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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 497/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 497/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3
proprio e n.q. di eredi di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. ), con l'avv. NORBERTO VENTOLINI (C.F.
[...] C.F._5
- pec: C.F._6 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. TE C.F._7
SEBASTIANO LUPPINO (C.F. CodiceFiscale_8
; Email_2
(C.F. , con gli avv.ti RENATO Parte_5 C.F._9
VIGNA (C.F. e MICHELE CERUSO CodiceFiscale_10 Email_3
(C.F. : ; CodiceFiscale_11 Email_4
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._12
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2020, pubblicata in data 29/07/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1760/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici - , Parte_1
, e (tutti eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
– essendo i primi tre i suoi figli e la la moglie, qui istante anche in
[...] Per_1
proprio) hanno adito il Tribunale di Palmi, evocando in giudizio le parti
[...]
, e (erede di TE CP_2 Parte_5
), instaurando il procedimento di 1° grado (proc. n. 1760/2016 R.G.) e ivi Persona_2
chiedendo di accertare e dichiarare - a fronte del pieno e pacifico possesso ultra-ventennale esercitato dal loro dante causa ( ) e, in seguito al suo decesso (19.01.2016), da Parte_4
essi attori - l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà su alcuni immobili siti in
Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, e in particolare: (a) della proprietà esclusiva dell'appartamento sito al 3° piano e identificato in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6 (con 2/3 in capo e 1/9 ciascuno in capo a , Persona_1 Parte_2 [...]
e ); (b) della comproprietà, in tal caso per 1/3, Parte_1 Parte_3
altresì del fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9 (con 2/9 in capo e 1/27 Persona_1
ciascuno in capo a , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
).
[...]
I.1.2.- Con comparsa del 13.02.2017 si sono poi costituiti i convenuti TE
, e , contestando le avverse
[...] CP_2 Parte_5 prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della
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domanda giudiziale per effetto di precedente giudicato (derivante dalla sent. n. 286/2005 – proc. n. 16/2004 R.G. del Tribunale di Palmi, nonché dalla sent. n. 83/2016-proc. n. 32/2008
R.G., sempre del Tribunale di Palmi) o, in subordine, continenza ex art. 39, comma II, c.p.c.
(rispetto al proc. n. 906/2016 R.G.), con relativa temerarietà della lite e presupposti per la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. [da liquidarsi in € 50.788,00 ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta più equa].
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 5 testi [ e (verbale del 5.10.2018), Tes_1 Testimone_2
e (verbale del 17.01.2019), nonché (verbale Tes_3 CP_3 Testimone_4
del 21.03.2019)], è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 501/2020, pubblicata il
29/07/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, la domanda attorea e per l'effetto dichiarato il loro acquisto per usucapione della sola proprietà sita in Gioia Tauro e identificata in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6, con quota di 3/9 in capo a e di 2/9 ciascuno in capo a Testimone_4 [...]
, e , rigettando TE CP_2 Parte_5
invece tutte le altre domande;
(b) compensato integralmente le spese processuali tra le parti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalle parti
[...]
, e (anche come eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduta nelle more – 19/05/2017), i quali hanno instaurato l'odierno Persona_1
giudizio di gravame (proc. n. 497/2020), ivi lamentando il mancato accoglimento della propria domanda di usucapione anche con riguardo al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9 e in particolare evidenziando:
(1) la contraddittorietà del predetto accoglimento solo parziale;
(2) l'erronea valutazione delle prove offerte e in specie dell'all. 10 fasc. attoreo;
(3) il difetto di specifica contestazione ex adverso (art. 115 c.p.c.).
I.2.2.- Con comparsa del 17.12.2020 si è poi costituita , TE
contestando le avverse prospettazioni e ivi in particolare:
(A) eccependo l'integrale infondatezza dell'appello;
(B) proponendo appello incidentale per: (1) erronea valutazione del già intervenuto giudicato
(sent. n. 286/2005 e sent. n. 83/2016); (2) erroneo riconoscimento dell'usucapione sull'appartamento sito al 3° piano e locato a . Persona_3
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I.2.3.- Con comparsa del 13.01.2021 si è poi costituito , Parte_5
contestando le avverse prospettazioni e ivi in particolare eccependo la violazione dell'art. 342
c.p.c. e in ogni caso l'integrale infondatezza del gravame proposto dalle parti
[...]
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
I.2.4.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte di rituale notifica, l'ulteriore appellato conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento CP_2
del 3.-4.04.2024.
I.2.5.- Con il medesimo provvedimento del 3.-4.04.2024, in difetto di ulteriori questioni da preliminarmente delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.6.- Con successivo provvedimento del 29.-30.04.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello formulato in via principale è da ritenersi ammissibile e scrutinabile ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.], considerando che nel gravame proposto risulta individuato in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendosi specifici punti di censura e formulandosi motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) parimenti ammissibile e scrutinabile risulta altresì l'appello incidentale proposto dalla
[v. supra, sub I.2.2.], in quanto, oltre a risultare anch'esso TE conforme al paradigma dell'art. 342 c.p.c., risulta altresì tempestivamente avanzato entro il decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché proposto nella comparsa del 17.12.2020 a fronte di udienza edittale (e dunque a prescindere dal differimento intervenuto in data 14.10.2020, di
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cui non è stato precisato il carattere ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c.) in data “14 gennaio 2021” (cfr. pag. 31 dell'atto di citazione in appello) e pertanto prima dello spirare del termine (20 giorni liberi prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione)] e altresì giustificato dalla richiesta di modifica, da parte delle parti appellanti principali e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando gli impugnanti principali a conseguire l'estensione della declaratoria di usucapione anche nei confronti delle particelle non riconosciute in prime cure -, sussistendo, pertanto e a prescindere dalla decorrenza del termine per impugnare, l'interesse a proporre appello incidentale ex art. 334
c.p.c., come noto sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso [cfr. Cass. civ., Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché succ. conf. – v., ex multis, Cass. civ., 28/03/2024, n. 8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ., 5/09/2022,
n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022, n. 23584; Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
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IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate - sia in via principale, sia in via incidentale – e va pertanto integralmente confermata la sentenza appellata.
V.- Occorre evidentemente muovere, a tal riguardo e in ossequio al predetto ordine logico- giuridico delle questioni [v. supra, sub II.], dalla 1° doglianza della parte appellante incidentale, riguardando quest'ultima una questione preliminare e potenzialmente assorbente -
e in specie l'asserita erronea valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, del già intervenuto giudicato (sent. n. 286/2005 e sent. n. 83/2016) [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1)].
V.1.- Secondo quanto eccepito a tal riguardo dalle parti convenute in prime cure [cfr. spec. pagg.
2-3 della comparsa del 13.02.2017], in particolare, le predette sentenze avrebbero già definitivamente accertato l'usucapione da parte loro del 3° piano piano dell'immobile sito in
Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6, avendo la sentenza n. 286/2005 (resa all'esito del proc. n. 16/2004, avente ad oggetto domanda ex art. 1158 c.c. e instaurato da essi convenuti) in specie sia dichiarato la loro proprietà del suolo, sia accertato e dichiarato la loro proprietà dell'intero fabbricato e la sentenza n. 83/2016 (emessa all'esito del proc. n. 32/2008 R.G., riguardante opposizione di terzo instaurata dallo Parte_4
, dante causa degli attori di prime cure, avverso tale sentenza) poi confermato la piena
[...]
validità ed efficacia della predetta declaratoria.
V.2.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, nella sentenza qui gravata [cfr. pagg. 8-
12 della pronuncia di prime cure] si è correttamente e condivisibilmente evidenziato che entrambe le pronunce già rese dal Tribunale di Palmi non risultavano idonee a precludere la delibazione della specifica domanda di usucapione fatta valere in 1° grado e relativa, come detto, al 3° piano piano dell'immobile sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, considerando che:
(A) la sentenza n. 286/2005 pacificamente riguardava non già tale 3° piano (fg. 26, p.lla 726, sub 6), né invero il relativo fabbricato, ma il (solo) terreno sotteso (fg. 26, p.lla 1244), avendo le parti qui convenute ivi espressamente richiesto (non già nei confronti degli attori di prime cure, né del loro dante causa , bensì di +23) di Parte_4 Persona_4
“dichiarare che l'appezzamento di terreno di cui in premessa riportato nel NCT del comune di Gioia Tauro al foglio 26 particella 1244 mq 70 (ente urbano senza reddito) è di esclusiva proprietà in comune ed indiviso dei signori in ragione di ¼ CP_2 TE
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in ragione di ¼ in ragione di ½ (e cioè nella stessa misura della CP_1 Parte_6 proprietà sull'intero fabbricato) per avvenuta usucapione, essendo essi istanti stati nel continuo e pacifico possesso, animo domini, per oltre venti anni” [cfr. pag. 7 dell'atto di citazione instaurante il proc. n. 16/2004 (culminato con la predetta sent. n. 286/2005), allegato in uno alla memoria attorea di 1° grado del 23.05.2017] e il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda, conseguentemente dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione (solo) del terreno identificato dalla predetta particella 1244 del foglio 26 [cfr. pag. 7 della sentenza n. 286/2005, allegata sub 2 alla comparsa di costituzione dei convenuti del 13.02.2017];
(B) la sentenza n. 83/2016, essendo resa all'esito di opposizione di terzo dello Parte_4
avverso la predetta sentenza di usucapione del terreno (sent. n. 283/2005, già passata in giudicato), ovviamente non poteva in alcun modo vertere sul fabbricato (trattandosi di res pacificamente estranea alla sentenza opposta); tanto che, proprio a conferma di ciò, in tale sentenza ex art. 404 c.p.c. si dichiarava radicalmente “inammissibile” [cfr. pag. 5, 4° cpv., della sentenza n. 83/2016, prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del
13.02.2017] la richiesta della parte opponente di “revocare” la proprietà delle controparti
“dell'intero fabbricato” [cfr. pag. 8, 2° linea, dell'atto di citazione instaurante il proc. n.
32/2008 (culminato con la predetta sent. n. 83/2016), allegato sub 3 alla comparsa di costituzione del 13.02.2017], considerando che il presupposto sulla base del quale tale richiesta era stata formulata – i.e. l'assunto per cui proprio “con la sentenza” opposta il menzionato “fabbricato” sarebbe stato “acquisito per usucapione” [cfr. ancora pag. 8, 2° linea, dell'atto di citazione da ultimo menzionato] – era in realtà del tutto erroneo, avendo “la sentenza” opposta pacificamente “dichiara[to] l'intervenuto acquisto del fondo”, “e non del fabbricato”, rispetto al quale, “pertanto” e come evidente, “alcuna pronuncia” era stata o avrebbe potuto “essere resa” tanto nel proc. n. 16/2004, quanto, ovviamente, in tale procedimento oppositorio n. 32/2008 [cfr. pag. 5, 4° e 5° cpv., della sentenza n. 83/2016, prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del 13.02.2017].
V.3.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, l'odierna appellante incidentale ha poi qui contestato che alcuna domanda di usucapione avrebbe potuto a suo avviso essere legittimamente riproposta dagli eredi dello , trattandosi di Parte_4 domanda da quest'ultimo già fatta valere nell'ambito del predetto procedimento oppositorio n.
32/2008 [avendo lo ivi domandato non solo di “revocare” la proprietà delle Parte_4
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controparti, ma altresì di “costituire”, “alla luce delle ragioni e del pari diritto di comproprietà”, “il diritto di proprietà” anche proprio, per 1/3, “dell'intero fabbricato” (cfr. pag. 8, 2° e 3° linea, dell'atto di citazione instaurante il proc. n. 32/2008, culminato con la predetta sent. n. 83/2016, allegato sub 3 alla comparsa di costituzione del 13.02.2017)], con ulteriore domanda, quest'ultima, sulla quale il giudice dell'opposizione di terzo aveva tuttavia omesso di pronunciarsi e la cui riproposizione in sede diversa, non fatta valere in sede di appello avverso tale pronuncia, risultava ormai preclusa.
Tale contestazione è tuttavia evidentemente da disattendersi.
V.4.- E infatti, anche a voler accedere, in thesi, alla ricostruzione avanzata e a voler pertanto ritenere che il giudice dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. sia effettivamente incorso in infra- petizione [come prospettato dall'appellante incidentale, secondo la quale “il giudice dell'opposizione di terzo si è pronunciato infra petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c.”,
“omettendo” “di pronunciarsi, nel caso di specie, sulla costituzione del diritto di proprietà pro quota sull'intero fabbricato come richiesto” “dal nell'atto di Parte_7 opposizione di terzo alla sentenza di usucapione” (cfr. pagg. 19 e 21 della comparsa di costituzione in appello del 17.12.2020)], occorre osservare che ciò evidentemente non ne precludeva la riproposizione.
E ciò perché, come noto e qui da ribadirsi, proprio “in caso di omessa pronuncia su una domanda”, non v'è dubbio che “la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio”, considerando che in tal caso “deve sempre riconoscersi alla parte istante, alternativamente, o il diritto di denunziare
l'omissione in sede di gravame, ovvero quello di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale, e non sostanziale” e che “rispetto” a tale domanda, in quanto “res non più in iudicium deducta”, “viene meno [anche] la pendenza della controversia”; “sicché, riproposta la domanda in separato giudizio”, non è “ravvisabile litispendenza” ed essa è ivi senz'altro liberamente coltivabile, atteso che non solo “non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno”, poiché in alcun modo realizzatosi, ma altresì, considerata l'“omessa pronuncia”, “non può essere opposta [alc]una preclusione derivante dalla … precedente sentenza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 1/12/2022, n. 35382; Cass. civ., 2/05/2018, n. 10406; Cass. civ., 7/03/2016, n. 4388; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11356;
Cass. civ., 30/05/2002, n. 7917; Cass. civ., 9/10/1998, n. 10029; Cass. civ., 3/12/1996, n.
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10768; Cass. civ., 22/03/1995, n. 3260; Cass. civ., 27/07/1993, n. 8381; Cass. civ., 4/10/1986,
n. 5895; Cass. civ., 28/05/1981, n. 3521].
V.5.- Effetto preclusivo, peraltro, qui pacificamente insussistente e senz'altro non prospettabile anche a voler ritenere che l'ulteriore domanda dell'opponente, più che pretermessa, sia stata oggetto di statuizione implicita in sede di opposizione ex art. 404 c.p.c.;
e ciò considerando, in particolare, che nella sent. n. 83/2016 si era chiaramente evidenziato che l'usucapione del fabbricato era questione senz'atro estranea al thema decidendum, vertendo quest'ultimo sulla “proprietà” solo “del fondo”, “e non del fabbricato”, e pertanto
“alcuna pronuncia” [tanto di “revoca”, quanto, ovviamente e conseguentemente, di accertamento e “costituzione” del diritto dominicale] era stata o avrebbe potuto “essere resa”
“sulla proprietà del fabbricato”, trattandosi di questione del tutto “inammissibile” [cfr. pag.
5, 4° e 5° cpv., della sentenza prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del
13.02.2017].
Pronuncia di espressa “inammissibilità”, quest'ultima, pertanto estesa anche alla domanda di usucapione del fabbricato [intimamente connessa e strettamente consequenziale alla richiesta di “revoca” (“revocare il diritto di proprietà … dell'intero fabbricato … e per l'effetto … costituire il diritto di proprietà … dell'intero fabbricato”) e preclusa dall'impossibilità di rendere in tale sede “alcuna pronuncia”, anche di accertamento dell'usucapione, “sulla proprietà del fabbricato” - incentrandosi, del resto, anche la pronuncia ex art. 404 c.p.c. solo e soltanto sul “diritto di proprietà del fondo”, “e non del fabbricato” (cfr. pagg.
4-5 della sent.
n. 83/2016)] e chiaramente inidonea a precludere la riproposizione della domanda ex art. 1158 c.c.,, considerando, come noto, che “la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio” [cfr., da ultimo ed evidenziando che si tratta vero e proprio “diritto processuale vivente”, Cass. civ., 24/07/2024,
n. 20636; Cass. civ., 17/01/2022, n. 1252; Cass. civ., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110; Cass. civ., 19/05/2021, n. 13603; Cass. civ., 22/10/2020, n. 23130; Cass. civ., 16/04/2019, n. 10641;
Cass. civ., 16/12/2014, n. 26377].
V.6.- Chiarito, pertanto, che la domanda di usucapione del 3° piano del fabbricato poteva essere qui senz'altro riproposta [tanto in caso di infra-petizione (v. supra, sub V.4.), quanto se
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oggetto di implicita statuizione, poiché di inammissibilità (v. supra, sub V.5.)] e non risultava evidentemente preclusa dalle sentenze n. 286/2005 e n. 83/2016 [poiché riguardanti
“l'intervenuto acquisto del fondo”, “e non del fabbricato” (v. supra, sub V.2.)], è evidente che tale 1° motivo di gravame incidentale – compendiato supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1) e qui prioritariamente esaminato poiché vertente su profili in rito (v. supra, sub V.) – sia da integralmente disattendere.
VI.- Procedendo ora al merito della vertenza e in particolare allo scrutinio dell'appello proposto da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
esso precipuamente verte, come detto, sul mancato accoglimento della domanda di usucapione, oltre che con riguardo al 3° piano del fabbricato oggetto di causa [p.lla 726, fg.
26, sub 6], anche con riguardo agli ulteriori immobili di cui al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7,
8, 9.
VI.1.- Mancato accoglimento, quest'ultimo, a fondamento del quale il Tribunale di prime cure ha sottolineato che rispetto a tali “beni” “l'istruttoria non [aveva] evidenziato elementi idonei
a supportare la domanda di usucapione spinta dagli attori” [cfr. pagg. 30-31 della sentenza di prime cure], con statuizione pacificamente corretta e condivisibile e qui senz'altro da ribadirsi pur a fronte delle contestazioni fatte valere a tal riguardo dagli appellanti in via principale [v. supra, sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)].
VI.2.- Muovendo, in particolare, dal 1° profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], incentrato sull'asserita “contraddittorietà” fra il riconoscimento dell'usucapione per il 3° piano del fabbricato e il mancato riconoscimento invece rispetto a tali ulteriori immobili, è del tutto evidente che si trattasse di domande diverse e riguardanti res distinte, non sussistendo fra esse alcun legame o alcuna co-implicazione logico-giuridica tale da imporre il ripercuotersi e il riverberarsi delle vicende (accoglimento o reiezione) fra l'una e l'altra, non essendovi invero alcuna necessità (né logica, né giuridica) di giungere ad analoghi esiti e dunque evidentemente non ricorrendo alcuna aporia o contraddizione nelle diverse statuizioni emesse.
VI.2.1.- Tale diversità di statuizioni, pienamente coerente e del tutto legittima, risulta nel caso di specie altresì del tutto corretta e condivisibile, essendo conforme e ampiamente giustificata rispetto alle evidenze in atti, tutte invero deponenti per l'usucapione, ma solo in parte qua [a tal riguardo da confermarsi (v. infra, sub VII.5.)] e in particolare solo rispetto al
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terzo piano (sub 6, p. 726 foglio 26) del fabbricato sito in Gioia Tauro, alla Via De
Cristoforis n.8.
E ciò considerando sia quanto emergente per tabulas [considerando, e.g. e al di là dell'evidente insufficienza dei documenti invocati rispetto al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8,
9 (v. infra, sub VI.3.-VI.3.1.), che i canoni locativi (cfr. all. 6, 7 e 8 fasc. attoreo di 1° grado) risultavano pacificamente versati dagli inquilini del terzo piano (v. infra), che le lamentele per i “danni da infiltrazioni d'acqua” (cfr. all. 12 medesimo fasc.) risultavano rivolte dal conduttore del terzo piano (v. infra) e che anche negli atti difensivi, qui prodotti, dei CP_4 procedimenti n. 16/2004 e n. 32/2008 parimenti si evidenziava che lo “ ” aveva Parte_4 agito “per la tutela dei suoi diritti di proprietario” nei confronti del predetto conduttore CP_4
del terzo piano (cfr. pag. 5 della citazione originante il proc. n. 32/2008, prodotto sub all. 3 in uno alla comparsa del 13.02.2017) e che la “quota di comproprietà” del fabbricato di cui il predetto ” aveva “sempre goduto” e “occupa[to]”, anche fruendo di “due Parte_4 locazioni”, era di “un piano”, i.e. proprio e solo del predetto terzo piano (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione nel proc. n. 32/2008, prodotta sub all. 3 alla memoria istruttoria attorea dell'8.05.2017)], sia le convergenti dichiarazioni dei testi escussi, avendo gli stessi fatto tutti riferimento proprio e solo al 3° piano [confermando il capitolo n. 6) a pag. 16 della
2° memoria attorea (e dunque che “il sig. , con la propria famiglia, stabilì la Parte_4
propria residenza al terzo piano del Fabbricato sito in Gioia Tauro, alla Via De Cristoforis
n.8, Angolo Via Vittorio Emanuele, quale proprietario dello stesso”, come riscontrato tanto da
, v. pag. 2 del verbale del 5.10.2018, quanto da v. pag. 2 Tes_1 Testimone_4 del verbale del 21.03.2019) e altresì dichiarando, e.g., “ho abitato … nell'appartamento posto al terzo piano del fabbricato sito in Gioia Tauro via De Cristoforis 8. I sigg.ri e Persona_1
erano i mei locatori”, “i sigg.ri hanno abitato, intorno agli Parte_4 Parte_8
anni 1970, ovvero subito dopo che il fabbricato è stato costruito, nell'appartamento posto al terzo piano del predetto fabbricato, che poi ho condotto in locazione, in quanto io ero loro vicino di casa”, “l'appartamento del terzo piano inizialmente era unico e poi fu suddiviso dal sig. per poterlo locare” (test. , udienza del 5.10.2018); “mio zio, Parte_4 Tes_1
… abitava il terzo piano dell'immobile di via Cristoforis n. 8 che all'epoca Parte_4 era ancora indiviso. Poi quando si è trasferito, lo ha diviso in due e lo ha dato in locazione”,
“mio zio mi chiese di interessarmi di un problema riguardante il pagamento delle bollette dell'acqua, sempre in relazione all'appartamento del terzo piano, perché gli inquilini
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rischiavano l'interruzione del servizio da parte del ” (test. Controparte_5 [...]
, udienza del 5.10.2018); “so che nel 2012 ci sono stati dei problemi di infiltrazioni Tes_2
provenienti dal piatto doccia dell'appartamento posto al piano terzo, che per me era del sig.
” (test. udienza del 17.01.2019); “mio zio abitava l'appartamento Pt_4 Tes_3 Pt_4 in Gioia Tauro alla via De Cristoforis 8”, “l'appartamento di mio zio è al terzo piano del fabbricato di via De Cristoforis” (test. udienza del 17.01.2019); CP_3
“l'appartamento di cui si tratta è posto al terzo piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla via De Cristoforis, 8”, “l'appartamento del terzo piano è stato locato al dai miei zii CP_4
e sin dal 2004 circa”, “ricordo che nell'appartamento del terzo Persona_1 Parte_4 piano lavorò la ditta che ne fece la suddivisione in due appartamenti più piccoli” CP_6
(test. Sorace , udienza del 21.03.2019)]. Tes_4
VI.3.- Né, a fronte di tali evidenze univocamente convergenti verso l'usucapione del 3° piano, può ritenersi che gli elementi documentali offerti ex latere actoris risultassero comunque idonei a supportare la domanda ex art. 1158 c.c. anche in merito agli altri beni e che in particolare risultasse decisivo in tal senso il documento prodotto sub all. 10 fasc. attoreo di 1° grado [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.3.1.- E infatti, come già condivisibilmente evidenziato in prime cure [cfr. pagg. 30-31 della sentenza appellata] e diversamente da quanto qui prospettato [cfr. pagg. 22-28 dell'atto di appello, nonché pagg. 12-14 della comparsa conclusionale d'appello], ferma la pacifica insufficienza e inidoneità dimostrativa delle ulteriori emergenze in atti [ivi compresa la comparsa nel giudizio ex art. 404 c.p.c., invero recante specifico riferimento all'“occupazione” e spettanza in capo allo del solo “piano” terzo, non già, Parte_4
anche solo pro quota, rispetto agli altri beni (v. pag. 31, 3° cpv., della pronuncia di 1° grado, nonché supra, sub VI.2.1.)], non v'è dubbio che anche il documento qui specificamente invocato (all. 10 fasc. attoreo di 1° grado) risultasse e tuttora risulti privo di ogni concludenza e decisività probatoria, in quanto:
(A) non connotato da sicura e pacifica riferibilità agli immobili de quibus (fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9), non potendo evidentemente ritenersi sufficiente a tal riguardo la mera menzione, in fogli non firmati (v. infra), di indicazioni come “conto magazzino” e “conto condominio” (cfr. all. 10 fasc. attoreo di 1° grado), trattandosi di indicazioni generiche e chiaramente inidonee a senz'altro provare il possesso, pro quota, degli immobili de quibus – e ciò altresì considerando, come condivisibilmente evidenziato in prime cure, che la
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“partecipazione ad alcune delle spese ivi previste (es. facciata, autoclave) … sarebbe spettata anche soltanto per la proprietà dell'appartamento del sub 6”, non necessariamente presupponendo o dimostrando, dunque, anche la comproprietà di tali altri beni [cfr. pag. 31,
2° cpv., della pronuncia di 1° grado];
(B) pressoché integralmente composto, poi e come detto, da fogli non firmati – ad eccezione, nell'ambito delle n. 20 pagine dell'allegato, di un solo foglio sottoscritto, in ogni caso evidentemente non dirimente [poiché anch'esso privo di alcuna chiara riferibilità alla vicenda e alle res qui in esame, ivi riportandosi solo la rimessione di una somma (“per incarico di rimetto la soma di £. 3.307.000”) senza alcuna indicazione né del titolo, Pt_9
né dell'imputazione: cfr. pag. 13 dell'all. 10 fasc. attoreo di 1° grado] – e dunque ex se inidonei a valere come scritture ex artt. 2702 e ss. c.c. [“essendo la sottoscrizione”, come noto, “un elemento essenziale della scrittura privata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/08/2007,
n. 18323; Cass. civ., 9/07/2001, n. 9289; Cass. civ., 24/01/1995, n. 801; Cass. Civ.,
12/03/1994, n. 2389)];
(C) insuscettibile, infine, di essere qui comunque valorizzato, a fronte di tale carenza, tanto se proveniente, in thesi, dalle stesse parti attrici o, in termini equivalenti (versando dante causa ed eredi, in chiave processuale, in posizione del tutto sovrapponibile), dal loro de cuius [atteso che, come noto, “un documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene non costituisce prova in favore della parte stessa” (cfr., ex multis, Cass. civ., 27/04/2016, n.
8290)], quanto se redatto, come prospettato dagli odierni appellanti, da terzi estranei al giudizio [essendo pacifico che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio”, né “hanno efficacia di prova” “in ordine ai fatti da esse attestati”, trattandosi di elemento che
“da solo” senz'altro “non soddisfa l'onere probatorio” e invero del tutto inidoneo anche soltanto a “fornire utili elementi di convincimento” nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non vi siano “altre circostanze” a supporto, considerando che tale difetto “di corroborazione” chiaramente ne esclude qualsivoglia utilizzabilità da parte del giudice - nell'ambito, peraltro, di “potere ampiamente discrezionale”, pacificamente “non” “censurabile” e il cui mancato esercizio non esige alcuna giustificazione (atteso che ne “va motivatamente giustificato l'uso
e non invece il non uso”) – anche solo come “prova atipica o innominata”: cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/09/2022, n. 27365; Cass. civ., 4/11/2021, n. 31588; Cass. civ.,
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6/12/2019, n. 31974; Cass. civ., 23/10/2017, n. 24976; Cass. civ., 7/11/2014, n. 23788; Cass. civ., 22/11/2012, n. 20673; Cass. civ., 27/07/2004, n. 14122; Cass. civ., 24/02/2004, n. 3642].
VI.4.- Parimenti non decisivo, infine, può ritenersi il qui invocato principio di non contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VI.4.1.- E infatti, vertendosi in tipico giudizio petitorio – di per sé finalizzato ad attribuire definitiva certezza giuridica ad una situazione rilevante per l'ordinamento nel suo complesso
[incidendo sullo sviluppo dei complessivi rapporti inter-subiettivi, anche nei confronti di terzi ed ex tunc (estinguendosi con la declaratoria ex art. 1158 c.c., per effetto della c.d. retroattività reale, le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario: cfr. Cass. civ.,
28/06/2000, n. 8792 e Cass. civ., 3/12/2015, n. 25964) e vertendo sulla situazione dominicale di beni immobili, la cui veridicità risponde ad interessi anche pubblicistici (essendo del resto presidiata dalla Conservatoria dei RR.II.) e per il cui traffico giuridico non può in alcun modo operare il principio di non contestazione (occorrendo la forma scritta ad substantiam e dunque ivi “non potendo” affatto “valere un'ipotetica non contestazione”, essendo pacifico che “il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. … non opera nel caso in cui … la legge impone la forma scritta ad substantiam”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/04/2025, n. 9733;
26/04/2023, n. 10941; Cass. civ., 17/10/2018, n. 25999; Cass. civ., 10/08/2001, n. 11054) - è evidente che la mera mancata contestazione del convenuto di per sé non valga a esonerare l'attore dalla prova dei presupposti dell'usucapione, né ad “esimer[e]” il giudice dalla verifica degli “elementi costitutivi dell'usucapione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/07/2010, n. 17322 e
Cass. civ., 18/03/2004, n. 5487) - verifica del resto correttamente compiuta in prime cure anche con riguardo al 3° piano del fabbricato (cfr. pagg. 18-30 della sentenza di 1° grado), con richiesta parimenti esaminata e scrutinata nel merito dal Tribunale e ritenuta ivi accoglibile non già per il difetto di specifica contestazione (pur ravvisabile, in termini del tutto analoghi, anche a tal riguardo: cfr. pag. 18, 1° cpv., della pronuncia appellata), ma per la sussistenza, in tal caso, di chiare evidenze probatorie a conforto e sostegno della domanda di usucapione.
E ciò considerando che, in caso di domanda ex “art. 1158 c.c.”, non v'è dubbio che “il giudice” “deve accertare” “la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore” “indipendentemente dalle difese del convenuto” e in ogni caso, “non esorbita[ndo] dall'ambito della potestas iudicandi”, pertanto, il giudice che, “a prescindere dal fatto che il convenuto … abbia o meno sollevato al riguardo eccezione alcuna”, nel caso
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di “difetto” “delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda” [“condizioni” senz'altro non ravvisabili con riguardo ai cespiti di cui al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9, non sussistendo chiare evidenze, né documentali (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.), né dichiarative
(v. supra, sub VI.2.1.), a tal riguardo], proceda, come doveroso e necessario e in ossequio ai principi di legge, a rigettare la domanda ex art. 1158 c.c. [cfr. ancora Cass. n. 17322/2010, cit., e Cass. n. 5487/2004, cit.].
VI.5.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte, le complessive contestazioni fatte valere dalle parti appellanti , Parte_1 Parte_2
e [v. supra, sub VI.2.-VI.4.1.], è evidente che ciò
[...] Parte_3
imponga, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, il rigetto del relativo gravame da essi proposto in via principale.
VII.- Parimenti meritevole di integrale reiezione, come anche in tal caso già evidenziato [v. supra, sub IV.], risulta altresì l'appello avanzato in via incidentale dalla
[...]
, non risultando in particolare accoglibile, oltre al motivo in rito [v. TE
supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1), nonché supra, sub V.-V.6.], anche la doglianza nel merito [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (2)], fondata, in specie, sull'asserito difetto dei presupposti per il riconoscimento dell'usucapione con riguardo all'appartamento del 3° piano del fabbricato oggetto di causa locato a e in specie, ad avviso dell'appellante Controparte_7
incidentale, di uno spatium temporis sufficiente (“venti anni”) per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
VII.1.- A sostegno di ciò tale parte ha dedotto che l'altrui possesso ad usucapionem poteva ritenersi esercitato solo dal 2004 [con relativo decorso, a fronte dell'instaurazione del giudizio nel 2016, di un periodo solo infra-ventennale] e non già in precedenza, e in particolare:
(a) né fino a 1974, atteso che lo e i suoi familiari avevano ivi dimorato solo Parte_4
per diritto di abitazione loro concesso dai convenuti;
(b) né dal 1974 al 1989, periodo nel quale l'appartamento rimaneva libero;
(c) né, infine, dal 1989 al 2004, considerando che nel 1989 l'immobile veniva diviso dai convenuti, e non già dalla controparte ( ), e che la prima concessione in Parte_4 locazione d parte di quest'ultimo sarebbe poi intervenuta solo a partire dal 2004.
Tale ricostruzione è tuttavia da disattendersi, risultando tali contestazioni da disattendersi per le ragioni qui di seguito indicate [v. infra, sub VII.2.-VII.4.1.].
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VII.2.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° rilievo [v. supra, sub VII.1., punto (a)], riguardante il periodo iniziale del possesso attoreo [1970-1974], è evidente che sia da rigettarsi.
E infatti, non v'è dubbio che la circostanza, del tutto pacifica e incontroversa, che lo Parte_4
e i suoi familiari senz'altro stabilmente abitassero nell'immobile qui in scrutinio (i.e.
[...]
il 3° piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8) sin dal 1970 [come pacificamente emerso in giudizio e altresì chiaramente riferito dai diversi testi escussi, i quali hanno confermato, e.g., che “i sigg.ri hanno abitato, intorno agli anni 1970, Parte_8
ovvero subito dopo che il fabbricato è stato costruito, nell'appartamento posto al terzo piano del predetto fabbricato” (cfr. test. , verbale del 5.10.2018), “so che mio zio, Tes_1
, aveva trasferito la propria abitazione nel fabbricato di via Cristoforis n. 8, Parte_4 dal 1970” (cfr. test. , verbale del 5.10.2018), nonché riscontrato il capitolo n. Testimone_2
6) della 2° memoria attorea (e dunque che “a far data dal 1970 il sig. , con la Parte_4
propria famiglia, stabilì la propria residenza al terzo piano del Fabbricato sito in Gioia
Tauro, alla Via De Cristoforis n. 8, Angolo Via Vittorio Emanuele, quale proprietario dello stesso”, come confermato sia da , v. pag. 2 del verbale del 5.10.2018, sia da Tes_1
v. pag. 2 del verbale del 21.03.2019)] non può essere in alcun modo Testimone_4 correlata a un mero “diritto di abitazione” asseritamente concesso dai Parte_10
[come sostenuto in 1° grado (peraltro del tutto tardivamente, trattandosi di argomento introdotto solo in sede di comparsa conclusionale: cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa del
13.01.2020) e qui nuovamente invocato dall'odierna appellante incidentale (v. spec. pag. 25 della comparsa del 17.12.2020)].
E infatti, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in 1° grado [v. pag. 21 della sentenza appellata] e qui senz'altro da ribadirsi, è evidente che tale prospettazione risulti pacificamente confliggente sia con quanto emergente per tabulas [v. infra, sub VII.2.1.], sia con quanto non contestato e persino nitidamente ammesso ex adverso [v. infra, sub VII.2.2.].
VII.2.1.- Quanto ai riscontri documentali, è evidente che tale asserito diritto ex art. 1022 c.c., oltre a non risultare confortato dal benché minimo scritto o documento pattizio [pur qui evidentemente necessario, atteso il vincolo della forma scritta ad substantiam (cfr. art. 1350,
n. 4), 3° ipotesi, c.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 21/05/1990, n. 4562 e Cass. civ., 24/02/2021, n. 5061), con difetto che, “attenendo a norma di ordine pubblico”, è poi sempre “rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. civ.,
8/09/2022, n. 26532)], risulti altresì pacificamente contrastante con le ulteriori evidenze in
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atti [considerando, e.g. e oltre alle chiare e nitide ammissioni contenute nella comparsa depositata nel procedimento ex art. 404 c.p.c. (v. infra, sub (VII.2.2.)), che lo “ Parte_4
” risultava già fra gli intestatari sia della “licenza di costruzione”, risalente al 1968, del
[...]
fabbricato (cfr. all. 1 alla citazione di 1° grado), sia della successiva “licenza per la sopraelevazione”, concessa nel 1970 (cfr. all. 4 alla citazione di 1° grado), con indicazioni documentali in alcun modo smentite o aliunde giustificate dai convenuti e ovviamente deponenti, in uno a tutti gli elementi in atti, per la sua qualità, già ab origine, di vero e proprio comproprietario e non già di mero titolare di un – ipotetico e indimostrato - diritto ex art. 1022
c.c. asseritamene concessogli (chiaramente non coerente, né giustificante il rilascio a sé delle predette licenze di costruzione e sopraelevazione - compatibili, per converso, proprio con la sua qualità di comproprietario del bene fin dalla sua edificazione)].
VII.2.2.- A ciò occorre poi aggiungere, a riprova di quanto precede e ad ulteriore smentita della prospettata concessione allo e al suo nucleo familiare di un asserito Parte_4
“diritto di abitazione”, che le stesse parti convenute di prime cure non solo non hanno tempestivamente e specificamente contestato che lo usufruiva del predetto Parte_4
fabbricato come vero e proprio comproprietario, essendo del resto già proprietario di quota parte del suolo sotteso (70 m2) e avendo altresì partecipato all'edificazione del fabbricato
[come puntualmente dedotto ex latere actoris (v. pagg. 3-4, 6 e 8 dell'atto di citazione di 1° grado), non tempestivamente contestato dai convenuti (cfr. comparsa del 13.02.2017) e del tutto coerente, del resto, con le già menzionate licenze di costruzione anche a lui rilasciate
(cfr. ancora all. 1 e 4 fasc. attoreo di 1° grado)], ma hanno altresì chiaramente e specificamente ammesso tale comproprietà nell'ambito della menzionata comparsa del procedimento di opposizione ex art. 404 c.p.c. [qui ovviamente utilizzabile – potendosi pacificamente adoperare anche “le ammissioni contenute in un atto” difensivo depositato in
“un diverso giudizio”, ove ritualmente riprodotto, e risultando “le ammissioni contenute negli scritti difensivi” senz'altro “valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” a prescindere dalla circostanza che “l'atto sia sottoscritto dalla parte personalmente” (cfr., ex multis, Cass. civ., 3/12/2021, n. 38282 e Cass. civ., 28/09/2018, n. 23634)], ove invero tali parti, a più riprese, hanno inequivocabilmente sottolineato che la “costruzione” “appartiene allo stesso , pro quota, con gli altri comproprietari”, trattandosi di “costruzione” Pt_4
“sorta con unico progetto, con il pieno accordo di tutti” - e in particolare di “tutti i comproprietari, compreso lo ” - “per le quote a ognuno spettanti” e “di cui ha parte, Pt_4
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pro quota, inscindibilmente” e “sin dal momento della sua realizzazione”, “lo stesso ”, Pt_4 titolare di “un diritto di comproprietà”, al contempo, sull'“intero edificio” e “anche sul suolo de quo” e “inscindibilmente” “parte”, “sin dalle origini (anno 1968)”, “dello stesso rapporto giuridico che ha dato luogo alla realizzazione dell'intero immobile”, essendo lo “ ”, in Pt_4 definitiva, “da sempre comproprietario pro quota della costruzione” [cfr. pagg. 3, 4, 6, 7, 8 e
11 dell'all. 3 alla memoria istruttoria attorea dell'8.05.2017].
VII.3.- Parimenti da disattendere è altresì la 2° contestazione [v. supra, sub VII.1., punto
(b)], afferente, in tal caso, il periodo, dal 1974 al 1989, nel quale lo e la sua Parte_4 famiglia si erano trasferiti dall'immobile qui in esame (i.e. il 3° piano dello stabile sito in
Gioia Tauro, alla Via De Cristoforis n. 8).
E ciò considerando, come già sottolineato in prime cure [cfr. pag. 27 della sentenza di prime cure] e qui da ribadirsi, che:
(A) è del tutto pacifico ed evidente che, risultando univocamente dimostrato, in capo allo
, il possesso sia in tempo più remoto (almeno dal 1970, come incontroverso, Parte_4
emergente per tabulas e altresì confermato da tutti i testi escussi: v. supra, sub VII.2.-
VII.2.2.), sia in epoca successiva (dal 1989 e poi dal 1996 – v. infra, sub VII.4.), per il periodo intermedio vigesse la c.d. presunzione di continuità ex art. 1142 c.c., in virtù della quale e come noto, una volta provato il possesso di un dato soggetto in due tempi diversi, il possesso è da ritenersi proseguito anche fra il primo ed il secondo tempo, non essendo in tal caso onere dell'istante fornire la prova del suo possesso per ogni singolo momento del periodo considerato, ma essendo invece “a carico della controparte” “l'onere” di fornire prova contraria, essendo appunto la parte “che neghi essersi verificata l'usucapione” “tenuta
a dimostrarne l'intervenuta interruzione” [cfr. Cass. civ., 9/02/2017, n. 3517, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/07/2005, n. 15496; Cass. civ., 25/09/2002, n. 13921; Cass. civ., 4/03/1997,
n. 1925; Cass. civ., 11/11/1986, n. 6591];
(B) al fine di adempiere alla prova de qua era pertanto precipuo onere proprio dei convenuti dimostrare l'esistenza di specifici atti interruttivi rientranti fra quelli “tassativamente” indicati [essendo pacifico che “in tema di possesso ad usucapionem … la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti”, atteso che “la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti” (cfr., ex multis, Cass. 28/02/2019, n. 6029; Cass. civ., 27/08/2012,
n. 14659; Cass. civ., 25/07/2011, n. 16234; Cass. civ., 11/06/2009, n. 13625)], gravando,
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pertanto, proprio e solo su tali convenuti l'onere di dimostrare uno di tali, tipici e tassativi, atti interruttivi [tanto civili (ex art. 1165 c.c., rinviante, nei limiti di compatibilità, agli artt.
2943 e ss.), quanto naturali (ex art. 1167 c.c.)];
(C) del tutto irrilevante a tal fine, invece e considerando che “il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto”, può ritenersi “la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo”, che “non è di per sé idonea” a “produrre l'indicata interruzione” (cfr. Cass. civ.,
1/06/2025, n. 14744 e già Cass. civ., 28/11/1981, n. 6349), non valendo invero tale semplice omissione a integrare, come evidente, né una causa di interruzione civile [non trattandosi né di un atto negoziale espressamente attributivo nei confronti di terzi (Cass. civ., 23/06/2006, n.
14654; Cass. civ., 15/12/1992, n. 13211; Cass. civ., Sez. un., 14/01/1987, n. 192), né di un'azione giudiziale del proprietario volta a privare l'aspirante usucapiente del bene (non essendo sufficienti, a tal fine e come noto, né le mere diffide - cfr., fra le tante, Cass. civ.,
6/05/2014, n. 9682; Cass. civ., 11/07/2011, n. 15199; Cass. civ., 23/11/2001, n. 14917; Cass. civ., 4/08/1988, n. 4837; Cass. civ., 15/12/1992, n. 13211 -, né invero le domande giudiziali, ove non veicolanti una “pretesa incompatibile” con la prescrizione c.d. acquisitiva - cfr. Cass. civ., 15/10/2015, n. 20815; Cass. civ., 30/03/2006, n. 7509; Cass. civ., 14/05/2001, n. 6647;
Cass. civ., 11/08/1990, n. 8190)], né una causa di interruzione naturale [occorrendo a tal riguardo, come noto, uno specifico fatto ab externo che determini, coattivamente, la privazione fisica del possesso del bene, essendo invece del tutto irrilevante la semplice e volontaria omissione dell'esercizio – e ciò perché, come detto, “la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo”, “anche se provata”, non incide sulla permanenza del possesso e non vale ex se a integrare una causa di interruzione dell'usucapione (cfr. ancora Cass. n. 14744/2025, cit., e Cass. n. 6349/1981, cit., nonché, sul tema, Cass. civ., 18/04/1996, n. 3660; Cass. civ., 20/03/1976, n. 1025; Cass. civ., 08/05/1957,
n. 1593)].
VII.3.1.- A fronte di ciò, non avendo i convenuti ottemperato al carico dimostrativo su di essi specificamente gravante [v. supra, sub VII.3., punto (A)] e non avendo in particolare dimostrato alcun (tipico e tassativo) atto interruttivo [limitandosi a invocare “la semplice assenza di manifestazioni del rapporto materiale per un dato periodo”, e dunque una circostanza pacificamente inidonea a produrre l'interruzione del termine ex art. 1158 c.c. (v.
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supra, sub VII.3., punti (B) e (C), nonché, da ultimo, Cass. n. 14744/2025, cit.)], è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, anche tale seconda contestazione sia da rigettarsi.
VII.4.- Analogamente meritevole di reiezione risulta, infine, anche la deduzione critica relativa al periodo dal 1989 al 2004 [v. supra, sub VII.1., punto (c)] e fondata, in tal caso, sulla prospettata carenza di utile possesso ad usucapionem prima del 2004 per l'asserita realizzazione della divisione del 3° piano, nel 1989, da parte dei soli convenuti, sia sul difetto di rapporti locativi riferibili al predetto 3° piano prima del 2004.
VII.4.1.- E tuttavia, ferma la pacifica ed evidente inidoneità delle circostanze dedotte a integrare, già in astratto e pur ove effettivamente riscontrate (e dunque diversamente dal caso di specie: v. infra), atti interruttivi dell'altrui possesso ex art. 1158 c.c. [evidentemente non rientrando né il frazionamento materiale dell'immobile, né la sua mancata concessione in locazione fra le cause interruttive tipiche e tassative di cui agli artt. 1165 e 1167 c.c. (v. supra, sub VII.3., punti (B) e (C)), non potendosi dunque ritenere in ogni caso fornita prova sufficiente a superare il principio dell'art. 1142 c.c. (v. supra, sub VII.3., punto (A))], occorre poi osservare che:
(A) la divisione materiale dell'immobile del 3° piano in due appartamenti è stata pacificamente attribuita non già ai convenuti, ma proprio allo (dominus, del Parte_4 resto, di tale piano) non solo da diversi testi [come (“mio zio, Testimone_2 Parte_4
… con la sua famiglia abitava il terzo piano dell'immobile di via Cristoforis n. 8 che all'epoca era ancora indiviso. Poi quando si è trasferito, lo ha diviso in due e lo ha dato in locazione”: cfr. test. , verbale del 5.10.2018) e il teste - indifferente, estraneo Testimone_2
alla compagine familiare e che ha reso dichiarazioni del tutto coerenti a quanto già riferito in sede possessoria (verbale 8.11.2017 del proc. n. 751/2017 R.G.) - Tes_1
(“l'appartamento del terzo piano inizialmente era unico e poi fu suddiviso dal sig. Parte_4
per poterlo locare”: cfr. test. , verbale del 5.10.2018), essendo stata
[...] Tes_1
invece riferita ai convenuti dalla sola (cfr. verbale del 21.03.2019), figlia Testimone_4
dei predetti (qualità ovviamente influente sulla relativa valutazione di attendibilità: cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239)], ma anche dagli stessi convenuti, nell'ambito della già menzionata comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 404 c.p.c. [“lo Pt_4 attualmente gode della locazione di due appartamenti … dopo aver modificato successivamente l'appartamento di tutto un piano della costruzione in due unità” (cfr. pag. 4 dell'all. 3 alla memoria attorea dell'8.05.2017)];
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(B) il primo rapporto locativo svoltosi con riguardo al 3° piano [rapporti via via succeditisi, del tutto pacifici e chiaramente emergenti per tabulas (cfr. all. 6, 7 e 8 all'atto di citazione di
1° grado), nonché concordemente riferiti da tutti i testi (cfr. verbali del 5.10.2018, del
17.01.2019 e del 21.03.2019) e anch'essi ammessi, a più riprese, nella menzionata comparsa del giudizio oppositorio (cfr. spec. pagg. 4 e 6 dell'all. 3 alla memoria attorea dell'8.05.2017)]
è stato poi collocato temporalmente dal teste (indifferente e pienamente Tes_1
attendibile, come appena evidenziato) ben prima del 2004, avendo egli invero riferito di aver
“effettuato lo spostamento di residenza nell'immobile locatomi dal sig. ” addirittura Pt_4
“nel 1989” [cfr. test. , verbale del 5.10.2018]. Tes_1
VII.5.- Non risultando pertanto complessivamente accoglibili le contestazioni svolte, pur a tal riguardo, dalla parte appellante incidentale [v. supra, sub VII.1.-VII.4.1.], non v'è dubbio che anche la doglianza di merito sia da disattendere, emergendo dagli atti di causa, quanto al 3° piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, un possesso ad usucapionem svoltosi “da sempre” ad immagine di un vero e proprio diritto dominicale
[trattandosi di costruzione anche a lui “appartenente” e di cui era vero e proprio
“comproprietario”, e non già titolare di un asserito e indimostrato diritto ex art. 1022 c.c.,
“sin dal momento della sua realizzazione” e “sin dalle origini” (v. supra, sub VII.2.2.)] e protrattosi, mediante godimento diretto o concessione in locazione a terzi e in difetto di prova ex adverso di alcuno specifico e tipico atto interruttivo, fin dal 1970 [v. supra, sub VII.
2. e sub VII.3.-VII.4.1.], e dunque senz'altro già ultra-ventennale al momento dell'instaurazione del giudizio nel 2016 [considerando che (2016 – 1970 =) 46 > 20].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione sia l'appello principale [v. supra, sub VI.-VI.5.], sia, tanto in rito quanto nel merito, quello incidentale [v. supra, sub V.-V.
6. e sub VII.-VII.5.], è evidente che, in difetto di ulteriori questioni delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alla statuizione sulle spese – qui di tipo compensativo – emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta di “vittoria di spese, competenze e onorari di
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entrambi i gradi di giudizio”, non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) – ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024,
n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], occorre separatamente esaminare i diversi rapporti processuali, distintamente vagliando, in specie, il rapporto degli appellanti in via principale rispetto all'appellante incidentale
[...]
[v. infra, sub IX.1.], all'appellato [v. TE Parte_5
infra, sub IX.2.] e infine al rimasto contumace [v. infra, sub IX.3.]. CP_2
IX.1.- Quanto alla prima relazione processuale (appellanti in via principale- appellante incidentale ), attesa la reiezione delle contrapposte TE impugnative e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1° ipotesi,
c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis vigente], occorre disporre l'integrale compensazione.
IX.2.- Quanto invece alla posizione dell'appellato , le spese Parte_5
seguono la soccombenza e sono poi liquidate come in dispositivo tenendo conto:
(A) sotto il versante subiettivo-solutorio: (a) dell'insussistenza di relazioni processuali diverse e ulteriori rispetto a quella con gli appellanti in via principale [non essendo intervenuta alcuna domanda c.d. trasversale nei suoi confronti da parte dell'altra appellata qui costituitasi];
(b) dell'unicità del compenso liquidabile [in ossequio all'art. 8, comma I, D.M. 55/2014, a mente del quale, come noto, “quando incaricati della difesa sono più avvocati”, “nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”];
(c) della richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. dei difensori di tale appellato – distrazione a cui poi ovviamente procedersi sulla base della mera dichiarazione [di per sé, come noto, del tutto “sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo, come noto, “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562;
Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ.,
15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
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(B) sotto il versante strettamente quantificatorio: (1) dell'applicabilità delle disposizioni del
D.M. 55/2014 e ss.mm. (considerando altresì l'aggiornamento, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis operante, di cui al D.M. 147/2022) e in particolare delle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014); (2) del valore della causa [da individuarsi, in ragione del suo oggetto (usucapione di immobili), in base all'art. 15 c.p.c. e dunque, non emergendo dagli atti di causa i valori catastali ivi indicati
(cfr. anche all. 3 alla citazione di 1° grado, non riportante il R.D. delle p.lle qui in scrutinio) e in base al criterio residuale ex art. 15, comma III, 2° parte, c.p.c., “di valore indeterminabile”, con applicabilità poi dello scaglione fino a € 26.000,00 (considerando la contenuta estensione della res, la non eccessiva complessità della vertenza e il pacifico principio per cui, ove il valore indeterminabile della vertenza precipuamente scaturisca, come nel caso de quo, dalla circostanza che “non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.”,
“lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può
[senz'altro] essere quello compreso tra Euro 5.200,01 [e] 26.000,00”: cfr. Cass. civ.,
13/01/2022, n. 968)]; (3) delle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857], nonché della non applicabilità, in difetto di specifica richiesta, della maggiorazione di cui all'art. 4, comma II,
2° periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014; (4) della necessità di apportare, infine, tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione, ex aliis, del limitato numero di attività svolte in questo grado e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (anche avendo riguardo alla posizione della parte qui vittoriosa rispetto alla pluralità di questioni specificamente controverse e dibattute fra le parti ulteriori), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.3.- Quanto, infine, all'appellato rimasto qui contumace ( – v. supra, CP_2
sub I.2.4.), alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando la reiezione del gravame proposto in via principale e il difetto di costituzione [non avendo tale parte, non costituita, ovviamente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e non essendo intervenuta per essa, attesa la reiezione della predetta impugnativa, alcuna modifica sfavorevole rispetto al 1° grado e dunque alcuna “soccombenza” idonea a
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“giustifica[re]” la sua “condanna al pagamento delle spese del giudizio” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
IX.4.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 497/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2020, pubblicata in data 29/07/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1760/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA le impugnative avanzate, in via principale e incidentale, e per l'effetto
CONFERMA la sentenza appellata;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra le parti appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la parte appellata, nonché appellante in via incidentale,
[...] [...]
; TE
3) CONDANNA le parti appellanti , e Parte_1 Parte_2
, in solido fra loro, alla refusione delle spese del presente Parte_3
grado in favore della parte appellata , spese liquidate Parte_5 in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e IVA come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei suoi difensori, dichiaratisi anticipatari;
4) NULLA per le spese del contumace CP_2
5) , con riferimento sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale, CP_8 della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 497/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3
proprio e n.q. di eredi di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. ), con l'avv. NORBERTO VENTOLINI (C.F.
[...] C.F._5
- pec: C.F._6 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. TE C.F._7
SEBASTIANO LUPPINO (C.F. CodiceFiscale_8
; Email_2
(C.F. , con gli avv.ti RENATO Parte_5 C.F._9
VIGNA (C.F. e MICHELE CERUSO CodiceFiscale_10 Email_3
(C.F. : ; CodiceFiscale_11 Email_4
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._12
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2020, pubblicata in data 29/07/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1760/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici - , Parte_1
, e (tutti eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
– essendo i primi tre i suoi figli e la la moglie, qui istante anche in
[...] Per_1
proprio) hanno adito il Tribunale di Palmi, evocando in giudizio le parti
[...]
, e (erede di TE CP_2 Parte_5
), instaurando il procedimento di 1° grado (proc. n. 1760/2016 R.G.) e ivi Persona_2
chiedendo di accertare e dichiarare - a fronte del pieno e pacifico possesso ultra-ventennale esercitato dal loro dante causa ( ) e, in seguito al suo decesso (19.01.2016), da Parte_4
essi attori - l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà su alcuni immobili siti in
Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, e in particolare: (a) della proprietà esclusiva dell'appartamento sito al 3° piano e identificato in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6 (con 2/3 in capo e 1/9 ciascuno in capo a , Persona_1 Parte_2 [...]
e ); (b) della comproprietà, in tal caso per 1/3, Parte_1 Parte_3
altresì del fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9 (con 2/9 in capo e 1/27 Persona_1
ciascuno in capo a , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
).
[...]
I.1.2.- Con comparsa del 13.02.2017 si sono poi costituiti i convenuti TE
, e , contestando le avverse
[...] CP_2 Parte_5 prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della
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domanda giudiziale per effetto di precedente giudicato (derivante dalla sent. n. 286/2005 – proc. n. 16/2004 R.G. del Tribunale di Palmi, nonché dalla sent. n. 83/2016-proc. n. 32/2008
R.G., sempre del Tribunale di Palmi) o, in subordine, continenza ex art. 39, comma II, c.p.c.
(rispetto al proc. n. 906/2016 R.G.), con relativa temerarietà della lite e presupposti per la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. [da liquidarsi in € 50.788,00 ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta più equa].
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 5 testi [ e (verbale del 5.10.2018), Tes_1 Testimone_2
e (verbale del 17.01.2019), nonché (verbale Tes_3 CP_3 Testimone_4
del 21.03.2019)], è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 501/2020, pubblicata il
29/07/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, la domanda attorea e per l'effetto dichiarato il loro acquisto per usucapione della sola proprietà sita in Gioia Tauro e identificata in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6, con quota di 3/9 in capo a e di 2/9 ciascuno in capo a Testimone_4 [...]
, e , rigettando TE CP_2 Parte_5
invece tutte le altre domande;
(b) compensato integralmente le spese processuali tra le parti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalle parti
[...]
, e (anche come eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduta nelle more – 19/05/2017), i quali hanno instaurato l'odierno Persona_1
giudizio di gravame (proc. n. 497/2020), ivi lamentando il mancato accoglimento della propria domanda di usucapione anche con riguardo al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9 e in particolare evidenziando:
(1) la contraddittorietà del predetto accoglimento solo parziale;
(2) l'erronea valutazione delle prove offerte e in specie dell'all. 10 fasc. attoreo;
(3) il difetto di specifica contestazione ex adverso (art. 115 c.p.c.).
I.2.2.- Con comparsa del 17.12.2020 si è poi costituita , TE
contestando le avverse prospettazioni e ivi in particolare:
(A) eccependo l'integrale infondatezza dell'appello;
(B) proponendo appello incidentale per: (1) erronea valutazione del già intervenuto giudicato
(sent. n. 286/2005 e sent. n. 83/2016); (2) erroneo riconoscimento dell'usucapione sull'appartamento sito al 3° piano e locato a . Persona_3
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I.2.3.- Con comparsa del 13.01.2021 si è poi costituito , Parte_5
contestando le avverse prospettazioni e ivi in particolare eccependo la violazione dell'art. 342
c.p.c. e in ogni caso l'integrale infondatezza del gravame proposto dalle parti
[...]
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
I.2.4.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte di rituale notifica, l'ulteriore appellato conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento CP_2
del 3.-4.04.2024.
I.2.5.- Con il medesimo provvedimento del 3.-4.04.2024, in difetto di ulteriori questioni da preliminarmente delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.6.- Con successivo provvedimento del 29.-30.04.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello formulato in via principale è da ritenersi ammissibile e scrutinabile ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.], considerando che nel gravame proposto risulta individuato in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendosi specifici punti di censura e formulandosi motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) parimenti ammissibile e scrutinabile risulta altresì l'appello incidentale proposto dalla
[v. supra, sub I.2.2.], in quanto, oltre a risultare anch'esso TE conforme al paradigma dell'art. 342 c.p.c., risulta altresì tempestivamente avanzato entro il decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché proposto nella comparsa del 17.12.2020 a fronte di udienza edittale (e dunque a prescindere dal differimento intervenuto in data 14.10.2020, di
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cui non è stato precisato il carattere ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c.) in data “14 gennaio 2021” (cfr. pag. 31 dell'atto di citazione in appello) e pertanto prima dello spirare del termine (20 giorni liberi prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione)] e altresì giustificato dalla richiesta di modifica, da parte delle parti appellanti principali e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando gli impugnanti principali a conseguire l'estensione della declaratoria di usucapione anche nei confronti delle particelle non riconosciute in prime cure -, sussistendo, pertanto e a prescindere dalla decorrenza del termine per impugnare, l'interesse a proporre appello incidentale ex art. 334
c.p.c., come noto sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso [cfr. Cass. civ., Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché succ. conf. – v., ex multis, Cass. civ., 28/03/2024, n. 8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ., 5/09/2022,
n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022, n. 23584; Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
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IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate - sia in via principale, sia in via incidentale – e va pertanto integralmente confermata la sentenza appellata.
V.- Occorre evidentemente muovere, a tal riguardo e in ossequio al predetto ordine logico- giuridico delle questioni [v. supra, sub II.], dalla 1° doglianza della parte appellante incidentale, riguardando quest'ultima una questione preliminare e potenzialmente assorbente -
e in specie l'asserita erronea valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, del già intervenuto giudicato (sent. n. 286/2005 e sent. n. 83/2016) [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1)].
V.1.- Secondo quanto eccepito a tal riguardo dalle parti convenute in prime cure [cfr. spec. pagg.
2-3 della comparsa del 13.02.2017], in particolare, le predette sentenze avrebbero già definitivamente accertato l'usucapione da parte loro del 3° piano piano dell'immobile sito in
Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, in Catasto al fg. 26, p.lla 726, sub 6, avendo la sentenza n. 286/2005 (resa all'esito del proc. n. 16/2004, avente ad oggetto domanda ex art. 1158 c.c. e instaurato da essi convenuti) in specie sia dichiarato la loro proprietà del suolo, sia accertato e dichiarato la loro proprietà dell'intero fabbricato e la sentenza n. 83/2016 (emessa all'esito del proc. n. 32/2008 R.G., riguardante opposizione di terzo instaurata dallo Parte_4
, dante causa degli attori di prime cure, avverso tale sentenza) poi confermato la piena
[...]
validità ed efficacia della predetta declaratoria.
V.2.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, nella sentenza qui gravata [cfr. pagg. 8-
12 della pronuncia di prime cure] si è correttamente e condivisibilmente evidenziato che entrambe le pronunce già rese dal Tribunale di Palmi non risultavano idonee a precludere la delibazione della specifica domanda di usucapione fatta valere in 1° grado e relativa, come detto, al 3° piano piano dell'immobile sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, considerando che:
(A) la sentenza n. 286/2005 pacificamente riguardava non già tale 3° piano (fg. 26, p.lla 726, sub 6), né invero il relativo fabbricato, ma il (solo) terreno sotteso (fg. 26, p.lla 1244), avendo le parti qui convenute ivi espressamente richiesto (non già nei confronti degli attori di prime cure, né del loro dante causa , bensì di +23) di Parte_4 Persona_4
“dichiarare che l'appezzamento di terreno di cui in premessa riportato nel NCT del comune di Gioia Tauro al foglio 26 particella 1244 mq 70 (ente urbano senza reddito) è di esclusiva proprietà in comune ed indiviso dei signori in ragione di ¼ CP_2 TE
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in ragione di ¼ in ragione di ½ (e cioè nella stessa misura della CP_1 Parte_6 proprietà sull'intero fabbricato) per avvenuta usucapione, essendo essi istanti stati nel continuo e pacifico possesso, animo domini, per oltre venti anni” [cfr. pag. 7 dell'atto di citazione instaurante il proc. n. 16/2004 (culminato con la predetta sent. n. 286/2005), allegato in uno alla memoria attorea di 1° grado del 23.05.2017] e il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda, conseguentemente dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione (solo) del terreno identificato dalla predetta particella 1244 del foglio 26 [cfr. pag. 7 della sentenza n. 286/2005, allegata sub 2 alla comparsa di costituzione dei convenuti del 13.02.2017];
(B) la sentenza n. 83/2016, essendo resa all'esito di opposizione di terzo dello Parte_4
avverso la predetta sentenza di usucapione del terreno (sent. n. 283/2005, già passata in giudicato), ovviamente non poteva in alcun modo vertere sul fabbricato (trattandosi di res pacificamente estranea alla sentenza opposta); tanto che, proprio a conferma di ciò, in tale sentenza ex art. 404 c.p.c. si dichiarava radicalmente “inammissibile” [cfr. pag. 5, 4° cpv., della sentenza n. 83/2016, prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del
13.02.2017] la richiesta della parte opponente di “revocare” la proprietà delle controparti
“dell'intero fabbricato” [cfr. pag. 8, 2° linea, dell'atto di citazione instaurante il proc. n.
32/2008 (culminato con la predetta sent. n. 83/2016), allegato sub 3 alla comparsa di costituzione del 13.02.2017], considerando che il presupposto sulla base del quale tale richiesta era stata formulata – i.e. l'assunto per cui proprio “con la sentenza” opposta il menzionato “fabbricato” sarebbe stato “acquisito per usucapione” [cfr. ancora pag. 8, 2° linea, dell'atto di citazione da ultimo menzionato] – era in realtà del tutto erroneo, avendo “la sentenza” opposta pacificamente “dichiara[to] l'intervenuto acquisto del fondo”, “e non del fabbricato”, rispetto al quale, “pertanto” e come evidente, “alcuna pronuncia” era stata o avrebbe potuto “essere resa” tanto nel proc. n. 16/2004, quanto, ovviamente, in tale procedimento oppositorio n. 32/2008 [cfr. pag. 5, 4° e 5° cpv., della sentenza n. 83/2016, prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del 13.02.2017].
V.3.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, l'odierna appellante incidentale ha poi qui contestato che alcuna domanda di usucapione avrebbe potuto a suo avviso essere legittimamente riproposta dagli eredi dello , trattandosi di Parte_4 domanda da quest'ultimo già fatta valere nell'ambito del predetto procedimento oppositorio n.
32/2008 [avendo lo ivi domandato non solo di “revocare” la proprietà delle Parte_4
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controparti, ma altresì di “costituire”, “alla luce delle ragioni e del pari diritto di comproprietà”, “il diritto di proprietà” anche proprio, per 1/3, “dell'intero fabbricato” (cfr. pag. 8, 2° e 3° linea, dell'atto di citazione instaurante il proc. n. 32/2008, culminato con la predetta sent. n. 83/2016, allegato sub 3 alla comparsa di costituzione del 13.02.2017)], con ulteriore domanda, quest'ultima, sulla quale il giudice dell'opposizione di terzo aveva tuttavia omesso di pronunciarsi e la cui riproposizione in sede diversa, non fatta valere in sede di appello avverso tale pronuncia, risultava ormai preclusa.
Tale contestazione è tuttavia evidentemente da disattendersi.
V.4.- E infatti, anche a voler accedere, in thesi, alla ricostruzione avanzata e a voler pertanto ritenere che il giudice dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. sia effettivamente incorso in infra- petizione [come prospettato dall'appellante incidentale, secondo la quale “il giudice dell'opposizione di terzo si è pronunciato infra petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c.”,
“omettendo” “di pronunciarsi, nel caso di specie, sulla costituzione del diritto di proprietà pro quota sull'intero fabbricato come richiesto” “dal nell'atto di Parte_7 opposizione di terzo alla sentenza di usucapione” (cfr. pagg. 19 e 21 della comparsa di costituzione in appello del 17.12.2020)], occorre osservare che ciò evidentemente non ne precludeva la riproposizione.
E ciò perché, come noto e qui da ribadirsi, proprio “in caso di omessa pronuncia su una domanda”, non v'è dubbio che “la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio”, considerando che in tal caso “deve sempre riconoscersi alla parte istante, alternativamente, o il diritto di denunziare
l'omissione in sede di gravame, ovvero quello di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale, e non sostanziale” e che “rispetto” a tale domanda, in quanto “res non più in iudicium deducta”, “viene meno [anche] la pendenza della controversia”; “sicché, riproposta la domanda in separato giudizio”, non è “ravvisabile litispendenza” ed essa è ivi senz'altro liberamente coltivabile, atteso che non solo “non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno”, poiché in alcun modo realizzatosi, ma altresì, considerata l'“omessa pronuncia”, “non può essere opposta [alc]una preclusione derivante dalla … precedente sentenza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 1/12/2022, n. 35382; Cass. civ., 2/05/2018, n. 10406; Cass. civ., 7/03/2016, n. 4388; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11356;
Cass. civ., 30/05/2002, n. 7917; Cass. civ., 9/10/1998, n. 10029; Cass. civ., 3/12/1996, n.
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10768; Cass. civ., 22/03/1995, n. 3260; Cass. civ., 27/07/1993, n. 8381; Cass. civ., 4/10/1986,
n. 5895; Cass. civ., 28/05/1981, n. 3521].
V.5.- Effetto preclusivo, peraltro, qui pacificamente insussistente e senz'altro non prospettabile anche a voler ritenere che l'ulteriore domanda dell'opponente, più che pretermessa, sia stata oggetto di statuizione implicita in sede di opposizione ex art. 404 c.p.c.;
e ciò considerando, in particolare, che nella sent. n. 83/2016 si era chiaramente evidenziato che l'usucapione del fabbricato era questione senz'atro estranea al thema decidendum, vertendo quest'ultimo sulla “proprietà” solo “del fondo”, “e non del fabbricato”, e pertanto
“alcuna pronuncia” [tanto di “revoca”, quanto, ovviamente e conseguentemente, di accertamento e “costituzione” del diritto dominicale] era stata o avrebbe potuto “essere resa”
“sulla proprietà del fabbricato”, trattandosi di questione del tutto “inammissibile” [cfr. pag.
5, 4° e 5° cpv., della sentenza prodotta sub 4 alla comparsa di costituzione dei convenuti del
13.02.2017].
Pronuncia di espressa “inammissibilità”, quest'ultima, pertanto estesa anche alla domanda di usucapione del fabbricato [intimamente connessa e strettamente consequenziale alla richiesta di “revoca” (“revocare il diritto di proprietà … dell'intero fabbricato … e per l'effetto … costituire il diritto di proprietà … dell'intero fabbricato”) e preclusa dall'impossibilità di rendere in tale sede “alcuna pronuncia”, anche di accertamento dell'usucapione, “sulla proprietà del fabbricato” - incentrandosi, del resto, anche la pronuncia ex art. 404 c.p.c. solo e soltanto sul “diritto di proprietà del fondo”, “e non del fabbricato” (cfr. pagg.
4-5 della sent.
n. 83/2016)] e chiaramente inidonea a precludere la riproposizione della domanda ex art. 1158 c.c.,, considerando, come noto, che “la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio” [cfr., da ultimo ed evidenziando che si tratta vero e proprio “diritto processuale vivente”, Cass. civ., 24/07/2024,
n. 20636; Cass. civ., 17/01/2022, n. 1252; Cass. civ., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110; Cass. civ., 19/05/2021, n. 13603; Cass. civ., 22/10/2020, n. 23130; Cass. civ., 16/04/2019, n. 10641;
Cass. civ., 16/12/2014, n. 26377].
V.6.- Chiarito, pertanto, che la domanda di usucapione del 3° piano del fabbricato poteva essere qui senz'altro riproposta [tanto in caso di infra-petizione (v. supra, sub V.4.), quanto se
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oggetto di implicita statuizione, poiché di inammissibilità (v. supra, sub V.5.)] e non risultava evidentemente preclusa dalle sentenze n. 286/2005 e n. 83/2016 [poiché riguardanti
“l'intervenuto acquisto del fondo”, “e non del fabbricato” (v. supra, sub V.2.)], è evidente che tale 1° motivo di gravame incidentale – compendiato supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1) e qui prioritariamente esaminato poiché vertente su profili in rito (v. supra, sub V.) – sia da integralmente disattendere.
VI.- Procedendo ora al merito della vertenza e in particolare allo scrutinio dell'appello proposto da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
esso precipuamente verte, come detto, sul mancato accoglimento della domanda di usucapione, oltre che con riguardo al 3° piano del fabbricato oggetto di causa [p.lla 726, fg.
26, sub 6], anche con riguardo agli ulteriori immobili di cui al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7,
8, 9.
VI.1.- Mancato accoglimento, quest'ultimo, a fondamento del quale il Tribunale di prime cure ha sottolineato che rispetto a tali “beni” “l'istruttoria non [aveva] evidenziato elementi idonei
a supportare la domanda di usucapione spinta dagli attori” [cfr. pagg. 30-31 della sentenza di prime cure], con statuizione pacificamente corretta e condivisibile e qui senz'altro da ribadirsi pur a fronte delle contestazioni fatte valere a tal riguardo dagli appellanti in via principale [v. supra, sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)].
VI.2.- Muovendo, in particolare, dal 1° profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], incentrato sull'asserita “contraddittorietà” fra il riconoscimento dell'usucapione per il 3° piano del fabbricato e il mancato riconoscimento invece rispetto a tali ulteriori immobili, è del tutto evidente che si trattasse di domande diverse e riguardanti res distinte, non sussistendo fra esse alcun legame o alcuna co-implicazione logico-giuridica tale da imporre il ripercuotersi e il riverberarsi delle vicende (accoglimento o reiezione) fra l'una e l'altra, non essendovi invero alcuna necessità (né logica, né giuridica) di giungere ad analoghi esiti e dunque evidentemente non ricorrendo alcuna aporia o contraddizione nelle diverse statuizioni emesse.
VI.2.1.- Tale diversità di statuizioni, pienamente coerente e del tutto legittima, risulta nel caso di specie altresì del tutto corretta e condivisibile, essendo conforme e ampiamente giustificata rispetto alle evidenze in atti, tutte invero deponenti per l'usucapione, ma solo in parte qua [a tal riguardo da confermarsi (v. infra, sub VII.5.)] e in particolare solo rispetto al
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terzo piano (sub 6, p. 726 foglio 26) del fabbricato sito in Gioia Tauro, alla Via De
Cristoforis n.8.
E ciò considerando sia quanto emergente per tabulas [considerando, e.g. e al di là dell'evidente insufficienza dei documenti invocati rispetto al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8,
9 (v. infra, sub VI.3.-VI.3.1.), che i canoni locativi (cfr. all. 6, 7 e 8 fasc. attoreo di 1° grado) risultavano pacificamente versati dagli inquilini del terzo piano (v. infra), che le lamentele per i “danni da infiltrazioni d'acqua” (cfr. all. 12 medesimo fasc.) risultavano rivolte dal conduttore del terzo piano (v. infra) e che anche negli atti difensivi, qui prodotti, dei CP_4 procedimenti n. 16/2004 e n. 32/2008 parimenti si evidenziava che lo “ ” aveva Parte_4 agito “per la tutela dei suoi diritti di proprietario” nei confronti del predetto conduttore CP_4
del terzo piano (cfr. pag. 5 della citazione originante il proc. n. 32/2008, prodotto sub all. 3 in uno alla comparsa del 13.02.2017) e che la “quota di comproprietà” del fabbricato di cui il predetto ” aveva “sempre goduto” e “occupa[to]”, anche fruendo di “due Parte_4 locazioni”, era di “un piano”, i.e. proprio e solo del predetto terzo piano (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione nel proc. n. 32/2008, prodotta sub all. 3 alla memoria istruttoria attorea dell'8.05.2017)], sia le convergenti dichiarazioni dei testi escussi, avendo gli stessi fatto tutti riferimento proprio e solo al 3° piano [confermando il capitolo n. 6) a pag. 16 della
2° memoria attorea (e dunque che “il sig. , con la propria famiglia, stabilì la Parte_4
propria residenza al terzo piano del Fabbricato sito in Gioia Tauro, alla Via De Cristoforis
n.8, Angolo Via Vittorio Emanuele, quale proprietario dello stesso”, come riscontrato tanto da
, v. pag. 2 del verbale del 5.10.2018, quanto da v. pag. 2 Tes_1 Testimone_4 del verbale del 21.03.2019) e altresì dichiarando, e.g., “ho abitato … nell'appartamento posto al terzo piano del fabbricato sito in Gioia Tauro via De Cristoforis 8. I sigg.ri e Persona_1
erano i mei locatori”, “i sigg.ri hanno abitato, intorno agli Parte_4 Parte_8
anni 1970, ovvero subito dopo che il fabbricato è stato costruito, nell'appartamento posto al terzo piano del predetto fabbricato, che poi ho condotto in locazione, in quanto io ero loro vicino di casa”, “l'appartamento del terzo piano inizialmente era unico e poi fu suddiviso dal sig. per poterlo locare” (test. , udienza del 5.10.2018); “mio zio, Parte_4 Tes_1
… abitava il terzo piano dell'immobile di via Cristoforis n. 8 che all'epoca Parte_4 era ancora indiviso. Poi quando si è trasferito, lo ha diviso in due e lo ha dato in locazione”,
“mio zio mi chiese di interessarmi di un problema riguardante il pagamento delle bollette dell'acqua, sempre in relazione all'appartamento del terzo piano, perché gli inquilini
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rischiavano l'interruzione del servizio da parte del ” (test. Controparte_5 [...]
, udienza del 5.10.2018); “so che nel 2012 ci sono stati dei problemi di infiltrazioni Tes_2
provenienti dal piatto doccia dell'appartamento posto al piano terzo, che per me era del sig.
” (test. udienza del 17.01.2019); “mio zio abitava l'appartamento Pt_4 Tes_3 Pt_4 in Gioia Tauro alla via De Cristoforis 8”, “l'appartamento di mio zio è al terzo piano del fabbricato di via De Cristoforis” (test. udienza del 17.01.2019); CP_3
“l'appartamento di cui si tratta è posto al terzo piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla via De Cristoforis, 8”, “l'appartamento del terzo piano è stato locato al dai miei zii CP_4
e sin dal 2004 circa”, “ricordo che nell'appartamento del terzo Persona_1 Parte_4 piano lavorò la ditta che ne fece la suddivisione in due appartamenti più piccoli” CP_6
(test. Sorace , udienza del 21.03.2019)]. Tes_4
VI.3.- Né, a fronte di tali evidenze univocamente convergenti verso l'usucapione del 3° piano, può ritenersi che gli elementi documentali offerti ex latere actoris risultassero comunque idonei a supportare la domanda ex art. 1158 c.c. anche in merito agli altri beni e che in particolare risultasse decisivo in tal senso il documento prodotto sub all. 10 fasc. attoreo di 1° grado [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.3.1.- E infatti, come già condivisibilmente evidenziato in prime cure [cfr. pagg. 30-31 della sentenza appellata] e diversamente da quanto qui prospettato [cfr. pagg. 22-28 dell'atto di appello, nonché pagg. 12-14 della comparsa conclusionale d'appello], ferma la pacifica insufficienza e inidoneità dimostrativa delle ulteriori emergenze in atti [ivi compresa la comparsa nel giudizio ex art. 404 c.p.c., invero recante specifico riferimento all'“occupazione” e spettanza in capo allo del solo “piano” terzo, non già, Parte_4
anche solo pro quota, rispetto agli altri beni (v. pag. 31, 3° cpv., della pronuncia di 1° grado, nonché supra, sub VI.2.1.)], non v'è dubbio che anche il documento qui specificamente invocato (all. 10 fasc. attoreo di 1° grado) risultasse e tuttora risulti privo di ogni concludenza e decisività probatoria, in quanto:
(A) non connotato da sicura e pacifica riferibilità agli immobili de quibus (fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9), non potendo evidentemente ritenersi sufficiente a tal riguardo la mera menzione, in fogli non firmati (v. infra), di indicazioni come “conto magazzino” e “conto condominio” (cfr. all. 10 fasc. attoreo di 1° grado), trattandosi di indicazioni generiche e chiaramente inidonee a senz'altro provare il possesso, pro quota, degli immobili de quibus – e ciò altresì considerando, come condivisibilmente evidenziato in prime cure, che la
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“partecipazione ad alcune delle spese ivi previste (es. facciata, autoclave) … sarebbe spettata anche soltanto per la proprietà dell'appartamento del sub 6”, non necessariamente presupponendo o dimostrando, dunque, anche la comproprietà di tali altri beni [cfr. pag. 31,
2° cpv., della pronuncia di 1° grado];
(B) pressoché integralmente composto, poi e come detto, da fogli non firmati – ad eccezione, nell'ambito delle n. 20 pagine dell'allegato, di un solo foglio sottoscritto, in ogni caso evidentemente non dirimente [poiché anch'esso privo di alcuna chiara riferibilità alla vicenda e alle res qui in esame, ivi riportandosi solo la rimessione di una somma (“per incarico di rimetto la soma di £. 3.307.000”) senza alcuna indicazione né del titolo, Pt_9
né dell'imputazione: cfr. pag. 13 dell'all. 10 fasc. attoreo di 1° grado] – e dunque ex se inidonei a valere come scritture ex artt. 2702 e ss. c.c. [“essendo la sottoscrizione”, come noto, “un elemento essenziale della scrittura privata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/08/2007,
n. 18323; Cass. civ., 9/07/2001, n. 9289; Cass. civ., 24/01/1995, n. 801; Cass. Civ.,
12/03/1994, n. 2389)];
(C) insuscettibile, infine, di essere qui comunque valorizzato, a fronte di tale carenza, tanto se proveniente, in thesi, dalle stesse parti attrici o, in termini equivalenti (versando dante causa ed eredi, in chiave processuale, in posizione del tutto sovrapponibile), dal loro de cuius [atteso che, come noto, “un documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene non costituisce prova in favore della parte stessa” (cfr., ex multis, Cass. civ., 27/04/2016, n.
8290)], quanto se redatto, come prospettato dagli odierni appellanti, da terzi estranei al giudizio [essendo pacifico che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio”, né “hanno efficacia di prova” “in ordine ai fatti da esse attestati”, trattandosi di elemento che
“da solo” senz'altro “non soddisfa l'onere probatorio” e invero del tutto inidoneo anche soltanto a “fornire utili elementi di convincimento” nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non vi siano “altre circostanze” a supporto, considerando che tale difetto “di corroborazione” chiaramente ne esclude qualsivoglia utilizzabilità da parte del giudice - nell'ambito, peraltro, di “potere ampiamente discrezionale”, pacificamente “non” “censurabile” e il cui mancato esercizio non esige alcuna giustificazione (atteso che ne “va motivatamente giustificato l'uso
e non invece il non uso”) – anche solo come “prova atipica o innominata”: cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/09/2022, n. 27365; Cass. civ., 4/11/2021, n. 31588; Cass. civ.,
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6/12/2019, n. 31974; Cass. civ., 23/10/2017, n. 24976; Cass. civ., 7/11/2014, n. 23788; Cass. civ., 22/11/2012, n. 20673; Cass. civ., 27/07/2004, n. 14122; Cass. civ., 24/02/2004, n. 3642].
VI.4.- Parimenti non decisivo, infine, può ritenersi il qui invocato principio di non contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VI.4.1.- E infatti, vertendosi in tipico giudizio petitorio – di per sé finalizzato ad attribuire definitiva certezza giuridica ad una situazione rilevante per l'ordinamento nel suo complesso
[incidendo sullo sviluppo dei complessivi rapporti inter-subiettivi, anche nei confronti di terzi ed ex tunc (estinguendosi con la declaratoria ex art. 1158 c.c., per effetto della c.d. retroattività reale, le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario: cfr. Cass. civ.,
28/06/2000, n. 8792 e Cass. civ., 3/12/2015, n. 25964) e vertendo sulla situazione dominicale di beni immobili, la cui veridicità risponde ad interessi anche pubblicistici (essendo del resto presidiata dalla Conservatoria dei RR.II.) e per il cui traffico giuridico non può in alcun modo operare il principio di non contestazione (occorrendo la forma scritta ad substantiam e dunque ivi “non potendo” affatto “valere un'ipotetica non contestazione”, essendo pacifico che “il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. … non opera nel caso in cui … la legge impone la forma scritta ad substantiam”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/04/2025, n. 9733;
26/04/2023, n. 10941; Cass. civ., 17/10/2018, n. 25999; Cass. civ., 10/08/2001, n. 11054) - è evidente che la mera mancata contestazione del convenuto di per sé non valga a esonerare l'attore dalla prova dei presupposti dell'usucapione, né ad “esimer[e]” il giudice dalla verifica degli “elementi costitutivi dell'usucapione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/07/2010, n. 17322 e
Cass. civ., 18/03/2004, n. 5487) - verifica del resto correttamente compiuta in prime cure anche con riguardo al 3° piano del fabbricato (cfr. pagg. 18-30 della sentenza di 1° grado), con richiesta parimenti esaminata e scrutinata nel merito dal Tribunale e ritenuta ivi accoglibile non già per il difetto di specifica contestazione (pur ravvisabile, in termini del tutto analoghi, anche a tal riguardo: cfr. pag. 18, 1° cpv., della pronuncia appellata), ma per la sussistenza, in tal caso, di chiare evidenze probatorie a conforto e sostegno della domanda di usucapione.
E ciò considerando che, in caso di domanda ex “art. 1158 c.c.”, non v'è dubbio che “il giudice” “deve accertare” “la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore” “indipendentemente dalle difese del convenuto” e in ogni caso, “non esorbita[ndo] dall'ambito della potestas iudicandi”, pertanto, il giudice che, “a prescindere dal fatto che il convenuto … abbia o meno sollevato al riguardo eccezione alcuna”, nel caso
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di “difetto” “delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda” [“condizioni” senz'altro non ravvisabili con riguardo ai cespiti di cui al fg. 26, p.lla 726, sub 1, 2, 3, 7, 8, 9, non sussistendo chiare evidenze, né documentali (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.), né dichiarative
(v. supra, sub VI.2.1.), a tal riguardo], proceda, come doveroso e necessario e in ossequio ai principi di legge, a rigettare la domanda ex art. 1158 c.c. [cfr. ancora Cass. n. 17322/2010, cit., e Cass. n. 5487/2004, cit.].
VI.5.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte, le complessive contestazioni fatte valere dalle parti appellanti , Parte_1 Parte_2
e [v. supra, sub VI.2.-VI.4.1.], è evidente che ciò
[...] Parte_3
imponga, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, il rigetto del relativo gravame da essi proposto in via principale.
VII.- Parimenti meritevole di integrale reiezione, come anche in tal caso già evidenziato [v. supra, sub IV.], risulta altresì l'appello avanzato in via incidentale dalla
[...]
, non risultando in particolare accoglibile, oltre al motivo in rito [v. TE
supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1), nonché supra, sub V.-V.6.], anche la doglianza nel merito [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (2)], fondata, in specie, sull'asserito difetto dei presupposti per il riconoscimento dell'usucapione con riguardo all'appartamento del 3° piano del fabbricato oggetto di causa locato a e in specie, ad avviso dell'appellante Controparte_7
incidentale, di uno spatium temporis sufficiente (“venti anni”) per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
VII.1.- A sostegno di ciò tale parte ha dedotto che l'altrui possesso ad usucapionem poteva ritenersi esercitato solo dal 2004 [con relativo decorso, a fronte dell'instaurazione del giudizio nel 2016, di un periodo solo infra-ventennale] e non già in precedenza, e in particolare:
(a) né fino a 1974, atteso che lo e i suoi familiari avevano ivi dimorato solo Parte_4
per diritto di abitazione loro concesso dai convenuti;
(b) né dal 1974 al 1989, periodo nel quale l'appartamento rimaneva libero;
(c) né, infine, dal 1989 al 2004, considerando che nel 1989 l'immobile veniva diviso dai convenuti, e non già dalla controparte ( ), e che la prima concessione in Parte_4 locazione d parte di quest'ultimo sarebbe poi intervenuta solo a partire dal 2004.
Tale ricostruzione è tuttavia da disattendersi, risultando tali contestazioni da disattendersi per le ragioni qui di seguito indicate [v. infra, sub VII.2.-VII.4.1.].
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VII.2.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° rilievo [v. supra, sub VII.1., punto (a)], riguardante il periodo iniziale del possesso attoreo [1970-1974], è evidente che sia da rigettarsi.
E infatti, non v'è dubbio che la circostanza, del tutto pacifica e incontroversa, che lo Parte_4
e i suoi familiari senz'altro stabilmente abitassero nell'immobile qui in scrutinio (i.e.
[...]
il 3° piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8) sin dal 1970 [come pacificamente emerso in giudizio e altresì chiaramente riferito dai diversi testi escussi, i quali hanno confermato, e.g., che “i sigg.ri hanno abitato, intorno agli anni 1970, Parte_8
ovvero subito dopo che il fabbricato è stato costruito, nell'appartamento posto al terzo piano del predetto fabbricato” (cfr. test. , verbale del 5.10.2018), “so che mio zio, Tes_1
, aveva trasferito la propria abitazione nel fabbricato di via Cristoforis n. 8, Parte_4 dal 1970” (cfr. test. , verbale del 5.10.2018), nonché riscontrato il capitolo n. Testimone_2
6) della 2° memoria attorea (e dunque che “a far data dal 1970 il sig. , con la Parte_4
propria famiglia, stabilì la propria residenza al terzo piano del Fabbricato sito in Gioia
Tauro, alla Via De Cristoforis n. 8, Angolo Via Vittorio Emanuele, quale proprietario dello stesso”, come confermato sia da , v. pag. 2 del verbale del 5.10.2018, sia da Tes_1
v. pag. 2 del verbale del 21.03.2019)] non può essere in alcun modo Testimone_4 correlata a un mero “diritto di abitazione” asseritamente concesso dai Parte_10
[come sostenuto in 1° grado (peraltro del tutto tardivamente, trattandosi di argomento introdotto solo in sede di comparsa conclusionale: cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa del
13.01.2020) e qui nuovamente invocato dall'odierna appellante incidentale (v. spec. pag. 25 della comparsa del 17.12.2020)].
E infatti, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in 1° grado [v. pag. 21 della sentenza appellata] e qui senz'altro da ribadirsi, è evidente che tale prospettazione risulti pacificamente confliggente sia con quanto emergente per tabulas [v. infra, sub VII.2.1.], sia con quanto non contestato e persino nitidamente ammesso ex adverso [v. infra, sub VII.2.2.].
VII.2.1.- Quanto ai riscontri documentali, è evidente che tale asserito diritto ex art. 1022 c.c., oltre a non risultare confortato dal benché minimo scritto o documento pattizio [pur qui evidentemente necessario, atteso il vincolo della forma scritta ad substantiam (cfr. art. 1350,
n. 4), 3° ipotesi, c.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 21/05/1990, n. 4562 e Cass. civ., 24/02/2021, n. 5061), con difetto che, “attenendo a norma di ordine pubblico”, è poi sempre “rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. civ.,
8/09/2022, n. 26532)], risulti altresì pacificamente contrastante con le ulteriori evidenze in
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atti [considerando, e.g. e oltre alle chiare e nitide ammissioni contenute nella comparsa depositata nel procedimento ex art. 404 c.p.c. (v. infra, sub (VII.2.2.)), che lo “ Parte_4
” risultava già fra gli intestatari sia della “licenza di costruzione”, risalente al 1968, del
[...]
fabbricato (cfr. all. 1 alla citazione di 1° grado), sia della successiva “licenza per la sopraelevazione”, concessa nel 1970 (cfr. all. 4 alla citazione di 1° grado), con indicazioni documentali in alcun modo smentite o aliunde giustificate dai convenuti e ovviamente deponenti, in uno a tutti gli elementi in atti, per la sua qualità, già ab origine, di vero e proprio comproprietario e non già di mero titolare di un – ipotetico e indimostrato - diritto ex art. 1022
c.c. asseritamene concessogli (chiaramente non coerente, né giustificante il rilascio a sé delle predette licenze di costruzione e sopraelevazione - compatibili, per converso, proprio con la sua qualità di comproprietario del bene fin dalla sua edificazione)].
VII.2.2.- A ciò occorre poi aggiungere, a riprova di quanto precede e ad ulteriore smentita della prospettata concessione allo e al suo nucleo familiare di un asserito Parte_4
“diritto di abitazione”, che le stesse parti convenute di prime cure non solo non hanno tempestivamente e specificamente contestato che lo usufruiva del predetto Parte_4
fabbricato come vero e proprio comproprietario, essendo del resto già proprietario di quota parte del suolo sotteso (70 m2) e avendo altresì partecipato all'edificazione del fabbricato
[come puntualmente dedotto ex latere actoris (v. pagg. 3-4, 6 e 8 dell'atto di citazione di 1° grado), non tempestivamente contestato dai convenuti (cfr. comparsa del 13.02.2017) e del tutto coerente, del resto, con le già menzionate licenze di costruzione anche a lui rilasciate
(cfr. ancora all. 1 e 4 fasc. attoreo di 1° grado)], ma hanno altresì chiaramente e specificamente ammesso tale comproprietà nell'ambito della menzionata comparsa del procedimento di opposizione ex art. 404 c.p.c. [qui ovviamente utilizzabile – potendosi pacificamente adoperare anche “le ammissioni contenute in un atto” difensivo depositato in
“un diverso giudizio”, ove ritualmente riprodotto, e risultando “le ammissioni contenute negli scritti difensivi” senz'altro “valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” a prescindere dalla circostanza che “l'atto sia sottoscritto dalla parte personalmente” (cfr., ex multis, Cass. civ., 3/12/2021, n. 38282 e Cass. civ., 28/09/2018, n. 23634)], ove invero tali parti, a più riprese, hanno inequivocabilmente sottolineato che la “costruzione” “appartiene allo stesso , pro quota, con gli altri comproprietari”, trattandosi di “costruzione” Pt_4
“sorta con unico progetto, con il pieno accordo di tutti” - e in particolare di “tutti i comproprietari, compreso lo ” - “per le quote a ognuno spettanti” e “di cui ha parte, Pt_4
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pro quota, inscindibilmente” e “sin dal momento della sua realizzazione”, “lo stesso ”, Pt_4 titolare di “un diritto di comproprietà”, al contempo, sull'“intero edificio” e “anche sul suolo de quo” e “inscindibilmente” “parte”, “sin dalle origini (anno 1968)”, “dello stesso rapporto giuridico che ha dato luogo alla realizzazione dell'intero immobile”, essendo lo “ ”, in Pt_4 definitiva, “da sempre comproprietario pro quota della costruzione” [cfr. pagg. 3, 4, 6, 7, 8 e
11 dell'all. 3 alla memoria istruttoria attorea dell'8.05.2017].
VII.3.- Parimenti da disattendere è altresì la 2° contestazione [v. supra, sub VII.1., punto
(b)], afferente, in tal caso, il periodo, dal 1974 al 1989, nel quale lo e la sua Parte_4 famiglia si erano trasferiti dall'immobile qui in esame (i.e. il 3° piano dello stabile sito in
Gioia Tauro, alla Via De Cristoforis n. 8).
E ciò considerando, come già sottolineato in prime cure [cfr. pag. 27 della sentenza di prime cure] e qui da ribadirsi, che:
(A) è del tutto pacifico ed evidente che, risultando univocamente dimostrato, in capo allo
, il possesso sia in tempo più remoto (almeno dal 1970, come incontroverso, Parte_4
emergente per tabulas e altresì confermato da tutti i testi escussi: v. supra, sub VII.2.-
VII.2.2.), sia in epoca successiva (dal 1989 e poi dal 1996 – v. infra, sub VII.4.), per il periodo intermedio vigesse la c.d. presunzione di continuità ex art. 1142 c.c., in virtù della quale e come noto, una volta provato il possesso di un dato soggetto in due tempi diversi, il possesso è da ritenersi proseguito anche fra il primo ed il secondo tempo, non essendo in tal caso onere dell'istante fornire la prova del suo possesso per ogni singolo momento del periodo considerato, ma essendo invece “a carico della controparte” “l'onere” di fornire prova contraria, essendo appunto la parte “che neghi essersi verificata l'usucapione” “tenuta
a dimostrarne l'intervenuta interruzione” [cfr. Cass. civ., 9/02/2017, n. 3517, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/07/2005, n. 15496; Cass. civ., 25/09/2002, n. 13921; Cass. civ., 4/03/1997,
n. 1925; Cass. civ., 11/11/1986, n. 6591];
(B) al fine di adempiere alla prova de qua era pertanto precipuo onere proprio dei convenuti dimostrare l'esistenza di specifici atti interruttivi rientranti fra quelli “tassativamente” indicati [essendo pacifico che “in tema di possesso ad usucapionem … la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti”, atteso che “la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti” (cfr., ex multis, Cass. 28/02/2019, n. 6029; Cass. civ., 27/08/2012,
n. 14659; Cass. civ., 25/07/2011, n. 16234; Cass. civ., 11/06/2009, n. 13625)], gravando,
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pertanto, proprio e solo su tali convenuti l'onere di dimostrare uno di tali, tipici e tassativi, atti interruttivi [tanto civili (ex art. 1165 c.c., rinviante, nei limiti di compatibilità, agli artt.
2943 e ss.), quanto naturali (ex art. 1167 c.c.)];
(C) del tutto irrilevante a tal fine, invece e considerando che “il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto”, può ritenersi “la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo”, che “non è di per sé idonea” a “produrre l'indicata interruzione” (cfr. Cass. civ.,
1/06/2025, n. 14744 e già Cass. civ., 28/11/1981, n. 6349), non valendo invero tale semplice omissione a integrare, come evidente, né una causa di interruzione civile [non trattandosi né di un atto negoziale espressamente attributivo nei confronti di terzi (Cass. civ., 23/06/2006, n.
14654; Cass. civ., 15/12/1992, n. 13211; Cass. civ., Sez. un., 14/01/1987, n. 192), né di un'azione giudiziale del proprietario volta a privare l'aspirante usucapiente del bene (non essendo sufficienti, a tal fine e come noto, né le mere diffide - cfr., fra le tante, Cass. civ.,
6/05/2014, n. 9682; Cass. civ., 11/07/2011, n. 15199; Cass. civ., 23/11/2001, n. 14917; Cass. civ., 4/08/1988, n. 4837; Cass. civ., 15/12/1992, n. 13211 -, né invero le domande giudiziali, ove non veicolanti una “pretesa incompatibile” con la prescrizione c.d. acquisitiva - cfr. Cass. civ., 15/10/2015, n. 20815; Cass. civ., 30/03/2006, n. 7509; Cass. civ., 14/05/2001, n. 6647;
Cass. civ., 11/08/1990, n. 8190)], né una causa di interruzione naturale [occorrendo a tal riguardo, come noto, uno specifico fatto ab externo che determini, coattivamente, la privazione fisica del possesso del bene, essendo invece del tutto irrilevante la semplice e volontaria omissione dell'esercizio – e ciò perché, come detto, “la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo”, “anche se provata”, non incide sulla permanenza del possesso e non vale ex se a integrare una causa di interruzione dell'usucapione (cfr. ancora Cass. n. 14744/2025, cit., e Cass. n. 6349/1981, cit., nonché, sul tema, Cass. civ., 18/04/1996, n. 3660; Cass. civ., 20/03/1976, n. 1025; Cass. civ., 08/05/1957,
n. 1593)].
VII.3.1.- A fronte di ciò, non avendo i convenuti ottemperato al carico dimostrativo su di essi specificamente gravante [v. supra, sub VII.3., punto (A)] e non avendo in particolare dimostrato alcun (tipico e tassativo) atto interruttivo [limitandosi a invocare “la semplice assenza di manifestazioni del rapporto materiale per un dato periodo”, e dunque una circostanza pacificamente inidonea a produrre l'interruzione del termine ex art. 1158 c.c. (v.
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supra, sub VII.3., punti (B) e (C), nonché, da ultimo, Cass. n. 14744/2025, cit.)], è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, anche tale seconda contestazione sia da rigettarsi.
VII.4.- Analogamente meritevole di reiezione risulta, infine, anche la deduzione critica relativa al periodo dal 1989 al 2004 [v. supra, sub VII.1., punto (c)] e fondata, in tal caso, sulla prospettata carenza di utile possesso ad usucapionem prima del 2004 per l'asserita realizzazione della divisione del 3° piano, nel 1989, da parte dei soli convenuti, sia sul difetto di rapporti locativi riferibili al predetto 3° piano prima del 2004.
VII.4.1.- E tuttavia, ferma la pacifica ed evidente inidoneità delle circostanze dedotte a integrare, già in astratto e pur ove effettivamente riscontrate (e dunque diversamente dal caso di specie: v. infra), atti interruttivi dell'altrui possesso ex art. 1158 c.c. [evidentemente non rientrando né il frazionamento materiale dell'immobile, né la sua mancata concessione in locazione fra le cause interruttive tipiche e tassative di cui agli artt. 1165 e 1167 c.c. (v. supra, sub VII.3., punti (B) e (C)), non potendosi dunque ritenere in ogni caso fornita prova sufficiente a superare il principio dell'art. 1142 c.c. (v. supra, sub VII.3., punto (A))], occorre poi osservare che:
(A) la divisione materiale dell'immobile del 3° piano in due appartamenti è stata pacificamente attribuita non già ai convenuti, ma proprio allo (dominus, del Parte_4 resto, di tale piano) non solo da diversi testi [come (“mio zio, Testimone_2 Parte_4
… con la sua famiglia abitava il terzo piano dell'immobile di via Cristoforis n. 8 che all'epoca era ancora indiviso. Poi quando si è trasferito, lo ha diviso in due e lo ha dato in locazione”: cfr. test. , verbale del 5.10.2018) e il teste - indifferente, estraneo Testimone_2
alla compagine familiare e che ha reso dichiarazioni del tutto coerenti a quanto già riferito in sede possessoria (verbale 8.11.2017 del proc. n. 751/2017 R.G.) - Tes_1
(“l'appartamento del terzo piano inizialmente era unico e poi fu suddiviso dal sig. Parte_4
per poterlo locare”: cfr. test. , verbale del 5.10.2018), essendo stata
[...] Tes_1
invece riferita ai convenuti dalla sola (cfr. verbale del 21.03.2019), figlia Testimone_4
dei predetti (qualità ovviamente influente sulla relativa valutazione di attendibilità: cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239)], ma anche dagli stessi convenuti, nell'ambito della già menzionata comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 404 c.p.c. [“lo Pt_4 attualmente gode della locazione di due appartamenti … dopo aver modificato successivamente l'appartamento di tutto un piano della costruzione in due unità” (cfr. pag. 4 dell'all. 3 alla memoria attorea dell'8.05.2017)];
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(B) il primo rapporto locativo svoltosi con riguardo al 3° piano [rapporti via via succeditisi, del tutto pacifici e chiaramente emergenti per tabulas (cfr. all. 6, 7 e 8 all'atto di citazione di
1° grado), nonché concordemente riferiti da tutti i testi (cfr. verbali del 5.10.2018, del
17.01.2019 e del 21.03.2019) e anch'essi ammessi, a più riprese, nella menzionata comparsa del giudizio oppositorio (cfr. spec. pagg. 4 e 6 dell'all. 3 alla memoria attorea dell'8.05.2017)]
è stato poi collocato temporalmente dal teste (indifferente e pienamente Tes_1
attendibile, come appena evidenziato) ben prima del 2004, avendo egli invero riferito di aver
“effettuato lo spostamento di residenza nell'immobile locatomi dal sig. ” addirittura Pt_4
“nel 1989” [cfr. test. , verbale del 5.10.2018]. Tes_1
VII.5.- Non risultando pertanto complessivamente accoglibili le contestazioni svolte, pur a tal riguardo, dalla parte appellante incidentale [v. supra, sub VII.1.-VII.4.1.], non v'è dubbio che anche la doglianza di merito sia da disattendere, emergendo dagli atti di causa, quanto al 3° piano del fabbricato sito in Gioia Tauro alla Via De Cristoforis n. 8, un possesso ad usucapionem svoltosi “da sempre” ad immagine di un vero e proprio diritto dominicale
[trattandosi di costruzione anche a lui “appartenente” e di cui era vero e proprio
“comproprietario”, e non già titolare di un asserito e indimostrato diritto ex art. 1022 c.c.,
“sin dal momento della sua realizzazione” e “sin dalle origini” (v. supra, sub VII.2.2.)] e protrattosi, mediante godimento diretto o concessione in locazione a terzi e in difetto di prova ex adverso di alcuno specifico e tipico atto interruttivo, fin dal 1970 [v. supra, sub VII.
2. e sub VII.3.-VII.4.1.], e dunque senz'altro già ultra-ventennale al momento dell'instaurazione del giudizio nel 2016 [considerando che (2016 – 1970 =) 46 > 20].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione sia l'appello principale [v. supra, sub VI.-VI.5.], sia, tanto in rito quanto nel merito, quello incidentale [v. supra, sub V.-V.
6. e sub VII.-VII.5.], è evidente che, in difetto di ulteriori questioni delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alla statuizione sulle spese – qui di tipo compensativo – emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta di “vittoria di spese, competenze e onorari di
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entrambi i gradi di giudizio”, non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) – ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024,
n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], occorre separatamente esaminare i diversi rapporti processuali, distintamente vagliando, in specie, il rapporto degli appellanti in via principale rispetto all'appellante incidentale
[...]
[v. infra, sub IX.1.], all'appellato [v. TE Parte_5
infra, sub IX.2.] e infine al rimasto contumace [v. infra, sub IX.3.]. CP_2
IX.1.- Quanto alla prima relazione processuale (appellanti in via principale- appellante incidentale ), attesa la reiezione delle contrapposte TE impugnative e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1° ipotesi,
c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis vigente], occorre disporre l'integrale compensazione.
IX.2.- Quanto invece alla posizione dell'appellato , le spese Parte_5
seguono la soccombenza e sono poi liquidate come in dispositivo tenendo conto:
(A) sotto il versante subiettivo-solutorio: (a) dell'insussistenza di relazioni processuali diverse e ulteriori rispetto a quella con gli appellanti in via principale [non essendo intervenuta alcuna domanda c.d. trasversale nei suoi confronti da parte dell'altra appellata qui costituitasi];
(b) dell'unicità del compenso liquidabile [in ossequio all'art. 8, comma I, D.M. 55/2014, a mente del quale, come noto, “quando incaricati della difesa sono più avvocati”, “nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”];
(c) della richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. dei difensori di tale appellato – distrazione a cui poi ovviamente procedersi sulla base della mera dichiarazione [di per sé, come noto, del tutto “sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo, come noto, “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562;
Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ.,
15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
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(B) sotto il versante strettamente quantificatorio: (1) dell'applicabilità delle disposizioni del
D.M. 55/2014 e ss.mm. (considerando altresì l'aggiornamento, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis operante, di cui al D.M. 147/2022) e in particolare delle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014); (2) del valore della causa [da individuarsi, in ragione del suo oggetto (usucapione di immobili), in base all'art. 15 c.p.c. e dunque, non emergendo dagli atti di causa i valori catastali ivi indicati
(cfr. anche all. 3 alla citazione di 1° grado, non riportante il R.D. delle p.lle qui in scrutinio) e in base al criterio residuale ex art. 15, comma III, 2° parte, c.p.c., “di valore indeterminabile”, con applicabilità poi dello scaglione fino a € 26.000,00 (considerando la contenuta estensione della res, la non eccessiva complessità della vertenza e il pacifico principio per cui, ove il valore indeterminabile della vertenza precipuamente scaturisca, come nel caso de quo, dalla circostanza che “non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.”,
“lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può
[senz'altro] essere quello compreso tra Euro 5.200,01 [e] 26.000,00”: cfr. Cass. civ.,
13/01/2022, n. 968)]; (3) delle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857], nonché della non applicabilità, in difetto di specifica richiesta, della maggiorazione di cui all'art. 4, comma II,
2° periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014; (4) della necessità di apportare, infine, tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione, ex aliis, del limitato numero di attività svolte in questo grado e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (anche avendo riguardo alla posizione della parte qui vittoriosa rispetto alla pluralità di questioni specificamente controverse e dibattute fra le parti ulteriori), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.3.- Quanto, infine, all'appellato rimasto qui contumace ( – v. supra, CP_2
sub I.2.4.), alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando la reiezione del gravame proposto in via principale e il difetto di costituzione [non avendo tale parte, non costituita, ovviamente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e non essendo intervenuta per essa, attesa la reiezione della predetta impugnativa, alcuna modifica sfavorevole rispetto al 1° grado e dunque alcuna “soccombenza” idonea a
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“giustifica[re]” la sua “condanna al pagamento delle spese del giudizio” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
IX.4.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 497/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2020, pubblicata in data 29/07/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1760/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA le impugnative avanzate, in via principale e incidentale, e per l'effetto
CONFERMA la sentenza appellata;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra le parti appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la parte appellata, nonché appellante in via incidentale,
[...] [...]
; TE
3) CONDANNA le parti appellanti , e Parte_1 Parte_2
, in solido fra loro, alla refusione delle spese del presente Parte_3
grado in favore della parte appellata , spese liquidate Parte_5 in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e IVA come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei suoi difensori, dichiaratisi anticipatari;
4) NULLA per le spese del contumace CP_2
5) , con riferimento sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale, CP_8 della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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