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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1681/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 in data 16/06/2019 al numero 1681/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 662/18 (R.G. n. 1003/18) pubblicata in data 6 dicembre 2018
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio Di Palma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Frigerio n. 3;
APPELLANTE
E già (C.F. E P.IVA CP_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Andrea Clerici, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cuneo, Piazza Galimberti n. 5;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, domiciliato, come per la carica, presso la casa comunale corrente alla Via Castello di Aragona
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1681/2019 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e il onde conseguire la Controparte_2 Controparte_3 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 662/2018 (R.G. n.
1003/2018) pubblicata in data 6 dicembre 2018, con la quale il primo giudice, nel delibare in merito all'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso alla ingiunzione di pagamento n. 395676 (fondata sul mancato pagamento di un verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della strada, segnatamente il n. 11079_T elevato dalla
Polizia Municipale del di in data 21.04.2015), si CP_3 Controparte_3 dichiarava territorialmente incompetente in favore del Giudice di Pace di
Mondovì.
1.1. L'appello veniva affidato ad un unico motivo, con il quale si eccepiva l'erroneità della declinatoria di competenza sul presupposto che l'Ente concessionario non avesse dispiegato, sul punto, un'eccezione completa e sorretta da idonei elementi di fatto, non avendo nemmeno contestato la ricorrenza degli ulteriori fori alternativi.
L'appellante, inoltre, evidenziava l'applicabilità del foro di cui all'art. 27
c.p.c., insistendo nelle contestazioni di merito all'ingiunzione.
1.2. Concludeva, dunque, come di seguito: “In via interdittale ex art. 624
c.p.c. : ricorrendo il fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva della ingiunzione di pagamento impugnata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio, quanto al periculum in mora, che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, ordinando alla convenuta di effettuare a sue spese la cancellazione Controparte_2 dai ruoli esattoriali della ingiunzione de qua, e, nel merito, accogliendo il presente appello per l'effetto riformando la sentenza impugnata per i motivi di cui sopra : accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in diritto,
l'assoluta nullità della ingiunzione di pagamento n. 395676 e, ove occorra, del/degli atto/i presupposto/i; e, solo in via subordinata : accertare e
2 Proc. n. 1681/2019 R.G.
dichiarare, la nullità della maggiorazione applicata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge e relativi decreti
e/o regolamenti di competenza, per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario, condannando gli appellati in solido o in via alternativa.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado l'appellata deducendo l'infondatezza dell'appello (anche alla Controparte_2 luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 32
D.lgs. 150/2011) e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituiva il , nonostante la ritualità della Controparte_3 notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, e di conseguenza ne va dichiarata la contumacia.
3. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi come il principale motivo dell'impugnazione sia relativo alla declinatoria della competenza
(territoriale) da parte del G.d.P. di Potenza, intervenuta sulla scorta dell'art. 32 del D.lgs. 150/2011.
4.1. Tale disposizione, al comma secondo, chiarisce che “È competente
[sulle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, n.d.r.] il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.”
In applicazione di tale norma (nella formulazione che, all'epoca della pronuncia impugnata, era vigente) il primo giudice ha individuato nel
G.d.P. di Mondovì l'autorità giudiziaria competente, quale giudice del
“luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”.
4.2. Poco dopo l'introduzione del presente giudizio d'appello è intervenuta la sentenza 25 giugno 2019, n. 158 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
3 Proc. n. 1681/2019 R.G.
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".
4.3. In seguito all'intervento del Giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art.
32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.” (così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020).
5. Quanto sin qui esposto consente di ritenere infondata la tesi, propugnata dall'appellante, secondo cui il primo giudice sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 27 c.p.c.: la presente controversia, involgendo l'opposizione ad una ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910,
è soggetta al regime di cui all'art. 32 del D.lgs. 150/2011, il quale, a sua volta, codifica una regola di determinazione della competenza di natura speciale e prevalente rispetto ai criteri ordinari, e pertanto inderogabile.
