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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nella persona dei magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2061/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Giuseppe Tiberio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Larga n. 9 ( , come da delega in atti Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. – in qualità di cessionaria di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
– e per essa (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cristina Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Giuseppe Baretti n. 3 ( , come da delega in atti Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 01/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 8 per gli appellanti e Parte_1
DOTT. “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, a integrale riforma della sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano, datata 01.06.2023 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito:
- dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 19582/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 10 dicembre 2020;
- comunque rigettare ogni domanda di e/o di di Controparte_1 Controparte_2 condanna nei confronti di e/o del Dott. anche Parte_1 Parte_2 parzialmente se del caso;
In via di mero subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, in tutto o in parte, della sentenza di primo grado con accoglimento, anche parziale, delle richieste di dare atto degli CP_1 intervenuti pagamento a favore di pari a: CP_1 in data 29 novembre 2021 euro 50.000,00 in data 14 giugno 2022 euro 110.000,00 in data 19 giugno 2024 euro 490.711,31 e conseguente riduzione dell'eventuale importo dovuto a pari alla somma di tali CP_1 importi ovvero totali euro 650.711,31, aumentata degli interessi maturati a partire dalla data di ogni singolo pagamento.
- Con vittoria di onorari, diritti e spese legali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.p.A. e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, rigettate tutte Controparte_1 le domande e istanze avversarie, in totale conferma della Sentenza appellata IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1. rigettare le domande avversarie con integrale conferma della Sentenza appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA:
2. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
3. condannare gli appellanti al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (di seguito Parte_1
“ ) e l'amministratore della società, convenivano in Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano di seguito Controparte_2 CP_2
), opponendosi al decreto ingiuntivo n. 19582/2020 del 10.12.2020.
[...]
Con il provvedimento monitorio il Tribunale di Milano aveva ingiunto, in solido, a e al nonché a e a il Parte_1 Pt_2 Controparte_4 Parte_3 pagamento di € 807.111,57, oltre interessi e spese del procedimento. L'importo ingiunto corrispondeva ad un debito della società AR
, maturato nel rapporto con e di cui gli ingiunti erano chiamati a
[...] CP_2 rispondere quali fideiussori. Il credito vantato dalla banca ammontava a € 880.814,84 ed era dato dal saldo debitore al 31.01.2019 del conto corrente n. 1000/4358, di cui era titolare AR
e sul quale era stata concessa una linea di credito di € 700.000,00,
[...] denominata “export-facile”, utilizzabile per anticipi su crediti ceduti pro-soluto, utilizzata per rischi commerciali a fronte di anticipi su crediti ceduti pro-soluto factoring export facile, con validità sino alla revoca. La revoca è intervenuta in data 25.10.2018. Le fideiussioni rilasciate in favore della LO RL (all'epoca non ancora in liquidazione) erano di natura diversa e più precisamente:
- fideiussioni specifica sottoscritta in data 16/10/2014 da Parte_1
- fideiussioni omnibus sino alla concorrenza di € 123.500,00 rilasciate in data 3/12/2009 dal dal dal Pt_2 Pt_3 CP_4
La società ingiunta e il proponevano opposizione ex art. 645 cpc, eccependo e Pt_2 deducendo:
- la nullità totale delle fideiussioni1 prestate dal e dalla poiché Pt_2 Parte_1 riportanti il contenuto di clausole riconosciute come nulle per violazione dell'art. 2 legge Antitrust n. 287/1990;
- in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, ovvero nei soli limiti delle clausole contrattuali identiche a quelle riportate nel testo del modello predisposto dall'ABI, dichiarato nullo con delibera n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- l'estinzione di tali fideiussioni ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ.;
- la carenza di prova circa la sussistenza del credito azionato;
- il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione contrattuale prodotta in copia nella fase monitoria dalla banca, della quale veniva chiesta la produzione in originale;
- l'indebita ed illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di tassi debitori sul conto corrente aventi natura usuraria e l'applicazione di commissione di massimo scoperto non pattuite;
1 Ci si riferisce alla fideiussione specifica per la linea di credito rilasciata in data 16.10.2014 da (la quale al momento del rilascio Pt_1 della fideiussione deteneva il 50% delle quote di ed alla fideiussione omnibus rilasciata dal dott. in data 3.12.2009 AR Pt_2 ed estesa in data 3.7.2012 fino all'importo massimo di € 123.500,00. pagina 3 di 8 - la cessione dei crediti factoring era avvenuta pro soluto nei limiti del plafond pattuito2 con la banca, la quale si assumeva il rischio di insolvenza dei debitori e i rischi dell'operazione. Gli opponenti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa gli altri fideiussori ingiunti e e concludevano, nel merito, per la dichiarazione di nullità e/o CP_4 Pt_3 di inefficacia del D.I. opposto, per la revoca dello stesso e per il rigetto di ogni domanda di condanna avanzata da . CP_2
Si costituiva, con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 cpc, CP_1
(di seguito solo ), quale cessionaria del credito azionato e ceduto dalla
[...] CP_1 banca .
