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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 478/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 478/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.6.2025 emesso in esito alla udienza del 12.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sé medesimo, C.F._1
APPELLANTE contro con socio unico (C.F. e Controparte_1
P.IVA: ), quale gestrice del Fondo di cui all'art. 1, 343° comma, L. n. 266/2005 P.IVA_1 istituito presso il (c.d. “ ), con Controparte_2 Controparte_3 sede legale in Roma, Via Yser n. 14, in persona del suo Presidente ed Amministratore
Delegato, Prof. rappresentata e difesa giusta procura speciale IN ATTI Parte_2 dall'Avv. Carlo Ganini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella
Lupis
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 31/08/2020 a definizione del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1301/2019 R.G..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.04.2019, l'Avv. Parte_1 premetteva di aver intrapreso avanti al Tribunale di Reggio Calabria, nell'interesse dei propri assistiti, procedura espropriativa presso terzi nei confronti dell' , debitore, e della Banca Pt_3
Intesa, terzo pignorato, al cui esito erano state emesse n. 32 ordinanze ex art. 553 c.p.c. con
1 cui il G.E. assegnava a ciascun avente diritto le somme per il credito azionato. Rilevava che in esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse e su sua istanza, il terzo pignorato aveva emesso 32 assegni circolari, per un importo complessivo di € 11.290,24, assegni che non venivano riscossi dai beneficiari e per tal ragione erano successivamente devoluti al
Fondo dei Rapporti c.d. dormienti. Ottenute dalla banca le attestazioni di intervenuta devoluzione degli assegni circolari al citato, chiedeva ai sensi della L. n. 266/2005, CP_4 art. 1, comma 345-ter, in quanto richiedente l'emissione degli assegni, la condanna della società convenuta quale gestrice del fondo, al rimborso della provvista portata CP_1 dai titoli oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Si costituiva la contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza depositata 30/08/2020, rigettava il ricorso condannando parte ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale provvedimento proponeva appello l'Avv. Antonio Pellicanò, spiegando tre motivi, e chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse accolta la domanda introduttiva del giudizio con condanna della Controparte_5
alla restituzione della somma di € 11.441,41, pari alla
[...] provvista degli indicati assegni circolari, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...] proposto ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, rileva la Corte che parte appellante ha eccepito “l'illegittimità della pronuncia per violazione dell'art. 2700 c.c., l'illegittimità per violazione dell'art. 702 ter c.p.c. per mancata conversione del giudizio da sommario ad ordinario;
difetto di motivazione”.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato. Inoltre, condivisibile appare la decisione del
Tribunale di non convertire il rito sommario in rito ordinario;
ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, la decisione di proporre una domanda nelle forme del rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c., è la conseguenza di una scelta processuale della parte che agisce, la quale ha pur sempre l'onere di fornire le indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, nn. 4) e 5). La conversione del rito, ex art. 702 ter c.p.c., comma 3, invocata dall'appellante, si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti tenuto conto, cioè, dei fatti allegati dalle parti e delle loro deduzioni istruttorie già enunciate in limine litis (Cass. 24538/2018).
Ancora, ha affermato la Suprema Corte che “la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli
2 atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c..Se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perchè, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate, non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.. ...
Tantomeno può pretendersi che, in applicazione dell'art. 702 ter c.p.c., comma 5, il giudice superi, avvalendosi dei propri poteri istruttori, eventuali carenze od omissioni probatorie. La disposizione non depone affatto per un superamento o un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova, come del principio di disponibilità delle prove (Cass. 25/11/2014, n. 4485) >> (Cass., 2018/24538)
Priva di pregio, inoltre, è la affermazione che la attestazione rilasciata dalla Banca abbia natura di atto pubblico in ordine alla qualità del soggetto che detta istanza ha formulato, tenuto conto che oggetto della attestazione non è la qualità di tale soggetto, quanto, piuttosto, quella relativa alla estinzione del rapporto, al trasferimento delle relative somme nel Fondo, della inesistenza di precedenti rimborsi ed all'adempimento da parte dell'istituto di credito degli obblighi di cui al d. lgs. 231/2007.
Ritiene la Corte che anche i primi due motivi di appello spiegati dall'avv. non Parte_1 siano fondati e debbano essere rigettati.
Afferma l'appellante che avrebbe errato il giudice di primo grado a ritenere non fondata la domanda per mancata dimostrazione che esso Avvocato fosse l'effettivo soggetto ordinante l'emissione degli assegni circolari oggetto di lite, presupposto indefettibile per poter ottenere il rimborso delle somme. Ritiene l'appellante che, dalla lettura della norma sopra citata, risulta evidente che il “richiedente l'emissione degli assegni”, non può essere altri che il titolare del diritto al rimborso, non avendo la norma citata fatto riferimento al titolare del rapporto di provvista o del rapporto intercorrente con la banca.
Tale ricostruzione non appare condivisibile.
La Legge n. 266/2005, all'art. l, commi 343 – 345, ha previsto la costituzione di un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato, tra gli altri, dall'importo di conti correnti e rapporti bancari "dormienti". L'art. l comma 345-ter precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'art. 84, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, devono essere versati al entro il 31 CP_4 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso
3 alla restituzione del relativo importo. L'art. 84, comma 2 della Legge sugli assegni fissa in tre anni dall'emissione il termine di prescrizione, entro cui il beneficiario può esercitare l'azione contro l'emittente, al fine di ottenere il pagamento della somma di denaro indicata sul titolo.
Il successivo art. 86, ultimo comma, stabilisce che nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che CP_4 sia scaduto il detto termine triennale. Sicchè, trascorso il termine triennale dalla emissione dell'assegno, il beneficiario non potrà più ottenere il pagamento del titolo dall'emittente.
Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Tale ricostruzione trova conferma nella Legge n. 266/2005 laddove afferma che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto vengono versati al nell'anno successivo a quello in cui scade tale termine e che, CP_4 comunque, resta impregiudicato nei confronti del il diritto del richiedente l'emissione CP_4 dell'assegno circolare non riscosso, alla restituzione del relativo importo.
La circolare esplicativa del 3 Nov. 2010 – richiamata dalla già in sede di costituzione CP_1 nel giudizio di primo grado - evidenzia che il Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005 viene alimentato dagli importi dei conti correnti e dei depositi bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario, nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vita prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi.
Tali importi vengono devoluti al fondo dagli "intermediari" di cui all'art. 1 del DPR
116/2007 e, quindi, tra l'altro dalle banche italiane e succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Nella circolare si chiarisce inoltre che hanno diritto al rimborso delle somme versate al purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, i richiedenti l'emissione CP_4 degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, mentre restano esclusi dal diritto al rimborso i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 84, comma 2 della Legge sugli assegni.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che il credito che parte appellante ritiene di vantare, trae origine da trentadue ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Reggio Calabria,
a favore dei clienti dell'avv. , creditori procedenti per come indicati negli assegni Parte_1
4 circolari emessi e non riscossi, a conclusione di procedure esecutive presso terzi, intraprese contro il debitore . Pt_3
Risulta dalla documentazione in atti che le ordinanze di assegnazione delle somme emesse dal G.E. del Tribunale di Reggio Calabria, individuano espressamente, solo ed esclusivamente i creditori procedenti, quali assegnatari delle somme portate da detti titoli, cosi restando preclusa a soggetti diversi dagli intestatari la riscossione delle stesse.
L'Avv. avrebbe potuto procedere alla riscossione degli assegni circolari intestati Parte_1 alle parti, solo ove avesse agito in nome e per conto degli stessi in forza di procura all'incasso a suo nome rilasciata, ovvero richiedere al Fondo il rimborso delle somme portate dagli assegni circolari emessi, su espressa delega dei creditori, in atti mancante.
Il difensore infatti, ai sensi dell'art. 84 c.p.c. “può compiere e ricevere nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che non sono ad essa espressamente riservati” mentre in nessun caso può compiere “atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere” ai sensi dell'art. 84 c.p.c..
In siffatta ipotesi tuttavia, ove l'appellante avesse agito in esecuzione del mandato originariamente conferitogli dai creditori procedenti, il rimborso gli sarebbe stato precluso ex lege, ed anche in forza della Circolare ministeriale del 03/11/2010, a mente della quale
“restano esclusi dal rimborso i beneficiari degli assegni circolari”.
Dalla documentazione in atti risulta invece che l'Avv. ha richiesto all'Istituto Parte_1 emittente le attestazioni di intervenuta devoluzione al nella sua qualità di procuratore CP_4 alle liti dei diversi creditori procedenti. In tale qualità, era del tutto privo del potere di agire a suo nome nei confronti della ed essersi sostituito senza averne avuto il potere, CP_1 ai creditori rappresentati, rende l'azione proposta priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 81 cp.c. “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, posto che per acquistare la qualità di parte occorre avere, rispetto al giudizio e all'oggetto del giudizio, una certa posizione giuridica identificabile, a parte actoris, con la titolarità del diritto, non potendosi dissociare la titolarità dell'interesse che si fa valere in giudizio con l'azione.
L'art. 2907 c.c. affermando che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”, pone la domanda come una manifestazione del diritto che invoca la sua tutela, e più precisamente considera il diritto stesso nel suo concretarsi in azione.
Parte appellante non risulta avere dimostrato di essere l'effettivo titolare del diritto sostanziale di cui chiede l'accertamento non potendo subentrare nelle posizioni sostanziali degli intestatari degli assegni circolari ed essendo irrilevante la circostanza che egli abbia
“richiesto” gli assegni circolari avendo provveduto alla notifica della ordinanza di assegnazione delle somme.
Parte appellante, inoltre, non ha dimostrato di avere fornito e depositato le somme per formare la provvista necessaria per l'emissione dei titoli di cui avanza richiesta di rimborso, né valore probatorio possono esplicare le attestazioni della banca emittente, posto che esse risultano effettuate in qualità di difensore dei creditori procedenti ed atteso, inoltre, che per
5 due assegni aventi n. 8105504296 e 8105504713 per i quali l'appellante aveva avanzato richiesta di rimborso, la Consap ha attestato di avere provveduto al loro rimborso nei confronti dell' . Pt_3
Sussiste, pertanto, in capo a parte appellante il difetto di legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione e della titolarità del rapporto giuridico sostanziale sotteso al diritto azionato.
Pertanto l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso al non poteva essere che CP_4
l' , le cui obbligazioni nei confronti dei creditori procedenti non si erano ancora estinte, Pt_3 in assenza dell'effettivo incasso degli assegni, potendo ricondursi l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. ad una datio in solutum condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente (Cass.
9.4.2015 n. 7078).
Anche le dichiarazioni di devoluzione degli assegni prescritti al Fondo dei rapporti dormienti, rilasciate dalla banca all'appellante con l'attestazione della sua qualità di ordinante, appaiono incapaci di provare la citata qualità in capo all' avv. , risultando Parte_1 invece da stessa comunicazione della banca terza alla , che le ordinanze del G.E. CP_1 assegnavano le somme ai creditori procedenti, e che le istanze di devoluzione erano state richieste dall'Avv. nella sua qualità di difensore delle parti. Parte_1
Poiché non risulta provato che le provviste necessarie per l'emissione degli assegni circolari siano state fornite dalla parte appellante, deve ritenersi che esse siano state prodotte dall' quale titolare del conto corrente da cui tutte erano state tratte;
discende altresì Pt_3 che l'obbligo di attivare la procedura di restituzione di somme, in assenza di prova contraria, del tutto mancante nel caso che ci occupa, non può che imputarsi al titolare del conto corrente intestato al debitore esecutato.
La richiesta di rimborso delle provviste svolta in proprio dall'Avv. , si presenta così Parte_1 priva di fondamento non potendosi riconoscere un diritto al rimborso a chi non ha dato prova di essere titolare di conto corrente o di avere fornito le somme da cui è stata tratta la provvista necessaria per l'emissione degli assegni circolari (Cfr. Cass. Civ. 09.04.2005
n.7078) .
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento… può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”. La titolarità del diritto “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al
6 convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Alla luce dei principi di diritto affermati dal Supremo Collegio a Sezioni Unite, la questione relativa al difetto di titolarità del diritto sollevata da parte convenuta sebbene qualificata
“eccezione di difetto di legittimazione attiva”, oggetto del secondo motivo di appello è una contestazione della titolarità del diritto azionato dall'appellante, dovendosi configurare come una mera difesa non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c..
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
In base alla soccombenza le spese devono essere poste a carico di parte appellante e sono liquidate avendo riguardo al valore della domanda pari alla somma richiesta;
pertanto, tenuto conto dello scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto dei valori minimi, le spese devono essere così determinate: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare
(valori minimi) € 2.906,00.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Avv. contro avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Reggio Calabria del 30/08/2020, emessa nel procedimento n. 1301/2019 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in €
2906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
23/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 478/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.6.2025 emesso in esito alla udienza del 12.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sé medesimo, C.F._1
APPELLANTE contro con socio unico (C.F. e Controparte_1
P.IVA: ), quale gestrice del Fondo di cui all'art. 1, 343° comma, L. n. 266/2005 P.IVA_1 istituito presso il (c.d. “ ), con Controparte_2 Controparte_3 sede legale in Roma, Via Yser n. 14, in persona del suo Presidente ed Amministratore
Delegato, Prof. rappresentata e difesa giusta procura speciale IN ATTI Parte_2 dall'Avv. Carlo Ganini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella
Lupis
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 31/08/2020 a definizione del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1301/2019 R.G..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.04.2019, l'Avv. Parte_1 premetteva di aver intrapreso avanti al Tribunale di Reggio Calabria, nell'interesse dei propri assistiti, procedura espropriativa presso terzi nei confronti dell' , debitore, e della Banca Pt_3
Intesa, terzo pignorato, al cui esito erano state emesse n. 32 ordinanze ex art. 553 c.p.c. con
1 cui il G.E. assegnava a ciascun avente diritto le somme per il credito azionato. Rilevava che in esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse e su sua istanza, il terzo pignorato aveva emesso 32 assegni circolari, per un importo complessivo di € 11.290,24, assegni che non venivano riscossi dai beneficiari e per tal ragione erano successivamente devoluti al
Fondo dei Rapporti c.d. dormienti. Ottenute dalla banca le attestazioni di intervenuta devoluzione degli assegni circolari al citato, chiedeva ai sensi della L. n. 266/2005, CP_4 art. 1, comma 345-ter, in quanto richiedente l'emissione degli assegni, la condanna della società convenuta quale gestrice del fondo, al rimborso della provvista portata CP_1 dai titoli oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Si costituiva la contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza depositata 30/08/2020, rigettava il ricorso condannando parte ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale provvedimento proponeva appello l'Avv. Antonio Pellicanò, spiegando tre motivi, e chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse accolta la domanda introduttiva del giudizio con condanna della Controparte_5
alla restituzione della somma di € 11.441,41, pari alla
[...] provvista degli indicati assegni circolari, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...] proposto ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, rileva la Corte che parte appellante ha eccepito “l'illegittimità della pronuncia per violazione dell'art. 2700 c.c., l'illegittimità per violazione dell'art. 702 ter c.p.c. per mancata conversione del giudizio da sommario ad ordinario;
difetto di motivazione”.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato. Inoltre, condivisibile appare la decisione del
Tribunale di non convertire il rito sommario in rito ordinario;
ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, la decisione di proporre una domanda nelle forme del rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c., è la conseguenza di una scelta processuale della parte che agisce, la quale ha pur sempre l'onere di fornire le indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, nn. 4) e 5). La conversione del rito, ex art. 702 ter c.p.c., comma 3, invocata dall'appellante, si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti tenuto conto, cioè, dei fatti allegati dalle parti e delle loro deduzioni istruttorie già enunciate in limine litis (Cass. 24538/2018).
Ancora, ha affermato la Suprema Corte che “la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli
2 atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c..Se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perchè, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate, non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.. ...
Tantomeno può pretendersi che, in applicazione dell'art. 702 ter c.p.c., comma 5, il giudice superi, avvalendosi dei propri poteri istruttori, eventuali carenze od omissioni probatorie. La disposizione non depone affatto per un superamento o un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova, come del principio di disponibilità delle prove (Cass. 25/11/2014, n. 4485) >> (Cass., 2018/24538)
Priva di pregio, inoltre, è la affermazione che la attestazione rilasciata dalla Banca abbia natura di atto pubblico in ordine alla qualità del soggetto che detta istanza ha formulato, tenuto conto che oggetto della attestazione non è la qualità di tale soggetto, quanto, piuttosto, quella relativa alla estinzione del rapporto, al trasferimento delle relative somme nel Fondo, della inesistenza di precedenti rimborsi ed all'adempimento da parte dell'istituto di credito degli obblighi di cui al d. lgs. 231/2007.
Ritiene la Corte che anche i primi due motivi di appello spiegati dall'avv. non Parte_1 siano fondati e debbano essere rigettati.
Afferma l'appellante che avrebbe errato il giudice di primo grado a ritenere non fondata la domanda per mancata dimostrazione che esso Avvocato fosse l'effettivo soggetto ordinante l'emissione degli assegni circolari oggetto di lite, presupposto indefettibile per poter ottenere il rimborso delle somme. Ritiene l'appellante che, dalla lettura della norma sopra citata, risulta evidente che il “richiedente l'emissione degli assegni”, non può essere altri che il titolare del diritto al rimborso, non avendo la norma citata fatto riferimento al titolare del rapporto di provvista o del rapporto intercorrente con la banca.
Tale ricostruzione non appare condivisibile.
La Legge n. 266/2005, all'art. l, commi 343 – 345, ha previsto la costituzione di un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato, tra gli altri, dall'importo di conti correnti e rapporti bancari "dormienti". L'art. l comma 345-ter precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'art. 84, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, devono essere versati al entro il 31 CP_4 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso
3 alla restituzione del relativo importo. L'art. 84, comma 2 della Legge sugli assegni fissa in tre anni dall'emissione il termine di prescrizione, entro cui il beneficiario può esercitare l'azione contro l'emittente, al fine di ottenere il pagamento della somma di denaro indicata sul titolo.
Il successivo art. 86, ultimo comma, stabilisce che nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che CP_4 sia scaduto il detto termine triennale. Sicchè, trascorso il termine triennale dalla emissione dell'assegno, il beneficiario non potrà più ottenere il pagamento del titolo dall'emittente.
Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Tale ricostruzione trova conferma nella Legge n. 266/2005 laddove afferma che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto vengono versati al nell'anno successivo a quello in cui scade tale termine e che, CP_4 comunque, resta impregiudicato nei confronti del il diritto del richiedente l'emissione CP_4 dell'assegno circolare non riscosso, alla restituzione del relativo importo.
La circolare esplicativa del 3 Nov. 2010 – richiamata dalla già in sede di costituzione CP_1 nel giudizio di primo grado - evidenzia che il Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005 viene alimentato dagli importi dei conti correnti e dei depositi bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario, nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vita prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi.
Tali importi vengono devoluti al fondo dagli "intermediari" di cui all'art. 1 del DPR
116/2007 e, quindi, tra l'altro dalle banche italiane e succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Nella circolare si chiarisce inoltre che hanno diritto al rimborso delle somme versate al purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, i richiedenti l'emissione CP_4 degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, mentre restano esclusi dal diritto al rimborso i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 84, comma 2 della Legge sugli assegni.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che il credito che parte appellante ritiene di vantare, trae origine da trentadue ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Reggio Calabria,
a favore dei clienti dell'avv. , creditori procedenti per come indicati negli assegni Parte_1
4 circolari emessi e non riscossi, a conclusione di procedure esecutive presso terzi, intraprese contro il debitore . Pt_3
Risulta dalla documentazione in atti che le ordinanze di assegnazione delle somme emesse dal G.E. del Tribunale di Reggio Calabria, individuano espressamente, solo ed esclusivamente i creditori procedenti, quali assegnatari delle somme portate da detti titoli, cosi restando preclusa a soggetti diversi dagli intestatari la riscossione delle stesse.
L'Avv. avrebbe potuto procedere alla riscossione degli assegni circolari intestati Parte_1 alle parti, solo ove avesse agito in nome e per conto degli stessi in forza di procura all'incasso a suo nome rilasciata, ovvero richiedere al Fondo il rimborso delle somme portate dagli assegni circolari emessi, su espressa delega dei creditori, in atti mancante.
Il difensore infatti, ai sensi dell'art. 84 c.p.c. “può compiere e ricevere nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che non sono ad essa espressamente riservati” mentre in nessun caso può compiere “atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere” ai sensi dell'art. 84 c.p.c..
In siffatta ipotesi tuttavia, ove l'appellante avesse agito in esecuzione del mandato originariamente conferitogli dai creditori procedenti, il rimborso gli sarebbe stato precluso ex lege, ed anche in forza della Circolare ministeriale del 03/11/2010, a mente della quale
“restano esclusi dal rimborso i beneficiari degli assegni circolari”.
Dalla documentazione in atti risulta invece che l'Avv. ha richiesto all'Istituto Parte_1 emittente le attestazioni di intervenuta devoluzione al nella sua qualità di procuratore CP_4 alle liti dei diversi creditori procedenti. In tale qualità, era del tutto privo del potere di agire a suo nome nei confronti della ed essersi sostituito senza averne avuto il potere, CP_1 ai creditori rappresentati, rende l'azione proposta priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 81 cp.c. “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, posto che per acquistare la qualità di parte occorre avere, rispetto al giudizio e all'oggetto del giudizio, una certa posizione giuridica identificabile, a parte actoris, con la titolarità del diritto, non potendosi dissociare la titolarità dell'interesse che si fa valere in giudizio con l'azione.
L'art. 2907 c.c. affermando che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”, pone la domanda come una manifestazione del diritto che invoca la sua tutela, e più precisamente considera il diritto stesso nel suo concretarsi in azione.
Parte appellante non risulta avere dimostrato di essere l'effettivo titolare del diritto sostanziale di cui chiede l'accertamento non potendo subentrare nelle posizioni sostanziali degli intestatari degli assegni circolari ed essendo irrilevante la circostanza che egli abbia
“richiesto” gli assegni circolari avendo provveduto alla notifica della ordinanza di assegnazione delle somme.
Parte appellante, inoltre, non ha dimostrato di avere fornito e depositato le somme per formare la provvista necessaria per l'emissione dei titoli di cui avanza richiesta di rimborso, né valore probatorio possono esplicare le attestazioni della banca emittente, posto che esse risultano effettuate in qualità di difensore dei creditori procedenti ed atteso, inoltre, che per
5 due assegni aventi n. 8105504296 e 8105504713 per i quali l'appellante aveva avanzato richiesta di rimborso, la Consap ha attestato di avere provveduto al loro rimborso nei confronti dell' . Pt_3
Sussiste, pertanto, in capo a parte appellante il difetto di legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione e della titolarità del rapporto giuridico sostanziale sotteso al diritto azionato.
Pertanto l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso al non poteva essere che CP_4
l' , le cui obbligazioni nei confronti dei creditori procedenti non si erano ancora estinte, Pt_3 in assenza dell'effettivo incasso degli assegni, potendo ricondursi l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. ad una datio in solutum condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente (Cass.
9.4.2015 n. 7078).
Anche le dichiarazioni di devoluzione degli assegni prescritti al Fondo dei rapporti dormienti, rilasciate dalla banca all'appellante con l'attestazione della sua qualità di ordinante, appaiono incapaci di provare la citata qualità in capo all' avv. , risultando Parte_1 invece da stessa comunicazione della banca terza alla , che le ordinanze del G.E. CP_1 assegnavano le somme ai creditori procedenti, e che le istanze di devoluzione erano state richieste dall'Avv. nella sua qualità di difensore delle parti. Parte_1
Poiché non risulta provato che le provviste necessarie per l'emissione degli assegni circolari siano state fornite dalla parte appellante, deve ritenersi che esse siano state prodotte dall' quale titolare del conto corrente da cui tutte erano state tratte;
discende altresì Pt_3 che l'obbligo di attivare la procedura di restituzione di somme, in assenza di prova contraria, del tutto mancante nel caso che ci occupa, non può che imputarsi al titolare del conto corrente intestato al debitore esecutato.
La richiesta di rimborso delle provviste svolta in proprio dall'Avv. , si presenta così Parte_1 priva di fondamento non potendosi riconoscere un diritto al rimborso a chi non ha dato prova di essere titolare di conto corrente o di avere fornito le somme da cui è stata tratta la provvista necessaria per l'emissione degli assegni circolari (Cfr. Cass. Civ. 09.04.2005
n.7078) .
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento… può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”. La titolarità del diritto “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al
6 convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Alla luce dei principi di diritto affermati dal Supremo Collegio a Sezioni Unite, la questione relativa al difetto di titolarità del diritto sollevata da parte convenuta sebbene qualificata
“eccezione di difetto di legittimazione attiva”, oggetto del secondo motivo di appello è una contestazione della titolarità del diritto azionato dall'appellante, dovendosi configurare come una mera difesa non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c..
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
In base alla soccombenza le spese devono essere poste a carico di parte appellante e sono liquidate avendo riguardo al valore della domanda pari alla somma richiesta;
pertanto, tenuto conto dello scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto dei valori minimi, le spese devono essere così determinate: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare
(valori minimi) € 2.906,00.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Avv. contro avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Reggio Calabria del 30/08/2020, emessa nel procedimento n. 1301/2019 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in €
2906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
23/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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