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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
28 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7403/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Anna Coppoletta come da procura come in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
e entrambi CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Giovanna Falletta come da procura come in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: accertamento della subordinazione- differenze retributive-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere svolto attività lavorativa per conto di e con le mansioni di collaboratrice CP_1 CP_2 domestica e badante in favore, dapprima, di entrambi i genitori dei resistenti e CP_3 CP_4
e, in seguito, della sola e, segnatamente, di avere lavorato dal 01.02.2023 al
[...] CP_3
08.03.2023 per poi essere stata licenziata oralmente in assenza di alcuna giustificazione in data
8.3.2023 essendo, successivamente, stata riassunta il 18.3.2023 espletando le medesime mansioni sino al 25.3.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro per intervenuto decesso della CP_3 esponeva:
- di avere prestato attività lavorativa presso il domicilio dei coniugi occupandosi di svolgere CP_1 mansioni ascrivibili al livello BS del CCNL lavoro domestico quali il riassetto della casa, la somministrazione di medicine, la preparazione del vitto, la cura dell'igiene personale di entrambi,
l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, ivi compresi i farmaci;
- di aver disimpegnato le proprie mansioni dal lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 14:00 del giorno successivo, per circa 17 ore al giorno, a volte non facendo neppure rientro presso la propria abitazione;
- di avere pernottato in una stanza il cui tetto era pieno di muffa e umidità così procurandosi asma e bronchite;
- di avere percepito a titolo di retribuzione mensile la somma di euro 1.600,00;
- di avere svolto la predetta attività assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei e essendo altresì obbligata a giustificare agli stessi le eventuali CP_2 CP_1 assenze, sotto comminatoria di sanzioni disciplinari e/o espulsive;
- di non avere goduto di ferie per tutta la durata del rapporto di lavoro e di non avere, peraltro, percepito nessuna somma a titolo di ultima mensilità, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e del preavviso;
- di non avere percepito alcunché durante i periodi di assenza;
- che non erano mai stati versati i contributi previdenziali e assistenziali;
- di avere pertanto diritto alla complessiva somma lorda di € 38.324,70, oltre interessi legali dal giorno di maturazione e sino al soddisfo.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : “
1. Ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha lavorato alle dipendenze dei Sigg.ri e svolgendo le mansioni
[...] Parte_2 CP_1 di badante e collaboratrice domestica in favore dei di loro genitori Sigg.ri
[...]
dal 02.01.2003 al 22.10.2016 ed ha proseguito solamente per la Sig.ra Parte_3
fino al 25.03.2023; 2. Condannare, conseguentemente, i Sigg.ri e CP_3 Parte_2
al pagamento della complessiva somma di € 38.324,70 (TFR, indennità sostitutiva CP_1 di ferie non godute, differenze retributive) e ciò ai sensi del CCNL di categoria invocato e comunque dell'art.36 Cost., oltre interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato maturazione al soddisfo, o di quella maggiore o minore somma dovuta da quantificarsi anche a mezzo di eventuale disponenda Ctu;
3. Condannare i Resistenti a versare alla Sig.ra a titolo di Parte_1 risarcimento del danno derivante dall'illegittimo/ingiusto licenziamento una somma pari ad €
5000,00 oltre interessi calcolati a far data dal 08.03.2023 e sino al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano e spiegando difese volte CP_2 CP_1 al rigetto del ricorso. In particolare, contestavano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, affermando, di contro, la sussistenza con la ricorrente di meri rapporti occasionali laddove la stessa, del tutto sporadicamente, si era occupata con prestazioni retribuite ad ore delle pulizie stagionali coadiuvando perfettamente autonoma sino al decesso. CP_3
In ragione di tutto quanto esposto nella memoria difensiva concludevano nei seguenti termini : “a)
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli odierni resistenti e, in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla SI in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti;
b) condannare la SI al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, Parte_1 con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove testimoniali.
Sostituita l'udienza del 28 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
______________
1. Il ricorso non è fondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito esposte
In via generale, in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Incombe, conseguentemente, sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Deve ricordarsi che la Suprema Corte, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che: a) detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000
n. 11502; Cass.,14.12.1996 n.11178); b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, a causa della loro natura intellettuale o professionale o, all'opposto, in ragione della natura estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252; Cass.,
25/2/2019, n. 5436, Cass. 16/11/2018, n. 29646).
Come noto, non può dirsi sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere della subordinazione invocare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, posto che a mente dell'esegesi di legittimità, non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé, atteso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento.
La subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi
- come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante.
Il potere datoriale deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010).
2. Applicando tali principi al caso in esame, all'esito della disamina complessiva degli elementi raccolti nel corso del giudizio, non sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare il convincimento che la ricorrente assicurava, con vincolo di subordinazione e assoggettamento al potere datoriale degli odierni resistenti, una presenza continuativa di assistenza domestica in favore dei genitori dei resistenti
Nella specie, la ricorrente ha dedotto di avere svolto attività di lavoro subordinato, in assenza di regolarizzazione, nel periodo compreso tra l'1.2.2003 e l'8.3.2023, nonché dal 18.3.2023 al
25.3.2023. Il ricorso, però, già in punto di allegazione si palesa generico perché privo di indicazioni specifiche in ordine alle mansioni asseritamente disimpegnate dalla ricorrente nonché, soprattutto, con riferimento all'assoggettamento di direttive specifiche relative alle modalità di svolgimento delle predette mansioni. Invero, nell'individuare in e i propri datori di CP_2 CP_1 lavoro, la ricorrente si limita in modo assertivo e del tutto vago a dedurre di avere fatto dapprima un colloquio conoscitivo con la e, successivamente un colloquio “ confermativo” con i resistenti CP_3 i quali a suo dire hanno “ provveduto all'assunzione, con comunicazione dell'ammontare dello stipendio la modalità di pagamento, l'orario lavorativo e tutto ciò che riguardava le mansioni da svolgere” ( cfr pag 1 del ricorso) e di essere rimasta poi assoggettata “ al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei sigg.ri e ” ( cfr. pag. 2 ricorso). CP_2 Parte_4
Neppure tali gravi carenze assertive possono ritenersi colmate all'esito dell'istruttoria orale espletata, dalla quale non può dirsi siano emersi elementi utili a corroborare le pretese attoree.
In disparte l'esigenza di valutare con particolare rigore le dichiarazioni rese da , Testimone_1 figlio della ricorrente, la testimonianza appare comunque nel complesso avere scarso valore probatorio in ragione della genericità delle affermazioni rese dal teste che, peraltro, all'epoca del presunto inizio del rapporto di lavoro era studente alle elementari ( Adr sub 1 del ricorso risponde:
“ Si è vero ricordo che in età scolare alle elementari io venivo lasciato dai miei nonni perché mia madre andava a lavorare come collaboratrice domestica”).
Deve osservarsi, infatti, che il teste si limita per lo più a riportare informazioni acquisite de relato o presuntivamente conosciute per avere visto la ricorrente intrattenere conversazioni esclusivamente telefoniche con i senza, tuttavia, mai essere in grado di fornire indicazioni dettagliate circa CP_1 il contenuto delle direttive asseritamente ricevute dalla ricorrente ( ADR sul punto 5: “ Si è vero ricordo che mia madre riceveva le disposizioni sulle mansioni da svolgere da parte dei resistenti. Cio posso dire perché ero presente quando mia madre riceveva le telefonate da parte dei resistenti che ricordo spesso gridavano. Cio ricordo sia avvenuto in prima media ed era mia madre che mi riferiva che stava parlando con i resistenti. Ciò è avvenuto anche di recente nell'ultimo periodo del 2023”;
ADR sul punto 6: “ Si è vero mia madre doveva chiedere ai resistenti se poteva prendere un giorno per controlli medici in quanto soffre di tiroide. Cio posso dire perché ero io che accompagnavo mia madre in ospedale e ricordo che la sera prima in mia presenza mia madre chiedeva ai resistenti telefonicamente se poteva prendere un giorno per i controlli medici”; ADR sul punto 11) “ Si è vero.
Ciò posso dire perché sentivo telefonicamente che i resistenti dicevano a mia madre di avere lasciato
i soldi in un cassetto dell'abitazione di via Caronda n 34…” ).
Lo stesso teste ha, poi, riferito di essersi recato nel luogo di espletamento della prestazione lavorativa senza, tuttavia, specificare la frequenza delle viste ( ADR sul punto 2: “Si è vero. Cio posso dire perché sono andato personalmente a trovare mi madre a lavoro presso l'abitazione in via Carona n.
34 Catania. Ricordo questo episodio perche nel 2012 avevo la necessità di avere l'autorizzazione di mai madre per acquistare dei video giochi e quindi sono andato io personalmente da lei”; . ADR sul punto 3: “ Mi riporto a quanto dichiarato sopra. Cio posso dire perché più volte sono stato a casa dei resistenti anche dopo la morte del sign ed ho visto mia madre pulire la casa della SI Pt_2
e prestare assistenza. Ricordo anche che in una di queste occasione ho visto mia madre CP_1 accompagnare la SI in bagno”; Adr sub 11… “ Ricordo ancora che mia madre CP_1
CP_ segnava su un'agendina tutte le spese che faceva al supermercato o altro per la SI . Ciò posso dire perché una volta sono andato a casa in via Caronda 34 per fare vedere a mia madre degli CP_ acquisti che io avevo fatto in un Negozio HM e ricordo che la SI era seduta su un divanetto lungo e che quest'ultima ricordava a mia madre di segnare i soldi che aveva speso per fare la spesa per lei”).