La società cessionaria contestava la fondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di opposizione. concludeva, quindi, per la conferma del provvedimento monitorio opposto e per CP_1
l'accertamento che l'importo del credito effettivamente vantato dalla banca cedente fosse pari ad € 870.111,57 e non a € 807.111,57, come riportato per errore materiale nel D.I. opposto, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento dell'ulteriore somma di € 63.000,00. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione confermando il D.I. e ha condannato gli opponenti, in solido, a pagare a favore di CP_1
l'ulteriore somma richiesta, fermo restando il limite massimo di € 123.500,00 per l'ingiunto Monti, e le spese di giudizio. La società e il hanno impugnato la decisione, insistendo per Parte_1 Pt_2
l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. Gli appellanti hanno affidato il gravame a due motivi, così rubricati:
1. “Grave errata interpretazione contratto export-facile (art. 5.3) e grave erronea valutazione delle risultanze di causa sul punto dell'illegittimità dei riaddebiti degli importi anticipati. Vizio di motivazione”;
2. “Grave mancata valutazione e accertamento delle criticità e irregolarità nella gestione del contratto export-facile. Vizio di omessa motivazione”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita contestando la fondatezza dell'appello. CP_1 Con ordinanza del 26.10.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc proposta dagli appellanti. Alla prima udienza, la Corte ha rinviato la causa ex art. 352 cpc per la rimessione in decisione. All'odierna udienza, all'uopo fissata, la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice Istruttore, che si è riservato di riferire al Collegio e che, nella composizione in epigrafe trascritta, ha deciso l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello pone la questione dell'erronea interpretazione che il Tribunale di Milano avrebbe dato del contratto “export-facile” e dell'erronea valutazione delle risultanze di causa in relazione all'illegittimità dei riaddebiti degli importi anticipati. La possibilità per la banca di addebitare alla debitrice principale gli importi, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, era data dall'applicazione dell'art.
5.3 del contratto
“export-facile”, stipulato tra e . AR Controparte_2
La disposizione prevedeva che l'istituto di credito potesse addebitare al correntista le somme anticipate solo ed esclusivamente nelle ipotesi espressamente previsti con gli accordi contrattuali, ovvero in caso di contestazioni da parte dei clienti della se e laddove non risolte da tale ultima società entro i successivi AR novanta giorni). In tesi, una più adeguata valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze dell'attività istruttoria orale avrebbe dovuto portare il Tribunale di Milano ad escludere che si era raggiunta la prova circa le intervenute contestazioni da parte dei clienti nel rapporto di fornitura instaurato con la AR
Il motivo è infondato. Il contratto di cessione di crediti in massa “export-facile”, stipulato tra Controparte_2
e in data 20/3/2012, prevedeva, all'art. 5 rubricato “Assunzione
[...] AR del rischio di insolvenza dei Debitori”, il comma 3 dedicato alle “Contestazioni”. La clausola prevedeva che: “Considerato che il Cliente risponde dell'esistenza e dell'esigibilità dei Crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
- inadempienze contrattuali del Cliente,
- contestazioni sulle forniture,
- compensazioni con Crediti vantati nei confronti del Cliente, il pagamento del Corrispettivo relativamente ai Crediti contestati si intenderà sospeso ed il Cliente dovrà addivenire ad una compensazione amichevole della vertenza con il Debitore entro 90 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del
Debitore. In assenza di tale amichevole composizione il Cliente riacquisterà il Credito, pagina 5 di 8 corrispondendo alla Banca un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali interessi ed accessori. È in facoltà della Banca non avvalersi delle previsioni di cui ai commi precedenti qualora il Cliente dimostri, con opportuna documentazione, di aver svolto un intervento nei confronti del Debitore, finalizzato ad una composizione della vertenza. Sono fatte salve, in ogni caso, le altre eventuali tutele di legge.” Il chiaro tenore della clausola consente di affermare che le parti avevano convenuto la facoltà della banca di addebitare gli importi anticipati a qualora il AR mancato pagamento da parte dei soggetti (Debitore), con cui la società correntista intratteneva rapporti commerciali, fosse dipeso, per quello che in questa sede interessa, da inadempimenti contrattuali della società fornitrice. Gli inadempimenti contrattuali hanno riguardato i rapporti commerciali tra Climalombarda/France IR e Climalombarda/ IR Handling International. La valutazione del Giudice di primo grado, diversamente da quanto parte appellante vorrebbe sentir affermare, ha tenuto conto di tutte le risultanze probatorie. La documentazione prodotta dalla banca4, seppur di per sé non esaustiva, ha assunto rilievo probatorio per avere trovato riscontro nell'attività istruttoria orale assicurata nel giudizio di primo grado. Nella mail del 29/5/2018, inviata alla dott.ssa da parte del dipartimento tecnico di Per_1
viene dato conto di una prova non soddisfacente poiché “l'esito è AR un po' meno positivo, infatti il problema si crea proprio quando la macchina viene fissata al soffitto, si deformano dei componenti, si aprono degli spazi, si perde la tenuta. Abbiamo quindi trovato alcune soluzioni in comune che a stretto giro ritesteremo su una nuova campionatura in un altro incontro fissato per l'8 Giugno per validare le ultime modifiche e risolvere definitivamente il problema”. Le criticità evidenziate nell'esecuzione del contratto di fornitura sono state confermate dalle dichiarazioni dei testi e rispettivamente impiegata e Tes_1 Testimone_2 quadro direttivo di e della cui attendibilità non vi è ragione di Controparte_2 dubitare. Dal verbale dell'udienza, tenutasi avanti al Tribunale di Milano in data17.05.2022, risulta quanto di seguito:
- la teste ha ricordato che, a causa del mancato pagamento delle fatture cedute, si Per_1 erano tenute alcune riunioni con gli esponenti della che (nella AR persona dell' Ing. avevano riferito di contestazioni da parte di CP_4 [...]
Parte_5
- il teste ha confermato di aver appreso, sempre dall' Ing. Tes_2 CP_4 dell'esistenza di problemi tecnici per la fornitura a motivo per cui il CP_6 cliente aveva ritenuto di non versare il corrispettivo. 4 Doc. n. 21, 22 e 23. pagina 6 di 8 Il quadro probatorio acquisto consente alla Corte di confermare la valutazione data dal Cont Tribunale di Milano in ordine alle intervenute contestazioni da parte di e CP_6
e alla non intervenuta risoluzione delle problematiche emerse nei Controparte_5 termini contrattualmente previsti. Poiché il mancato pagamento dei crediti ceduti è dipeso dai vizi non risolti delle forniture, così come confermati dagli esponenti di e dallo stesso AR negli incontri avuti con Intesa San Paolo spa, la banca ha legittimamente Pt_2 provveduto a riaddebitare gli importi anticipati, che hanno generato l'esposizione debitoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione e verifica delle contestazioni ed eccezioni sollevate con riferimento alla gestione del rapporto “export- facile” da parte di Intesa San Paolo spa. In tesi, l'istituto di credito, contando sulla solvibilità dei garanti, avrebbe proceduto ad addebitare le somme, anche rilevanti, senza alcun rispetto delle pattuizioni contrattuali e del principiò di buina fede. Il motivo di appello va disatteso. Della valutazione del Tribunale di Milano, condivisa dalla Corte, sul positivo accertamento dei presupposti che hanno consentito alla banca di fare ricorso legittimamente all'applicazione della clausola 5.3 cit. si è già detto e la genericità delle ulteriori critiche apportate dall'appellante non impongono alla Corte di adottare diverse conclusioni. La Corte, in definitiva, non ha riscontrato alcun vulnus nella sentenza impugnata, né alcuna carenza nell'impianto motivazionale svolto dal Tribunale di Milano. Infine, gli appellanti con le conclusioni depositate il 6/9/2024, hanno esposto di essere venuti a conoscenza, solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, dell'intervenuta transazione tra e gli altri fideiussori ingiunti in solido, e CP_1 CP_4
per la somma complessiva di € 650.711,31. Pt_3
Si sono riservati di produrre i relativi documenti con la comparsa conclusiva, riserva mai effettivamente sciolta.
La mancata produzione dei documenti esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
All'esito del giudizio di appello consegue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle ulteriori spese del grado. La loro liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsto dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
pagina 7 di 8 Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dalla società
[...]
e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
[...]
01.06.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in via solidale, alla rifusione in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
In Milano il 7/11/2024 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il credito azionato in via monitoria dalla banca derivava da riaddebiti di fatture in un primo tempo anticipate da in forza del CP_2 contratto denominato “export-facile”, consistente nella concessione di una linea di credito di € 700.000,00, utilizzabile per rischi commerciali a fronte anticipi su crediti ceduti pro-soluto. In sostanza, in relazione a crediti vantati nei confronti di AR CP_ taluni clienti esteri, stipulava con un contratto di cessione di crediti in massa e se ne rendeva cessionaria ex art. 1260 e ss. CP_2 c.c. La banca concedeva i seguenti plafond: 1) Nordluft Waerme-U Lueftungstechnik, plafond di € 300.000,00 a partire dal 1.5.2012, poi di fatto sostituito da IG , plafond di € 300.000,00 a partire dal 30.5.2017; 2) , plafond di € Controparte_5 CP_6 400.000,00 a partire dal 15.5.2012. In sostanza, la somma dei plafond succitati costituiva integralmente l'affidamento totale pari a € 700.000,00. L 'operazione consisteva, quindi, in una cessione dei crediti pro-soluto nei limiti del plafond pattuito, con la Banca che si assumeva il rischio di insolvenza dei debitori. Ciò premesso, si sottolinea che la Banca aveva la facoltà contrattuale di riaddebitare le somme anticipate solo ed esclusivamente al ricorrere dei casi espressamente previsti nel contratto, ed in particolare all'art. 5.3. (ovvero in caso di contestazioni dei clienti sulle forniture, se e laddove non risolte da entro i successivi novanta giorni). In caso AR contrario, date le caratteristiche stesse del prodotto bancario, i rischi dell'operazione non ricadevano, a condizioni normali, sulla debitrice garantita ma unicamente sull'intermediario bancario. AR 3 Contratto di cessione dei crediti stipulato in data 10.12.2020. pagina 4 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nella persona dei magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2061/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Giuseppe Tiberio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Larga n. 9 ( , come da delega in atti Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. – in qualità di cessionaria di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
– e per essa (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cristina Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Giuseppe Baretti n. 3 ( , come da delega in atti Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 01/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 8 per gli appellanti e Parte_1
DOTT. “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, a integrale riforma della sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano, datata 01.06.2023 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito:
- dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 19582/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 10 dicembre 2020;
- comunque rigettare ogni domanda di e/o di di Controparte_1 Controparte_2 condanna nei confronti di e/o del Dott. anche Parte_1 Parte_2 parzialmente se del caso;
In via di mero subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, in tutto o in parte, della sentenza di primo grado con accoglimento, anche parziale, delle richieste di dare atto degli CP_1 intervenuti pagamento a favore di pari a: CP_1 in data 29 novembre 2021 euro 50.000,00 in data 14 giugno 2022 euro 110.000,00 in data 19 giugno 2024 euro 490.711,31 e conseguente riduzione dell'eventuale importo dovuto a pari alla somma di tali CP_1 importi ovvero totali euro 650.711,31, aumentata degli interessi maturati a partire dalla data di ogni singolo pagamento.
- Con vittoria di onorari, diritti e spese legali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.p.A. e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, rigettate tutte Controparte_1 le domande e istanze avversarie, in totale conferma della Sentenza appellata IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1. rigettare le domande avversarie con integrale conferma della Sentenza appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA:
2. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
3. condannare gli appellanti al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (di seguito Parte_1
“ ) e l'amministratore della società, convenivano in Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano di seguito Controparte_2 CP_2
), opponendosi al decreto ingiuntivo n. 19582/2020 del 10.12.2020.
[...]
Con il provvedimento monitorio il Tribunale di Milano aveva ingiunto, in solido, a e al nonché a e a il Parte_1 Pt_2 Controparte_4 Parte_3 pagamento di € 807.111,57, oltre interessi e spese del procedimento. L'importo ingiunto corrispondeva ad un debito della società AR
, maturato nel rapporto con e di cui gli ingiunti erano chiamati a
[...] CP_2 rispondere quali fideiussori. Il credito vantato dalla banca ammontava a € 880.814,84 ed era dato dal saldo debitore al 31.01.2019 del conto corrente n. 1000/4358, di cui era titolare AR
e sul quale era stata concessa una linea di credito di € 700.000,00,
[...] denominata “export-facile”, utilizzabile per anticipi su crediti ceduti pro-soluto, utilizzata per rischi commerciali a fronte di anticipi su crediti ceduti pro-soluto factoring export facile, con validità sino alla revoca. La revoca è intervenuta in data 25.10.2018. Le fideiussioni rilasciate in favore della LO RL (all'epoca non ancora in liquidazione) erano di natura diversa e più precisamente:
- fideiussioni specifica sottoscritta in data 16/10/2014 da Parte_1
- fideiussioni omnibus sino alla concorrenza di € 123.500,00 rilasciate in data 3/12/2009 dal dal dal Pt_2 Pt_3 CP_4
La società ingiunta e il proponevano opposizione ex art. 645 cpc, eccependo e Pt_2 deducendo:
- la nullità totale delle fideiussioni1 prestate dal e dalla poiché Pt_2 Parte_1 riportanti il contenuto di clausole riconosciute come nulle per violazione dell'art. 2 legge Antitrust n. 287/1990;
- in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, ovvero nei soli limiti delle clausole contrattuali identiche a quelle riportate nel testo del modello predisposto dall'ABI, dichiarato nullo con delibera n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- l'estinzione di tali fideiussioni ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ.;
- la carenza di prova circa la sussistenza del credito azionato;
- il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione contrattuale prodotta in copia nella fase monitoria dalla banca, della quale veniva chiesta la produzione in originale;
- l'indebita ed illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di tassi debitori sul conto corrente aventi natura usuraria e l'applicazione di commissione di massimo scoperto non pattuite;
1 Ci si riferisce alla fideiussione specifica per la linea di credito rilasciata in data 16.10.2014 da (la quale al momento del rilascio Pt_1 della fideiussione deteneva il 50% delle quote di ed alla fideiussione omnibus rilasciata dal dott. in data 3.12.2009 AR Pt_2 ed estesa in data 3.7.2012 fino all'importo massimo di € 123.500,00. pagina 3 di 8 - la cessione dei crediti factoring era avvenuta pro soluto nei limiti del plafond pattuito2 con la banca, la quale si assumeva il rischio di insolvenza dei debitori e i rischi dell'operazione. Gli opponenti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa gli altri fideiussori ingiunti e e concludevano, nel merito, per la dichiarazione di nullità e/o CP_4 Pt_3 di inefficacia del D.I. opposto, per la revoca dello stesso e per il rigetto di ogni domanda di condanna avanzata da . CP_2
Si costituiva, con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 cpc, CP_1
(di seguito solo ), quale cessionaria del credito azionato e ceduto dalla
[...] CP_1 banca .
La società cessionaria contestava la fondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di opposizione. concludeva, quindi, per la conferma del provvedimento monitorio opposto e per CP_1
l'accertamento che l'importo del credito effettivamente vantato dalla banca cedente fosse pari ad € 870.111,57 e non a € 807.111,57, come riportato per errore materiale nel D.I. opposto, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento dell'ulteriore somma di € 63.000,00. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione confermando il D.I. e ha condannato gli opponenti, in solido, a pagare a favore di CP_1
l'ulteriore somma richiesta, fermo restando il limite massimo di € 123.500,00 per l'ingiunto Monti, e le spese di giudizio. La società e il hanno impugnato la decisione, insistendo per Parte_1 Pt_2
l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. Gli appellanti hanno affidato il gravame a due motivi, così rubricati:
1. “Grave errata interpretazione contratto export-facile (art. 5.3) e grave erronea valutazione delle risultanze di causa sul punto dell'illegittimità dei riaddebiti degli importi anticipati. Vizio di motivazione”;
2. “Grave mancata valutazione e accertamento delle criticità e irregolarità nella gestione del contratto export-facile. Vizio di omessa motivazione”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita contestando la fondatezza dell'appello. CP_1 Con ordinanza del 26.10.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc proposta dagli appellanti. Alla prima udienza, la Corte ha rinviato la causa ex art. 352 cpc per la rimessione in decisione. All'odierna udienza, all'uopo fissata, la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice Istruttore, che si è riservato di riferire al Collegio e che, nella composizione in epigrafe trascritta, ha deciso l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello pone la questione dell'erronea interpretazione che il Tribunale di Milano avrebbe dato del contratto “export-facile” e dell'erronea valutazione delle risultanze di causa in relazione all'illegittimità dei riaddebiti degli importi anticipati. La possibilità per la banca di addebitare alla debitrice principale gli importi, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, era data dall'applicazione dell'art.
5.3 del contratto
“export-facile”, stipulato tra e . AR Controparte_2
La disposizione prevedeva che l'istituto di credito potesse addebitare al correntista le somme anticipate solo ed esclusivamente nelle ipotesi espressamente previsti con gli accordi contrattuali, ovvero in caso di contestazioni da parte dei clienti della se e laddove non risolte da tale ultima società entro i successivi AR novanta giorni). In tesi, una più adeguata valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze dell'attività istruttoria orale avrebbe dovuto portare il Tribunale di Milano ad escludere che si era raggiunta la prova circa le intervenute contestazioni da parte dei clienti nel rapporto di fornitura instaurato con la AR
Il motivo è infondato. Il contratto di cessione di crediti in massa “export-facile”, stipulato tra Controparte_2
e in data 20/3/2012, prevedeva, all'art. 5 rubricato “Assunzione
[...] AR del rischio di insolvenza dei Debitori”, il comma 3 dedicato alle “Contestazioni”. La clausola prevedeva che: “Considerato che il Cliente risponde dell'esistenza e dell'esigibilità dei Crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
- inadempienze contrattuali del Cliente,
- contestazioni sulle forniture,
- compensazioni con Crediti vantati nei confronti del Cliente, il pagamento del Corrispettivo relativamente ai Crediti contestati si intenderà sospeso ed il Cliente dovrà addivenire ad una compensazione amichevole della vertenza con il Debitore entro 90 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del
Debitore. In assenza di tale amichevole composizione il Cliente riacquisterà il Credito, pagina 5 di 8 corrispondendo alla Banca un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali interessi ed accessori. È in facoltà della Banca non avvalersi delle previsioni di cui ai commi precedenti qualora il Cliente dimostri, con opportuna documentazione, di aver svolto un intervento nei confronti del Debitore, finalizzato ad una composizione della vertenza. Sono fatte salve, in ogni caso, le altre eventuali tutele di legge.” Il chiaro tenore della clausola consente di affermare che le parti avevano convenuto la facoltà della banca di addebitare gli importi anticipati a qualora il AR mancato pagamento da parte dei soggetti (Debitore), con cui la società correntista intratteneva rapporti commerciali, fosse dipeso, per quello che in questa sede interessa, da inadempimenti contrattuali della società fornitrice. Gli inadempimenti contrattuali hanno riguardato i rapporti commerciali tra Climalombarda/France IR e Climalombarda/ IR Handling International. La valutazione del Giudice di primo grado, diversamente da quanto parte appellante vorrebbe sentir affermare, ha tenuto conto di tutte le risultanze probatorie. La documentazione prodotta dalla banca4, seppur di per sé non esaustiva, ha assunto rilievo probatorio per avere trovato riscontro nell'attività istruttoria orale assicurata nel giudizio di primo grado. Nella mail del 29/5/2018, inviata alla dott.ssa da parte del dipartimento tecnico di Per_1
viene dato conto di una prova non soddisfacente poiché “l'esito è AR un po' meno positivo, infatti il problema si crea proprio quando la macchina viene fissata al soffitto, si deformano dei componenti, si aprono degli spazi, si perde la tenuta. Abbiamo quindi trovato alcune soluzioni in comune che a stretto giro ritesteremo su una nuova campionatura in un altro incontro fissato per l'8 Giugno per validare le ultime modifiche e risolvere definitivamente il problema”. Le criticità evidenziate nell'esecuzione del contratto di fornitura sono state confermate dalle dichiarazioni dei testi e rispettivamente impiegata e Tes_1 Testimone_2 quadro direttivo di e della cui attendibilità non vi è ragione di Controparte_2 dubitare. Dal verbale dell'udienza, tenutasi avanti al Tribunale di Milano in data17.05.2022, risulta quanto di seguito:
- la teste ha ricordato che, a causa del mancato pagamento delle fatture cedute, si Per_1 erano tenute alcune riunioni con gli esponenti della che (nella AR persona dell' Ing. avevano riferito di contestazioni da parte di CP_4 [...]
Parte_5
- il teste ha confermato di aver appreso, sempre dall' Ing. Tes_2 CP_4 dell'esistenza di problemi tecnici per la fornitura a motivo per cui il CP_6 cliente aveva ritenuto di non versare il corrispettivo. 4 Doc. n. 21, 22 e 23. pagina 6 di 8 Il quadro probatorio acquisto consente alla Corte di confermare la valutazione data dal Cont Tribunale di Milano in ordine alle intervenute contestazioni da parte di e CP_6
e alla non intervenuta risoluzione delle problematiche emerse nei Controparte_5 termini contrattualmente previsti. Poiché il mancato pagamento dei crediti ceduti è dipeso dai vizi non risolti delle forniture, così come confermati dagli esponenti di e dallo stesso AR negli incontri avuti con Intesa San Paolo spa, la banca ha legittimamente Pt_2 provveduto a riaddebitare gli importi anticipati, che hanno generato l'esposizione debitoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione e verifica delle contestazioni ed eccezioni sollevate con riferimento alla gestione del rapporto “export- facile” da parte di Intesa San Paolo spa. In tesi, l'istituto di credito, contando sulla solvibilità dei garanti, avrebbe proceduto ad addebitare le somme, anche rilevanti, senza alcun rispetto delle pattuizioni contrattuali e del principiò di buina fede. Il motivo di appello va disatteso. Della valutazione del Tribunale di Milano, condivisa dalla Corte, sul positivo accertamento dei presupposti che hanno consentito alla banca di fare ricorso legittimamente all'applicazione della clausola 5.3 cit. si è già detto e la genericità delle ulteriori critiche apportate dall'appellante non impongono alla Corte di adottare diverse conclusioni. La Corte, in definitiva, non ha riscontrato alcun vulnus nella sentenza impugnata, né alcuna carenza nell'impianto motivazionale svolto dal Tribunale di Milano. Infine, gli appellanti con le conclusioni depositate il 6/9/2024, hanno esposto di essere venuti a conoscenza, solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, dell'intervenuta transazione tra e gli altri fideiussori ingiunti in solido, e CP_1 CP_4
per la somma complessiva di € 650.711,31. Pt_3
Si sono riservati di produrre i relativi documenti con la comparsa conclusiva, riserva mai effettivamente sciolta.
La mancata produzione dei documenti esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
All'esito del giudizio di appello consegue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle ulteriori spese del grado. La loro liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsto dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
pagina 7 di 8 Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dalla società
[...]
e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 4603/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
[...]
01.06.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in via solidale, alla rifusione in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
In Milano il 7/11/2024 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il credito azionato in via monitoria dalla banca derivava da riaddebiti di fatture in un primo tempo anticipate da in forza del CP_2 contratto denominato “export-facile”, consistente nella concessione di una linea di credito di € 700.000,00, utilizzabile per rischi commerciali a fronte anticipi su crediti ceduti pro-soluto. In sostanza, in relazione a crediti vantati nei confronti di AR CP_ taluni clienti esteri, stipulava con un contratto di cessione di crediti in massa e se ne rendeva cessionaria ex art. 1260 e ss. CP_2 c.c. La banca concedeva i seguenti plafond: 1) Nordluft Waerme-U Lueftungstechnik, plafond di € 300.000,00 a partire dal 1.5.2012, poi di fatto sostituito da IG , plafond di € 300.000,00 a partire dal 30.5.2017; 2) , plafond di € Controparte_5 CP_6 400.000,00 a partire dal 15.5.2012. In sostanza, la somma dei plafond succitati costituiva integralmente l'affidamento totale pari a € 700.000,00. L 'operazione consisteva, quindi, in una cessione dei crediti pro-soluto nei limiti del plafond pattuito, con la Banca che si assumeva il rischio di insolvenza dei debitori. Ciò premesso, si sottolinea che la Banca aveva la facoltà contrattuale di riaddebitare le somme anticipate solo ed esclusivamente al ricorrere dei casi espressamente previsti nel contratto, ed in particolare all'art. 5.3. (ovvero in caso di contestazioni dei clienti sulle forniture, se e laddove non risolte da entro i successivi novanta giorni). In caso AR contrario, date le caratteristiche stesse del prodotto bancario, i rischi dell'operazione non ricadevano, a condizioni normali, sulla debitrice garantita ma unicamente sull'intermediario bancario. AR 3 Contratto di cessione dei crediti stipulato in data 10.12.2020. pagina 4 di 8