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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA POLVERIERA 6 PESCARA, presso il difensore avv. DI TOMMASO ALESSANDRO
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROZZA Controparte_1 P.IVA_1
SILVIO, elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri 4, 65129 PESCARA, presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO
CONVENUTA
(P.I.: con il patrocinio dell'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Mazzini 152, 65122 Pescara, presso il difensore avv. TORINO- RODRIGUEZ ERNESTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il tribunale condanni in Controparte_3
persona del L.R. pro tempore, al risarcimento dei danni a lei cagionati, tenuto conto dei parametri indicati nella proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc in data 05.03.2023 e degli esiti della
CTU svolta nel presente giudizio, tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice. In subordine ha chiesto che il risarcimento si commisurato nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in via gradata, di essere manlevata dalla compagnia terza chiamata, con vittoria di spese di lite.
La terza chiamata ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
[...]
; in subordine il riconoscimento della concorrente responsabilità dell'attrice, con Parte_1
pagina 1 di 9 conseguente riduzione della somma dovuta dalla convenuta;
nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda spiegata dalla signora e della domanda di manleva Parte_1
azionata dal ha chiesto che la condanna di Controparte_1 [...]
sia contenuta nei termini e secondo le condizioni di polizza richiamate in Controparte_4
atti, tenuto conto del massimale di polizza e con lo scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
Vinte o parzialmente compensate le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.5.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendo che il Tribunale, accertata la Controparte_5
sussistenza e la gravità delle lesioni da lei riportate a seguito di un trattamento di depilazione laser, eseguito in data 3.3.2019 presso il centro estetico gestito dalla convenuta, condanni la medesima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato, quantificando il danno complessivo nell'importo di € 10.718,20, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. La convenuta si è costituita in data 21.7.2022 contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attrice ed assumendo che il danno lamentato dalla medesima fosse da ricondurre a pregresse patologie della medesima.
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, con la quale aveva stipulato polizza n° 154152775 (all.1)
3. Si è costituita in data 23.11.2022 la terza chiamata contestando la domanda formulata CP_2 dall'attrice che, cliente abituale del centro estetico convenuto, si era sottoposta, ripetutamente e sin dall'anno 2017 ad analoghi trattamenti di depilazione laser, in diverse regioni corporee, senza mai lamentare alcunché.
Assumeva che il danno lamentato dall'attrice, laddove accertato, fosse da ricondurre, anche in via solo concorsuale, alla condotta colposa tenuta dalla . Pt_1
In caso di accertata sussistenza del danno, chiedeva che la domanda di manleva venisse contenuta nei termini e secondo le condizioni di polizza richiamate in atti, tenuto conto del massimale previsto, con lo scoperto del 10% gravante sull'assicurato e con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
Vinte o parzialmente compensate le spese di lite.
4. Assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI cpc, con ordinanza in data 5.4.2023 era stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata solo dall'attrice.
All'udienza del 17.11.2023 la terza chiamata, richiamate le note depositate in data 21.9.2023, nelle quali aveva chiarito che il rimborso del costo dei trattamenti estetici, eseguiti dall'attrice e quantificati pagina 2 di 9 €.1350,00 (1150+200), restavano a carico dell'assicurata, in quanto non ricompresi nella copertura assicurativa, pur dichiarando di aderire, sostanzialmente, alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, aveva condizionato tale disponibilità alla definizione dell'intera controversia, con conseguente rimessione della querela formulata dall'attrice.
Quest'ultima, considerato che, per proporre querela si era avvalsa dell'attività professionale di un difensore che aveva chiesto, con regolare fattura, l'importo di € 3200,00 euro aveva subordinato la remissione della querela al versamento di una somma non inferiore ad € 2500,00.
5. La causa era stata rinviata all'udienza del 17.11.2024, per consentire alle parti di valutare le diverse proposte emerse nel corso dell'udienza.
All'udienza sopra indicata, rilevato che le trattative non erano andate a buon fine, era stata disposta
CTU medico-legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice.
Ammessa ed assunta, all'udienza dell'11.12.2024, la prova per interrogatorio formale e testi articolata dalla terza chiamata, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.2.2025, nella quale è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
La qualificazione della fattispecie in parola come contratto d'opera, non può che condurre all'inquadramento della responsabilità della convenuta in ambito contrattuale, con applicazione del regime di cui all'art. 1218 cod. civ.
Considerato che, oggetto del presente giudizio, risulta essere la sola domanda di risarcimento del danno alla salute lamentato dall'attrice, è necessario individuare gli oneri probatori gravanti sulle parti.
In virtù dell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha fornito in merito, risulta incontestato che, ove oggetto della domanda sia il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento stesso, spetta alla parte che si assume danneggiata dimostrare l'esistenza del titolo e quindi del contratto,
l'inadempimento, la verificazione di un danno e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con il dettato letterale dell'art. 1218 cod. civ. il quale si limita a porre una presunzione semplice di colpevolezza dell'inadempimento e non modifica l'onere della prova, che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, ove si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. civ. 23512/2022).
Una volta che il creditore abbia fornito la prova dell'inadempimento, grava sul debitore inadempiente pagina 3 di 9 l'onere di fornire la prova liberatoria, ovvero provare di non aver potuto eseguire esattamente la prestazione dovuta, dimostrando l'impossibilità della prestazione stessa derivante da causa ad esso non imputabile e quindi la propria assenza di colpa, per essere stato il proprio comportamento conforme a diligenza, prudenza e attenzione.
B. Sul trattamento estetico effettuato dalla sig.ra Parte_1
b.1 Tra le parti è intercorso un rapporto di natura contrattuale in virtù del quale Parte_1
si è sottoposta ad un trattamento estetico di dermoepilazione agli arti inferiori mediante l'uso
[...]
di laser.
Risulta documentalmente provato che l'attrice aveva concluso con la società convenuta un contratto datato 20.7.2018, avente ad oggetto un trattamento di depilazione mediante laser, che prevedeva otto sedute da effettuarsi entro il mese di luglio 2020 al costo di € 1.150,00 (cfr doc. allegata e dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della convenuta). Testimone_1
Va poi precisato che la società convenuta, quale titolare del centro estetico e debitore della prestazione convenuta nel contratto d'opera, risponde anche per i danni cagionati nell'ambito della propria attività economica e derivanti dai fatti commessi dai dipendenti che lavorano presso il centro e ciò ai sensi del disposto dell'art. 1228 c.c., in base al quale "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".
Dopo aver effettuato alcune sedute, avendo notato la comparsa di lesioni a carico di entrambe le cosce,
l'attrice si era recata in data 30.9.2019 dalla dott.ssa specialista in dermatologia, Persona_1
che le aveva diagnosticato esiti ipocromici post traumatici sulla coscia destra e sinistra (cfr certificato medico allegato).
b.2 La sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice ed il trattamento di epilazione con laser, effettuato dalla medesima presso il centro estetico gestito dalla convenuta, è stata accertata dal CTU dott. al quale era stato formulato il seguente quesito: Persona_2
1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche temporanee denunciate dall'attrice, come conseguenza dell'evento di cui è causa, accertando se il trattamento estetico eseguito dalla convenuta nei confronti dell'attrice sia stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e all'esito della regolarità delle informazioni richieste e fornite o da fornire dall'attrice;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso, accertamento da effettuarsi all'esito dell'esame delle schede tecniche del macchinario utilizzato, prodotte da parte convenuta e dalla terza chiamata,
pagina 4 di 9 3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – la durata delle lesioni biologiche temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa,
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni di analoga entità;
5) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie”.
Esaminata la documentazione in atti, rispondendo ai quesiti a lui formulati, il perito ha precisato che l'attrice, a causa del trattamento estetico effettuato presso la nel mese di Controparte_5
settembre 2019, aveva riportato ustioni di II grado superficiali su entrambe le cosce.
Ha precisato che l'esecuzione del trattamento presentava talune criticità, principalmente nella scelta dei tempi di applicazione effettuata dagli operatori del centro estetico, aggravata dalla circostanza secondo cui l'intervento era stato effettuato in estate, quando la pelle è abbronzata, in soggetto di fototipo scuro appartenente alla classe III-IV in un range compreso tra la I classe, che individua soggetti con pelle lattea e la VI classe che corrisponde a soggetto con pelle scurissima o nera.
La contestuale presenza delle circostanze sopra indicate aveva cagionato le ustioni presentate dall'attrice a carico delle regioni irradiate ed estese ad entrambe le cosce.
Ha precisato il perito che un comportamento più prudente ed accorto avrebbe senza dubbio potuto scongiurare le pur prevedibili complicanze che si sono puntualmente verificate.
Sulla base della documentazione sanitaria allegata, il perito ha precisato che il trattamento era stato di tipo conservativo e le lesioni si erano evolute attraverso la formazione di croste, insorte dopo pochi giorni dall'applicazione del 03/09/2019, attraverso un processo di fototermolisi delle cellule epidermiche le quali, cadendo fisiologicamente, avevano lasciato spazio a diffuse e multiformi aree ipocromiche, disestesiche e disestetiche.
Queste erano state oggetto di monitoraggio clinico specialistico e di cure loco regionali, con progressivo e lento miglioramento fino la loro totale scomparsa, così come da lui riscontrato a distanza di oltre quattro anni dall'evento lesivo.
Rispondendo ai quesiti formulati ha precisato che le lesioni da lui accertate, sulla base della documentazione esaminata, avevano concretizzato un periodo di inabilità temporanea pari a mesi tre a parziale al 50% ed ulteriori mesi tre a parziale al 25%.
pagina 5 di 9 Il conseguente grado di sofferenza (psicofisica e soggettiva) alla luce della tipologia, entità e localizzazione delle lesioni e della conseguente sintomatologia soggettiva, non era stato significativamente superiore a quello medio presente per danni di analoga entità.
Le lesioni erano guarite con completa restitutio ad integrum, senza lasciare cioè postumi permanenti invalidanti.
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunata e documentate in atti nella misura complessiva di € 720,00, erano state ritenute congrue dal perito ed attinenti alle lesioni in questione.
La circostanza dedotta dalla convenuta, ovvero che l'attrice si fosse in precedenza sottoposta ad analoghi trattamenti in piena estate, non esclude la sussistenza della responsabilità del Controparte_6
che, accettando di eseguire il trattamento laser nei confronti di un soggetto di fototipo scuro e con pelle già abbronzata, avrebbe dovuto adottare particolari cautele, ovvero rifiutarsi di eseguire il trattamento se ritenuto pericoloso.
Nessuna prova è poi stata fornita dalla convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, trattandosi di prova contraria della incidenza, sulle lesioni riportate dall'attrice, del mancato uso, da parte della medesima, di creme protettive, prima del trattamento con apparecchiatura laser.
b.3 Va poi evidenziato che le conclusioni, formulate dal perito nominato nel presente giudizio, sono conformi a quelle assunte dal dott. , nominato come CTU nel giudizio penale. Persona_3
Va al riguardo precisato che, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, è consentito al Giudice civile porre alla base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo (Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria: dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, anche gli atti di indagine prodotti dagli attori, viceversa non utilizzabili nel procedimento penale.
L'utilizzabilità delle prove è infatti categoria del solo rito penale, ignota al processo civile e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione logico-giuridica (Cass. civ. 12 giugno 2019, n. 15859).
b.4 Può quindi procedersi alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, alla quale risulta riconoscibile solo un danno per inabilità temporanea, pari a mesi tre a parziale al 50% ed ulteriori mesi tre a parziale al 25%.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in capo all'attrice può essere quindi pagina 6 di 9 quantificato in € 6.750,00 (€ 100,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU: giorni novanta al 50% e giorni novanta al trenta 25%)
A titolo di spese mediche, ritenute congrue in sede di CTU e documentate con allegazione delle relative spese, spetta all'attrice la complessiva somma di € 750,00 (€ 400,00 fattura dott. ; € 170,00 Per_4 fattura dott.ssa € 150,00 fattura dott.ssa ). Per_1 Per_5
All'attrice spetta altresì il rimborso dell'importo di € 1.150,00 versato alla convenuta per il trattamento laser erroneamente effettuato.
b.5 Sulle somme come sopra determinate, spettano all'attrice gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici
Istat F.O.I., a decorrere dal 3.9.2019 (epoca di presumibile stabilizzazione dei postumi) sino alla data di deposito della sentenza e, dal deposito della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi dovuti al tasso legale, ai sensi dell'art.1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta.
C. Sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
La convenuta deve essere manlevata dalla terza chiamata in garanzia, giusta polizza in atti.
Accertata l'unicità del fatto dannoso, sulla base del combinato disposto degli art. 1228 e 2055 cc,
e vanno condannati, in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
Con riferimento alla terza chiamata, l'obbligo al risarcimento del danno va escluso per quanto concerne la somma di €. 1.150,00, spettante all'attrice a titolo di rimborso del costo per il trattamento estetico, non rientrante nella copertura assicurativa e dello scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
D. Sulla liquidazione delle spese di lite.
d.1 Le spese di lite e quelle di perizia seguono, ex lege, la soccombenza della convenuta e della terza chiamata, tenute in solido al pagamento e si liquidano come in dispositivo.
d.2 La terza chiamata è tenuta a manlevare l' anche dalle spese dal medesimo sostenute, Parte_2
considerato che è nulla, ex art. 1932 cc, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr Cassazione civile sez. III,
05/07/2022, n.21220)
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni occorsi Controparte_1 all'attrice,
ACCERTATO che il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso denunciato, ammonta ad € 6.750,00 oltre accessori.
ACCERTATO che il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso denunciato, ammonta ad € 1.870,00 oltre accessori.
IC
e enute, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
Per l'effetto
CO
al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato all'attrice, quantificato Controparte_1 nella misura di € 6.750,00, oltre accessori.
CO
al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute dall'attrice, Controparte_1 quantificate nel complessivo importo di € 720,00 oltre accessori.
CONDANNA
a restituire all'attrice dell'importo di € 1.150,00, oltre accessori, versato Controparte_1 dall'attrice per la prestazione non correttamente eseguita dalla convenuta.
IC
, tenuta a manlevare di quanto la Controparte_4 Controparte_1
medesima dovrà versare all'attrice a titolo risarcitorio, in forza della presente sentenza, al netto della somma di €. 1.150,00, spettante all'attrice a titolo di rimborso del costo per il trattamento estetico, non rientrante nella copertura assicurativa e dello scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
e di con conseguente obbligo di procedere agli
[...] Controparte_4
pagina 8 di 9 eventuali conguagli.
CONDANNA
e , in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_4 spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 125,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
IC
, tenuta a manlevare di quanto la Controparte_4 Controparte_1
medesima dovrà versare all'attrice a titolo di spese di lite e di perizia.
CO
, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CP_1
C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 25 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA POLVERIERA 6 PESCARA, presso il difensore avv. DI TOMMASO ALESSANDRO
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROZZA Controparte_1 P.IVA_1
SILVIO, elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri 4, 65129 PESCARA, presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO
CONVENUTA
(P.I.: con il patrocinio dell'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Mazzini 152, 65122 Pescara, presso il difensore avv. TORINO- RODRIGUEZ ERNESTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il tribunale condanni in Controparte_3
persona del L.R. pro tempore, al risarcimento dei danni a lei cagionati, tenuto conto dei parametri indicati nella proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc in data 05.03.2023 e degli esiti della
CTU svolta nel presente giudizio, tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice. In subordine ha chiesto che il risarcimento si commisurato nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in via gradata, di essere manlevata dalla compagnia terza chiamata, con vittoria di spese di lite.
La terza chiamata ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
[...]
; in subordine il riconoscimento della concorrente responsabilità dell'attrice, con Parte_1
pagina 1 di 9 conseguente riduzione della somma dovuta dalla convenuta;
nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda spiegata dalla signora e della domanda di manleva Parte_1
azionata dal ha chiesto che la condanna di Controparte_1 [...]
sia contenuta nei termini e secondo le condizioni di polizza richiamate in Controparte_4
atti, tenuto conto del massimale di polizza e con lo scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
Vinte o parzialmente compensate le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.5.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendo che il Tribunale, accertata la Controparte_5
sussistenza e la gravità delle lesioni da lei riportate a seguito di un trattamento di depilazione laser, eseguito in data 3.3.2019 presso il centro estetico gestito dalla convenuta, condanni la medesima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato, quantificando il danno complessivo nell'importo di € 10.718,20, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. La convenuta si è costituita in data 21.7.2022 contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attrice ed assumendo che il danno lamentato dalla medesima fosse da ricondurre a pregresse patologie della medesima.
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, con la quale aveva stipulato polizza n° 154152775 (all.1)
3. Si è costituita in data 23.11.2022 la terza chiamata contestando la domanda formulata CP_2 dall'attrice che, cliente abituale del centro estetico convenuto, si era sottoposta, ripetutamente e sin dall'anno 2017 ad analoghi trattamenti di depilazione laser, in diverse regioni corporee, senza mai lamentare alcunché.
Assumeva che il danno lamentato dall'attrice, laddove accertato, fosse da ricondurre, anche in via solo concorsuale, alla condotta colposa tenuta dalla . Pt_1
In caso di accertata sussistenza del danno, chiedeva che la domanda di manleva venisse contenuta nei termini e secondo le condizioni di polizza richiamate in atti, tenuto conto del massimale previsto, con lo scoperto del 10% gravante sull'assicurato e con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
Vinte o parzialmente compensate le spese di lite.
4. Assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI cpc, con ordinanza in data 5.4.2023 era stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata solo dall'attrice.
All'udienza del 17.11.2023 la terza chiamata, richiamate le note depositate in data 21.9.2023, nelle quali aveva chiarito che il rimborso del costo dei trattamenti estetici, eseguiti dall'attrice e quantificati pagina 2 di 9 €.1350,00 (1150+200), restavano a carico dell'assicurata, in quanto non ricompresi nella copertura assicurativa, pur dichiarando di aderire, sostanzialmente, alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, aveva condizionato tale disponibilità alla definizione dell'intera controversia, con conseguente rimessione della querela formulata dall'attrice.
Quest'ultima, considerato che, per proporre querela si era avvalsa dell'attività professionale di un difensore che aveva chiesto, con regolare fattura, l'importo di € 3200,00 euro aveva subordinato la remissione della querela al versamento di una somma non inferiore ad € 2500,00.
5. La causa era stata rinviata all'udienza del 17.11.2024, per consentire alle parti di valutare le diverse proposte emerse nel corso dell'udienza.
All'udienza sopra indicata, rilevato che le trattative non erano andate a buon fine, era stata disposta
CTU medico-legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice.
Ammessa ed assunta, all'udienza dell'11.12.2024, la prova per interrogatorio formale e testi articolata dalla terza chiamata, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.2.2025, nella quale è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
La qualificazione della fattispecie in parola come contratto d'opera, non può che condurre all'inquadramento della responsabilità della convenuta in ambito contrattuale, con applicazione del regime di cui all'art. 1218 cod. civ.
Considerato che, oggetto del presente giudizio, risulta essere la sola domanda di risarcimento del danno alla salute lamentato dall'attrice, è necessario individuare gli oneri probatori gravanti sulle parti.
In virtù dell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha fornito in merito, risulta incontestato che, ove oggetto della domanda sia il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento stesso, spetta alla parte che si assume danneggiata dimostrare l'esistenza del titolo e quindi del contratto,
l'inadempimento, la verificazione di un danno e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con il dettato letterale dell'art. 1218 cod. civ. il quale si limita a porre una presunzione semplice di colpevolezza dell'inadempimento e non modifica l'onere della prova, che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, ove si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. civ. 23512/2022).
Una volta che il creditore abbia fornito la prova dell'inadempimento, grava sul debitore inadempiente pagina 3 di 9 l'onere di fornire la prova liberatoria, ovvero provare di non aver potuto eseguire esattamente la prestazione dovuta, dimostrando l'impossibilità della prestazione stessa derivante da causa ad esso non imputabile e quindi la propria assenza di colpa, per essere stato il proprio comportamento conforme a diligenza, prudenza e attenzione.
B. Sul trattamento estetico effettuato dalla sig.ra Parte_1
b.1 Tra le parti è intercorso un rapporto di natura contrattuale in virtù del quale Parte_1
si è sottoposta ad un trattamento estetico di dermoepilazione agli arti inferiori mediante l'uso
[...]
di laser.
Risulta documentalmente provato che l'attrice aveva concluso con la società convenuta un contratto datato 20.7.2018, avente ad oggetto un trattamento di depilazione mediante laser, che prevedeva otto sedute da effettuarsi entro il mese di luglio 2020 al costo di € 1.150,00 (cfr doc. allegata e dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della convenuta). Testimone_1
Va poi precisato che la società convenuta, quale titolare del centro estetico e debitore della prestazione convenuta nel contratto d'opera, risponde anche per i danni cagionati nell'ambito della propria attività economica e derivanti dai fatti commessi dai dipendenti che lavorano presso il centro e ciò ai sensi del disposto dell'art. 1228 c.c., in base al quale "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".
Dopo aver effettuato alcune sedute, avendo notato la comparsa di lesioni a carico di entrambe le cosce,
l'attrice si era recata in data 30.9.2019 dalla dott.ssa specialista in dermatologia, Persona_1
che le aveva diagnosticato esiti ipocromici post traumatici sulla coscia destra e sinistra (cfr certificato medico allegato).
b.2 La sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice ed il trattamento di epilazione con laser, effettuato dalla medesima presso il centro estetico gestito dalla convenuta, è stata accertata dal CTU dott. al quale era stato formulato il seguente quesito: Persona_2
1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche temporanee denunciate dall'attrice, come conseguenza dell'evento di cui è causa, accertando se il trattamento estetico eseguito dalla convenuta nei confronti dell'attrice sia stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e all'esito della regolarità delle informazioni richieste e fornite o da fornire dall'attrice;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso, accertamento da effettuarsi all'esito dell'esame delle schede tecniche del macchinario utilizzato, prodotte da parte convenuta e dalla terza chiamata,
pagina 4 di 9 3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – la durata delle lesioni biologiche temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa,
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni di analoga entità;
5) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie”.
Esaminata la documentazione in atti, rispondendo ai quesiti a lui formulati, il perito ha precisato che l'attrice, a causa del trattamento estetico effettuato presso la nel mese di Controparte_5
settembre 2019, aveva riportato ustioni di II grado superficiali su entrambe le cosce.
Ha precisato che l'esecuzione del trattamento presentava talune criticità, principalmente nella scelta dei tempi di applicazione effettuata dagli operatori del centro estetico, aggravata dalla circostanza secondo cui l'intervento era stato effettuato in estate, quando la pelle è abbronzata, in soggetto di fototipo scuro appartenente alla classe III-IV in un range compreso tra la I classe, che individua soggetti con pelle lattea e la VI classe che corrisponde a soggetto con pelle scurissima o nera.
La contestuale presenza delle circostanze sopra indicate aveva cagionato le ustioni presentate dall'attrice a carico delle regioni irradiate ed estese ad entrambe le cosce.
Ha precisato il perito che un comportamento più prudente ed accorto avrebbe senza dubbio potuto scongiurare le pur prevedibili complicanze che si sono puntualmente verificate.
Sulla base della documentazione sanitaria allegata, il perito ha precisato che il trattamento era stato di tipo conservativo e le lesioni si erano evolute attraverso la formazione di croste, insorte dopo pochi giorni dall'applicazione del 03/09/2019, attraverso un processo di fototermolisi delle cellule epidermiche le quali, cadendo fisiologicamente, avevano lasciato spazio a diffuse e multiformi aree ipocromiche, disestesiche e disestetiche.
Queste erano state oggetto di monitoraggio clinico specialistico e di cure loco regionali, con progressivo e lento miglioramento fino la loro totale scomparsa, così come da lui riscontrato a distanza di oltre quattro anni dall'evento lesivo.
Rispondendo ai quesiti formulati ha precisato che le lesioni da lui accertate, sulla base della documentazione esaminata, avevano concretizzato un periodo di inabilità temporanea pari a mesi tre a parziale al 50% ed ulteriori mesi tre a parziale al 25%.
pagina 5 di 9 Il conseguente grado di sofferenza (psicofisica e soggettiva) alla luce della tipologia, entità e localizzazione delle lesioni e della conseguente sintomatologia soggettiva, non era stato significativamente superiore a quello medio presente per danni di analoga entità.
Le lesioni erano guarite con completa restitutio ad integrum, senza lasciare cioè postumi permanenti invalidanti.
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunata e documentate in atti nella misura complessiva di € 720,00, erano state ritenute congrue dal perito ed attinenti alle lesioni in questione.
La circostanza dedotta dalla convenuta, ovvero che l'attrice si fosse in precedenza sottoposta ad analoghi trattamenti in piena estate, non esclude la sussistenza della responsabilità del Controparte_6
che, accettando di eseguire il trattamento laser nei confronti di un soggetto di fototipo scuro e con pelle già abbronzata, avrebbe dovuto adottare particolari cautele, ovvero rifiutarsi di eseguire il trattamento se ritenuto pericoloso.
Nessuna prova è poi stata fornita dalla convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, trattandosi di prova contraria della incidenza, sulle lesioni riportate dall'attrice, del mancato uso, da parte della medesima, di creme protettive, prima del trattamento con apparecchiatura laser.
b.3 Va poi evidenziato che le conclusioni, formulate dal perito nominato nel presente giudizio, sono conformi a quelle assunte dal dott. , nominato come CTU nel giudizio penale. Persona_3
Va al riguardo precisato che, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, è consentito al Giudice civile porre alla base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo (Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria: dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, anche gli atti di indagine prodotti dagli attori, viceversa non utilizzabili nel procedimento penale.
L'utilizzabilità delle prove è infatti categoria del solo rito penale, ignota al processo civile e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione logico-giuridica (Cass. civ. 12 giugno 2019, n. 15859).
b.4 Può quindi procedersi alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, alla quale risulta riconoscibile solo un danno per inabilità temporanea, pari a mesi tre a parziale al 50% ed ulteriori mesi tre a parziale al 25%.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in capo all'attrice può essere quindi pagina 6 di 9 quantificato in € 6.750,00 (€ 100,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU: giorni novanta al 50% e giorni novanta al trenta 25%)
A titolo di spese mediche, ritenute congrue in sede di CTU e documentate con allegazione delle relative spese, spetta all'attrice la complessiva somma di € 750,00 (€ 400,00 fattura dott. ; € 170,00 Per_4 fattura dott.ssa € 150,00 fattura dott.ssa ). Per_1 Per_5
All'attrice spetta altresì il rimborso dell'importo di € 1.150,00 versato alla convenuta per il trattamento laser erroneamente effettuato.
b.5 Sulle somme come sopra determinate, spettano all'attrice gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici
Istat F.O.I., a decorrere dal 3.9.2019 (epoca di presumibile stabilizzazione dei postumi) sino alla data di deposito della sentenza e, dal deposito della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi dovuti al tasso legale, ai sensi dell'art.1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta.
C. Sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
La convenuta deve essere manlevata dalla terza chiamata in garanzia, giusta polizza in atti.
Accertata l'unicità del fatto dannoso, sulla base del combinato disposto degli art. 1228 e 2055 cc,
e vanno condannati, in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
Con riferimento alla terza chiamata, l'obbligo al risarcimento del danno va escluso per quanto concerne la somma di €. 1.150,00, spettante all'attrice a titolo di rimborso del costo per il trattamento estetico, non rientrante nella copertura assicurativa e dello scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
D. Sulla liquidazione delle spese di lite.
d.1 Le spese di lite e quelle di perizia seguono, ex lege, la soccombenza della convenuta e della terza chiamata, tenute in solido al pagamento e si liquidano come in dispositivo.
d.2 La terza chiamata è tenuta a manlevare l' anche dalle spese dal medesimo sostenute, Parte_2
considerato che è nulla, ex art. 1932 cc, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr Cassazione civile sez. III,
05/07/2022, n.21220)
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni occorsi Controparte_1 all'attrice,
ACCERTATO che il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso denunciato, ammonta ad € 6.750,00 oltre accessori.
ACCERTATO che il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso denunciato, ammonta ad € 1.870,00 oltre accessori.
IC
e enute, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
Per l'effetto
CO
al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato all'attrice, quantificato Controparte_1 nella misura di € 6.750,00, oltre accessori.
CO
al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute dall'attrice, Controparte_1 quantificate nel complessivo importo di € 720,00 oltre accessori.
CONDANNA
a restituire all'attrice dell'importo di € 1.150,00, oltre accessori, versato Controparte_1 dall'attrice per la prestazione non correttamente eseguita dalla convenuta.
IC
, tenuta a manlevare di quanto la Controparte_4 Controparte_1
medesima dovrà versare all'attrice a titolo risarcitorio, in forza della presente sentenza, al netto della somma di €. 1.150,00, spettante all'attrice a titolo di rimborso del costo per il trattamento estetico, non rientrante nella copertura assicurativa e dello scoperto del 10% gravante sull'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 250,00.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
e di con conseguente obbligo di procedere agli
[...] Controparte_4
pagina 8 di 9 eventuali conguagli.
CONDANNA
e , in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_4 spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 125,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
IC
, tenuta a manlevare di quanto la Controparte_4 Controparte_1
medesima dovrà versare all'attrice a titolo di spese di lite e di perizia.
CO
, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CP_1
C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 25 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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