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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 532/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. AN MA CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. CHIMISSO PIETRO Parte_1
APPELLANTE E
e CP_1 Controparte_2
CONVENUTO contumace
Avente ad oggetto : sentenza n. 368/2024 in data 05/07/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Pescara ha rigettato le domande avanzate da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_2 CP_1 aventi ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo di giugno, luglio ed agosto 2021, con inquadramento nel III Livello del CCNL impianti Sportivi e Palestre e la condanna al pagamento del complessivo importo di € 5.053,52 comprensivo di € 322,90 a titolo di T.F.R, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o, in subordine, ovvero in caso di inquadramento nel IV Livello del medesimo CCNL, di € 4.546,51 di cui € 209,07 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge. Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto, atteso che dalle risultanze della produzione documentale in atti e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, non era emersa alcuna sottoposizione della al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Pt_1 signor quale Presidente della né tantomeno è risultato CP_1 Controparte_2 che la stessa fosse in qualche modo inserita nell'organizzazione aziendale dell'associazione. La totale autonomia e libertà di gestione delle quali la godeva potevano far Pt_1 inquadrare il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito della mera collaborazione, ben lontana dai vincoli e dalle peculiarità caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 5 luglio 2024, ha proposto appello Pt_1
con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, chiedendone la riforma ed
[...] insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Nessuno si è costituito in giudizio per e per la CP_1 Controparte_2 dichiarati pertanto contumaci. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo e il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e l'erronea ed omessa valutazione dei fatti e delle prove, da parte del primo giudice oltre che la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione. L'appellante ha evidenziato infatti che la corrispondenza intercorsa via chat tra la e il Pt_1 dimostrava: CP_2
- l'esistenza costante, nell'operatività quotidiana, di ordini da parte di quest'ultimo ed il loro adempimento da parte della prima,
- il pieno inserimento della stessa nell'organizzazione dell'associazione, comprovato dal costante raccordo assicurato dalla lavoratrice sia con l'utenza, sia con le altre figure organiche all'ASD, come si evince dall'intenso traffico di e-mail non solo con il ma anche con i genitori dei ragazzi, con il centro medico convenzionato, con i CP_2 fornitori, con gli organizzatori dei tornei per l'iscrizione delle squadre;
con gli allenatori;
- la messa a disposizione delle energie lavorative da parte della nell'arco Pt_1 dell'intera giornata, stante lo scambio di messaggi e di mail negli orari più disparati ed in assenza di dispositivi di rilevazione delle presenze, timbrature, tornelli di ingresso ed uscita e badge;
- l'utilizzo di attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro, in particolare una Cont scheda telefonica intestata all' ;
- la presenza di una vera e propria postazione di lavoro, con tanto di telefoni, scaffali e raccoglitori della documentazione in uso alla per lo svolgimento dei compiti Pt_1 assegnati;
- la compatibilità dell'impiego della presso l' con l'impegno – Pt_1 Parte_2 peraltro rimasto sprovvisto di prova – per l'attività di lavanderia, asseritamente svolta dalla medesima. I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
pag. 2/4 I testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, in particolare e Tes_1 Tes_2 di cui il secondo compagno della ricorrente, hanno entrambi riferito che la nell'arco Pt_1 temporale dei tre mesi in cui si è sostanziato il rapporto, si è occupata della gestione delle attività proprie dell'associazione convenuta ed in particolare della redazione dei turni degli allenamenti, della sottoscrizione e del pagamento degli abbonamenti da parte dei tesserati, dell'organizzazione della partecipazione a tornei o al campus estivo e in generale di analoghi compiti di segreteria. Il teste ha precisato che la “ha lavorato per la società resistente nel Tes_2 Pt_1 periodo dell'estate 2021, faceva attività di segretaria e vi dedicava diverse ore al giorno, mentre era in stireria, attività che svolgeva insieme alla madre. Le direttive le riceveva da sia per telefono che su whatsapp. Lei aveva in dotazione un telefono ed un CP_1 computer portatili forniti entrambi da cui era intestata la sim card del telefono”. CP_1
Ha infine aggiunto che “La postazione di lavoro della mia compagna era nella stireria e vi erano collocati computer smartphone e scaffale con diversi faldoni di vario colore per ciascun anno di nascita dei ragazzi tesserati”. Dalla documentazione versata in atti emerge uno scambio di messaggi Whatsapp tra il CP_2
e la alcuni a carattere personale, altri riguardanti attività correlate all'associazione Pt_1 sportiva, negli orari più disparati, sia di mattina che di pomeriggio che di sera. Dall'insieme delle circostanze sopra evidenziate emerge una ampia libertà ed autonomia della lavoratrice nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti legati all'associazione sportiva: infatti, la ricorrente non aveva alcun obbligo di osservare uno specifico orario di lavoro ma procedeva con le modalità ritenute più opportune e nei momenti ritenuti più congeniali, compatibilmente con il lavoro della stireria, potendo agire senza doversi recare su un posto di lavoro, servendosi del telefono cellulare e di un pc, seguendo le indicazioni e le richieste del ma senza alcun controllo da parte di quest'ultimo se non sui risultati ottenuti. CP_2
Per quanto sia riferibile al e all'associazione la messa a disposizione di un pc e di un CP_2 telefono cellulare, di certo è riconducibile esclusivamente alla l'organizzazione del Pt_1 lavoro, delle sue modalità di esecuzione come pure degli orari e finanche della creazione di una postazione, ricavata all'interno della stireria, in cui raccogliere e conservare la documentazione necessaria. Correttamente pertanto il primo giudice ha ritenuto la totale assenza degli indici caratterizzanti la subordinazione sia di quelli primari – consistenti nella sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – che di quelli secondari – dati invece dal rispetto di un orario fisso e predeterminato, dalla corresponsione della retribuzione secondo scadenze regolari, dall'utilizzo di una sede o di strumenti forniti dal datore di lavoro. In effetti, per quanto sopra illustrato, la ha sempre proceduto nella più assoluta libertà Pt_1 decidendo, senza alcuna imposizione, quando soddisfare le richieste del e quanto CP_2 tempo dedicare nell'arco delle proprie giornate a tale attività, non essendo soggetta ad alcun controllo da parte del “titolare” né trovando inserimento in una stabile e definita pag. 3/4 organizzazione del predetto, ragion per cui il rapporto intercorso tra i due è inquadrabile piuttosto nell'ambito di una mera collaborazione che non della subordinazione. Non solo la ricorrente non aveva alcun obbligo di rispettare un orario fisso di lavoro, ma neppure risulta che il servizio dovesse comunque avere una durata giornaliera minima, nè è possibile individuare la quantità di ore settimanali che la lavoratrice dedicava alle attività dell'associazione. Non avendo una sede di lavoro né una postazione all'interno dell'organizzazione datoriale, la lavoratrice non era tenuta né a giustificare assenze o ritardi, non era sottoposta a controlli, vincoli o condizionamenti, impegnandosi piuttosto ad assicurare la sua cooperazione nel raggiungimento, secondo i tempi e le modalità dalla stessa ritenuti più opportuni, di risultati conformi alle esigenze e alle richieste rappresentate dal
CP_2
Come è noto, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste proprio nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, laddove nel caso in esame è prevalso il mero coordinamento svolto di comune accordo tra le parti, del tutto privo del carattere della eterodirezione e della eterorganizzazione. La sentenza di primo grado va pertanto confermata. Nulla per le spese del grado, non essendosi parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA CA ZI Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 532/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. AN MA CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. CHIMISSO PIETRO Parte_1
APPELLANTE E
e CP_1 Controparte_2
CONVENUTO contumace
Avente ad oggetto : sentenza n. 368/2024 in data 05/07/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Pescara ha rigettato le domande avanzate da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_2 CP_1 aventi ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo di giugno, luglio ed agosto 2021, con inquadramento nel III Livello del CCNL impianti Sportivi e Palestre e la condanna al pagamento del complessivo importo di € 5.053,52 comprensivo di € 322,90 a titolo di T.F.R, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o, in subordine, ovvero in caso di inquadramento nel IV Livello del medesimo CCNL, di € 4.546,51 di cui € 209,07 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge. Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto, atteso che dalle risultanze della produzione documentale in atti e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, non era emersa alcuna sottoposizione della al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Pt_1 signor quale Presidente della né tantomeno è risultato CP_1 Controparte_2 che la stessa fosse in qualche modo inserita nell'organizzazione aziendale dell'associazione. La totale autonomia e libertà di gestione delle quali la godeva potevano far Pt_1 inquadrare il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito della mera collaborazione, ben lontana dai vincoli e dalle peculiarità caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 5 luglio 2024, ha proposto appello Pt_1
con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, chiedendone la riforma ed
[...] insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Nessuno si è costituito in giudizio per e per la CP_1 Controparte_2 dichiarati pertanto contumaci. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo e il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e l'erronea ed omessa valutazione dei fatti e delle prove, da parte del primo giudice oltre che la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione. L'appellante ha evidenziato infatti che la corrispondenza intercorsa via chat tra la e il Pt_1 dimostrava: CP_2
- l'esistenza costante, nell'operatività quotidiana, di ordini da parte di quest'ultimo ed il loro adempimento da parte della prima,
- il pieno inserimento della stessa nell'organizzazione dell'associazione, comprovato dal costante raccordo assicurato dalla lavoratrice sia con l'utenza, sia con le altre figure organiche all'ASD, come si evince dall'intenso traffico di e-mail non solo con il ma anche con i genitori dei ragazzi, con il centro medico convenzionato, con i CP_2 fornitori, con gli organizzatori dei tornei per l'iscrizione delle squadre;
con gli allenatori;
- la messa a disposizione delle energie lavorative da parte della nell'arco Pt_1 dell'intera giornata, stante lo scambio di messaggi e di mail negli orari più disparati ed in assenza di dispositivi di rilevazione delle presenze, timbrature, tornelli di ingresso ed uscita e badge;
- l'utilizzo di attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro, in particolare una Cont scheda telefonica intestata all' ;
- la presenza di una vera e propria postazione di lavoro, con tanto di telefoni, scaffali e raccoglitori della documentazione in uso alla per lo svolgimento dei compiti Pt_1 assegnati;
- la compatibilità dell'impiego della presso l' con l'impegno – Pt_1 Parte_2 peraltro rimasto sprovvisto di prova – per l'attività di lavanderia, asseritamente svolta dalla medesima. I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
pag. 2/4 I testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, in particolare e Tes_1 Tes_2 di cui il secondo compagno della ricorrente, hanno entrambi riferito che la nell'arco Pt_1 temporale dei tre mesi in cui si è sostanziato il rapporto, si è occupata della gestione delle attività proprie dell'associazione convenuta ed in particolare della redazione dei turni degli allenamenti, della sottoscrizione e del pagamento degli abbonamenti da parte dei tesserati, dell'organizzazione della partecipazione a tornei o al campus estivo e in generale di analoghi compiti di segreteria. Il teste ha precisato che la “ha lavorato per la società resistente nel Tes_2 Pt_1 periodo dell'estate 2021, faceva attività di segretaria e vi dedicava diverse ore al giorno, mentre era in stireria, attività che svolgeva insieme alla madre. Le direttive le riceveva da sia per telefono che su whatsapp. Lei aveva in dotazione un telefono ed un CP_1 computer portatili forniti entrambi da cui era intestata la sim card del telefono”. CP_1
Ha infine aggiunto che “La postazione di lavoro della mia compagna era nella stireria e vi erano collocati computer smartphone e scaffale con diversi faldoni di vario colore per ciascun anno di nascita dei ragazzi tesserati”. Dalla documentazione versata in atti emerge uno scambio di messaggi Whatsapp tra il CP_2
e la alcuni a carattere personale, altri riguardanti attività correlate all'associazione Pt_1 sportiva, negli orari più disparati, sia di mattina che di pomeriggio che di sera. Dall'insieme delle circostanze sopra evidenziate emerge una ampia libertà ed autonomia della lavoratrice nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti legati all'associazione sportiva: infatti, la ricorrente non aveva alcun obbligo di osservare uno specifico orario di lavoro ma procedeva con le modalità ritenute più opportune e nei momenti ritenuti più congeniali, compatibilmente con il lavoro della stireria, potendo agire senza doversi recare su un posto di lavoro, servendosi del telefono cellulare e di un pc, seguendo le indicazioni e le richieste del ma senza alcun controllo da parte di quest'ultimo se non sui risultati ottenuti. CP_2
Per quanto sia riferibile al e all'associazione la messa a disposizione di un pc e di un CP_2 telefono cellulare, di certo è riconducibile esclusivamente alla l'organizzazione del Pt_1 lavoro, delle sue modalità di esecuzione come pure degli orari e finanche della creazione di una postazione, ricavata all'interno della stireria, in cui raccogliere e conservare la documentazione necessaria. Correttamente pertanto il primo giudice ha ritenuto la totale assenza degli indici caratterizzanti la subordinazione sia di quelli primari – consistenti nella sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – che di quelli secondari – dati invece dal rispetto di un orario fisso e predeterminato, dalla corresponsione della retribuzione secondo scadenze regolari, dall'utilizzo di una sede o di strumenti forniti dal datore di lavoro. In effetti, per quanto sopra illustrato, la ha sempre proceduto nella più assoluta libertà Pt_1 decidendo, senza alcuna imposizione, quando soddisfare le richieste del e quanto CP_2 tempo dedicare nell'arco delle proprie giornate a tale attività, non essendo soggetta ad alcun controllo da parte del “titolare” né trovando inserimento in una stabile e definita pag. 3/4 organizzazione del predetto, ragion per cui il rapporto intercorso tra i due è inquadrabile piuttosto nell'ambito di una mera collaborazione che non della subordinazione. Non solo la ricorrente non aveva alcun obbligo di rispettare un orario fisso di lavoro, ma neppure risulta che il servizio dovesse comunque avere una durata giornaliera minima, nè è possibile individuare la quantità di ore settimanali che la lavoratrice dedicava alle attività dell'associazione. Non avendo una sede di lavoro né una postazione all'interno dell'organizzazione datoriale, la lavoratrice non era tenuta né a giustificare assenze o ritardi, non era sottoposta a controlli, vincoli o condizionamenti, impegnandosi piuttosto ad assicurare la sua cooperazione nel raggiungimento, secondo i tempi e le modalità dalla stessa ritenuti più opportuni, di risultati conformi alle esigenze e alle richieste rappresentate dal
CP_2
Come è noto, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste proprio nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, laddove nel caso in esame è prevalso il mero coordinamento svolto di comune accordo tra le parti, del tutto privo del carattere della eterodirezione e della eterorganizzazione. La sentenza di primo grado va pertanto confermata. Nulla per le spese del grado, non essendosi parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA CA ZI Riga
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