Sicché, non è erronea la pronuncia impugnata laddove, applicando la citata norma, ha declinato la propria competenza territoriale.
6. Nondimeno, nell'individuare il giudice territorialmente competente, il primo giudice non ha potuto tenere conto del chiarimento operato dalla
Corte costituzionale (intervenuto successivamente alla pubblicazione della
4 Proc. n. 1681/2019 R.G.
sentenza impugnata), in forza del quale – poiché, nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato emesso da un concessionario alla riscossione – il giudice di pace competente è da individuarsi in quello di
Trebisacce, poiché giudice nel cui circondario ha sede l'Ente locale concedente.
6.1. È, dunque, necessario riformare, sul punto, la sentenza impugnata, dovendosi correttamente individuare il giudice munito di competenza territoriale.
6.2. Peraltro, dissimilmente da quanto prospettato dall'appellante in comparsa conclusionale, tale statuizione non può ritenersi preclusa dalla mancata impugnazione, in via incidentale, della sentenza da parte dell'appellata (al fine di conseguire l'individuazione Controparte_2 del giudice effettivamente munito di competenza territoriale, alla luce del novum costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale).
Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un rilievo officioso, essendo stato, il profilo relativo alla competenza territoriale, precipuo oggetto del contendere sin dall'introduzione del presente grado di giudizio, e pertanto esplicitamente devoluto al Tribunale, pertanto chiamato a individuare il
Giudice munito di competenza.
7. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che il giudice munito di competenza territoriale va individuato nel Giudice di Pace di Trebisacce, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.
8. Quanto alle spese di lite, posto che alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019), in ragione del mutamente normativo intervenuto in corso di causa (per mezzo della pronuncia della Corte costituzionale citata), si ritiene equo confermare la compensazione delle spese operata dal primo giudice e compensare le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
5 Proc. n. 1681/2019 R.G.
1681/2019 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Potenza e individua, quale giudice territorialmente competente, il Giudice di Pace di Trebisacce, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
2. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Potenza, lì 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 in data 16/06/2019 al numero 1681/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 662/18 (R.G. n. 1003/18) pubblicata in data 6 dicembre 2018
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio Di Palma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Frigerio n. 3;
APPELLANTE
E già (C.F. E P.IVA CP_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Andrea Clerici, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cuneo, Piazza Galimberti n. 5;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, domiciliato, come per la carica, presso la casa comunale corrente alla Via Castello di Aragona
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1681/2019 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e il onde conseguire la Controparte_2 Controparte_3 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 662/2018 (R.G. n.
1003/2018) pubblicata in data 6 dicembre 2018, con la quale il primo giudice, nel delibare in merito all'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso alla ingiunzione di pagamento n. 395676 (fondata sul mancato pagamento di un verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della strada, segnatamente il n. 11079_T elevato dalla
Polizia Municipale del di in data 21.04.2015), si CP_3 Controparte_3 dichiarava territorialmente incompetente in favore del Giudice di Pace di
Mondovì.
1.1. L'appello veniva affidato ad un unico motivo, con il quale si eccepiva l'erroneità della declinatoria di competenza sul presupposto che l'Ente concessionario non avesse dispiegato, sul punto, un'eccezione completa e sorretta da idonei elementi di fatto, non avendo nemmeno contestato la ricorrenza degli ulteriori fori alternativi.
L'appellante, inoltre, evidenziava l'applicabilità del foro di cui all'art. 27
c.p.c., insistendo nelle contestazioni di merito all'ingiunzione.
