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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 443/2023, promossa
DA
, in persona del liquidatore - Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, Via Svezia n. 12 (P. Iva
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da mandato allegato P.IVA_1 all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Michele Palla (c.f - fax: C.F._1
050.544.260 - pec: , Elisa Baroni (c.f. Email_1 [...]
- pec - fax. 050.544.260) e Giulia C.F._2 Email_2
Aristei (c.f. - fax 050.544.260 - pec: C.F._3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Dimitri Ce- Email_3
li (c.f. - pec: - fax: C.F._4 Email_4
055.398.60.93), in 50121, Firenze, Via Lamarmora, n. 51.
APPELLANTE
1 CONTRO
con sede legale in Milano, p.zza F. Meda, 4 - ABI 05034 – Controparte_1
Codice Fiscale – P.IVA in persona del procuratore speciale P.IVA_2 P.IVA_3
dott. (giusta procura comprensiva di poteri di rappresentanza sostanziale e CP_2
processuale del 2/8/2021 per notar di Milano rep. 7041 – Persona_1
racc. nr. 4968), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescen- zo del Foro di Milano (cod.fiscale: – casella di posta elettronica CodiceFiscale_5 certificata – nr. di telefax 02.86.91.59.73) e Email_5 dall'avv. Daniele Cantini del Foro di Firenze (cod.fisc. – casella di C.F._6
posta elettronica certificata - nr. di telefax Email_6
055.55.32.941) e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Firenze, Via
A. Lamarmora n. 29, in forza di procura depositata in via telematica in uno al ricorso ex art. 702 bis cpc in primo grado.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 257/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sez. Civi- le, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, ritenu- ta l'ammissibilità dell'appello, per i motivi di impugnazione tutti sopra esposti, in radicale
o, subordine, parziale riforma della sentenza n. 257/2023 (Rep. n. 586/2023 - causa R.G.
477/2020) emessa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, Giudice dott. Francesca
Romagna Bisegna, il 27 gennaio 2023, pubblicata e comunicata tramite posta elettronica certificata il 30 gennaio 2023 (doc. n. A), notificata dall'Avv. Enrico De Crescenzo, con posta elettronica certificata del 2 febbraio 2023 (doc. n. B), Voglia in accoglimento dei mo- tivi di appello sopra tratteggiati, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile “Labora- torio Artigianale”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. (odier- na in persona del legale rappresentante pro tempore) ed Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore - legale rapp.te p.t., da parte di Controparte_3 [...]
[..
[...] [
, e restituzione del medesimo a il 9 ottobre Controparte_4 CP_1
2023, come da processo verbale di sfratto in atti (doc. n. 15), in via preliminare ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, ovvero la CTU tecnico contabi- le, come riportata in calce all'atto di citazione in appello;
nel merito respingere le doman- de ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, (anche) previa disposi- zione di una consulenza tecnico contabile volta a determinare il quantum dell'effettivo im- porto residuo dovuto dall'appellante al fine di escludere l'integrazione dell'inadempimento rilevante ai fini della postulata risoluzione contrattuale, avuto riguardo alla somma dovuta sino al 19 marzo 2019 (in base agli atti integrativi sottoscritti, doc. n. 3), i pagamenti effet- tuati (sino al 19 marzo 2019) e quindi la somma residua dovuta dalla società (dal 19 marzo
2019 sino alla scadenza del contratto), dichiarata la nullità delle clausole relative ai tassi
d'interesse applicati alla società, che dunque non potranno essere conteggiati nell'importo
a suo debito e, comunque, decurtando da quanto dovuto alla concedente gli importi già corrisposti e l'indicizzazione non riconosciuta ad , Controparte_5
in persona del liquidatore legale rapp.te p.t., così come quantificati nella parte in fatto dell'atto di citazione in appello o tramite CTU tecnico contabile e, dunque, dichiarare
l'assenza del grave inadempimento della società e condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'immobile alla società; in via subordinata laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari la risoluzione del contratto sti- pulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
(odierna in persona del legale rappresentante pro tempore) ed Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore - legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile “Laboratorio Artigiana- le”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, preso atto dell'avvenuta restituzione dell'immobile posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, considerate le migliorie realizzate da CP_3 presso l'immobile di cui è causa così come documentate in atti, Voglia condan-
[...]
nare in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore Controparte_1
della società di idonea indennità, maggiorata di interessi, da quantificare tramite CTU tecnico contabile, comunque disporre a carico del concedente ed a favore dell'appellante la corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene de quo
3 effettuata ai valori di mercato, secondo la stima predisposta da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, detratto quanto previsto dall'art. 1, co. 138 e ss. L. 124/2017 e nei limiti stabiliti dalle previsioni in questione. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e Cpa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie e delle spese di contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis rigettare il proposto appello in quanto inammissibile in difetto di specificità dei motivi di impugna- zione e comunque, in subordine, infondato in fatto e diritto oltre che non provato. Rigettare la chiesta CTU estimativa e contabile in quanto esplorative e quindi inammissibili. Si rin- nova la richiesta di stralcio dei documenti nuovi e quindi inammissibili e tardivi depositati con la terza memoria avversaria in prime cure e di quelli eventualmente depositati ex novo nella presente sede. Con vittoria delle spese del presente grado”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. I fatti di rilievo possono essere così sintetizzati.
1.1. In data 7 novembre 2006, Mercantile Leasing s.p.a. (che si sarebbe poi fusa per incorporazione in , che a sua volta si sarebbe fusa in AN LA Controparte_6
Soc. Coop, che infine si sarebbe fusa con AN LA di Milano, dando vita a
[...]
stipulava con un contratto con il quale la prima con- CP_1 Parte_1 cedeva alla seconda la locazione finanziaria dell'immobile (un laboratorio artigianale), po- sto in Pisa, Via A. Bellatalla snc. Il venditore era la società Area Costruzioni s.r.l. ed il co- sto dell'immobile era pari ad euro 312.681,00 (oltre Iva, di cui euro 306.550,00 quale “co- sto di acquisto” ed euro 6.131,00 a titolo di imposta di registro). Il canone di locazione pat- tuito era pari a complessivi euro 432.321,75 (oltre Iva), da corrispondere con le seguenti modalità: euro 78.170,25 (oltre Iva) alla sottoscrizione del contratto ed euro 1.978,50 (oltre
Iva) al mese (per un totale di 179 mesi) con scadenza il 7 novembre 2021. Il contratto pre-
4 vedeva altresì che “la misura del canone è indicizzata secondo le modalità di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali a: Euribor tre mesi lettera base 3,479%. Il tasso Euribor tre me- si lettera del (…) è pari al 3,566%” (condizioni particolari, lettera h)”. Inoltre, l'art. 5 del- le condizioni generali (denominato “revisione dei canoni”) precisava che “il canone di con- tratto è indicizzato al parametro di riferimento indicato nelle condizioni particolari” e “tut- te le variazioni saranno rilevate trimestralmente dalla locatrice e i relativi importi saranno riconosciuti alla conduttrice a mezzo bonifico”. Il contratto era modificato con due atti di integrazione. In particolare, con il primo, stipulato in data 10-10-2013, era modificato il piano finanziario con l'aumento del numero delle rate a n.204 e la riduzione del canone all'importo mensile di euro 1.442,15 per ciascuna rata e con il secondo atto, sottoscritto in data 21.10.2015, a n.228 rate dell'importo di euro 1.439,28 ciascuna. Inoltre, per i periodi settembre 2013 - agosto 2014, aprile 2015 - agosto 2015 e luglio 2016 - febbraio 2017, le parti concordavano una rata mensile pari ad euro 850,00. Dal settembre 2015 al giugno
2016, invece, la rata concordata era pari ad euro 140,00. Entrambi gli atti integrativi lascia- vano “ferma la periodica variazione in aumento o diminuzione secondo i criteri
d'indicizzazione contrattualmente previsti”, con la precisazione che “restavano pienamente valide ed efficaci tutte le clausole delle condizioni particolari e delle condizioni generali, di suoi patti integrativi od eventuali patti aggiuntivi che non siano state sostituite, abrogate o modificate per effetto del presente atto integrativo”, senza novazione alcuna del contratto di leasing originario.
1.2. Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 14.1.2020, CP_1
ricorreva al tribunale di Firenze, assumendo che la utilizzatrice era rimasta inadempiente al pagamento di numerosi canoni, come da estratto conto prodotto in giudizio e che, a seguito di ciò, essa esponente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e in data 19/3/2019, con lettera racc.ta AR, ricevuta in data 28/03/2019, aveva comunicato alla controparte la ri- soluzione del contratto intimando il rilascio dell'immobile locato libero da persone e/o co- se;
che, nonostante la risoluzione intimata, la conduttrice non aveva provveduto né al pa- gamento di quanto dovuto né al rilascio dell'immobile; che era suo interesse agire per l'azione di restituzione, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contrat- to, salvo ed impregiudicato il diritto di chiedere in separato giudizio il pagamento di quanto
5 contrattualmente dovuto che, alla data della risoluzione contrattuale (19/03/2019), risultava essere pari ad euro 38.864,97 per canoni scaduti ed insoluti ed euro 147.701,27 per capitale da scadere;
tanto esposto, chiedeva di accogliere queste conclusioni: “ dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente conclusioni;
2) di- chiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in fa- vore dell'istante del seguente immobile: Laboratorio artigianale sito in Pisa, Via Archime- de Bellatalla snc così censito al NCEU del medesimo comune: Foglio 93, mappale 331, sub
6, cat. C/3, superficie catastale 386 mq, r.c. euro 1.452,59”.
1.3. Si costituiva in giudizio che, per quanto ancora rileva Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado e dell'interposto appello, contestava, anzitutto,
l'esistenza del grave inadempimento: per un verso, avendo corrisposto alla banca la somma complessiva di euro 343.123,48 (comprensiva di Iva, pari a 132 rate, sino al primo settem- bre 2017 o, in subordine, la somma di euro 326.277,81, Iva compresa), importo che era ampiamente superiore al costo di acquisto dell'immobile (pari ad euro 312.681,00), e, per altro verso, non essendo dovuta al 19 marzo 2019 la somma di euro 38.864,97 a titolo di
“canoni scaduti ed insoluti ed interessi”: il conteggio prodotto da controparte era errato e non teneva conto del fatto che la concedente “aveva emesso due fatture per euro 1.978,50
(oltre Iva, per complessivi euro 2.441,66) anziché per euro 850,00, oltre Iva;
tre fatture per euro 1.442,15 (oltre Iva, per complessivi euro 1.772,11), anziché per euro 850,00, oltre Iva
e quattro fatture per 1.442,15 euro (oltre Iva, per complessivi euro 1.764,79) anziché per euro 140,00, oltre Iva (come invece concordato con gli atti integrativi)”; che era infatti evi- dente che doveva essere considerato come dovuto solo l'importo concordato nel piano di ammortamento (850,00 o 140,00 euro, oltre Iva) e non quello indicato dalle fatture;
che dall'importo effettivamente dovuto avrebbe dovuto poi essere decurtata la somma (parziale) effettivamente corrisposta dalla società ed indicata nell'estratto conto avversario e nei pa- gamenti in atti;
che analoghe contestazioni potevano essere spese con riferimento alla fattu- ra n. 150V1/00000 del 13 gennaio 2016, con la quale AN LA aveva addebitato (in-
6 spiegabilmente) alla società l'importo di euro 6.905,25 (oltre Iva) a titolo di “Cong. Indi- cizz. tasso attiva”: la somma non era pattuita nel contratto, né nei successivi atti integrativi;
tale somma, pur non essendo dovuta, era stata corrisposta all'istituto per quota parte dell'importo (euro 2.688,05); che, tuttavia, la somma pretesa dalla società ricorrente (euro
6.905,25, oltre Iva) non doveva essere conteggiata nel dovuto, mentre l'importo di euro
2.688,05 doveva essere considerato nei pagamenti effettuati, e ciò al fine di determinare l'eventuale residuo debito.
Assumeva poi che al rapporto di finanziamento erano stati applicati interessi usura- ri, avendo la banca applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96, nonché interessi non pattuiti in violazione dell'art. 1284 c.c., spese e commissioni non pre- ventivamente concordati, e chiedeva di dichiarare la nullità delle relative clausole contrat- tuali (lettere l) ed m) del contratto ed articolo 4 delle condizioni generali allegate e di di- chiarare non dovuto alcun interesse da parte della società utilizzatrice.
Deduceva, ancora, che non aveva corrisposto ad gli importi do- CP_1 Pt_1
vuti a titolo di indicizzazione. A partire dal 2015, nonostante le clausole del contratto e de- gli atti integrativi sottoscritti, essa non aveva percepito alcun importo a titolo di indicizza- zione, con una “perdita” complessiva di circa 38.000,00 euro (considerando 6.400 annui, dal 2015 ad oggi) o, in subordine, pari ad euro 19.000,00 (considerando 6.400 annui, dal
2015 al 2017, anno a partire dal quale la società rilevava una contrazione del fatturato, con conseguenti pagamenti parziali).
Osservava, poi, che laddove fosse stata accolta la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna di alla restituzione del bene, era suo diritto rimuovere le Pt_1 migliorie effettuate nell'immobile, come meglio descritte nella comparsa di costituzione. In subordine, avrebbe dovuto essere condannata alla corresponsione di idonea in- CP_1
dennità (da quantificare tramite CTU).
Infine, affermava il suo diritto all'importo di cui all'art. 1, co. 138, L. 124/2017.
Pertanto, laddove fosse stata accolta la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna di alla restituzione del bene, chiedeva che la ricorrente fosse condannata a Pt_1
corrisponderle la somma ricavata dalla vendita del bene (o da altra collocazione), decurtati gli importi dei “canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, dei canoni non anco-
7 ra scaduti (solo a titolo di capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita” (il tutto da quantificarsi tramite CTU tecnico contabi- le).
In forza di tali assunti concludeva, anche in via riconvenzionale, “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, per i motivi tutti sopra esposti, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale Civile di Pisa, re- spingendo le domande ex adverso avanzate;
in rito accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti che caratterizzano il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis
e 702 ter c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avversario o, in subordine, disporre il mutamento del rito e la trattazione della causa con rito “ordinario” e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito respin- gere le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, (anche) previa disposizione di una consulenza tecnico contabile volta a determinare il quantum dell'effettivo importo residuo dovuto dalla convenuta, al fine di escludere l'integrazione dell'inadempimento rilevante ai fini della postulata risoluzione contrattuale, avuto riguar- do alla somma dovuta sino al 19 marzo 2019 (in base agli atti integrativi sottoscritti, doc.
n. 3), i pagamenti effettuati (sino al 19 marzo 2019) e quindi la somma residua dovuta dal- la società (dal 19 marzo 2019 sino alla scadenza del contratto), dichiarata la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse applicati alla convenuta, che dunque non potranno es- sere conteggiati nell'importo a suo debito e, comunque, decurtando da quanto dovuto alla concedente gli importi già corrisposti e l'indicizzazione non riconosciuta ad
[...]
, in persona del liquidatore legale rapp.te p.t., così come quantifi- Controparte_7
cati nella parte in fatto o tramite CTU tecnico contabile;
in via subordinata laddove il Giu- dice dichiari la risoluzione del contratto stipulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (odierna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) ed , in persona del li- Parte_1
quidatore - legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile “Laboratorio Artigianale”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc e condanni la società alla restituzione dell'immobile posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, Voglia autoriz-
8 zare la società alla rimozione delle migliorie effettuate nell'immobile (come descritto nella parte in fatto), al tal fine fissando congruo termine per le relative operazioni di smontaggio
/ demolizione o, in subordine, condannare in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, alla corresponsione in favore della società di idonea indennità, maggiorata di interessi, da quantificare tramite CTU tecnico contabile, comunque sempre in caso di denegata risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, disporre
a carico del concedente ed a favore della convenuta la corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene de quo effettuata ai valori di mercato, se- condo la stima predisposta da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre opera- tori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, detratto quanto previsto dall'art. 1, co.
138 e ss. L. 124/2017 e nei limiti stabilita dalle previsioni in questione. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e Cpa, e con condanna della ricorrente alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”
1.4.- Il tribunale di Firenze, disposto il mutamento del rito, non ammessa la CTU contabile richiesta dalla resistente, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei soli documenti prodotti, con la sentenza n. 257/2023 pubblicata il 30/01/2023, così ha sta- tuito:
(1) ha accertato e dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing immobi- liare intercorso tra le parti;
2) ha condannato parte convenuta, , alla resti- Parte_1 tuzione in favore dell'attrice dell'immobile sito in Pisa, Via Archimede Bellatalla snc, cen- sito al NCEU del Comune di Pisa al Foglio 93, mappale 331, sub 6, cat. C/3, superficie ca- tastale 386 mq, r.c. euro 1.452,59, oggetto del contratto predetto, libero da persone e cose;
3) ha condannato, inoltre, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in euro 14.103,00 per competenze profes- sionali, euro 1.214,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
9 a) che non era contestato dalla conduttrice che dall'ottobre 2017 a marzo 2019 era rimasta inadempiente al pagamento dei canoni avendo effettuato soltanto alcuni pagamenti parziali;
b) che la richiesta di CTU contabile – diretta a verificare gli esatti rapporti di dare- avere tra le parti, avanzata da e reiterata in sede di conclusioni, Parte_1 sull'assunto che, quanto pagato sino alla data di comunicazione della risoluzione del con- tratto era, oltre che superiore al prezzo di acquisto dell'immobile da parte della concedente, anche tale da non determinare alcun inadempimento grave – era stata disattesa “in ragione dell'oggetto del giudizio, in cui, viste le domande, si tratta solo di verificare se alla data di comunicazione della risoluzione (marzo 2019) sussistesse l'inadempimento contrattual- mente pattuito dalle parti, nell'art. 18 comma 1 del contratto di leasing, rilevante ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa, essendo stata esclusa in questa sede ogni domanda di condanna al pagamento di specifici importi”;
(c) che, ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa, doveva osservarsi quanto segue:
c1) “La concedente [aveva] provveduto ad allegare alla comunicazione di risolu- zione del marzo 2019, nonché a produrre in questa sede, un dettagliato estratto conto, in cui trovano rilievo tutti i pagamenti via via effettuati da parte convenuta e dalla stessa do- cumentati nel giudizio. In particolare, infatti, si osserva che i pagamenti parziali, da 2017 al 2019 (nel doc. 9 bis di parte convenuta qualificati quali “acconti canone leasing”) risul- tano infatti tutti correttamente imputati ai debiti più risalenti e quindi indicati in compen- sazione con i canoni da ottobre 2017 in poi. Tuttavia, da gennaio 2019 non risultano nep- pure effettuati ulteriori pagamenti parziali (ad eccezione di un accredito del 10.5.2019 per euro 450,00)”.
c2) “Quanto alla eccezione di parte convenuta secondo cui, nel periodo in cui
l'accordo tra le parti era nel senso di una riduzione dei canoni mensili, la concedente avrebbe comunque emesso fatture di importo sensibilmente superiore ed avrebbe omesso di restituire quanto dovuto a titolo indicizzazione, occorre osservare che, a tale riguardo, la concedente ha dimostrato che nell'estratto conto, nelle mensilità in cui risulta quantificata una rata maggiore di quella pattuita risulta altresì emessa nota di credito per ridurre i ca-
10 noni (come da documentazione depositata il 4.11.2020 e in conformità con quanto risultan- te dall'estratto conto in atti), anche in ragione del riconoscimento dell'indicizzazione. In particolare, lamenta la mancata corrispondenza tra gli importi concor- Parte_1
dati a seguito degli atti integrativi intervenuti in corso di esecuzione del contratto e quanto fatturato dalle precedenti concedenti, nello specifico e AN LA, ciò CP_6 che avrebbe indotto l'odierna attrice a calcolare erroneamente gli importi dovuti a titolo di canone, nonché i relativi interessi e determinato la richiesta di risoluzione contrattuale. Sul punto occorre tuttavia rilevare che la mancata corrispondenza tra quanto fatturato e quan- to concordato, come asserita dalla convenuta, è riferibile al pagamento di alcuni canoni compresi tra settembre 2013 e giugno 2016 per importi che, complessivamente considerati, non valgono comunque ad elidere il maggior debito accumulato successivamente da Pt_1
ed in particolare quello relativo ai canoni insoluti a partire dall'ottobre del 2017 sino alla risoluzione contrattuale (marzo 2019). La stessa convenuta, come emerso più volte in corso di causa, ha ammesso di aver effettuato numerosi pagamenti solo parziali e che dalla se- conda metà del 2017, viste anche le difficoltà del mercato edile, non ha potuto onorare in- tegralmente gli impegni assunti col ”. CP_1
c3) “Quanto alla deduzione della natura usuraria degli interessi applicati dalla concedente, senza neppure specificare se la doglianza si riferisse al tasso leasing (espres- samente pattuito alla lettera m) del contratto) oppure agli interessi moratori (di cui al pun- to 4 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto) con richiesta di espungere dagli importi dovuti ogni importo a titolo di interessi, occorre osservare innanzitutto che la difesa è rimasta sul punto oltremodo generica, senza alcun riferimento concreto al conte- nuto delle pattuizioni contrattuali ed al tasso soglia applicabile. Tale assoluta genericità non può essere colmata con la mera richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'esatto tasso applicato dalla concedente. Del resto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, il debitore che intenda provare l'entità usuraria de- gli interessi, ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso mo- ratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di-
11 ritto” (Cass. Sez. Unite n. 19597 del 2020). Per l'effetto, sul punto la richiesta di CTU si configura come meramente esplorativa e, per tale ragione, non può trovare accoglimento, atteso che la consulenza non può essere disposta al fine di sollevare la parte dagli oneri probatori o colmare carenze probatorie, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (ex multis Cass. n. 19631 del 2020)”;
c4) “In conclusione, quindi, atteso l'esplicito riconoscimento da parte della conve- nuta della circostanza che, a decorrere da ottobre 2017, furono effettuati al più pagamenti solo parziali dei canoni, con conseguente mora nel pagamento di vari canoni di locazione per il contratto di leasing oggetto di causa, risultava giustificata l'intimazione, da parte della concedente, della risoluzione di diritto di cui all'art. 18 del contratto di leasing in di- scussione, clausola validamente pattuita, oltre che operante, in linea con quanto previsto dall'art. 1456 c.c., anche se l'insolvenza si fosse verificata con riferimento ad una parte di un solo canone di leasing. Può quindi prescindersi, da un lato, dalla specifica approvazio- ne della stessa a mente degli art. 1341 e 1342 c.c., stante la carenza di sua natura vessato- ria (ex multis, si veda Cass n. 10563/2021; Cass. n. 17603/2018) e, dall'altro lato, da quanto previsto dalla legge 124/2017, non invocabile ratione temporis nel caso di specie, comunicata alla locataria dalla finanziaria con la raccomandata del 19.03.2019, ricevuta dalla conduttrice il 28.3.2019 (doc. 4 di parte attrice). Peraltro, sussisterebbero i presup- posti per la risoluzione anche ai sensi dell'art. 1455 c.c., stante la palese gravità dell'inadempimento, da ottobre 2017 a marzo 2019, laddove traente origine da ben oltre sei canoni lasciati insoluti per il contratto di leasing. Da quanto sopra espresso, consegue che le doglianze sollevate da non portano ad escludere l'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto avendo ammesso di aver adempiuto solo parzialmente al paga- mento di numerosi canoni da ottobre 2017 e sino a marzo 2019, data in cui CP_1
comunicava la unilaterale risoluzione del contratto di leasing. Per tali motivi, peraltro, de- ve rigettarsi anche in questa sede la richiesta di parte convenuta, reiterata in sede di preci- sazione delle conclusioni, di CTU tecnico contabile in quanto non dirimente ai fini della presente decisione”.
12 d) che, quanto alla richiesta di autorizzazione alla rimozione delle migliorie compiu- te o, in subordine, di condanna della controparte al pagamento di un'indennità, “non vi è prova che tali interventi abbiano effettivamente migliorato l'immobile de quo. Inoltre, ri- chiamando ancora una volta il dettato contrattuale di riferimento, è espressamente previsto che le eventuali aggiunte o modifiche all'immobile da parte della conduttrice devono esse- re “preventivamente autorizzate per iscritto dalla Locatrice” (art. 10 contratto leasing immobiliare). La medesima clausola contrattuale prescrive altresì che “ogni conseguenza ricollegabile a tali modifiche resta comunque a completo carico della Conduttrice” e inol- tre che “Qualsiasi modifica (anche se costituente in addizioni o miglioramenti) che non possa essere rimossa senza danno o diminuzione del valore di mercato dell'immobile, di- verrà di proprietà della Locatrice senza alcun diritto della Conduttrice a compensi o in- dennità di qualsiasi genere”. Alla luce delle precedenti osservazioni e attesa, in particola- re, la mancata prova della preventiva autorizzazione scritta della concedente, le richieste formulate sul punto da devono quindi essere rigettate” e che, “quanto, Parte_1
infine, alla richiesta di parte convenuta al diritto di quanto ricavato dalla vendita dell'immobile o altra allocazione dello stesso ex comma 138 art. 1 legge 124/2017 e in os- sequio di quanto previsto dall'art. 19 dello stesso contratto di leasing, tale pretesa, peral- tro non contestata e riconosciuta dallo stesso , diventerà attuale e pertinente CP_1 solo una volta restituito l'immobile alla concedente”.
L'appello.
2. , ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1
giusta, ha proposto tempestivo appello, precisando che non erano impugnati i capi della de- cisione relativi al rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio e al rigetto, allo stato, della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della somma ricavata dalla vendita dell'immobile o da altra sua allocazione, che la stessa appellante individua come capi 1 e 8 della decisione di primo grado. Ha investito i rimanenti capi della decisione, formulando dieci motivi di impugnazione, che possono essere così raggruppati:
1) con i primi tre motivi, rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt.115,
116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esa-
13 me della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, nonché con i motivi dal sesto al nono, rubricati: a) il sesto, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione degli artt.115, 116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione ed espletamento della CTU tecnico contabile. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”; b) il setti- mo, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1455 c.c. Violazione degli artt.115, 116, cpc,
2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione. Insussistenza di grave inadempimento. Motivazione contraddittoria, illo- gica ed erronea”; c) l'ottavo, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1455 c.c. in combi- nato disposto con l'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione. Insussistenza di grave inadempimento.
Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”; d) il nono, “Violazione e falsa applica- zione dell'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione ed espletamento della CTU tecnico contabile. Insus- sistenza di grave inadempimento. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”,
l'appellante ha censurato i passaggi argomentativi della decisione di primo grado con i qua- li è stata rigettata l'eccezione di inesistenza del grave inadempimento invocato, insistendo per la necessità di ammettere una CTU per verificare gli esatti rapporti di dare-avere tra le parti;
2) con il quarto e quinto motivo, rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, ha censurato il capo della decisione relativo agli interessi usurari assumendo, per un verso, che il giudice di primo grado aveva fatto affidamento su di un estratto conto, prodotto dalla banca, non attendibile e dal quale non si comprendeva come erano stati applicati gli interes- si e, per altro verso, che essa appellante aveva indicato nella memoria di costituzione di primo grado le clausole nulle;
14 3) con il decimo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda relativa alle c.d. migliorie, denunciando che il tribunale aveva errato sia per non aver ritenuto pro- vate le migliorie, invece documentate dal doc.4 di parte resistente, sia per non aver ritenuto dimostrata l'autorizzazione scritta della concedente, che non aveva mai sollevato contesta- zioni di sorta.
Per tali ragioni l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza, in ac- coglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Le difese dell'appellata.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e dei singoli motivi per difetto di specificità e nel merito contestando le censu- re mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Il passaggio in decisione.
Le parti hanno dato atto che nel corso del presente grado, a seguito di procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado, è stato rilasciato l'immobile. In dipendenza di ciò, l'appellante ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, la controparte sia condannata a restituire l'immobile.
Pe il resto, acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la cau- sa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 25.6.2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per lo scambio delle comparse conclusionali e di replica
(D20+20).
Motivi della decisione
15 5. Va osservato, anzitutto, che l'appellante, pur avendo dichiarato nell'atto d'appello e nei successivi atti processuali (tra cui gli scritti conclusionali) di non avere im- pugnato il capo della decisione relativo al rigetto della domanda di condanna della conce- dente a corrisponderle il valore di ricollocazione del bene, ha poi contraddittoriamente ri- proposto le conclusioni di primo grado che tale domanda contengono. Trattasi, all'eviden- za, di mero refuso, dovuto al copia-incolla delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'oggetto del giudizio d'appello non si estende, quindi, al capo della decisione sopra indi- cato, oggetto di espressa acquiescenza.
6. Ciò premesso, i motivi d'appello sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Invertendo l'esposizione dei motivi d'appello, come sopra proposta, può osservarsi che è inammissibile il decimo motivo d'appello, che non si correla con la motivazione della sentenza di primo grado.
Il tribunale ha respinto la domanda con una triplice argomentazione: 1) ha escluso che fosse stata offerta la prova che gli interventi indicati dall'utilizzatrice (pareti divisorie, infissi, soppalco, impianto elettrico), pure dimostrati dalle fatture prodotte (v. pag.8 della sentenza, righi 27-31), avessero migliorato l'immobile de quo (v. pag.8, ultimi due righi);
2) ha escluso che vi fosse la prova dell'autorizzazione scritta alle migliorie (richiesta dall'art.10 delle condizioni contrattuali); 3) ha richiamato l'art.10 del contratto nella parte in cui prevede che “ogni conseguenza ricollegabile alle modifiche [autorizzate] resta co- munque a carico della Conduttrice” e inoltre che “Qualsiasi modifica (anche se costituente in addizioni o miglioramenti) che non possa essere rimossa senza danno o diminuzione del valore di mercato dell'immobile, diverrà di proprietà della locatrice senza alcun diritto della Conduttrice a compensi o indennità di qualsiasi genere”.
L'appellante ha censurato soltanto le prime due argomentazioni e non anche la ter- za, donde l'insufficienza del motivo d'appello. Inoltre, la prima argomentazione non è stata censurata specificamente. Il tribunale non ha detto, come erroneamente ritenuto dall'appellante, che non è stata offerta la prova degli interventi, ma che non vi è la prova che tali interventi (la cui esecuzione il tribunale dà per dimostrata sulla base delle fatture prodotte) abbiano “effettivamente migliorato l'immobile de quo”.
16 Ne risulta, quindi, che il complessivo motivo d'appello in esame è aspecifico, donde la sua inammissibilità.
D'altro canto, risulta evidente che, se migliorie vi sono state, queste impattano sul valore di ricollocazione del bene, e per questa via sono riconosciute indirettamente all'utilizzatore (in termini, cioè, di maggiore valore di ricollocazione del bene oggetto di locazione finanziaria).
7. Anche il quarto e quinto motivo d'appello, che investono il capo della decisione con cui è stata rigettata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi (eccezione formulata sull'assunto che fossero stati applicati interessi usurari) sono inammissibili, in quanto non si correlano con la motivazione adottata dal giudice di primo grado.
Il Tribunale ha osservato, come già sopra riportato, che “Quanto alla deduzione del- la natura usuraria degli interessi applicati dalla concedente, senza neppure specificare se la doglianza si riferisse al tasso leasing (espressamente pattuito alla lettera m) del contrat- to) oppure agli interessi moratori (di cui al punto 4 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto) con richiesta di espungere dagli importi dovuti ogni importo a titolo di interessi, occorre osservare innanzitutto che la difesa è rimasta sul punto oltremodo ge- nerica, senza alcun riferimento concreto al contenuto delle pattuizioni contrattuali ed al tasso soglia applicabile. Tale assoluta genericità non può essere colmata con la mera ri- chiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'esatto tasso applicato dalla concedente. Del resto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Cor- te, il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventua- le qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri ele- menti contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allega- re e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Unite n. 19597 del
2020). Per l'effetto, sul punto la richiesta di CTU si configura come meramente esplorativa
e, per tale ragione, non può trovare accoglimento, atteso che la consulenza non può essere disposta al fine di sollevare la parte dagli oneri probatori o colmare carenze probatorie,
17 ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (ex multis Cass. n. 19631 del 2020)”.
In relazione a simile motivazione, i motivi d'appello sono inammissibili perché non specifici.
L'appellante ha dedotto, anzitutto, che il giudice di primo grado ha fatto affidamen- to su di un estratto conto, prodotto dalla banca, non attendibile e dal quale non si compren- deva come erano stati applicati gli interessi. Ma tale motivo (quarto motivo d'appello) non
è per nulla conferente con la motivazione della decisione, fondata invece sulla genericità dell'eccezione di nullità alla luce dei principi espressi nel noto arresto delle Sezioni Unite, richiamato nella motivazione stessa.
Anche il secondo motivo d'appello è aspecifico, perché l'appellante si è limitata a censurare la decisione assumendo di avere indicato nella memoria di costituzione di primo grado le clausole nulle.
Ma il tribunale ha detto ben altro, e cioè che l'eccepente deve dedurre “il tipo con- trattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi con- tenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
In altre parole, l'appellante non ha censurato la decisione nella parte in cui il tribu- nale ha ritenuto che un'eccezione di nullità per violazione della legge sull'usura, per non essere generica e defatigatoria, debba indicare anche i tassi di interesse (corrispettivo e/o moratorio) in concreto applicati, la misura del TEGM nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel DM (di rilevazione del tasso soglia) di riferimento.
Né in difetto di tali elementi, che non emergono dagli atti, è possibile la rilevazione d'ufficio della nullità della clausola contrattuale (cfr., fra le altre, Cass. civ.26525/24).
8. I rimanenti motivi, afferendo al medesimo capo della decisione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi presentano ancora una volta alcuni profili di inammissibili- tà e per il resto sono infondati.
In ordine ai profili d'inammissibilità va osservato che l'appellante formula i motivi d'appello dal sesto al nono argomentando la violazione ora dell'art.1, co.137 L.124/2017, sull'assunto, ad esempio, che costituisca grave inadempimento dell'utilizzatore soltanto il
18 mancato pagamento di almeno sei canoni mensili, ora dell'art.1455 c.c., sull'assunto che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di un grave inadempimento.
Tali motivi non si correlano con la decisione di primo grado.
Anzitutto, il tribunale ha espressamente escluso che al rapporto de quo possa appli- carsi, ratione temporis, la L.124/2017(v. pag.8, righi 13-17). E questo passaggio della deci- sione non è stato in alcun modo contestato dall'appellante.
In secondo luogo, il tribunale ha ritenuto che la concedente avesse esercitato corret- tamente il diritto potestativo riconosciuto dalla clausola risolutiva espressa (clausola n.18 del contratto de quo). Così testualmente: “In conclusione, quindi, atteso l'esplicito ricono- scimento da parte della convenuta della circostanza che, a decorrere da ottobre 2017, fu- rono effettuati al più pagamenti solo parziali dei canoni, con conseguente mora nel paga- mento di vari canoni di locazione per il contratto di leasing oggetto di causa, risultava giu- stificata l'intimazione, da parte della concedente, della risoluzione di diritto di cui all'art.
18 del contratto di leasing in discussione, clausola validamente pattuita, oltre che operan- te, in linea con quanto previsto dall'art. 1456 c.c., anche se l'insolvenza si fosse verificata con riferimento ad una parte di un solo canone di leasing. Può quindi prescindersi, da un lato, dalla specifica approvazione della stessa a mente degli art. 1341 e 1342 c.c., stante la carenza di sua natura vessatoria (ex multis, si veda Cass n. 10563/2021; Cass. n.
17603/2018) e, dall'altro lato, da quanto previsto dalla legge 124/2017, non invocabile ra- tione temporis nel caso di specie, comunicata alla locataria dalla finanziaria con la rac- comandata del 19.03.2019, ricevuta dalla conduttrice il 28.3.2019 (doc. 4 di parte attrice).
Peraltro, sussisterebbero i presupposti per la risoluzione anche ai sensi dell'art. 1455 c.c., stante la palese gravità dell'inadempimento, da ottobre 2017 a marzo 2019, laddove traen- te origine da ben oltre sei canoni lasciati insoluti per il contratto di leasing”.
E' evidente che nella decisione di primo il riferimento all'art.1455 cc costituisce un argomento ad abundantiam: il tribunale accerta che il concedente ha validamente esercitato ex art.1456 c.c. la clausola risolutiva espressa, ricorrendo le condizioni previste dalla clau- sola n.18 del contratto di locazione finanziaria, e che, quindi, il contratto si è risolto di dirit- to, ma poi aggiunge che l'inadempimento, riguardando il mancato pagamento di ben oltre sei canoni di locazione, avrebbe costituito grave inadempimento anche nella diversa pro-
19 spettiva dell'art.1455 c.c. Trattasi di argomento ad abundatniam, che non concreta un'autonoma ratio decidendi, e come tale è irrilevante ai fini della impugnazione della de- cisione, che è di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di cui alla clausola risolutiva espressa.
Gli altri profili dei motivi d'appello (in particolare, dei primi tre motivi) si concreta- no, in sostanza, in una censura di omessa o errata lettura dei documenti prodotti, dai quali emergerebbe l'insussistenza dell'inadempimento.
Tale assunto di sintesi è tuttavia privo di pregio.
Sul punto è sufficiente ricordare che l'onere della prova del pagamento compete al debitore.
La banca concedente ha prodotto il contratto di leasing, con i successivi atti integra- tivi (del 2013 e del 2015), sopra richiamati, con cui fu modificato il piano di rimborso, con aumento del numero delle rate e sostanziale ridefinizione del piano finanziario.
Nel proporre il ricorso ex art.702 bis cpc, la banca ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione come da estratto conto allegato allo stesso ricorso (redatto alla data della lettera di risoluzione del 19.3.2019). In tale estratto è indicato il mancato rimborso di tutte le rate mensili scadute dal 16.10.2017 al marzo 2019 (per un totale di 18 rate mensili), nonché il pagamento parziale con residui da pochi euro a qualche centinaio di euro per le rate precedenti (a decorrere dal 1/12/2014 al settembre 2017).
A fronte di tali documenti era onere dell'utilizzatrice fornire la prova dei pagamenti, ma tale onere non è stato assolto. Invero, quest'ultima, come già rilevato dal giudice di primo grado, non ha contestato di non aver pagato le rate mensili dal 16.10.2017 in poi, che in base al piano d'ammortamento erano di euro 1.442,15, ciascuna, oltre IVA e spese di incasso, ma ha assunto che l'estratto conto allegato al ricorso: (i) è in contraddizione e, per- ciò non attendibile, con quello prodotto dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo gra- do;
(ii) è inaffidabile perché non tiene conto degli errori di contabilizzazione segnalati e della mancata percezione degli importi dovuti a titoli di indicizzazione, non corrispondendo al vero che “dal 2015 le indicizzazioni sono state compensate sui canoni insoluti”.
Tali assunti sono privi di pregio.
20 Non sussiste alcuna contraddizione tra l'estratto conto allegato al ricorso ex art.702 bis cpc e quello prodotto dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo dava semplice conto della situazione debitoria, il secondo è completo di tutto l'andamento del rapporto e dà conto, quindi, anche delle partite passive (formatesi per effetto dell'indicizzazione e della conseguente compensazione tra posta passiva con le po- ste attive, ovvero i canoni non pagati). La situazione debitoria nei due prospetti alla data di risoluzione del contratto è perfettamente corrispondente, di tal che non è apprezzabile alcu- na contraddizione.
In secondo luogo, non è vero che il giudice di primo grado non ha tenuto conto degli errori di contabilizzazione segnalati, ma ha motivato dicendo che, in relazione alla doman- da proposta (di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa), se anche i dedotti errori fossero stati tali, il loro importo complessivo non sarebbe stato di entità tale da incidere sull'applicazione della clausola de qua. E, in effetti, in base alla stessa prospettazione dell'appellante, l'ammontare degli errori di contabilizzazione inciderebbe complessivamente per euro 5568,31 (v. pag.21
e ss. appello) a fronte della debitoria al 19.3.2019 di euro 38.864,97, con una differenza a favore della concedente di oltre 33.000,00 euro, che in ogni caso, come ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe giustificato l'applicazione della clausola risolutiva espressa (tenuto conto del mancato pagamento dei canoni dal mese di ottobre 2017 in poi).
Infine, anche la questione della mancata percezione degli importi dovuti a titolo di indicizzazione è infondata.
Va premesso, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, che il canone del contratto di locazione finanziaria era indicizzato al parametro indicato nel contratto stesso (Euribor tre mesi lettera). La variazione di tale indice avrebbe comportato la variazione del canone, in aumento o in diminuzione (variazione attiva o passiva per la concedente). In base al contratto, la variazione attiva sarebbe stata regola mediante RID e quella passiva mediante bonifico a favore della conduttrice. Lo stesso contratto prevedeva, poi, che nel caso in cui l'utilizzatrice fosse stata morosa, la regolazione delle variazioni passive sarebbe stata sospesa fino a quando la conduttrice non avesse versato integralmente i canoni rimasti impagati, o in alternativa, e a insindacabile giudizio della concedente, que-
21 sta avrebbe potuto effettuare la relativa compensazione (v. doc.1 di parte appellante, con- tratto di leasing).
L'esame dell'estratto conto in atti evidenzia la coerente applicazione di tali clausole.
Fintantoché la utilizzatrice è stata adempiente, le variazioni passive sono state regolate me- diante bonifico della concedente a favore della stessa conduttrice. Nei momenti in cui inve- ce la utilizzatrice era morosa (prevalentemente a partire dal 2015) le variazioni passive so- no state regolate mediante compensazione. Non è vero, quindi, che la concedente non po- tesse operare le compensazioni effettuate né che queste non sono state effettuate (come ri- sulta, invece, dall'estratto conto prodotto nel corso del giudizio di primo grado).
9. In sintesi, i motivi d'appello sono in parte inammissibili e in parte infondati, per l'effetto va confermata la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo sulla base della notula in atti, conforme al D.M. 55/2014 e ss. mod.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in parte dichiara inammissibili, in parte respinge i motivi d'appello nei termini di cui in motivazione, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado che sono liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e agli accessori fiscali e previdenziali
(IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
22 Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 443/2023, promossa
DA
, in persona del liquidatore - Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, Via Svezia n. 12 (P. Iva
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da mandato allegato P.IVA_1 all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Michele Palla (c.f - fax: C.F._1
050.544.260 - pec: , Elisa Baroni (c.f. Email_1 [...]
- pec - fax. 050.544.260) e Giulia C.F._2 Email_2
Aristei (c.f. - fax 050.544.260 - pec: C.F._3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Dimitri Ce- Email_3
li (c.f. - pec: - fax: C.F._4 Email_4
055.398.60.93), in 50121, Firenze, Via Lamarmora, n. 51.
APPELLANTE
1 CONTRO
con sede legale in Milano, p.zza F. Meda, 4 - ABI 05034 – Controparte_1
Codice Fiscale – P.IVA in persona del procuratore speciale P.IVA_2 P.IVA_3
dott. (giusta procura comprensiva di poteri di rappresentanza sostanziale e CP_2
processuale del 2/8/2021 per notar di Milano rep. 7041 – Persona_1
racc. nr. 4968), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescen- zo del Foro di Milano (cod.fiscale: – casella di posta elettronica CodiceFiscale_5 certificata – nr. di telefax 02.86.91.59.73) e Email_5 dall'avv. Daniele Cantini del Foro di Firenze (cod.fisc. – casella di C.F._6
posta elettronica certificata - nr. di telefax Email_6
055.55.32.941) e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Firenze, Via
A. Lamarmora n. 29, in forza di procura depositata in via telematica in uno al ricorso ex art. 702 bis cpc in primo grado.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 257/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sez. Civi- le, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, ritenu- ta l'ammissibilità dell'appello, per i motivi di impugnazione tutti sopra esposti, in radicale
o, subordine, parziale riforma della sentenza n. 257/2023 (Rep. n. 586/2023 - causa R.G.
477/2020) emessa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, Giudice dott. Francesca
Romagna Bisegna, il 27 gennaio 2023, pubblicata e comunicata tramite posta elettronica certificata il 30 gennaio 2023 (doc. n. A), notificata dall'Avv. Enrico De Crescenzo, con posta elettronica certificata del 2 febbraio 2023 (doc. n. B), Voglia in accoglimento dei mo- tivi di appello sopra tratteggiati, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile “Labora- torio Artigianale”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. (odier- na in persona del legale rappresentante pro tempore) ed Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore - legale rapp.te p.t., da parte di Controparte_3 [...]
[..
[...] [
, e restituzione del medesimo a il 9 ottobre Controparte_4 CP_1
2023, come da processo verbale di sfratto in atti (doc. n. 15), in via preliminare ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, ovvero la CTU tecnico contabi- le, come riportata in calce all'atto di citazione in appello;
nel merito respingere le doman- de ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, (anche) previa disposi- zione di una consulenza tecnico contabile volta a determinare il quantum dell'effettivo im- porto residuo dovuto dall'appellante al fine di escludere l'integrazione dell'inadempimento rilevante ai fini della postulata risoluzione contrattuale, avuto riguardo alla somma dovuta sino al 19 marzo 2019 (in base agli atti integrativi sottoscritti, doc. n. 3), i pagamenti effet- tuati (sino al 19 marzo 2019) e quindi la somma residua dovuta dalla società (dal 19 marzo
2019 sino alla scadenza del contratto), dichiarata la nullità delle clausole relative ai tassi
d'interesse applicati alla società, che dunque non potranno essere conteggiati nell'importo
a suo debito e, comunque, decurtando da quanto dovuto alla concedente gli importi già corrisposti e l'indicizzazione non riconosciuta ad , Controparte_5
in persona del liquidatore legale rapp.te p.t., così come quantificati nella parte in fatto dell'atto di citazione in appello o tramite CTU tecnico contabile e, dunque, dichiarare
l'assenza del grave inadempimento della società e condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'immobile alla società; in via subordinata laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari la risoluzione del contratto sti- pulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
(odierna in persona del legale rappresentante pro tempore) ed Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore - legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile “Laboratorio Artigiana- le”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, preso atto dell'avvenuta restituzione dell'immobile posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, considerate le migliorie realizzate da CP_3 presso l'immobile di cui è causa così come documentate in atti, Voglia condan-
[...]
nare in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore Controparte_1
della società di idonea indennità, maggiorata di interessi, da quantificare tramite CTU tecnico contabile, comunque disporre a carico del concedente ed a favore dell'appellante la corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene de quo
3 effettuata ai valori di mercato, secondo la stima predisposta da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, detratto quanto previsto dall'art. 1, co. 138 e ss. L. 124/2017 e nei limiti stabiliti dalle previsioni in questione. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e Cpa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie e delle spese di contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis rigettare il proposto appello in quanto inammissibile in difetto di specificità dei motivi di impugna- zione e comunque, in subordine, infondato in fatto e diritto oltre che non provato. Rigettare la chiesta CTU estimativa e contabile in quanto esplorative e quindi inammissibili. Si rin- nova la richiesta di stralcio dei documenti nuovi e quindi inammissibili e tardivi depositati con la terza memoria avversaria in prime cure e di quelli eventualmente depositati ex novo nella presente sede. Con vittoria delle spese del presente grado”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. I fatti di rilievo possono essere così sintetizzati.
1.1. In data 7 novembre 2006, Mercantile Leasing s.p.a. (che si sarebbe poi fusa per incorporazione in , che a sua volta si sarebbe fusa in AN LA Controparte_6
Soc. Coop, che infine si sarebbe fusa con AN LA di Milano, dando vita a
[...]
stipulava con un contratto con il quale la prima con- CP_1 Parte_1 cedeva alla seconda la locazione finanziaria dell'immobile (un laboratorio artigianale), po- sto in Pisa, Via A. Bellatalla snc. Il venditore era la società Area Costruzioni s.r.l. ed il co- sto dell'immobile era pari ad euro 312.681,00 (oltre Iva, di cui euro 306.550,00 quale “co- sto di acquisto” ed euro 6.131,00 a titolo di imposta di registro). Il canone di locazione pat- tuito era pari a complessivi euro 432.321,75 (oltre Iva), da corrispondere con le seguenti modalità: euro 78.170,25 (oltre Iva) alla sottoscrizione del contratto ed euro 1.978,50 (oltre
Iva) al mese (per un totale di 179 mesi) con scadenza il 7 novembre 2021. Il contratto pre-
4 vedeva altresì che “la misura del canone è indicizzata secondo le modalità di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali a: Euribor tre mesi lettera base 3,479%. Il tasso Euribor tre me- si lettera del (…) è pari al 3,566%” (condizioni particolari, lettera h)”. Inoltre, l'art. 5 del- le condizioni generali (denominato “revisione dei canoni”) precisava che “il canone di con- tratto è indicizzato al parametro di riferimento indicato nelle condizioni particolari” e “tut- te le variazioni saranno rilevate trimestralmente dalla locatrice e i relativi importi saranno riconosciuti alla conduttrice a mezzo bonifico”. Il contratto era modificato con due atti di integrazione. In particolare, con il primo, stipulato in data 10-10-2013, era modificato il piano finanziario con l'aumento del numero delle rate a n.204 e la riduzione del canone all'importo mensile di euro 1.442,15 per ciascuna rata e con il secondo atto, sottoscritto in data 21.10.2015, a n.228 rate dell'importo di euro 1.439,28 ciascuna. Inoltre, per i periodi settembre 2013 - agosto 2014, aprile 2015 - agosto 2015 e luglio 2016 - febbraio 2017, le parti concordavano una rata mensile pari ad euro 850,00. Dal settembre 2015 al giugno
2016, invece, la rata concordata era pari ad euro 140,00. Entrambi gli atti integrativi lascia- vano “ferma la periodica variazione in aumento o diminuzione secondo i criteri
d'indicizzazione contrattualmente previsti”, con la precisazione che “restavano pienamente valide ed efficaci tutte le clausole delle condizioni particolari e delle condizioni generali, di suoi patti integrativi od eventuali patti aggiuntivi che non siano state sostituite, abrogate o modificate per effetto del presente atto integrativo”, senza novazione alcuna del contratto di leasing originario.
1.2. Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 14.1.2020, CP_1
ricorreva al tribunale di Firenze, assumendo che la utilizzatrice era rimasta inadempiente al pagamento di numerosi canoni, come da estratto conto prodotto in giudizio e che, a seguito di ciò, essa esponente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e in data 19/3/2019, con lettera racc.ta AR, ricevuta in data 28/03/2019, aveva comunicato alla controparte la ri- soluzione del contratto intimando il rilascio dell'immobile locato libero da persone e/o co- se;
che, nonostante la risoluzione intimata, la conduttrice non aveva provveduto né al pa- gamento di quanto dovuto né al rilascio dell'immobile; che era suo interesse agire per l'azione di restituzione, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contrat- to, salvo ed impregiudicato il diritto di chiedere in separato giudizio il pagamento di quanto
5 contrattualmente dovuto che, alla data della risoluzione contrattuale (19/03/2019), risultava essere pari ad euro 38.864,97 per canoni scaduti ed insoluti ed euro 147.701,27 per capitale da scadere;
tanto esposto, chiedeva di accogliere queste conclusioni: “ dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presente conclusioni;
2) di- chiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in fa- vore dell'istante del seguente immobile: Laboratorio artigianale sito in Pisa, Via Archime- de Bellatalla snc così censito al NCEU del medesimo comune: Foglio 93, mappale 331, sub
6, cat. C/3, superficie catastale 386 mq, r.c. euro 1.452,59”.
1.3. Si costituiva in giudizio che, per quanto ancora rileva Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado e dell'interposto appello, contestava, anzitutto,
l'esistenza del grave inadempimento: per un verso, avendo corrisposto alla banca la somma complessiva di euro 343.123,48 (comprensiva di Iva, pari a 132 rate, sino al primo settem- bre 2017 o, in subordine, la somma di euro 326.277,81, Iva compresa), importo che era ampiamente superiore al costo di acquisto dell'immobile (pari ad euro 312.681,00), e, per altro verso, non essendo dovuta al 19 marzo 2019 la somma di euro 38.864,97 a titolo di
“canoni scaduti ed insoluti ed interessi”: il conteggio prodotto da controparte era errato e non teneva conto del fatto che la concedente “aveva emesso due fatture per euro 1.978,50
(oltre Iva, per complessivi euro 2.441,66) anziché per euro 850,00, oltre Iva;
tre fatture per euro 1.442,15 (oltre Iva, per complessivi euro 1.772,11), anziché per euro 850,00, oltre Iva
e quattro fatture per 1.442,15 euro (oltre Iva, per complessivi euro 1.764,79) anziché per euro 140,00, oltre Iva (come invece concordato con gli atti integrativi)”; che era infatti evi- dente che doveva essere considerato come dovuto solo l'importo concordato nel piano di ammortamento (850,00 o 140,00 euro, oltre Iva) e non quello indicato dalle fatture;
che dall'importo effettivamente dovuto avrebbe dovuto poi essere decurtata la somma (parziale) effettivamente corrisposta dalla società ed indicata nell'estratto conto avversario e nei pa- gamenti in atti;
che analoghe contestazioni potevano essere spese con riferimento alla fattu- ra n. 150V1/00000 del 13 gennaio 2016, con la quale AN LA aveva addebitato (in-
6 spiegabilmente) alla società l'importo di euro 6.905,25 (oltre Iva) a titolo di “Cong. Indi- cizz. tasso attiva”: la somma non era pattuita nel contratto, né nei successivi atti integrativi;
tale somma, pur non essendo dovuta, era stata corrisposta all'istituto per quota parte dell'importo (euro 2.688,05); che, tuttavia, la somma pretesa dalla società ricorrente (euro
6.905,25, oltre Iva) non doveva essere conteggiata nel dovuto, mentre l'importo di euro
2.688,05 doveva essere considerato nei pagamenti effettuati, e ciò al fine di determinare l'eventuale residuo debito.
Assumeva poi che al rapporto di finanziamento erano stati applicati interessi usura- ri, avendo la banca applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96, nonché interessi non pattuiti in violazione dell'art. 1284 c.c., spese e commissioni non pre- ventivamente concordati, e chiedeva di dichiarare la nullità delle relative clausole contrat- tuali (lettere l) ed m) del contratto ed articolo 4 delle condizioni generali allegate e di di- chiarare non dovuto alcun interesse da parte della società utilizzatrice.
Deduceva, ancora, che non aveva corrisposto ad gli importi do- CP_1 Pt_1
vuti a titolo di indicizzazione. A partire dal 2015, nonostante le clausole del contratto e de- gli atti integrativi sottoscritti, essa non aveva percepito alcun importo a titolo di indicizza- zione, con una “perdita” complessiva di circa 38.000,00 euro (considerando 6.400 annui, dal 2015 ad oggi) o, in subordine, pari ad euro 19.000,00 (considerando 6.400 annui, dal
2015 al 2017, anno a partire dal quale la società rilevava una contrazione del fatturato, con conseguenti pagamenti parziali).
Osservava, poi, che laddove fosse stata accolta la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna di alla restituzione del bene, era suo diritto rimuovere le Pt_1 migliorie effettuate nell'immobile, come meglio descritte nella comparsa di costituzione. In subordine, avrebbe dovuto essere condannata alla corresponsione di idonea in- CP_1
dennità (da quantificare tramite CTU).
Infine, affermava il suo diritto all'importo di cui all'art. 1, co. 138, L. 124/2017.
Pertanto, laddove fosse stata accolta la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna di alla restituzione del bene, chiedeva che la ricorrente fosse condannata a Pt_1
corrisponderle la somma ricavata dalla vendita del bene (o da altra collocazione), decurtati gli importi dei “canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, dei canoni non anco-
7 ra scaduti (solo a titolo di capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita” (il tutto da quantificarsi tramite CTU tecnico contabi- le).
In forza di tali assunti concludeva, anche in via riconvenzionale, “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, per i motivi tutti sopra esposti, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale Civile di Pisa, re- spingendo le domande ex adverso avanzate;
in rito accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti che caratterizzano il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis
e 702 ter c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avversario o, in subordine, disporre il mutamento del rito e la trattazione della causa con rito “ordinario” e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito respin- gere le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, (anche) previa disposizione di una consulenza tecnico contabile volta a determinare il quantum dell'effettivo importo residuo dovuto dalla convenuta, al fine di escludere l'integrazione dell'inadempimento rilevante ai fini della postulata risoluzione contrattuale, avuto riguar- do alla somma dovuta sino al 19 marzo 2019 (in base agli atti integrativi sottoscritti, doc.
n. 3), i pagamenti effettuati (sino al 19 marzo 2019) e quindi la somma residua dovuta dal- la società (dal 19 marzo 2019 sino alla scadenza del contratto), dichiarata la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse applicati alla convenuta, che dunque non potranno es- sere conteggiati nell'importo a suo debito e, comunque, decurtando da quanto dovuto alla concedente gli importi già corrisposti e l'indicizzazione non riconosciuta ad
[...]
, in persona del liquidatore legale rapp.te p.t., così come quantifi- Controparte_7
cati nella parte in fatto o tramite CTU tecnico contabile;
in via subordinata laddove il Giu- dice dichiari la risoluzione del contratto stipulato tra Mercantile Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (odierna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) ed , in persona del li- Parte_1
quidatore - legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile “Laboratorio Artigianale”, posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc e condanni la società alla restituzione dell'immobile posto in Pisa, Via A. Bellatalla snc, Voglia autoriz-
8 zare la società alla rimozione delle migliorie effettuate nell'immobile (come descritto nella parte in fatto), al tal fine fissando congruo termine per le relative operazioni di smontaggio
/ demolizione o, in subordine, condannare in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, alla corresponsione in favore della società di idonea indennità, maggiorata di interessi, da quantificare tramite CTU tecnico contabile, comunque sempre in caso di denegata risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, disporre
a carico del concedente ed a favore della convenuta la corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene de quo effettuata ai valori di mercato, se- condo la stima predisposta da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre opera- tori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, detratto quanto previsto dall'art. 1, co.
138 e ss. L. 124/2017 e nei limiti stabilita dalle previsioni in questione. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e Cpa, e con condanna della ricorrente alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”
1.4.- Il tribunale di Firenze, disposto il mutamento del rito, non ammessa la CTU contabile richiesta dalla resistente, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei soli documenti prodotti, con la sentenza n. 257/2023 pubblicata il 30/01/2023, così ha sta- tuito:
(1) ha accertato e dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing immobi- liare intercorso tra le parti;
2) ha condannato parte convenuta, , alla resti- Parte_1 tuzione in favore dell'attrice dell'immobile sito in Pisa, Via Archimede Bellatalla snc, cen- sito al NCEU del Comune di Pisa al Foglio 93, mappale 331, sub 6, cat. C/3, superficie ca- tastale 386 mq, r.c. euro 1.452,59, oggetto del contratto predetto, libero da persone e cose;
3) ha condannato, inoltre, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in euro 14.103,00 per competenze profes- sionali, euro 1.214,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
9 a) che non era contestato dalla conduttrice che dall'ottobre 2017 a marzo 2019 era rimasta inadempiente al pagamento dei canoni avendo effettuato soltanto alcuni pagamenti parziali;
b) che la richiesta di CTU contabile – diretta a verificare gli esatti rapporti di dare- avere tra le parti, avanzata da e reiterata in sede di conclusioni, Parte_1 sull'assunto che, quanto pagato sino alla data di comunicazione della risoluzione del con- tratto era, oltre che superiore al prezzo di acquisto dell'immobile da parte della concedente, anche tale da non determinare alcun inadempimento grave – era stata disattesa “in ragione dell'oggetto del giudizio, in cui, viste le domande, si tratta solo di verificare se alla data di comunicazione della risoluzione (marzo 2019) sussistesse l'inadempimento contrattual- mente pattuito dalle parti, nell'art. 18 comma 1 del contratto di leasing, rilevante ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa, essendo stata esclusa in questa sede ogni domanda di condanna al pagamento di specifici importi”;
(c) che, ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa, doveva osservarsi quanto segue:
c1) “La concedente [aveva] provveduto ad allegare alla comunicazione di risolu- zione del marzo 2019, nonché a produrre in questa sede, un dettagliato estratto conto, in cui trovano rilievo tutti i pagamenti via via effettuati da parte convenuta e dalla stessa do- cumentati nel giudizio. In particolare, infatti, si osserva che i pagamenti parziali, da 2017 al 2019 (nel doc. 9 bis di parte convenuta qualificati quali “acconti canone leasing”) risul- tano infatti tutti correttamente imputati ai debiti più risalenti e quindi indicati in compen- sazione con i canoni da ottobre 2017 in poi. Tuttavia, da gennaio 2019 non risultano nep- pure effettuati ulteriori pagamenti parziali (ad eccezione di un accredito del 10.5.2019 per euro 450,00)”.
c2) “Quanto alla eccezione di parte convenuta secondo cui, nel periodo in cui
l'accordo tra le parti era nel senso di una riduzione dei canoni mensili, la concedente avrebbe comunque emesso fatture di importo sensibilmente superiore ed avrebbe omesso di restituire quanto dovuto a titolo indicizzazione, occorre osservare che, a tale riguardo, la concedente ha dimostrato che nell'estratto conto, nelle mensilità in cui risulta quantificata una rata maggiore di quella pattuita risulta altresì emessa nota di credito per ridurre i ca-
10 noni (come da documentazione depositata il 4.11.2020 e in conformità con quanto risultan- te dall'estratto conto in atti), anche in ragione del riconoscimento dell'indicizzazione. In particolare, lamenta la mancata corrispondenza tra gli importi concor- Parte_1
dati a seguito degli atti integrativi intervenuti in corso di esecuzione del contratto e quanto fatturato dalle precedenti concedenti, nello specifico e AN LA, ciò CP_6 che avrebbe indotto l'odierna attrice a calcolare erroneamente gli importi dovuti a titolo di canone, nonché i relativi interessi e determinato la richiesta di risoluzione contrattuale. Sul punto occorre tuttavia rilevare che la mancata corrispondenza tra quanto fatturato e quan- to concordato, come asserita dalla convenuta, è riferibile al pagamento di alcuni canoni compresi tra settembre 2013 e giugno 2016 per importi che, complessivamente considerati, non valgono comunque ad elidere il maggior debito accumulato successivamente da Pt_1
ed in particolare quello relativo ai canoni insoluti a partire dall'ottobre del 2017 sino alla risoluzione contrattuale (marzo 2019). La stessa convenuta, come emerso più volte in corso di causa, ha ammesso di aver effettuato numerosi pagamenti solo parziali e che dalla se- conda metà del 2017, viste anche le difficoltà del mercato edile, non ha potuto onorare in- tegralmente gli impegni assunti col ”. CP_1
c3) “Quanto alla deduzione della natura usuraria degli interessi applicati dalla concedente, senza neppure specificare se la doglianza si riferisse al tasso leasing (espres- samente pattuito alla lettera m) del contratto) oppure agli interessi moratori (di cui al pun- to 4 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto) con richiesta di espungere dagli importi dovuti ogni importo a titolo di interessi, occorre osservare innanzitutto che la difesa è rimasta sul punto oltremodo generica, senza alcun riferimento concreto al conte- nuto delle pattuizioni contrattuali ed al tasso soglia applicabile. Tale assoluta genericità non può essere colmata con la mera richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'esatto tasso applicato dalla concedente. Del resto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, il debitore che intenda provare l'entità usuraria de- gli interessi, ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso mo- ratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di-
11 ritto” (Cass. Sez. Unite n. 19597 del 2020). Per l'effetto, sul punto la richiesta di CTU si configura come meramente esplorativa e, per tale ragione, non può trovare accoglimento, atteso che la consulenza non può essere disposta al fine di sollevare la parte dagli oneri probatori o colmare carenze probatorie, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (ex multis Cass. n. 19631 del 2020)”;
c4) “In conclusione, quindi, atteso l'esplicito riconoscimento da parte della conve- nuta della circostanza che, a decorrere da ottobre 2017, furono effettuati al più pagamenti solo parziali dei canoni, con conseguente mora nel pagamento di vari canoni di locazione per il contratto di leasing oggetto di causa, risultava giustificata l'intimazione, da parte della concedente, della risoluzione di diritto di cui all'art. 18 del contratto di leasing in di- scussione, clausola validamente pattuita, oltre che operante, in linea con quanto previsto dall'art. 1456 c.c., anche se l'insolvenza si fosse verificata con riferimento ad una parte di un solo canone di leasing. Può quindi prescindersi, da un lato, dalla specifica approvazio- ne della stessa a mente degli art. 1341 e 1342 c.c., stante la carenza di sua natura vessato- ria (ex multis, si veda Cass n. 10563/2021; Cass. n. 17603/2018) e, dall'altro lato, da quanto previsto dalla legge 124/2017, non invocabile ratione temporis nel caso di specie, comunicata alla locataria dalla finanziaria con la raccomandata del 19.03.2019, ricevuta dalla conduttrice il 28.3.2019 (doc. 4 di parte attrice). Peraltro, sussisterebbero i presup- posti per la risoluzione anche ai sensi dell'art. 1455 c.c., stante la palese gravità dell'inadempimento, da ottobre 2017 a marzo 2019, laddove traente origine da ben oltre sei canoni lasciati insoluti per il contratto di leasing. Da quanto sopra espresso, consegue che le doglianze sollevate da non portano ad escludere l'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto avendo ammesso di aver adempiuto solo parzialmente al paga- mento di numerosi canoni da ottobre 2017 e sino a marzo 2019, data in cui CP_1
comunicava la unilaterale risoluzione del contratto di leasing. Per tali motivi, peraltro, de- ve rigettarsi anche in questa sede la richiesta di parte convenuta, reiterata in sede di preci- sazione delle conclusioni, di CTU tecnico contabile in quanto non dirimente ai fini della presente decisione”.
12 d) che, quanto alla richiesta di autorizzazione alla rimozione delle migliorie compiu- te o, in subordine, di condanna della controparte al pagamento di un'indennità, “non vi è prova che tali interventi abbiano effettivamente migliorato l'immobile de quo. Inoltre, ri- chiamando ancora una volta il dettato contrattuale di riferimento, è espressamente previsto che le eventuali aggiunte o modifiche all'immobile da parte della conduttrice devono esse- re “preventivamente autorizzate per iscritto dalla Locatrice” (art. 10 contratto leasing immobiliare). La medesima clausola contrattuale prescrive altresì che “ogni conseguenza ricollegabile a tali modifiche resta comunque a completo carico della Conduttrice” e inol- tre che “Qualsiasi modifica (anche se costituente in addizioni o miglioramenti) che non possa essere rimossa senza danno o diminuzione del valore di mercato dell'immobile, di- verrà di proprietà della Locatrice senza alcun diritto della Conduttrice a compensi o in- dennità di qualsiasi genere”. Alla luce delle precedenti osservazioni e attesa, in particola- re, la mancata prova della preventiva autorizzazione scritta della concedente, le richieste formulate sul punto da devono quindi essere rigettate” e che, “quanto, Parte_1
infine, alla richiesta di parte convenuta al diritto di quanto ricavato dalla vendita dell'immobile o altra allocazione dello stesso ex comma 138 art. 1 legge 124/2017 e in os- sequio di quanto previsto dall'art. 19 dello stesso contratto di leasing, tale pretesa, peral- tro non contestata e riconosciuta dallo stesso , diventerà attuale e pertinente CP_1 solo una volta restituito l'immobile alla concedente”.
L'appello.
2. , ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1
giusta, ha proposto tempestivo appello, precisando che non erano impugnati i capi della de- cisione relativi al rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio e al rigetto, allo stato, della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della somma ricavata dalla vendita dell'immobile o da altra sua allocazione, che la stessa appellante individua come capi 1 e 8 della decisione di primo grado. Ha investito i rimanenti capi della decisione, formulando dieci motivi di impugnazione, che possono essere così raggruppati:
1) con i primi tre motivi, rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt.115,
116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esa-
13 me della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, nonché con i motivi dal sesto al nono, rubricati: a) il sesto, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione degli artt.115, 116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione ed espletamento della CTU tecnico contabile. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”; b) il setti- mo, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1455 c.c. Violazione degli artt.115, 116, cpc,
2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione. Insussistenza di grave inadempimento. Motivazione contraddittoria, illo- gica ed erronea”; c) l'ottavo, “Violazione e falsa applicazione dell'art.1455 c.c. in combi- nato disposto con l'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio. Omesso esame della documentazione. Insussistenza di grave inadempimento.
Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”; d) il nono, “Violazione e falsa applica- zione dell'art.1, co.137, L.124/2017. Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione ed espletamento della CTU tecnico contabile. Insus- sistenza di grave inadempimento. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”,
l'appellante ha censurato i passaggi argomentativi della decisione di primo grado con i qua- li è stata rigettata l'eccezione di inesistenza del grave inadempimento invocato, insistendo per la necessità di ammettere una CTU per verificare gli esatti rapporti di dare-avere tra le parti;
2) con il quarto e quinto motivo, rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, ha censurato il capo della decisione relativo agli interessi usurari assumendo, per un verso, che il giudice di primo grado aveva fatto affidamento su di un estratto conto, prodotto dalla banca, non attendibile e dal quale non si comprendeva come erano stati applicati gli interes- si e, per altro verso, che essa appellante aveva indicato nella memoria di costituzione di primo grado le clausole nulle;
14 3) con il decimo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione, per altro verso, degli artt.115, 116 cpc, 2697 c.c. Travisamento dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Omesso esame della documentazione. Motivazione contraddittoria, illogica ed erronea”, ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda relativa alle c.d. migliorie, denunciando che il tribunale aveva errato sia per non aver ritenuto pro- vate le migliorie, invece documentate dal doc.4 di parte resistente, sia per non aver ritenuto dimostrata l'autorizzazione scritta della concedente, che non aveva mai sollevato contesta- zioni di sorta.
Per tali ragioni l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza, in ac- coglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Le difese dell'appellata.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e dei singoli motivi per difetto di specificità e nel merito contestando le censu- re mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Il passaggio in decisione.
Le parti hanno dato atto che nel corso del presente grado, a seguito di procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado, è stato rilasciato l'immobile. In dipendenza di ciò, l'appellante ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, la controparte sia condannata a restituire l'immobile.
Pe il resto, acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la cau- sa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 25.6.2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per lo scambio delle comparse conclusionali e di replica
(D20+20).
Motivi della decisione
15 5. Va osservato, anzitutto, che l'appellante, pur avendo dichiarato nell'atto d'appello e nei successivi atti processuali (tra cui gli scritti conclusionali) di non avere im- pugnato il capo della decisione relativo al rigetto della domanda di condanna della conce- dente a corrisponderle il valore di ricollocazione del bene, ha poi contraddittoriamente ri- proposto le conclusioni di primo grado che tale domanda contengono. Trattasi, all'eviden- za, di mero refuso, dovuto al copia-incolla delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'oggetto del giudizio d'appello non si estende, quindi, al capo della decisione sopra indi- cato, oggetto di espressa acquiescenza.
6. Ciò premesso, i motivi d'appello sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Invertendo l'esposizione dei motivi d'appello, come sopra proposta, può osservarsi che è inammissibile il decimo motivo d'appello, che non si correla con la motivazione della sentenza di primo grado.
Il tribunale ha respinto la domanda con una triplice argomentazione: 1) ha escluso che fosse stata offerta la prova che gli interventi indicati dall'utilizzatrice (pareti divisorie, infissi, soppalco, impianto elettrico), pure dimostrati dalle fatture prodotte (v. pag.8 della sentenza, righi 27-31), avessero migliorato l'immobile de quo (v. pag.8, ultimi due righi);
2) ha escluso che vi fosse la prova dell'autorizzazione scritta alle migliorie (richiesta dall'art.10 delle condizioni contrattuali); 3) ha richiamato l'art.10 del contratto nella parte in cui prevede che “ogni conseguenza ricollegabile alle modifiche [autorizzate] resta co- munque a carico della Conduttrice” e inoltre che “Qualsiasi modifica (anche se costituente in addizioni o miglioramenti) che non possa essere rimossa senza danno o diminuzione del valore di mercato dell'immobile, diverrà di proprietà della locatrice senza alcun diritto della Conduttrice a compensi o indennità di qualsiasi genere”.
L'appellante ha censurato soltanto le prime due argomentazioni e non anche la ter- za, donde l'insufficienza del motivo d'appello. Inoltre, la prima argomentazione non è stata censurata specificamente. Il tribunale non ha detto, come erroneamente ritenuto dall'appellante, che non è stata offerta la prova degli interventi, ma che non vi è la prova che tali interventi (la cui esecuzione il tribunale dà per dimostrata sulla base delle fatture prodotte) abbiano “effettivamente migliorato l'immobile de quo”.
16 Ne risulta, quindi, che il complessivo motivo d'appello in esame è aspecifico, donde la sua inammissibilità.
D'altro canto, risulta evidente che, se migliorie vi sono state, queste impattano sul valore di ricollocazione del bene, e per questa via sono riconosciute indirettamente all'utilizzatore (in termini, cioè, di maggiore valore di ricollocazione del bene oggetto di locazione finanziaria).
7. Anche il quarto e quinto motivo d'appello, che investono il capo della decisione con cui è stata rigettata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi (eccezione formulata sull'assunto che fossero stati applicati interessi usurari) sono inammissibili, in quanto non si correlano con la motivazione adottata dal giudice di primo grado.
Il Tribunale ha osservato, come già sopra riportato, che “Quanto alla deduzione del- la natura usuraria degli interessi applicati dalla concedente, senza neppure specificare se la doglianza si riferisse al tasso leasing (espressamente pattuito alla lettera m) del contrat- to) oppure agli interessi moratori (di cui al punto 4 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto) con richiesta di espungere dagli importi dovuti ogni importo a titolo di interessi, occorre osservare innanzitutto che la difesa è rimasta sul punto oltremodo ge- nerica, senza alcun riferimento concreto al contenuto delle pattuizioni contrattuali ed al tasso soglia applicabile. Tale assoluta genericità non può essere colmata con la mera ri- chiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'esatto tasso applicato dalla concedente. Del resto, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Cor- te, il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventua- le qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri ele- menti contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allega- re e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Unite n. 19597 del
2020). Per l'effetto, sul punto la richiesta di CTU si configura come meramente esplorativa
e, per tale ragione, non può trovare accoglimento, atteso che la consulenza non può essere disposta al fine di sollevare la parte dagli oneri probatori o colmare carenze probatorie,
17 ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (ex multis Cass. n. 19631 del 2020)”.
In relazione a simile motivazione, i motivi d'appello sono inammissibili perché non specifici.
L'appellante ha dedotto, anzitutto, che il giudice di primo grado ha fatto affidamen- to su di un estratto conto, prodotto dalla banca, non attendibile e dal quale non si compren- deva come erano stati applicati gli interessi. Ma tale motivo (quarto motivo d'appello) non
è per nulla conferente con la motivazione della decisione, fondata invece sulla genericità dell'eccezione di nullità alla luce dei principi espressi nel noto arresto delle Sezioni Unite, richiamato nella motivazione stessa.
Anche il secondo motivo d'appello è aspecifico, perché l'appellante si è limitata a censurare la decisione assumendo di avere indicato nella memoria di costituzione di primo grado le clausole nulle.
Ma il tribunale ha detto ben altro, e cioè che l'eccepente deve dedurre “il tipo con- trattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi con- tenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
In altre parole, l'appellante non ha censurato la decisione nella parte in cui il tribu- nale ha ritenuto che un'eccezione di nullità per violazione della legge sull'usura, per non essere generica e defatigatoria, debba indicare anche i tassi di interesse (corrispettivo e/o moratorio) in concreto applicati, la misura del TEGM nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel DM (di rilevazione del tasso soglia) di riferimento.
Né in difetto di tali elementi, che non emergono dagli atti, è possibile la rilevazione d'ufficio della nullità della clausola contrattuale (cfr., fra le altre, Cass. civ.26525/24).
8. I rimanenti motivi, afferendo al medesimo capo della decisione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi presentano ancora una volta alcuni profili di inammissibili- tà e per il resto sono infondati.
In ordine ai profili d'inammissibilità va osservato che l'appellante formula i motivi d'appello dal sesto al nono argomentando la violazione ora dell'art.1, co.137 L.124/2017, sull'assunto, ad esempio, che costituisca grave inadempimento dell'utilizzatore soltanto il
18 mancato pagamento di almeno sei canoni mensili, ora dell'art.1455 c.c., sull'assunto che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di un grave inadempimento.
Tali motivi non si correlano con la decisione di primo grado.
Anzitutto, il tribunale ha espressamente escluso che al rapporto de quo possa appli- carsi, ratione temporis, la L.124/2017(v. pag.8, righi 13-17). E questo passaggio della deci- sione non è stato in alcun modo contestato dall'appellante.
In secondo luogo, il tribunale ha ritenuto che la concedente avesse esercitato corret- tamente il diritto potestativo riconosciuto dalla clausola risolutiva espressa (clausola n.18 del contratto de quo). Così testualmente: “In conclusione, quindi, atteso l'esplicito ricono- scimento da parte della convenuta della circostanza che, a decorrere da ottobre 2017, fu- rono effettuati al più pagamenti solo parziali dei canoni, con conseguente mora nel paga- mento di vari canoni di locazione per il contratto di leasing oggetto di causa, risultava giu- stificata l'intimazione, da parte della concedente, della risoluzione di diritto di cui all'art.
18 del contratto di leasing in discussione, clausola validamente pattuita, oltre che operan- te, in linea con quanto previsto dall'art. 1456 c.c., anche se l'insolvenza si fosse verificata con riferimento ad una parte di un solo canone di leasing. Può quindi prescindersi, da un lato, dalla specifica approvazione della stessa a mente degli art. 1341 e 1342 c.c., stante la carenza di sua natura vessatoria (ex multis, si veda Cass n. 10563/2021; Cass. n.
17603/2018) e, dall'altro lato, da quanto previsto dalla legge 124/2017, non invocabile ra- tione temporis nel caso di specie, comunicata alla locataria dalla finanziaria con la rac- comandata del 19.03.2019, ricevuta dalla conduttrice il 28.3.2019 (doc. 4 di parte attrice).
Peraltro, sussisterebbero i presupposti per la risoluzione anche ai sensi dell'art. 1455 c.c., stante la palese gravità dell'inadempimento, da ottobre 2017 a marzo 2019, laddove traen- te origine da ben oltre sei canoni lasciati insoluti per il contratto di leasing”.
E' evidente che nella decisione di primo il riferimento all'art.1455 cc costituisce un argomento ad abundantiam: il tribunale accerta che il concedente ha validamente esercitato ex art.1456 c.c. la clausola risolutiva espressa, ricorrendo le condizioni previste dalla clau- sola n.18 del contratto di locazione finanziaria, e che, quindi, il contratto si è risolto di dirit- to, ma poi aggiunge che l'inadempimento, riguardando il mancato pagamento di ben oltre sei canoni di locazione, avrebbe costituito grave inadempimento anche nella diversa pro-
19 spettiva dell'art.1455 c.c. Trattasi di argomento ad abundatniam, che non concreta un'autonoma ratio decidendi, e come tale è irrilevante ai fini della impugnazione della de- cisione, che è di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di cui alla clausola risolutiva espressa.
Gli altri profili dei motivi d'appello (in particolare, dei primi tre motivi) si concreta- no, in sostanza, in una censura di omessa o errata lettura dei documenti prodotti, dai quali emergerebbe l'insussistenza dell'inadempimento.
Tale assunto di sintesi è tuttavia privo di pregio.
Sul punto è sufficiente ricordare che l'onere della prova del pagamento compete al debitore.
La banca concedente ha prodotto il contratto di leasing, con i successivi atti integra- tivi (del 2013 e del 2015), sopra richiamati, con cui fu modificato il piano di rimborso, con aumento del numero delle rate e sostanziale ridefinizione del piano finanziario.
Nel proporre il ricorso ex art.702 bis cpc, la banca ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione come da estratto conto allegato allo stesso ricorso (redatto alla data della lettera di risoluzione del 19.3.2019). In tale estratto è indicato il mancato rimborso di tutte le rate mensili scadute dal 16.10.2017 al marzo 2019 (per un totale di 18 rate mensili), nonché il pagamento parziale con residui da pochi euro a qualche centinaio di euro per le rate precedenti (a decorrere dal 1/12/2014 al settembre 2017).
A fronte di tali documenti era onere dell'utilizzatrice fornire la prova dei pagamenti, ma tale onere non è stato assolto. Invero, quest'ultima, come già rilevato dal giudice di primo grado, non ha contestato di non aver pagato le rate mensili dal 16.10.2017 in poi, che in base al piano d'ammortamento erano di euro 1.442,15, ciascuna, oltre IVA e spese di incasso, ma ha assunto che l'estratto conto allegato al ricorso: (i) è in contraddizione e, per- ciò non attendibile, con quello prodotto dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo gra- do;
(ii) è inaffidabile perché non tiene conto degli errori di contabilizzazione segnalati e della mancata percezione degli importi dovuti a titoli di indicizzazione, non corrispondendo al vero che “dal 2015 le indicizzazioni sono state compensate sui canoni insoluti”.
Tali assunti sono privi di pregio.
20 Non sussiste alcuna contraddizione tra l'estratto conto allegato al ricorso ex art.702 bis cpc e quello prodotto dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo dava semplice conto della situazione debitoria, il secondo è completo di tutto l'andamento del rapporto e dà conto, quindi, anche delle partite passive (formatesi per effetto dell'indicizzazione e della conseguente compensazione tra posta passiva con le po- ste attive, ovvero i canoni non pagati). La situazione debitoria nei due prospetti alla data di risoluzione del contratto è perfettamente corrispondente, di tal che non è apprezzabile alcu- na contraddizione.
In secondo luogo, non è vero che il giudice di primo grado non ha tenuto conto degli errori di contabilizzazione segnalati, ma ha motivato dicendo che, in relazione alla doman- da proposta (di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa), se anche i dedotti errori fossero stati tali, il loro importo complessivo non sarebbe stato di entità tale da incidere sull'applicazione della clausola de qua. E, in effetti, in base alla stessa prospettazione dell'appellante, l'ammontare degli errori di contabilizzazione inciderebbe complessivamente per euro 5568,31 (v. pag.21
e ss. appello) a fronte della debitoria al 19.3.2019 di euro 38.864,97, con una differenza a favore della concedente di oltre 33.000,00 euro, che in ogni caso, come ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe giustificato l'applicazione della clausola risolutiva espressa (tenuto conto del mancato pagamento dei canoni dal mese di ottobre 2017 in poi).
Infine, anche la questione della mancata percezione degli importi dovuti a titolo di indicizzazione è infondata.
Va premesso, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, che il canone del contratto di locazione finanziaria era indicizzato al parametro indicato nel contratto stesso (Euribor tre mesi lettera). La variazione di tale indice avrebbe comportato la variazione del canone, in aumento o in diminuzione (variazione attiva o passiva per la concedente). In base al contratto, la variazione attiva sarebbe stata regola mediante RID e quella passiva mediante bonifico a favore della conduttrice. Lo stesso contratto prevedeva, poi, che nel caso in cui l'utilizzatrice fosse stata morosa, la regolazione delle variazioni passive sarebbe stata sospesa fino a quando la conduttrice non avesse versato integralmente i canoni rimasti impagati, o in alternativa, e a insindacabile giudizio della concedente, que-
21 sta avrebbe potuto effettuare la relativa compensazione (v. doc.1 di parte appellante, con- tratto di leasing).
L'esame dell'estratto conto in atti evidenzia la coerente applicazione di tali clausole.
Fintantoché la utilizzatrice è stata adempiente, le variazioni passive sono state regolate me- diante bonifico della concedente a favore della stessa conduttrice. Nei momenti in cui inve- ce la utilizzatrice era morosa (prevalentemente a partire dal 2015) le variazioni passive so- no state regolate mediante compensazione. Non è vero, quindi, che la concedente non po- tesse operare le compensazioni effettuate né che queste non sono state effettuate (come ri- sulta, invece, dall'estratto conto prodotto nel corso del giudizio di primo grado).
9. In sintesi, i motivi d'appello sono in parte inammissibili e in parte infondati, per l'effetto va confermata la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo sulla base della notula in atti, conforme al D.M. 55/2014 e ss. mod.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in parte dichiara inammissibili, in parte respinge i motivi d'appello nei termini di cui in motivazione, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado che sono liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e agli accessori fiscali e previdenziali
(IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
22 Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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