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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5621/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201749 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ricorrente_1 nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Ufficio ha accertato costi indeducibili per €31.068,00 nell'anno 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito: l'erroneità dei presupposti dell'atto impositivo in quanto fondato su valutazioni presuntive legate agli studi di settore e sconfessate dalle ricevute di pagamento prodotte;
l'illegittimità del provvedimento opposto trattandosi di costi deducibili anche se non pagati;
la nullità dell'atto opposto per mancata indicazione dettagliata del calcolo degli interessi applicati;
la intervenuta prescrizione dei crediti vantati a titolo di sanzione.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso eccependone in via preliminare la inammissibilità per tardività
e nel merito ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile come tempestivamente eccepito da AdE.
Risulta ex actis che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 11.03.2025. Avendo il contribuente proposto istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 09.06.2025. Nella specie, infatti, trattandosi di accertamento con contraddittorio preventivo, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 6 comma 2 bis d.lgs. 218/1997 secondo cui: “Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni”.
Ne deriva che il ricorso notificato il 04.09.2025 risulta tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite che liquida in €780,00. Reggio Calabria, 13 gennaio 2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5621/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201749 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ricorrente_1 nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Ufficio ha accertato costi indeducibili per €31.068,00 nell'anno 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito: l'erroneità dei presupposti dell'atto impositivo in quanto fondato su valutazioni presuntive legate agli studi di settore e sconfessate dalle ricevute di pagamento prodotte;
l'illegittimità del provvedimento opposto trattandosi di costi deducibili anche se non pagati;
la nullità dell'atto opposto per mancata indicazione dettagliata del calcolo degli interessi applicati;
la intervenuta prescrizione dei crediti vantati a titolo di sanzione.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso eccependone in via preliminare la inammissibilità per tardività
e nel merito ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile come tempestivamente eccepito da AdE.
Risulta ex actis che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 11.03.2025. Avendo il contribuente proposto istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 09.06.2025. Nella specie, infatti, trattandosi di accertamento con contraddittorio preventivo, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 6 comma 2 bis d.lgs. 218/1997 secondo cui: “Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni”.
Ne deriva che il ricorso notificato il 04.09.2025 risulta tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite che liquida in €780,00. Reggio Calabria, 13 gennaio 2026