Le dichiarazioni del teste non appaiono dirimenti neppure quanto alla conferma dell'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente, atteso il ha reso dichiarazioni discordanti rispetto alla Pt_1 prospettazione attorea di avere lavorato dalle 21.00 alle 14.00 per tutta la durata del rapporto ( ADR sul punto 7: “ Si è vero cio posso dire perché io passavo tutte le feste quali il Natale il capodanno e la Pasqua a casa di un'amica di mia made perche andava a lavoro a casa dei signori e CP_3
. Preciso però che quando ancora era in vita il sign mia madre Parte_2 Parte_2 lavorava la mattina dalle 8:00 alle 20:00/21:00”. Adr sul punto 9) “ Si è vero ma cio dopo la morte del sign ”). Parte_2
A medesime conclusioni può giungersi esaminando la deposizione della teste la Testimone_2 quale ha fornito indicazioni del tutto generiche quanto alle caratteristiche del rapporto di lavoro anche per avere riportato informazioni per lo più acquisite de relato (adr sub 5 “ Ricordo che erano i figli
a dare le disposizione sulle attività che doveva svolgere la ricorrente. Cio posso dire perché ho sentito delle telefonate in cui Il sign impartiva disposizioni su cosa fare alla ricorrente, per esempio CP_1 sui farmaci da prendere e sulla spesa da fare anzi spesso io aiutavo la ricorrente a portare le buste della spesa in casa”; ADr sul punto 6: Si è vero la ricorrente doveva chiedere ai resistenti con almeno un giorno di preavviso se doveva assentarsi a lavoro. Cio posso dire perché me lo riferiva la ricorrente quando io le proponevo di uscire insieme;
ADR sul punto 8: “ Si è vero. Cio posso dire perché quando io le chiedevo di uscire con me o di andare al mare nel periodo estivo lei mi diceva che non aveva giorni di ferie”; ADr sul punto 11: “ Si è vero i soldi venivano messi dai figli in un cassetto e la SI apriva il cassetto e li metteva vicino ad una bomboniera per darli a me quando ho sostituito la ricorrente oppure quando facevo le pulizie nel condominio. Cio lo faceva anche con la SI . Cio posso dire perché è capitato di aspettare la ricorrente che finisse il turno di Pt_1
CP_ lavoro a casa della SI e di avere visto che la stessa apriva il cassetto e metteva i soldi CP_ vicino ad una bomboniera per la SI . Non ho visto mai i resistenti mettere i sodi nel cassetto CP_ me lo ha detto la SI che i figli lasciavano i soldi nel cassetto”).
Appare, altresì, irrilevante il riferito episodio dell'allontanamento della teste dall'abitazione dei coniugi ad opera di uno dei resistenti ( Adr: “ Ricordo un particolare spiacevole Controparte_5
CP_ avvenuto durante il periodo CO in cui io ero a casa della SI insieme alla ricorrente ed il sign ha bruscamente rimproverato la ricorrente perché mi aveva fatto entrate a casa visto CP_1 che ero un'estranea per lui. Io avevo fatto tre vaccini e ci sono rimasta molto male perché comunque CP_ mi ero affezionata alla SI e anche lei”) . Trattasi di atteggiamento che, già per come riferito dalla teste, non può dirsi sintomatico dell'esercizio di un certo potere disciplinare sulla ricorrente quanto, piuttosto, verosimilmente attribuibile all'emergenza sanitaria in corso.
Nemmeno appaiono conducenti le dichiarazioni riportate dalla teste circa l'orario di lavoro Tes_2
( Adr sub 9: “Si è vero come detto sopra fino al 2016 lavorava dalle 9 alle 13 tutti i giorni fino al sabato poi dal 2016 dalle 9:00 alle 14:00 e poi rientrava per la notte dalle 21:00 alle 14:00 del giorno successivo ma dal lunedi alla domenica senza alcun giorno di riposo”) in quanto in parziale contraddizione con la tesi attorea di avere, per come già rilevato, sempre disimpegnato per tutta la durata del rapporto attività lavorativa dalle 21.00 alle 14.00.
Il valore probatorio delle già generiche dichiarazioni dei teste di parte ricorrente appare poi, ulteriormente messo in dubbio, all'esito della disamina delle testimonianze rese dai teste di parte resistente.
Nella specie dalle dichiarazioni del teste non si ravvisa alcuna informazione che Testimone_3 consenta di ritenere che il rapporto, comunque descritto nei termini di un rapporto occasionale, potesse essere ricondotto al potere datoriale degli odierni resistenti ( ADR sul punto 1: “ Io posso riferire a partire del 2005 anno in cui ero sposato con figlia di e Persona_1 CP_1 le volte in cui sono andato a casa dei nonni di mia moglie(all'incirca 3-4 volte al mese ho visto la SI pochissime volte a casa dei nonni di mia moglie. Ricordo di avere vista la Parte_1 SI fare piccoli lavori domestici cucina e pulizia e compagnia alla SI Pt_1 Pt_3
. Il sign era piu dinamico quindi spesso usciva di causa in autonomia” ; ADR sul
[...] CP_4 punto 2: “ Confermo quanto dichiarato sopra e anche la circostanza che la SI svolgeva Pt_1
l'attività che ho riferito al punto sopra presso l'abitazione di via Caronda n. 34 Catania “ ; ADR sul punto 3: “ Confermo quanto dichiarato sopra e che l'attività lavorativa della SI è Pt_1 continuata anche dopo la morte del sign ”; ADR sul punto 4: “ Non è vero. Io Controparte_4 posso dire di avere visto la ricorrente cucinare e fare piccole attività domestiche sempre nel periodo dal 2005 fino agli ultimi mesi di vita della SI ; ADR sul punto 5: “ Non è vero CP_3 perché i signori e erano autonomi ed erano loro che impartivano CP_3 Controparte_4 alla signore le mansioni da svolgere. Cio posso dire perché i signori e Pt_1 CP_3 [...]
gestivamo i loro soldi in autonomia. Confermo di non avere mai sentito impartire ordini CP_4 dai signori e alla SI ”) . Parte_2 CP_1 Pt_1
Analoghe considerazioni suscita l'esame delle dichiarazioni rese dal teste ( ADR sul Tes_4 punto 1 risponde: “ Non è vero che la ricorrente ha lavorato come badante dal 2003 al 2023. Posso dire che fino al periodo del CO in cui ci siamo poco frequentati non mi risulta che la SI CP_
e il marito avessero una badante sapevo invece che a casa loro a Catania in via Caronda non ricordo il numero civico ( di fronte il bar EG ) andava una SI occasionalmente per fare CP_ le pulizie. Ricordo di averla vista solo una volta a casa a mare a Stazzo solo perché la SI la fece affacciare dal balcone per presentarmela la ricorrente era li per fare le pulizie. Ricordo che ci sentivamo spesso al telefono nel pomeriggio e che facevamo lunghe conversazioni con la SI CP_ CP_
perché sapevo che era sempre sola nel pomeriggio e ricordo che mi chiamava la SI perché aveva problemi di udito e metteva il cellulare in vivavoce per sentire meglio. Cio accadeva a partire dalla emergenza CO in cui non potevamo piu vederci come prima”; ADR sul punto 2: “
Mi riporto a quanto dichiarato sopra confermo che fino a quando non è iniziato il CO non c'era CP_ alcuna badante che si occupava della SI e del marito fino alla sua morte . Dopo il CO non so perché non ne abbiamo mai parlato di badanti”; ADR sul punto 3: “ Mi riporto a quanto CP_ dichiarato sopra. Pero ricordo che la SI per Sant'Agata e fino a qualche anno prima del
CO ci invitava a casa sua per il passaggio della Santa e preparava le olivette per tradizione proprio per confermare la sua autonomia e efficienza. Fino a quando anno villeggiata a Stazzo la CP_ SI ed il marito erano autosufficienti e non avevano alcuna badante” .
Neppure informazioni utili all'accertamento della subordinazione potevano ricavarsi dall'ammissione degli ulteriori capitoli di prova articolati in ricorso in quanto vertenti su circostanze irrilevanti.
Parimenti, nel contesto probatorio così delineato, deve ritenersi irrilevante la documentazione allegata al ricorso ( cfr. all. foto e audio ) perché non idonea a supportare la tesi attorea, né a fornire oggettivi elementi di riscontro .
3. In ragione dei superiori rilievi non può, dunque, dirsi raggiunta la prova circa l'esistenza di un rapporto connotato da vincoli di dipendenza tra e gli odierni resistenti, nemmeno Parte_1 essendo stato peraltro dedotto che e versassero, in disparte l'assenza Controparte_4 CP_3 di prova circa i connotati dell'attività svolta dalla , in condizioni tali da necessitare di un Pt_1 supporto nella gestione diretta del rapporto di lavoro con la ricorrente.
Tanto anche alla luce del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
Da quanto rilevato discende, altresì, il rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento. Da un lato, infatti, la prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è stata raggiunta.
Dall'altro e in ogni caso, come noto, il rapporto di lavoro domestico non è assoggettato alle regole in materia di giusta causa, trovando ingresso nel nostro ordinamento il principio del recesso ad nutum.
4. Le spese del giudizio possono compensarsi tenuto conto della peculiarità del caso concreto, afferente la qualificazione giuridica di un rapporto di fatto acclarato, ma non riconducibile nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso