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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Mauro Parte_1
appellante
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1
appellato- contumace
Conclusioni:
Per l'appellante: “in riforma della sentenza impugnata n. 310/2022, depositata dal Tribunale di
Paola, nella persona del dott. M. Ruggiero così statuire: in modifica del capo di sentenza impugnato, accertare la responsabilità del in ordine alla verificazione del sinistro del Controparte_1
21.07.10, occorso alla sig.ra e per l'effetto dichiarare quest'ultimo tenuto al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza dell'evento in termini Parte_1 di danno biologico e postumi invalidanti per €.13.644,00 o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. medico-legale, oltre interessi e rivalutazione. In via gradata e subordinata, accogliere comunque il II motivo di appello e, di conseguenza, ridurre la condanna alle spese della parte soccombente ai valori minimi dei parametri previsti dal DM 55/14 o, comunque, non oltre la misura richiesta dal difensore con la nota allegata alle memorie conclusionali. Con condanna, in ogni caso del al pagamento delle Controparte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 Controparte_1
deducendo: che, in data 21.07.10, intorno alle ore 18,00 circa, mentre scendeva dalla propria auto, appena parcheggiata nella piazzetta adiacente Via Vittorio Emanuele II del Controparte_1
poggiava il piede sul manto stradale ma, a causa di un grossa buca, perdeva l'equilibrio e, nel tentativo di rimanere in piedi, si sbilanciava in avanti andando a sbattere violentemente per terra, 4-5 mt. più avanti;
che, veniva subito soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso di Soveria Mannelli, ove le veniva diagnosticato: “trauma distorsivo ginocchio destro, trauma contusivo del torace, contusioni ed escoriazioni multiple”; chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del CP_1
convenuto e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patiti che quantificava in complessivi €.
13.644,00, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
proposta; in via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento del danno in proporzione all'entità la colpa eventualmente accertata.
Il giudizio, istruito con prova testimoniale e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 310/22 pubblicata il 28.04.22, il Tribunale di Paola rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello affidandolo ai motivi che di Parte_1
seguito saranno esposti.
Il rimaneva contumace, nonostante all'uopo ritualmente citato. Controparte_1
Con ordinanza del 12.10.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.12.23.
L'appellante non depositava la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato e non comparso.
2.- Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la sua condotta abbia interrotto il nesso di causalità, considerandola quale
“fortuito incidentale”; in particolare, laddove si legge: “l'utente della strada, anche quando si accinge a scendere da un veicolo, è tenuto ad osservare le ordinarie regole cautelari di diligenza e prudenza, quindi a vedere, prima della discesa, il punto di appoggio del piede, il che risulta in concreto possibile, essendo il veicolo, in tale momento, fermo. Configura una condotta negligente ed imprudente poggiare il piede senza aver preventivamente verificato che il punto d'appoggio sia sicuro. Tale diligente controllo avrebbe, nel caso di specie, permesso all'attrice di avvedersi della presenza della buca, evidente e di grandi dimensioni, e, conseguentemente, di evitare la caduta.
L'osservanza della descritta regola cautelare non risulta in concreto impedita ovvero ostacolata dall'età dell'attrice al momento del fatto oggetto di causa (65 anni e 8 mesi), né dalle sue condizioni personali, in quanto la CTU ha accertato che la medesima si presentava, al momento della perizia,
“in discrete condizioni di salute con sensorio integro”. Il fatto, inoltre, si è verificato in data 21.7.10 intorno alle ore 18,00, indi in condizioni di visibilità e di illuminazione presumibilmente buone. In virtù di tutte le circostanze esaminate, sussisteva, pertanto, una situazione di pericolo non già occulto, bensì manifesto e ampiamente prevedibile, con la dovuta attenzione e l'ordinaria prudenza, che avrebbe dovuto imporre all'attrice una diligenza adeguata al caso concreto. Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene la condotta negligente ed imprudente della medesima causa esclusiva dell'evento dannoso…”.
Secondo l'Elia il primo giudice avrebbe mal interpretato i principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata, il suo ragionamento, infatti, potrebbe essere condiviso solo nella remota ipotesi in cui l'utente si trovi in luogo isolato o oltre quel limite di estensione territoriale ove è non più esperibile il controllo manutentivo dell'Ente proprietario;
solo in tale circostanza, l'utente, prima di scendere dal veicolo, sarebbe tenuto ad usare l'ordinaria diligenza considerato lo stato di abbandono del luogo e non già, dunque, in un noto centro urbano.
La fattispecie – prosegue l'appellante - è stata correttamente inquadrata nel disposto di cui all'art. 2051 c.c. che, come è noto, imputa la responsabilità a chi, appunto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa sulla quale ha effettivo potere fisico, onde evitare che la stessa possa produrre danni a terzi. Tale forma di responsabilità, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salvo la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode, prova, che il non ha dato nel corso del giudizio. CP_1
Pt_ Sotto il profilo della causazione del danno da cose in custodia - prosegue l' - la giurisprudenza richiama l'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
pertanto, tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile, che comporta anche la non evitabilità dell'evento. Il custode, quindi, sarebbe responsabile a prescindere dalle caratteristiche di pericolosità della res, con una gamma potenzialmente indefinita di situazioni, a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento, via via fino a quelle in cui il dinamismo della cosa diviene preponderante od esclusivo e la condotta dell'uomo persino assente.
Nella fattispecie, il costituendosi in giudizio, non avrebbe contestato la Controparte_1
presenza della buca, rilevando una negligenza della danneggiata, nello scendere dalla propria autovettura, atteso che l'anomalia era ben visibile in quanto di grandi dimensioni.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non sarebbe ipotizzabile che, nello scendere dall'auto, una persona di normale diligenza debba sporgersi con il busto al di fuori dell'abitacolo per verificare se vi sia una buca o un pericolo, soprattutto se quella persona ha una corporatura molto robusta e non ha l'agilità di una giovane donna.
Peraltro, se l'anomalia fosse stata segnalata ciò avrebbe impedito di parcheggiare l'auto proprio in adiacenza alla stessa.
Inoltre, se è vero che i testi hanno riferito della presenza di una grossa buca, ossia una buca nota agli abitanti del loco, detta circostanza, sulla quale il Tribunale si sofferma, non poteva certo
Pt_ essere conosciuta dall che vive a Bianchi e si era recata ad in via del tutto occasionale. CP_1
In definitiva, la mancata contestazione della convenuta, l'allegazione documentale di parte attrice, nonché l'espletata prova orale hanno ampiamente dimostrato l'esistenza dell'insidia che ha causato la rovinosa caduta.
I testi escussi, invero, hanno confermato i fatti di causa;
in particolare, Testimone_1 riferisce “ricordo di aver visto la sig.ra che scendeva dall'auto parcheggiata nella piazza adiacente la Via Vittorio Emanuele II. Non ricordo se la signora sia scesa dal lato guida o passeggero dell'auto.
Quando sono andato a soccorrerla ho notato una grossa buca. Riconosco nella foto che mi viene esibita, allegata al fascicolo di parte attrice, che sottoscrivo, la buca in oggetto”.
Il teste, , dichiara: “conosco i fatti del procedimento in quanto la signora è Testimone_2 caduta quasi davanti la mia macelleria ad una distanza di circa 20/30 mt. dall'interno della mia Pt_ macelleria, da cui ho una visuale della strada, ho visto la sig.ra cadere”.
Inoltre, l'appellante rileva di aver fornito ampia prova anche del quantum con la documentazione sanitaria prodotta e la perizia di parte che ha ritenuto integrati tutti i criteri del nesso di causalità (cronologico quantitativo qualitativo modale) tra la cosa ed il danno;
criteri, ravvisati anche dal c.t.u. che ha quantificato i danni patiti. 3.- Con un secondo motivo, l'appellante si duole della condanna alle spese legali e a quelle della c.t.u., nonché dell'erronea applicazione dei parametri medi, senza alcuna motivazione, peraltro, in misura superiore a quella richiesta dallo stesso difensore.
Il giudice nel liquidare le competenze professionali, infatti, dovrebbe, infatti, fornire adeguata motivazione, sia sull'individuazione delle voci riferibili alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
Nella fattispecie, le questioni trattate non sarebbero particolarmente importanti, né le prestazioni svolte dal difensore di notevole entità, considerato che la difesa del non ha CP_1
neppure articolato richieste istruttorie.
4.- Il primo motivo non ha pregio.
Occorre premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14;
n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, il Tribunale ha valutato adeguatamente ed attentamente tutto il materiale probatorio acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi.
Prendendo le mosse dall'espletata prova orale ha, infatti, rilevato che il teste Testimone_1
Pt_ non ha visto cadere l' e che solo quando è andato a soccorrerla ha notato una grossa buca, prima del luogo della caduta, riconoscendola nella foto, esibitagli in visione.
L'altro teste, , titolare della macelleria, posta di fronte ai luoghi di causa, ad Testimone_2
una distanza di circa 20-30 mt., ha dichiarato di aver visto, dall'interno del predetto esercizio commerciale, che l'attrice, nello scendere dall'auto, parcheggiata nella piazza adiacente la via Vittorio
Emanuele II, cadeva a terra, diversi metri più avanti, per aver messo il piede in una grossa buca presente sull'asfalto, non segnalata, né transennata.
Il teste, inoltre, ha precisato che si trattava di una buca molto grande, tanto da vederla dalla sua macelleria, riconoscendola nella foto prodotta.
Dalle riproduzioni fotografiche in atti si apprezza un manto stradale caratterizzato dalla presenza di asperità e sconnessioni, ove la buca in questione presenta una superficie piuttosto estesa e, dunque, perfettamente visibile ed evitabile con la dovuta diligenza. Pt_ Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure afferma che l' : “al momento della discesa dall'auto, non si è preventivamente sincerata delle condizioni del manto stradale, non avvedendosi, così, della presenza di una buca, visibile ed evidente con la dovuta ed adeguata attenzione, tanto che il teste riusciva a vederla dalla sua macelleria”. Testimone_2
Ritiene, pertanto, la Corte, conformemente al primo giudice, che la danneggiata nello scendere dalla propria autovettura non ha osservato le ordinarie regole cautelari di diligenza e prudenza verificando se il punto di appoggio del piede fosse o meno sicuro;
ciò le avrebbe consentito, infatti, di avvedersi per tempo della presenza dell'anomalia e di evitarla.
Peraltro, l'occorso si è verificato in data 21.07.10, intorno alle ore 18,00, dunque, in condizioni di visibilità e di illuminazione certamente buone.
Pt_ L tenta di giustificare la propria condotta negligente appellandosi alla sua non giovane età e alla corporatura piuttosto robusta;
invero, proprio tali condizioni personali avrebbero, semmai, richiesto maggiore prudenza e cautela nello scendere dall'autovettura.
Inoltre, come rilevato dal Tribunale “l'osservanza della descritta regola cautelare non risulta in concreto impedita ovvero ostacolata dall'età dell'attrice al momento del fatto oggetto di causa (65 anni e 8 mesi), né dalle sue condizioni personali, in quanto la CTU ha accertato che la medesima si presentava, al momento della perizia, in discrete condizioni di salute con sensorio integro”.
In definitiva, la caduta e le conseguenti lesioni riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente della danneggiata con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
Giustamente il Tribunale ha concluso nei seguenti termini: “nel caso concreto, l'adozione delle regole cautelari, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., avrebbe impedito l'evento dannoso, con la conseguenza che la condotta dell'attore ha inciso a tal punto sul nesso di causalità da interromperlo, presentandosi come caso fortuito, quantomeno incidentale, ed atteggiandosi, così, a causa esclusiva del danno”.
5.- La seconda doglianza non ha pregio.
L'art. 4 del d.m. 55/14 relativo ai “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” prevede espressamente che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e che nella liquidazione del compenso si tiene conto: “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate…”.
La giurisprudenza, in materia, ha precisato che: “in tema di liquidazione delle spese giudiziali la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare
"ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto
a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”
(ex multis, Cass. nn.12537/19; 31184/18).
Nella fattispecie, il Tribunale ha, correttamente, applicato i parametri medi per la liquidazione del compenso professionale, considerando le quattro fasi del giudizio e lo scaglione di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000, secondo le tabelle 2014/2018, all'epoca vigenti.
Né era tenuto a motivare tale decisione, essendosi strettamente attenuto ai parametri fissati, senza aumentare gli importi riconosciuti.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Nulla sulle spese in favore del in quanto contumace. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 310/22, pubblicata il 28.04.22, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
a. dichiara la contumacia del Controparte_1
b. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
c. Nulla sulle spese in favore dell'appellato. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)