Articolo 67 del Codice del processo tributario
Articolo 71Articolo 67 bis
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15 gennaio 1993
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
Art. 67. Decisione 1. Ove ricorrano i motivi di cui all' art. 395 del codice di procedura civile la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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