'elevato grado di rischio assunto nel trasportarla e dando conto della circostanza che il soggetto rimesso in libertà era proprio quello che aveva manifestato segni di nervosismo all'atto del controllo, elemento ritenuto parimenti indicativo della sua intraneità all'operazione criminosa. Ha, poi, scrutinato la sussistenza delle esigenze cautelari, per affermare come, nonostante la incensuratezza dei tre, la pacifica gravità della condotta, tenuto conto del quantitativo e del valore della droga trasportata, fosse sintomatica del loro inserimento nel circuito del narcotraffico e ciò anche a volerne ritenere il ruolo di meri trasportatori, trattandosi, comunque, di un compito che li collocherebbe nelle fasce alte dello specifico contesto criminale. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento del denaro e di numerosi telefoni cellulari, il cui possesso era rimasto ingiustificato. Da ciò ha inferito l'elevatissimo rischio di ricaduta in reati dello stesso tipo e, quanto al soggetto rimesso in libertà, anche quello di fuga, essendo emerso che costui stava programmando il rientro in Albania, la sola misura domiciliare non essendo idonea a scongiurare il mantenimento di contatti con il contesto criminale di appartenenza. 2. La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, formulando dieci motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere l'appellante dedotto alcunché in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, neppure mediante richiamo alla originaria richiesta, presupposto indefettibile per poter chiedere e ottenere l'applicazione della misura. Secondo il deducente, inoltre, i quasi due mesi intercorsi tra la data del deposito del ricorso 2 e la esecuzione dell'ordinanza impugnata dovrebbero avere rilievo nella valutazione inerente all'affievolimento delle esigenze cautelari. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata per mancata traduzione di quella originaria in lingua nota all'interessato, detto inadempimento costituendo circostanza nota al Tribunale sin dal primo momento. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla insufficienza di altre misure e inosservanza dell'art. 275 bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alla possibilità di disporre un presidio elettronico, avendo il Tribunale omesso di argomentare sulla idoneità della misura gradata a salvaguardare le asserite esigenze cautelari, anche riguardo al rischio di allontanamento in modo occulto. Con il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo, ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali con riferimento alla valutata esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di analoghe condotte criminose: il deducente ha contestato la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso e della incensuratezza degli indagati;
ha rilevato che il pericolo sarebbe stato dedotto unicamente dalla gravità delle condotte, senza considerare che ER EM aveva sin da subito rivendicato il denaro come proprio, trattandosi del frutto dei suoi risparmi;
ha osservato che la incensuratezza sarebbe indicativa della mancanza di una elevata capacità a delinquere, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato;
infine, con specifico riferimento alla posizione di ER EM, ha contestato la sussistenza di un pericolo di fuga, trattandosi di soggetto regolare sul territorio che aveva svolto attività lavorativa, come documentalmente dimostrato e confermato dai co-indagati, entrambi concordi nel definirlo mero passeggero a bordo del mezzo sul quale è stata rinvenuta la droga, nella specie sussistendo solo l'intenzione del predetto di tornare a casa. Con il settimo, il nono e il decimo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, sia in relazione al fatto che il Tribunale ha riformato in peius il provvedimento appellato dal pubblico ministero, limitandosi però a sostituire i propri argomenti a quelli del primo giudice, così contravvenendo all'obbligo di motivazione rafforzata;
che avuto riguardo al silenzio sulle dichiarazioni liberatorie dei co-indagati rispetto a ER EM, nonché al travisamento delle risultanze trasfuse e delineate nell'ordinanza genetica, ancora una volta con riferimento alle dichiarazioni dei co-indagati, liberatorie quanto al citato ER EM, ma anche con riferimento alle giustificazioni del possesso della somma di denaro, nella specie potendosi, al più, configurare una mera connivenza non punibile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati. 3 2. In via preliminare, alla luce del tenore di alcune doglianze difensive, va ricordato che è improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 - 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 - 01). Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593 - 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). Sotto altro profilo, poi, va ricordato che, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 - 01), ciò in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014, Francavilla, Rv. 261963 - 01; n. 53369 del 09/11/2016, 3ovanovic, Rv. 268683 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 - 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01). Infine, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 4 2.1. Da tutto quanto premesso, discende la manifesta infondatezza del settimo, del nono e del decimo motivo dei ricorsi. Il Tribunale ha congruamente dato conto delle ragioni della decisione, indicando i plurimi elementi fattuali ai quali è stata agganciata, come sopra già richiamati. Dal canto suo, la difesa si è limitata a proporre una lettura riduttiva degli stessi elementi fattuali, agitando solo genericamente un deficit motivazionale non riscontrabile, senza un effettivo confronto rispetto ai dati fattuali, costituiti dalla quantità di droga rinvenuta, dalle modalità della sua custodia (i panetti essendo stati lasciati sparsi nell'abitacolo, rilasciando anche un forte odore), dal valore della sostanza, dal rinvenimento del denaro e dei telefoni cellulari e di un costoso orologio, dal legame fra i tre soggetti, dal nervosismo del ER EM, infine, dalla presenza del doppio fondo sul mezzo utilizzato per il trasporto. 3. Va, poi, rilevato che, nella specie, non siamo solo in presenza di un ribaltamento della decisione di non applicare la misura (ciò valendo per il solo ER EM), ma anche di un appello proposto avverso una decisione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto più adeguata, rispetto alla domanda cautelare, la misura detentiva domiciliare nei confronti degli altri due indagati. Orbene, rispetto agli elementi valorizzati dal GIP, il Tribunale del riesame ha intanto congruamente valutato quello temporale. Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01). Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, RV. 249324 - 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01). Operata tale premessa, la prima doglianza è infondata, sia pur per ragioni parzialmente differenti quanto ai tre indagati, posto che per ER LI e IM DI il provvedimento oggetto del gravame cautelare ha disposto una misura gradata rispetto a quella oggetto 5 della richiesta cautelare e che per il terzo, invece, si è trattato di un rigetto della richiesta cautelare in punto gravità indiziaria. Orbene, si è già più volte ribadito, in tema di misure cautelari personali, che l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta (Sez. 5, n. 5262 del 10/12/2024, dep. 2025, Closcaru, n.nn.; Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, in cui la Corte ha ritenuto però ammissibile l'appello del pubblico ministero, limitato alla contestazione del mancato riconoscimento della gravità indiziaria senza deduzioni in ordine alle esigenze cautelari, rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari;
Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853 - 01). Infatti, come precisato in motivazione nel precedente n. 5262/2025 richiamato, sebbene la cognizione del giudice dell'appello cautelare (a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo) sia limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame, è pur vero che essa si estende anche a quelli strettamente connessi a questi ultimi, non essendo neppure condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (su quest'ultimo punto, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 - 01). Inoltre, anche a voler ritenere che, negli incidenti de libertate, il punto della gravità indiziaria non si trovi in termini di connessione essenziale con quello del periculum libertatis (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, Medda, Rv. 274813 - 01), ciononostante, il giudice deve verificare le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Pertanto, con riferimento agli indagati ER LI e IM DI, la censura difensiva è del tutto generica, posto che per costoro il Tribunale era chiamato unicamente a verificare l'adeguatezza della misura disposta rispetto all'esigenza di tutela delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dallo stesso GIP. Quanto, invece, al terzo indagato, la censura è infondata, atteso che a pag. 2 dell'ordinanza impugnata emerge che l'appellante aveva argomentato - alla stregua delle modalità della condotta, considerate indicative del pieno coinvolgimento anche di costui - in ordine alle esigenze cautelari, rilevando l'inserimento di tutti e tre gli indagati in un contesto di vero e proprio narcotraffico, considerato di elevata pericolosità. Pertanto, deve ritenersi che il pubblico ministero avesse indicato le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sia rispetto ai due indagati collocati agli arresti domiciliari, che nei confronti del terzo rimesso in libertà, così escludendosi ogni profilo di inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di interesse del soggetto impugnante, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01). 4. Il secondo motivo non ha costituito oggetto di deduzione davanti al Tribunale del riesanne, essendo altresì aspecifico. 6 È principio fissato dal diritto vivente quello per il quale, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, principio affermato in un'ipotesi di interrogatorio di garanzia emesso a seguito di misura cautelare). Quanto alla natura della nullità, il Supremo organo della nomofilachia, nella sentenza richiamata, ha precisato che l'art. 292, cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dei soggetti che ignorano la lingua italiana, la cui violazione determina una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame. Con la conseguenza, sul piano processuale, che il vizio derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare, laddove la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione del provvedimento, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, riguardando un'ipotesi di nullità che, in quanto, appunto, generale a regime intermedio, deve «essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità». Nel caso di specie, in base a un esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere stante la natura della doglianza difensiva, è emerso che il GIP aveva disposto, all'esito dell'udienza per la convalida, la traduzione in lingua albanese dell'ordinanza di convalida e di applicazione della misura e che, all'udienza camerale del 28 gennaio 2025, davanti al Tribunale per il riesame le difese non hanno formulato alcuna eccezione di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 292, cod. proc. pen., neppure con la memoria depositata nell'interesse di ER EM, Quindi, sotto tale specifico profilo, la doglianza non è deducibile. Sotto un diverso profilo, peraltro, va pure rilevato che, con il motivo di ricorso, la difesa si è limitata a denunciare la violazione di legge, limitandosi a prospettare una generica lesione dei diritti di difesa in termini astratti e/o potenziali, laddove, è consolidato l'indirizzo ermeneutico per il quale, proprio in ragione della natura generale a regime intermedio della dedotta nullità [ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.], la parte non può limitarsi a prospettare l'omessa traduzione in un termine congruo senza indicare quali 7 sarebbero stati gli effetti concreti dell'allegata violazione sul diritto di difesa (Sez. U, 15069 del 2024 cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 - 01, in motivazione). 5. Il terzo motivo è infondato. In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891 - 01; Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 - 01; Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652 - 01, in cui si è precisato che il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis cod. proc. pen. configura un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti). Nella specie, il Tribunale ha congruamente spiegato l'inidoneità di misure gradate, ritenendo quella domiciliare, anche elettronicamente presidiata, non adeguata rispetto al pericolo di mantenimento dei contatti con il mondo criminale di appartenenza, nel quale gli indagati sono stati ritenuti pienamente inseriti alla luce degli indicatori di cui si è già detto. 6. Infine, sono manifestamente infondati i motivi quarto, quinto, sesto e ottavo. La difesa non si è effettivamente confrontata con la decisione censurata, non avendo il Tribunale eluso il tema della esistenza delle esigenze cautelari, ampiamente tratteggiate attraverso la descrizione della condotta e gli argomenti di ordine logico tratti dalle evidenze disponibili. La decisione, peraltro, è del tutto allineata ai principi di matrice giurisprudenziale, in base ai quali va ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01, in fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). Infatti, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della 8 DEPostr4 7.n oggi,. Z-7 ..... - FUNZIONA Dott.ssa I vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 7. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025. La Consigliera est. IE LO Cìte Il Presi ente Frances o Mtri mpi 9