1.2. Concludeva, dunque, come di seguito: “In via interdittale ex art. 624
c.p.c. : ricorrendo il fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva della ingiunzione di pagamento impugnata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio, quanto al periculum in mora, che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, ordinando alla convenuta di effettuare a sue spese la cancellazione Controparte_2 dai ruoli esattoriali della ingiunzione de qua, e, nel merito, accogliendo il presente appello per l'effetto riformando la sentenza impugnata per i motivi di cui sopra : accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in diritto,
l'assoluta nullità della ingiunzione di pagamento n. 395676 e, ove occorra, del/degli atto/i presupposto/i; e, solo in via subordinata : accertare e
2 Proc. n. 1681/2019 R.G.
dichiarare, la nullità della maggiorazione applicata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge e relativi decreti
e/o regolamenti di competenza, per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario, condannando gli appellati in solido o in via alternativa.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado l'appellata deducendo l'infondatezza dell'appello (anche alla Controparte_2 luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 32
D.lgs. 150/2011) e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituiva il , nonostante la ritualità della Controparte_3 notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, e di conseguenza ne va dichiarata la contumacia.
3. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi come il principale motivo dell'impugnazione sia relativo alla declinatoria della competenza
(territoriale) da parte del G.d.P. di Potenza, intervenuta sulla scorta dell'art. 32 del D.lgs. 150/2011.
4.1. Tale disposizione, al comma secondo, chiarisce che “È competente
[sulle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, n.d.r.] il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.”
In applicazione di tale norma (nella formulazione che, all'epoca della pronuncia impugnata, era vigente) il primo giudice ha individuato nel
G.d.P. di Mondovì l'autorità giudiziaria competente, quale giudice del
“luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”.
4.2. Poco dopo l'introduzione del presente giudizio d'appello è intervenuta la sentenza 25 giugno 2019, n. 158 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
3 Proc. n. 1681/2019 R.G.
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".
4.3. In seguito all'intervento del Giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art.
32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.” (così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020).
5. Quanto sin qui esposto consente di ritenere infondata la tesi, propugnata dall'appellante, secondo cui il primo giudice sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 27 c.p.c.: la presente controversia, involgendo l'opposizione ad una ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910,
è soggetta al regime di cui all'art. 32 del D.lgs. 150/2011, il quale, a sua volta, codifica una regola di determinazione della competenza di natura speciale e prevalente rispetto ai criteri ordinari, e pertanto inderogabile.
Sicché, non è erronea la pronuncia impugnata laddove, applicando la citata norma, ha declinato la propria competenza territoriale.
6. Nondimeno, nell'individuare il giudice territorialmente competente, il primo giudice non ha potuto tenere conto del chiarimento operato dalla
Corte costituzionale (intervenuto successivamente alla pubblicazione della
4 Proc. n. 1681/2019 R.G.
sentenza impugnata), in forza del quale – poiché, nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato emesso da un concessionario alla riscossione – il giudice di pace competente è da individuarsi in quello di
Trebisacce, poiché giudice nel cui circondario ha sede l'Ente locale concedente.
6.1. È, dunque, necessario riformare, sul punto, la sentenza impugnata, dovendosi correttamente individuare il giudice munito di competenza territoriale.
6.2. Peraltro, dissimilmente da quanto prospettato dall'appellante in comparsa conclusionale, tale statuizione non può ritenersi preclusa dalla mancata impugnazione, in via incidentale, della sentenza da parte dell'appellata (al fine di conseguire l'individuazione Controparte_2 del giudice effettivamente munito di competenza territoriale, alla luce del novum costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale).
Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un rilievo officioso, essendo stato, il profilo relativo alla competenza territoriale, precipuo oggetto del contendere sin dall'introduzione del presente grado di giudizio, e pertanto esplicitamente devoluto al Tribunale, pertanto chiamato a individuare il
Giudice munito di competenza.
7. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che il giudice munito di competenza territoriale va individuato nel Giudice di Pace di Trebisacce, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.
8. Quanto alle spese di lite, posto che alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019), in ragione del mutamente normativo intervenuto in corso di causa (per mezzo della pronuncia della Corte costituzionale citata), si ritiene equo confermare la compensazione delle spese operata dal primo giudice e compensare le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
5 Proc. n. 1681/2019 R.G.
1681/2019 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Potenza e individua, quale giudice territorialmente competente, il Giudice di Pace di Trebisacce, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
2. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Potenza, lì 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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