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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7126/2024
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. BERRITTO FRANCESCO ALFREDO Parte_1 con il quale è elettivamente domiciliato OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO AZZANO con il quale è CP_1 elett.te dom.to presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Napoli OPPOSTO NONCHE'
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. COPPOLA ALESSANDRO con il quale è elett.te dom.to OPPOSTO
Oggetto: opposizione iscrizione ipotecaria Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'iscrizione CP_ ipotecaria n. 07120231460000420008, notificata in data 06.11.2024, per intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito in essa richiamati, del valore complessivo di € 12.594,91, e, per l'effetto, annullare o revocare o dichiarare nulla o annullabile e/o inefficace o comunque palesemente illegittima la Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria sulla quota di proprietà del ricorrente dell'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA), descritto in ricorso, e la relativa procedura;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari. L' , a sua volta, si costituiva in giudizio specificando che la notifica dell'atto era del Controparte_2 16/11/23 e non del 16/11/24, e chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, attesa l'interruzione della prescrizione con tre successive intimazioni di pagamento del 2020, del 2021 e del 2023 e la prescrizione decennale dei crediti, spese vinte.
All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' atteso Controparte_2CP che l'opposizione non riguarda solo gli atti emessi dall' ma ha ad oggetto anche l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto dell' delle entrate, tenuta altresì ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione. CP_2 In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, espresso in particolare da Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014 e successivamente da Cass. n. 3540 del 2017, hanno stabilito che l'iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agii atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa per opporsi assume la natura di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito) fatta valere. La consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo vd. Cass. n. 29132 del 2019 e Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2021, n. 10272) ha confermato l'indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite nell'arresto 18 settembre 2014, n. 19667. Inoltre le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l'avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta. Pertanto non si applicano i termini previsti per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
CP_ In ogni caso va chiarito che la data di notifica evidenziata da (16/11/23) è quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, mentre il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 06/11/24. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, senza dolersi dell'omessa notifica degli avvisi di addebito. Il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex l. n. 335/95. Tanto chiarito, dalla documentazione allegata agli atti del giudizio emerge che i primi quattro avvisi di addebito oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata risultano regolarmente notificati via posta tramite raccomandata a/r inoltrata all'indirizzo dell'opponente e regolarmente firmata per ricevuta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 cpc vi è la presunzione di conoscenza dell'atto e del suo contenuto. Invero, atteso che in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata sia la cartella di pagamento sia l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile - Ordinanza 20786 del 02.10.2014). Tuttavia, l'ultimo avviso di addebito, quello emesso nel 2019, non risulta regolarmente notificato. Non vi è infatti prova di una ricezione né di un successivo cad (cfr. Cass. 21/02/2019, n. 5077, da ritenere la pronuncia capofila dell'orientamento, seguita poi da Cass. 20/06/2019, n. 16601, e da Cass. 05/03/2020, n. 6363). CP_ Esso ha ad oggetto un credito dal 01/2017 al 12/2018, ed è pari ad € 2016,43. Il decorso della prescrizione di questo credito è stato tuttavia regolarmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.07120209020885546000, avvenuta il 24.02.2020 con deposito presso il sito Infocamere, con relativo avviso di deposito pubblicato sul sito dal 21/2/20 al 7/3/20, come per legge in caso di notifica via Pec non possibile per indirizzo invalido o inattivo. Nella specie, la notifica è stata ritualmente effettuata utilizzando la procedura prevista dall'art. 60, comma 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale consente l'utilizzo delle modalità contemplate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, precisamente, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Non è necessario pertanto il Cad.
Le altre due intimazioni di pagamento (intimazione di pagamento n.07120219009385368000 e intimazione di pagamento n.07120239024273725000), avevano ad oggetto tutti e cinque gli avvisi di addebito oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggi impugnata (37120170003034652000, Avviso di addebito 37120170006635469000, Avviso di addebito 37120170014819166000, Avviso di addebito 37120180007660674000, Avviso di addebito 37120180018452318000) Esse risultano regolarmente notificate a mezzo raccomandata a/r e rispettivamente il 20/1/22 ed il 28/07/2023, quindi ex art. 1335 cc si presumono giunte a conoscenza del destinatario, e risultano idonee ad interrompere la prescrizione dei crediti. In relazione alle eccezioni sollevate dall'opponente nelle note di trattazione, sull'invalidità delle notifiche per mancanza di attestazione di conformità, o di certezza della loro provenienza, ed altro ivi indicato, si rileva che, secondo giurisprudenza consolidata, “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011, n. 2117); ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass. 11/10/2017, n. 23902; Cass. 04/10/2018, n. 24323). Il deposito degli atti impositivi, quindi, è idoneo a provare le notifiche, e di contro, il disconoscimento operato è generico. In relazione poi al disconoscimento della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, (“parte ricorrente disconosce formalmente le firme presentate in scannerizzazioni di copie fotostatiche”) si ribadisce che gli atti sono stati inviati a mezzo posta ordinaria, con raccomandata a/r all'indirizzo di residenza del ricorrente, come si evince dall'indirizzo sul documento di identità, e firmati dal ricevente. Affinché' l'avviso di ricevimento possa fungere da prova, e' necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché' illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata” o “ricevente". Solo quando siano rispettate tali condizioni, l'avviso di ricevimento si rivela idoneo a fungere da prova della notifica, rendendosi quindi necessaria, per il suo eventuale disconoscimento, la proposizione della querela di falso. Invero, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste pertanto, natura di atto pubblico. Non è quindi sufficiente il mero e generico disconoscimento di firma per impugnare l'avviso di ricevimento giunto all'indirizzo del destinatario e firmato dal ricevente, ma occorre formale querela di falso.
Infine, ai fini del corretto calcolo della prescrizione va computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza covid, che ha sospeso (e non prorogato come rilevato in ricorso) il termine di prescrizione per 542 giorni, come correttamente evidenziato dai resistenti. Invero i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono stati sospesi solo dall' art 37 co. 2 dl. 18/20 (che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, dal 23/2/20 al 30/6/20) e dall'art. 11 co. 9 del dl 183/20 (che ha sospeso la prescrizione per 182 giorni dal 31/12/20 al 30/6/21), per un totale di 311 giorni, ma anche dall' art 2 dl 99/21 (che ha sospeso la prescrizione dal 30/6/21 al 31/8/21 per altri 60 giorni), per un totale di 311+ 60= 371 giorni. Inoltre, l'art. 68 del dl 18/20 cd. decreto “cura Italia” ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall' 8/3/20 al 31/8/21 quindi per 542 giorni. La prescrizione sospesa dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Invero la norma richiama l'art. 12 d. lgs 159/15 (che prevede che la sospensione dei termini di riscossione coattiva per eventi eccezionali comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza).
Per tutte le esposte considerazioni, la proposta opposizione va, pertanto integralmente rigettata, non essendosi maturata alcuna prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria essendo intervenuti validi atti interruttivi.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 10/12/2024 nei confronti dell' e dell' , ciascuno in persona del rispettivo legale Controparte_2 rapp.te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
CP
2. Pone le spese processuali a carico del ricorrente soccombente, che liquida a favore dell' e dell'Agenzia delle Entrate riscossione in € 2.600 complessivi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7126/2024
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. BERRITTO FRANCESCO ALFREDO Parte_1 con il quale è elettivamente domiciliato OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO AZZANO con il quale è CP_1 elett.te dom.to presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Napoli OPPOSTO NONCHE'
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. COPPOLA ALESSANDRO con il quale è elett.te dom.to OPPOSTO
Oggetto: opposizione iscrizione ipotecaria Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'iscrizione CP_ ipotecaria n. 07120231460000420008, notificata in data 06.11.2024, per intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito in essa richiamati, del valore complessivo di € 12.594,91, e, per l'effetto, annullare o revocare o dichiarare nulla o annullabile e/o inefficace o comunque palesemente illegittima la Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria sulla quota di proprietà del ricorrente dell'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA), descritto in ricorso, e la relativa procedura;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari. L' , a sua volta, si costituiva in giudizio specificando che la notifica dell'atto era del Controparte_2 16/11/23 e non del 16/11/24, e chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, attesa l'interruzione della prescrizione con tre successive intimazioni di pagamento del 2020, del 2021 e del 2023 e la prescrizione decennale dei crediti, spese vinte.
All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' atteso Controparte_2CP che l'opposizione non riguarda solo gli atti emessi dall' ma ha ad oggetto anche l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto dell' delle entrate, tenuta altresì ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione. CP_2 In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, espresso in particolare da Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014 e successivamente da Cass. n. 3540 del 2017, hanno stabilito che l'iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agii atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa per opporsi assume la natura di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito) fatta valere. La consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo vd. Cass. n. 29132 del 2019 e Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2021, n. 10272) ha confermato l'indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite nell'arresto 18 settembre 2014, n. 19667. Inoltre le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l'avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta. Pertanto non si applicano i termini previsti per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
CP_ In ogni caso va chiarito che la data di notifica evidenziata da (16/11/23) è quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, mentre il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 06/11/24. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, senza dolersi dell'omessa notifica degli avvisi di addebito. Il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex l. n. 335/95. Tanto chiarito, dalla documentazione allegata agli atti del giudizio emerge che i primi quattro avvisi di addebito oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata risultano regolarmente notificati via posta tramite raccomandata a/r inoltrata all'indirizzo dell'opponente e regolarmente firmata per ricevuta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 cpc vi è la presunzione di conoscenza dell'atto e del suo contenuto. Invero, atteso che in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata sia la cartella di pagamento sia l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile - Ordinanza 20786 del 02.10.2014). Tuttavia, l'ultimo avviso di addebito, quello emesso nel 2019, non risulta regolarmente notificato. Non vi è infatti prova di una ricezione né di un successivo cad (cfr. Cass. 21/02/2019, n. 5077, da ritenere la pronuncia capofila dell'orientamento, seguita poi da Cass. 20/06/2019, n. 16601, e da Cass. 05/03/2020, n. 6363). CP_ Esso ha ad oggetto un credito dal 01/2017 al 12/2018, ed è pari ad € 2016,43. Il decorso della prescrizione di questo credito è stato tuttavia regolarmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.07120209020885546000, avvenuta il 24.02.2020 con deposito presso il sito Infocamere, con relativo avviso di deposito pubblicato sul sito dal 21/2/20 al 7/3/20, come per legge in caso di notifica via Pec non possibile per indirizzo invalido o inattivo. Nella specie, la notifica è stata ritualmente effettuata utilizzando la procedura prevista dall'art. 60, comma 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale consente l'utilizzo delle modalità contemplate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, precisamente, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Non è necessario pertanto il Cad.
