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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7221/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'8.4.2025, promossa da
PO TT, con l'avv. Massimo Urselli;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Francesco Certomà;
convenuto
avente ad oggetto: pensione ordinaria di inabilità o assegno ordinario di
invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., PO
TT chiedeva accertarsi nei confronti dell'Inps il requisito sanitario per la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 12.6.1984 n. 222 o in subordine per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge citata.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, né tantomeno determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come prescritto dall'art. 2 co. 1 l. cit. ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'Inps quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.4.2025.
3
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7221/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'8.4.2025, promossa da
PO TT, con l'avv. Massimo Urselli;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Francesco Certomà;
convenuto
avente ad oggetto: pensione ordinaria di inabilità o assegno ordinario di
invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., PO
TT chiedeva accertarsi nei confronti dell'Inps il requisito sanitario per la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 12.6.1984 n. 222 o in subordine per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge citata.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, né tantomeno determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come prescritto dall'art. 2 co. 1 l. cit. ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'Inps quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.4.2025.
3
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli