Art. 1482-bis. (( (Commissioni di conciliazione). )) (( 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite:
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Le commissioni di conciliazione:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
3. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ))
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Le commissioni di conciliazione:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
3. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ))