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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15240/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SLUCCA SONIA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LICINI ARIANNA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/08/2024, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Grumello del Monte-BG in data 28.4.2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grumello del Monte-BG al numero 2 parte II serie A dell'anno 2019), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 29.8.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 29.6.2023;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto in data 30.04.2019 nei registri dello
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stato civile del Comune di Grumello del Monte, Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A al n. 2 anno 2019;
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grumello del Monte di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento, con ogni conseguenza di legge;
3. vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
4. affidare il figlio in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e domiciliazione presso la Per_1 madre con la quale continuerà a convivere nella casa coniugale in Capriolo (BS) via dei Fiori n. 22, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse, come ad esempio quelle attinenti l'educazione, la formazione e lo studio dello stesso, dovranno comunque essere sempre previamente concordate, condivise e prese da entrambi i genitori congiuntamente;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a) a fine settimana alternati dal venerdì verso le ore 18.00 fino alla Per_1 domenica sera quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
b) durante la settimana il padre terrà con sé il figlio due sere dalle 18.00 circa fin dopo cena per poi riportarlo presso l'abitazione della madre;
c) il giorno di Natale e di S. Stefano ad anni alterni, così come l'ultimo dell'anno e il giorno di capodanno;
d) il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, come le altre festività dell'anno; e) durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi;
Per_1
6. il sig. entro il 15 di ogni mese, verserà alla sig.ra la somma di € 261,00 a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. La sig.ra Pt_1 chiederà e incasserà in ragione del 100% l'assegno unico per il figlio Le spese straordinarie per il figlio sono Per_1 sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%. Il padre sig. si impegna a corrispondere la sua quota di CP_1 spese straordinarie affrontate per intero dalla madre entro e non oltre due settimane dalla richiesta documentata della stessa.
La madre sig. si impegna a corrispondere la sua quota di spese straordinarie affrontate per intero dal Parte_1 padre entro e non oltre due settimane dalla richiesta documentata dello stesso. I coniugi si impegnano a chiedere reciprocamente l'autorizzazione per le spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo se superiori all'importo di € 100,00. Si trascrivono integralmente le spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Brescia:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
-spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
7. la sig.ra continuerà a pagare per intero la rata mensile, pari a € 633,00, relativa al mutuo contratto per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale, mentre il sig. continuerà a pagare per intero la somma mensile di € 455,00 CP_1 relativa ad altro finanziamento concluso nell'interesse della famiglia durante il matrimonio. Giacché la somma complessiva
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mensile a carico dei mutuatari è pari a € 1.088,00 e la parte di ciascuno ammonta a € 544,00, tenendo in considerazione le relative suddette domiciliazioni bancarie, il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla CP_1 sig.ra la somma di € 89,00 a titolo di compensazione dei due diversi rapporti debitori, entro il 15 di ogni mese. Pt_1
Quanto pagato da ciascun coniuge non è ripetibile dall'altro, si esclude, pertanto, il diritto di regresso;
8. l'immobile, situato a Capriolo (BS) in via Dei Fiori n. 22, adibito a casa coniugale, di proprietà dei coniugi, viene assegnato al figlio e alla sig.ra con gli arredi e gli oggetti ivi presenti;
Per_1 Pt_1
9. I ricorrenti hanno deciso di vendere l'immobile e hanno già incaricato, nel mese di luglio 2024, un'agenzia a tal proposito. Il ricavato della vendita verrà diviso tra i proprietari in ragione del 50%. La sig.ra si obbliga, altresì, Pt_1
a provvedere a tutte le spese di ordinaria amministrazione relative al predetto immobile;
10. i ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere già concordemente provveduto a dividere tutti i loro beni ed averi e, quindi, di non vantare più, l'uno nei confronti dell'altra, alcuna ulteriore pretesa e/o richiesta, anche di natura economica-patrimoniale, oltre a quelle fatte oggetto delle presenti condizioni di separazione;
11. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e per il figlio minorenne;
Per_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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