Le altre due intimazioni di pagamento (intimazione di pagamento n.07120219009385368000 e intimazione di pagamento n.07120239024273725000), avevano ad oggetto tutti e cinque gli avvisi di addebito oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggi impugnata (37120170003034652000, Avviso di addebito 37120170006635469000, Avviso di addebito 37120170014819166000, Avviso di addebito 37120180007660674000, Avviso di addebito 37120180018452318000) Esse risultano regolarmente notificate a mezzo raccomandata a/r e rispettivamente il 20/1/22 ed il 28/07/2023, quindi ex art. 1335 cc si presumono giunte a conoscenza del destinatario, e risultano idonee ad interrompere la prescrizione dei crediti. In relazione alle eccezioni sollevate dall'opponente nelle note di trattazione, sull'invalidità delle notifiche per mancanza di attestazione di conformità, o di certezza della loro provenienza, ed altro ivi indicato, si rileva che, secondo giurisprudenza consolidata, “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011, n. 2117); ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass. 11/10/2017, n. 23902; Cass. 04/10/2018, n. 24323). Il deposito degli atti impositivi, quindi, è idoneo a provare le notifiche, e di contro, il disconoscimento operato è generico. In relazione poi al disconoscimento della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, (“parte ricorrente disconosce formalmente le firme presentate in scannerizzazioni di copie fotostatiche”) si ribadisce che gli atti sono stati inviati a mezzo posta ordinaria, con raccomandata a/r all'indirizzo di residenza del ricorrente, come si evince dall'indirizzo sul documento di identità, e firmati dal ricevente. Affinché' l'avviso di ricevimento possa fungere da prova, e' necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché' illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata” o “ricevente". Solo quando siano rispettate tali condizioni, l'avviso di ricevimento si rivela idoneo a fungere da prova della notifica, rendendosi quindi necessaria, per il suo eventuale disconoscimento, la proposizione della querela di falso. Invero, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste pertanto, natura di atto pubblico. Non è quindi sufficiente il mero e generico disconoscimento di firma per impugnare l'avviso di ricevimento giunto all'indirizzo del destinatario e firmato dal ricevente, ma occorre formale querela di falso.
Infine, ai fini del corretto calcolo della prescrizione va computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza covid, che ha sospeso (e non prorogato come rilevato in ricorso) il termine di prescrizione per 542 giorni, come correttamente evidenziato dai resistenti. Invero i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono stati sospesi solo dall' art 37 co. 2 dl. 18/20 (che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, dal 23/2/20 al 30/6/20) e dall'art. 11 co. 9 del dl 183/20 (che ha sospeso la prescrizione per 182 giorni dal 31/12/20 al 30/6/21), per un totale di 311 giorni, ma anche dall' art 2 dl 99/21 (che ha sospeso la prescrizione dal 30/6/21 al 31/8/21 per altri 60 giorni), per un totale di 311+ 60= 371 giorni. Inoltre, l'art. 68 del dl 18/20 cd. decreto “cura Italia” ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall' 8/3/20 al 31/8/21 quindi per 542 giorni. La prescrizione sospesa dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Invero la norma richiama l'art. 12 d. lgs 159/15 (che prevede che la sospensione dei termini di riscossione coattiva per eventi eccezionali comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza).
Per tutte le esposte considerazioni, la proposta opposizione va, pertanto integralmente rigettata, non essendosi maturata alcuna prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria essendo intervenuti validi atti interruttivi.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 10/12/2024 nei confronti dell' e dell' , ciascuno in persona del rispettivo legale Controparte_2 rapp.te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
CP
2. Pone le spese processuali a carico del ricorrente soccombente, che liquida a favore dell' e dell'Agenzia delle Entrate riscossione in € 2.600 complessivi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti