TRIB
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2024, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro N 2642/2022 promossa da:
Parte_1 residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Genova,
Via Roma 8/6 presso lo Studio dell'Avv.to M. Ferrando che lo rappresenta e difende come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
corrente in Chiavari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to F. Bertorello ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Ceccardi 4/35 presso il suo Studio come da mandato di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: si chiede di condannare parte resistente alla corresponsione a titolo retributivo o in via subordinata di indennità dell'importo corrispondente al saldo congedi in essere al momento del proprio pensionamento del 30.6.2021, nella misura indicata in ricorso o meglio vista, per l'importo di € 71.000,00 o comunque risultante, oltre accessori e vittoria di spese CONCLUSIONE PER PARTE RESISTENTE: si chiede di dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso, mandando assolta la resistente da qualsiasi pretesa del ricorrente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,già dirigente medico pneumologo presso la Con ricorso depositato il Parte 1 Pt 2 premesso un inquadramento della disciplina contrattualistica collettiva di comparto e normativa relativa alla questione della monetizzazione delle ferie non godute del personale di settore e dell'evoluzione giurisprudenziale a contenimento del divieto ivi previsto, ha dedotto,
all'atto del proprio pensionamento, avvenuto il 1 luglio 2021, di aver riportato un saldo congedi a credito di 243 giorni, dei quali 204 per ferie e 39 a titolo di festività soppresse, riferendo come la proposta di programma di smaltimento dallo stesso predisposta e inviata al capo dipartimento-
gestione risorse umane in previsione del proprio ritiro non avesse avuto attuazione, in ragione sia dei provvedimenti presi dalla Pt 2 specialmente in periodo di pandemia COVID, negli anni
2020/2021 per bloccare il godimento di congedi ai dirigenti medici, sia della grave carenza di organico anche pregressa e risalente fin dal 2012, che aveva consentito al ricorrente e ai suoi colleghi di usufruire di congedi solo nei limiti minimi previsti dalla legge. Incidenti nello stesso senso sono inoltre risultati il progressivo ridimensionamento del reparto di pneumologia
Pt 1 con conseguente drastica dell'Ospedale di Sestri Levante, dove era in servizio il riduzione, non essendo più presente una Struttura Complessa, dell'organico di medici originariamente di 8 unità, da fine 2011 e a seguito di declassamento in Struttura Semplice
Dipartimentale e poi Struttura Semplice aggregata alla Struttura Complessa Medicina, ridotti a quattro, con accrescersi altrettanto significativo delle mansioni del Pt 1 presente con i soli
colleghi Per 1, Per_2 e Persona 3 con aggiunta, a quelle di specialista, delle funzioni di referente della struttura, anche sotto il profilo burocratico, dei rapporti con i pazienti dei contatti con altri reparti e centri, con necessità di presenza in turno sempre più ampia, estesa anche al sabato e alla domenica, anche in regime di reperibilità o guardia. Durante il periodo di pandemia, il ricorrente ha riferito di aver anche composto, con il collega Per 1, il Reparto Covid di terapia subintensiva, dedicato ai parenti sottoposti a ventilazione meccanica, nel complesso svolgendo turni della durata minima di 12 ore, dal marzo 2021, infine, rimanendo, a seguito di ulteriori due pensionamenti, in forza alla struttura pneumologica, da solo con il predetto collega.
Per quanto premesso il ricorrente ha quindi ritenuto evidente di essersi trovato incolpevolmente a non poter smaltire le ferie maturate e non godute, lamentando che la propria richiesta di monetizzazione non fosse stata accolta e ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la Pt 2 contestando sotto ogni profilo le argomentazioni ed istanze del ricorrente e concludendo conformemente.
In particolare, in punto di fatto, parte resistente ha in primo luogo sottolineato come il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fosse cessato per dimissioni volontarie il 1.7.2021 non per maturazione del diritto a pensione ordinaria (nel caso richiedente una anzianità di 43 anni e 1 mese) ma per pensione in regime di cumulo con la contribuzione versata in più gestioni previdenziali ex L.
232/2016 ( utilizzando il raggiungimento di 42 anni 6 mesi e 15 giorni di contribuzione al 30
giugno). Ulteriormente, la resistente ha sostenuto che il ininterrottamente responsabilePt 1
del Struttura Semplice di Pneumologia dal maggio 2009, potesse autonomamente articolare il proprio tempo di lavoro, essendo anche stato posto al vertice della Struttura Semplice
"Riabilitazione Respiratoria afferente alla S.C. di Pneumologia” nel complesso rivestendo un ruolo apicale fino alle dimissioni. Inoltre, la Pt 2 ha sottolineato, da parte del ricorrente, nel novemnre del 2020 di un piano di smaltimento ferie, richiesto in previsione del pensionamento di tutti i medici della struttura entro il 2021, che ne avrebbe consentito la fruizione fino alla data del collocamento in quiescenza, sottolineando come l'impossibilità di attuarlo non potesse essere imputata a responsabilità datoriale, che mai aveva rifiutato ferie richieste tranne che nel periodo di emergenza COVID. Conclusivamente la Pt 2 resistente ha sostenuto che, essendo il ricorrente, dirigente medico, titolare del potere di attribuirsi periodi di ferie senza ingerenza del datore di lavoro, nel caso non eserciti detto potere, non potesse in alcun modo vantare un diritto alla indennità sostitutiva per il caso di non godimento e richiamando anch'essa la disciplina applicabile nel caso, ha evidenziato, tenendo conto anche dell'orientamento giurisprudenziale in materia, come ogni onere di allegazione e prova gravasse, nella fattispecie, integralmente, sul Pt 1
La controversia è stata trattata ed istruita in più udienze e il 16.5.2024 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato infondato e va,
pertanto, accolto.
Come evidenziato da entrambe le parti, la normativa vigente nella materia di interesse per la controversia prevede che ferie, riposi e permessi del personale, anche di qualifica dirigenziale, di amministrazioni pubbliche quali la resistente debbano essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e ciò, come espressamente previsto, anche nel caso di di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età ( art. 5 comma 8 dl 9572012 e successiva legge di conversione n.
135/2012), disciplina che ha anche resistito al vaglio della Corte Costituzionale e dalla quale discende il divieto di monetizzazione.
Tale divieto ha formato però e da subito oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale, dovendosi tenere conto anche delle fonti eurounitarie sulla questione, gradatamente consolidandosi un orientamento complessivo compatto nel ritenere detta preclusione non assoluta, ma superabile, in sintesi, qualora il lavoratore non abbia potuto incolpevolmente godere, in particolare, delle ferie spettanti, anche qualora la fine del rapporto di lavoro sia intervenuta a richiesta dello stesso.
Di grande rilevanza, sul punto risulta poi l'intervento della Corte di Giustizia UE, con la sentenza
18.1.2024 in causa n. 218/22 proprio in relazione ad un caso in cui un dipendente di un ente locale italiano aveva instato per la monetizzazione delle ferie non godute al momento della presentazione delle proprie dimissioni. Intervenendo sulla normativa prima richiamata la Corte ha ritenuto che,
atteso il contrasto con fonti europee, il rifiuto della corresponsione di una indennità sostitutiva non possa essere sorretto da ragioni di pubblico risparmio o organizzative, pronunciandosi anche sull'onere della prova in materia, ritenuto gravante sul datore di lavoro che dovrebbe dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per permettere al dipendente di godere dei congedi spettantigli. A riguardo, quanto affermato dal giudice europeo mette un punto fermo sull'orientamento già da qualche tempo creatosi nel diritto interno sulla portata del divieto, nel senso dell'escluderne la applicazione, come detto, non solo quando il dipendente non abbia potuto godere delle ferie per ragione a lui non imputabile, ma anche quando non emerga che che la amministrazione abbia fatto il possibile per garantire detto godimento anche sotto il profilo del costante monitoraggio della situazione e della corretta informazione ai dipendenti circa il rischio di perdere ogni diritto a riguardo. Diventa quindi fondamentale, da parte del datore di lavoro,
l'esercizio di una particolare capacità organizzativa, idoneamente esplicata in modo da consentire che i dipendenti possano godere effettivamente delle ferie, assicurando quindi che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedire ai dipendenti la realizzazione del diritto costituzionale di cui si discute (cfr, tra le altre, Cass 21780/2022).
Premesso quanto precede, nella fattispecie in esame i dati emersi all'esito dell'istruttoria hanno idoneamente riscontrato quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Il teste Per 1, pneumolgo in quiescienza dal luglio 2022 e collega diretto del ricorrente dal 1999
ha in primo luogo confermato come la struttura di comune appartenenza in pochi anni sia passata da
8 a 4 unità, e ha ricordato come in ragione dei carichi di lavoro, ancor prima della manifestata carenza di organico avessero determinato la impossibilità di smaltimento delle ferie negli anni,
situazione solo peggiorata al momento del dimezzamento del personale a fronte di una diminuzione dei letti in struttura ma della permanente necessità di far fronte a tutte le altre attività non collegate alla degenza seguite dal reparto.
Parte Il teste ha poi espressamente negato di aver avuto nel tempo inviti formali da parte della a smaltire le ferie arretrate, avendone potuto parlare solo informalmente con il dott. Per 4 ma senza concrete iniziative. Il Per 1 ha anche rappresentato come negli anni, risultasse impossibile anche fare 15 giorni continuativi di ferie durante l'estate, dallo stesso godute, solo per la disponibilità dei propri colleghi per 16 o 17 giorni nell'estate del 2006 in considerazione di gravi vicende familiari del periodo e ha ricordato un impegno costante e pressante di tutti i medici della struttura, riferendo del Pt 1 non come di un superiore gerarchico ma solo collega con maggiore anzianità di servizio al quale si faceva riferimento, confermando l'assenza di comunicazioni formali circa una posizione formalizzata di responsabilità dello stesso.
Di notevole rilevanza è comunque quanto specificamente affermato dal teste circa la concreta impossibilità di fatto di fruire di ferie, questione che rende del tutto ininfluente la circostanza che,
come pure affermato dal teste, non fosse mai stata respinta una sua richiesta di ferie, che evidentemente non erano, di fatto, ipotizzabili, ricordando anche come in prossimità del proprio pensionamento e solo in vista di ciò, gli fosse stato concesso di smaltire 214 giorni di ferie solo su forti sue insistenze e a singhiozzo" non potendo lasciare solo un giovane collega nel frattempo 66
arrivato. Rispetto poi al periodo di COVID il teste ha confermato come lui stesso e il ricorente avessero dovuto coprire turni anche di 50 o 60 ore settimanali nel reparto subintensivo,
aggiungendo ore teoricamente da recuperare, soprattutto in ragione della riapertura dei laboratori e con le visite arretrate da rifissare.
Di tenore del tutto analogo sono risultate le dichiarazioni dell'ulteriore teste, collega del ricorrente,
Per 2, anch'esso in pensione dal 2021e impegnato, particolarmente, nel settore delle endoscopie,
operando comunque nella stessa struttura del Pt 1 riferito come maggiormente addetto alla parte riabilitativa. Il teste Per_2 ha confermato il progressivo azzeramento della struttura, sia come medici in servizio, sia come perdita di autonomia, essendo diventata la struttura parte della medicina generale di Lavagna e dal suo primario Per 4 indicato come responsabile organizzativo. Il testimone ha anche riscontrato la necessità, per la tutela della salute dei pazienti e per garantire il servizio, di un crescente impegno dei pochi medici rimasti, tale da portare ad un credito di ferie, per lui pari a circa 200 giornate e ha specificato come le ferie non potessero mai superare le due settimane o essere godute contemporaneamente da più colleghi, ricordando anxi qualche rifiuto nel periodo estivo, da parte dello Per 4 Anch'egli negando la sussistenza di qualsiasi rapporto di gerarchia tra i medici del reparto, privo di qualsiasi autonomia, sanitari definiti come una mera “aggregazione di specialisti” rispetto ai quali tutte le decisioni, anche rispetto all'acquisto di dotazioni base, venivano prese dal predetto Per 5 il teste Per 2 ha
riscontrato l'incremento dell'impegno nel periodo di pandemia, in cui le ferie erano precluse di default, non ricordando di essere mai stato convocato, così come i suoi colleghi, per avere comunicazioni circa la necessità di usufruire di ferie in ragione dell'alto numero accumulato, né
avendo memoria di piani ferie che comportassero il coinvolgimento del ricorrente. Sul punto, il teste ha concluso la propria deposizione ricordando come fosse cura sua e dei suoi colleghi organizzare le assenze per garantire la continuità del servizio proponendo un modello di fruizione allo Per 4 che, in caso di problemi, che, come detto, i medici tentavano di non creare,
comunque non autorizzava.
In sostanziale linea, infine, con le deposizioni precedenti, la teste Tes 1 infermiera per lungo tempo in pneumologia, o comunque addetta ai relativi ambulatori anche dopo la chiusura del reparto che, costantemente rapportatasi al e agli altri medici, ha riconosciuto anch'essa Pt 1
Per 4 come responsabile di ogni decisione, confermando la grande fatica alla quale i lo pneumologi erano sottoposti per il carico di lavoro che dovevano spartirsi in pochi.
Dal quadro istruttorio sopra menzionato pare evincersi in modo chiaro, anche tenendo conto delle dichiarazioni del teste Per 4 che ha confermato di doversi occupare, dal punto di vista organizzativo di quanto in precedenza risultante come struttura di pneumologia, come il cumulo di ferie raggiunto dal ricorrente, così come dai suoi colleghi, al momento del pensionamento di tutti loro, sia stato frutto di una situazione consolidatasi in più anni, in cui il godimento di periodi di congedo era di fatto concretamente impossibile, per il progressivo svuotamento di risorse umane del settore, mai ricostituite, a fronte di un impegno sanitario molto gravoso e non mutato, anzi, per il periodo di pandemia, per i noti ed intuibili motivi, trattandosi peraltro di pneumologia,
enormemente incrementato.
Premesso quanto precede deve ritenersi, da un lato che anche qualora il ricorrente, circostanza del tutto non confermata, anzi in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria ora esaminata, avesse potuto interferire in qualche modo con l'organizzazione delle ferie proprie e dei propri diretti colleghi, nulla avrebbe potuto fare, salvo impedendo la resa del servizio, per evitare che i periodi di riposo non si cumulassero e in quantità ingente, la diffusione del fenomeno a tutti i medici del settore risultando un elemento ad ulteriore riprova di ciò ( ci si potrebbe chiedere cosa sarebbe accaduto nel lungo periodo di interesse per la controversia, in pneumologia, se tutti i medici avessero usufruito delle ferie spettanti nell'anno di maturazione). Dall'altro lato, deve concludersi come la responsabilità per il mancato godimento di ferie non possa che considerarsi della amministrazione di appartenenza, che non ha saputo ovviare alle carenze presentatesi per un lungo periodo di tempo, determinando un progressivo aggravamento della situazione, di fatto precludendo che i dipendenti potessero osservare l'alternanza tra lavoro e riposo che doveva essere a loro garantita.
La proposta di smaltimento alla quale ha fatto riferimento la difesa di parte resistente e confermata come sollecitata dal teste Per 4 (cfr la mail del febbraio 2021 prodotta sub 6 di parte resistente)
non pare idonea a confutare le considerazioni che precedono, in quanto nulla dimostra circa un'adeguata informazione e pianificazione sul tema ferie da parte dell'amministrazione, ma solo un tardivo tentativo di recupero di una problematica, come detto, stratificatasi nel tempo, di fatto endemica per i pneumologi, che il periodo di pandemia ha solo contribuito ad aggravare in una situazione comunque, nel 2021, ancora presente ed anzi in ulteriore peggioramento (cfr quanto affermato dal teste Per 1 con riferimento alla data del suo pensionamento, nel 2022) che, come pare assodato, non ha comunque reso possibile attuare concretamente alcun piano ( è lo stesso teste Per 4 del resto che ha precisato "Non so dire se la proposta di cui alla mail abbia poi avuto concreta attuazione perché non ho verificato al riguardo" solo ipotizzando che detto piano fosse stato smaltito per alcuni colleghi).
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto deve concludersi, in conformità alle statuizioni giurisprudenziali ricordate e, in particolare, in adeguamento a quanto recentemente affermato dalla
Corte di Giustizia Europea, che il divieto di monetizzazione ancora normativamente esistente nel nostro ordinamento nel caso di specie non operi, dovendosi quindi accogliere il ricorso.
Non essendo in contestazione tra le parti la quantità del cumulo (243 giorni) maturata dal
Pt 1 per ferie e festività soppresse ( istituto per il quale, all'evidenza, non possono che valere le medesime considerazioni fino ad ora espresse) e avendo le stesse raggiunto un accordo contabile sull'ammontare del corrispettivo spettante, indicato concordemente in € 62.346,87, parte resistente va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente di tale importo, maggiorato di accessori come per legge, dalla maturazione del diritto e quindi dalle singole scadenze, fino all'effettiva corresponsione.
Le spese del processo seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Dichiara tenuta e condanna la Pt 2 a corrispondere al ricorrente per le causali in atti l'importo complessivo di euro 62.346,87 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del processo che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 16/05/2024
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro N 2642/2022 promossa da:
Parte_1 residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Genova,
Via Roma 8/6 presso lo Studio dell'Avv.to M. Ferrando che lo rappresenta e difende come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
corrente in Chiavari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to F. Bertorello ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Ceccardi 4/35 presso il suo Studio come da mandato di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: si chiede di condannare parte resistente alla corresponsione a titolo retributivo o in via subordinata di indennità dell'importo corrispondente al saldo congedi in essere al momento del proprio pensionamento del 30.6.2021, nella misura indicata in ricorso o meglio vista, per l'importo di € 71.000,00 o comunque risultante, oltre accessori e vittoria di spese CONCLUSIONE PER PARTE RESISTENTE: si chiede di dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso, mandando assolta la resistente da qualsiasi pretesa del ricorrente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,già dirigente medico pneumologo presso la Con ricorso depositato il Parte 1 Pt 2 premesso un inquadramento della disciplina contrattualistica collettiva di comparto e normativa relativa alla questione della monetizzazione delle ferie non godute del personale di settore e dell'evoluzione giurisprudenziale a contenimento del divieto ivi previsto, ha dedotto,
all'atto del proprio pensionamento, avvenuto il 1 luglio 2021, di aver riportato un saldo congedi a credito di 243 giorni, dei quali 204 per ferie e 39 a titolo di festività soppresse, riferendo come la proposta di programma di smaltimento dallo stesso predisposta e inviata al capo dipartimento-
gestione risorse umane in previsione del proprio ritiro non avesse avuto attuazione, in ragione sia dei provvedimenti presi dalla Pt 2 specialmente in periodo di pandemia COVID, negli anni
2020/2021 per bloccare il godimento di congedi ai dirigenti medici, sia della grave carenza di organico anche pregressa e risalente fin dal 2012, che aveva consentito al ricorrente e ai suoi colleghi di usufruire di congedi solo nei limiti minimi previsti dalla legge. Incidenti nello stesso senso sono inoltre risultati il progressivo ridimensionamento del reparto di pneumologia
Pt 1 con conseguente drastica dell'Ospedale di Sestri Levante, dove era in servizio il riduzione, non essendo più presente una Struttura Complessa, dell'organico di medici originariamente di 8 unità, da fine 2011 e a seguito di declassamento in Struttura Semplice
Dipartimentale e poi Struttura Semplice aggregata alla Struttura Complessa Medicina, ridotti a quattro, con accrescersi altrettanto significativo delle mansioni del Pt 1 presente con i soli
colleghi Per 1, Per_2 e Persona 3 con aggiunta, a quelle di specialista, delle funzioni di referente della struttura, anche sotto il profilo burocratico, dei rapporti con i pazienti dei contatti con altri reparti e centri, con necessità di presenza in turno sempre più ampia, estesa anche al sabato e alla domenica, anche in regime di reperibilità o guardia. Durante il periodo di pandemia, il ricorrente ha riferito di aver anche composto, con il collega Per 1, il Reparto Covid di terapia subintensiva, dedicato ai parenti sottoposti a ventilazione meccanica, nel complesso svolgendo turni della durata minima di 12 ore, dal marzo 2021, infine, rimanendo, a seguito di ulteriori due pensionamenti, in forza alla struttura pneumologica, da solo con il predetto collega.
Per quanto premesso il ricorrente ha quindi ritenuto evidente di essersi trovato incolpevolmente a non poter smaltire le ferie maturate e non godute, lamentando che la propria richiesta di monetizzazione non fosse stata accolta e ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la Pt 2 contestando sotto ogni profilo le argomentazioni ed istanze del ricorrente e concludendo conformemente.
In particolare, in punto di fatto, parte resistente ha in primo luogo sottolineato come il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fosse cessato per dimissioni volontarie il 1.7.2021 non per maturazione del diritto a pensione ordinaria (nel caso richiedente una anzianità di 43 anni e 1 mese) ma per pensione in regime di cumulo con la contribuzione versata in più gestioni previdenziali ex L.
232/2016 ( utilizzando il raggiungimento di 42 anni 6 mesi e 15 giorni di contribuzione al 30
giugno). Ulteriormente, la resistente ha sostenuto che il ininterrottamente responsabilePt 1
del Struttura Semplice di Pneumologia dal maggio 2009, potesse autonomamente articolare il proprio tempo di lavoro, essendo anche stato posto al vertice della Struttura Semplice
"Riabilitazione Respiratoria afferente alla S.C. di Pneumologia” nel complesso rivestendo un ruolo apicale fino alle dimissioni. Inoltre, la Pt 2 ha sottolineato, da parte del ricorrente, nel novemnre del 2020 di un piano di smaltimento ferie, richiesto in previsione del pensionamento di tutti i medici della struttura entro il 2021, che ne avrebbe consentito la fruizione fino alla data del collocamento in quiescenza, sottolineando come l'impossibilità di attuarlo non potesse essere imputata a responsabilità datoriale, che mai aveva rifiutato ferie richieste tranne che nel periodo di emergenza COVID. Conclusivamente la Pt 2 resistente ha sostenuto che, essendo il ricorrente, dirigente medico, titolare del potere di attribuirsi periodi di ferie senza ingerenza del datore di lavoro, nel caso non eserciti detto potere, non potesse in alcun modo vantare un diritto alla indennità sostitutiva per il caso di non godimento e richiamando anch'essa la disciplina applicabile nel caso, ha evidenziato, tenendo conto anche dell'orientamento giurisprudenziale in materia, come ogni onere di allegazione e prova gravasse, nella fattispecie, integralmente, sul Pt 1
La controversia è stata trattata ed istruita in più udienze e il 16.5.2024 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato infondato e va,
pertanto, accolto.
Come evidenziato da entrambe le parti, la normativa vigente nella materia di interesse per la controversia prevede che ferie, riposi e permessi del personale, anche di qualifica dirigenziale, di amministrazioni pubbliche quali la resistente debbano essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e ciò, come espressamente previsto, anche nel caso di di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età ( art. 5 comma 8 dl 9572012 e successiva legge di conversione n.
135/2012), disciplina che ha anche resistito al vaglio della Corte Costituzionale e dalla quale discende il divieto di monetizzazione.
Tale divieto ha formato però e da subito oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale, dovendosi tenere conto anche delle fonti eurounitarie sulla questione, gradatamente consolidandosi un orientamento complessivo compatto nel ritenere detta preclusione non assoluta, ma superabile, in sintesi, qualora il lavoratore non abbia potuto incolpevolmente godere, in particolare, delle ferie spettanti, anche qualora la fine del rapporto di lavoro sia intervenuta a richiesta dello stesso.
Di grande rilevanza, sul punto risulta poi l'intervento della Corte di Giustizia UE, con la sentenza
18.1.2024 in causa n. 218/22 proprio in relazione ad un caso in cui un dipendente di un ente locale italiano aveva instato per la monetizzazione delle ferie non godute al momento della presentazione delle proprie dimissioni. Intervenendo sulla normativa prima richiamata la Corte ha ritenuto che,
atteso il contrasto con fonti europee, il rifiuto della corresponsione di una indennità sostitutiva non possa essere sorretto da ragioni di pubblico risparmio o organizzative, pronunciandosi anche sull'onere della prova in materia, ritenuto gravante sul datore di lavoro che dovrebbe dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per permettere al dipendente di godere dei congedi spettantigli. A riguardo, quanto affermato dal giudice europeo mette un punto fermo sull'orientamento già da qualche tempo creatosi nel diritto interno sulla portata del divieto, nel senso dell'escluderne la applicazione, come detto, non solo quando il dipendente non abbia potuto godere delle ferie per ragione a lui non imputabile, ma anche quando non emerga che che la amministrazione abbia fatto il possibile per garantire detto godimento anche sotto il profilo del costante monitoraggio della situazione e della corretta informazione ai dipendenti circa il rischio di perdere ogni diritto a riguardo. Diventa quindi fondamentale, da parte del datore di lavoro,
l'esercizio di una particolare capacità organizzativa, idoneamente esplicata in modo da consentire che i dipendenti possano godere effettivamente delle ferie, assicurando quindi che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedire ai dipendenti la realizzazione del diritto costituzionale di cui si discute (cfr, tra le altre, Cass 21780/2022).
Premesso quanto precede, nella fattispecie in esame i dati emersi all'esito dell'istruttoria hanno idoneamente riscontrato quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Il teste Per 1, pneumolgo in quiescienza dal luglio 2022 e collega diretto del ricorrente dal 1999
ha in primo luogo confermato come la struttura di comune appartenenza in pochi anni sia passata da
8 a 4 unità, e ha ricordato come in ragione dei carichi di lavoro, ancor prima della manifestata carenza di organico avessero determinato la impossibilità di smaltimento delle ferie negli anni,
situazione solo peggiorata al momento del dimezzamento del personale a fronte di una diminuzione dei letti in struttura ma della permanente necessità di far fronte a tutte le altre attività non collegate alla degenza seguite dal reparto.
Parte Il teste ha poi espressamente negato di aver avuto nel tempo inviti formali da parte della a smaltire le ferie arretrate, avendone potuto parlare solo informalmente con il dott. Per 4 ma senza concrete iniziative. Il Per 1 ha anche rappresentato come negli anni, risultasse impossibile anche fare 15 giorni continuativi di ferie durante l'estate, dallo stesso godute, solo per la disponibilità dei propri colleghi per 16 o 17 giorni nell'estate del 2006 in considerazione di gravi vicende familiari del periodo e ha ricordato un impegno costante e pressante di tutti i medici della struttura, riferendo del Pt 1 non come di un superiore gerarchico ma solo collega con maggiore anzianità di servizio al quale si faceva riferimento, confermando l'assenza di comunicazioni formali circa una posizione formalizzata di responsabilità dello stesso.
Di notevole rilevanza è comunque quanto specificamente affermato dal teste circa la concreta impossibilità di fatto di fruire di ferie, questione che rende del tutto ininfluente la circostanza che,
come pure affermato dal teste, non fosse mai stata respinta una sua richiesta di ferie, che evidentemente non erano, di fatto, ipotizzabili, ricordando anche come in prossimità del proprio pensionamento e solo in vista di ciò, gli fosse stato concesso di smaltire 214 giorni di ferie solo su forti sue insistenze e a singhiozzo" non potendo lasciare solo un giovane collega nel frattempo 66
arrivato. Rispetto poi al periodo di COVID il teste ha confermato come lui stesso e il ricorente avessero dovuto coprire turni anche di 50 o 60 ore settimanali nel reparto subintensivo,
aggiungendo ore teoricamente da recuperare, soprattutto in ragione della riapertura dei laboratori e con le visite arretrate da rifissare.
Di tenore del tutto analogo sono risultate le dichiarazioni dell'ulteriore teste, collega del ricorrente,
Per 2, anch'esso in pensione dal 2021e impegnato, particolarmente, nel settore delle endoscopie,
operando comunque nella stessa struttura del Pt 1 riferito come maggiormente addetto alla parte riabilitativa. Il teste Per_2 ha confermato il progressivo azzeramento della struttura, sia come medici in servizio, sia come perdita di autonomia, essendo diventata la struttura parte della medicina generale di Lavagna e dal suo primario Per 4 indicato come responsabile organizzativo. Il testimone ha anche riscontrato la necessità, per la tutela della salute dei pazienti e per garantire il servizio, di un crescente impegno dei pochi medici rimasti, tale da portare ad un credito di ferie, per lui pari a circa 200 giornate e ha specificato come le ferie non potessero mai superare le due settimane o essere godute contemporaneamente da più colleghi, ricordando anxi qualche rifiuto nel periodo estivo, da parte dello Per 4 Anch'egli negando la sussistenza di qualsiasi rapporto di gerarchia tra i medici del reparto, privo di qualsiasi autonomia, sanitari definiti come una mera “aggregazione di specialisti” rispetto ai quali tutte le decisioni, anche rispetto all'acquisto di dotazioni base, venivano prese dal predetto Per 5 il teste Per 2 ha
riscontrato l'incremento dell'impegno nel periodo di pandemia, in cui le ferie erano precluse di default, non ricordando di essere mai stato convocato, così come i suoi colleghi, per avere comunicazioni circa la necessità di usufruire di ferie in ragione dell'alto numero accumulato, né
avendo memoria di piani ferie che comportassero il coinvolgimento del ricorrente. Sul punto, il teste ha concluso la propria deposizione ricordando come fosse cura sua e dei suoi colleghi organizzare le assenze per garantire la continuità del servizio proponendo un modello di fruizione allo Per 4 che, in caso di problemi, che, come detto, i medici tentavano di non creare,
comunque non autorizzava.
In sostanziale linea, infine, con le deposizioni precedenti, la teste Tes 1 infermiera per lungo tempo in pneumologia, o comunque addetta ai relativi ambulatori anche dopo la chiusura del reparto che, costantemente rapportatasi al e agli altri medici, ha riconosciuto anch'essa Pt 1
Per 4 come responsabile di ogni decisione, confermando la grande fatica alla quale i lo pneumologi erano sottoposti per il carico di lavoro che dovevano spartirsi in pochi.
Dal quadro istruttorio sopra menzionato pare evincersi in modo chiaro, anche tenendo conto delle dichiarazioni del teste Per 4 che ha confermato di doversi occupare, dal punto di vista organizzativo di quanto in precedenza risultante come struttura di pneumologia, come il cumulo di ferie raggiunto dal ricorrente, così come dai suoi colleghi, al momento del pensionamento di tutti loro, sia stato frutto di una situazione consolidatasi in più anni, in cui il godimento di periodi di congedo era di fatto concretamente impossibile, per il progressivo svuotamento di risorse umane del settore, mai ricostituite, a fronte di un impegno sanitario molto gravoso e non mutato, anzi, per il periodo di pandemia, per i noti ed intuibili motivi, trattandosi peraltro di pneumologia,
enormemente incrementato.
Premesso quanto precede deve ritenersi, da un lato che anche qualora il ricorrente, circostanza del tutto non confermata, anzi in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria ora esaminata, avesse potuto interferire in qualche modo con l'organizzazione delle ferie proprie e dei propri diretti colleghi, nulla avrebbe potuto fare, salvo impedendo la resa del servizio, per evitare che i periodi di riposo non si cumulassero e in quantità ingente, la diffusione del fenomeno a tutti i medici del settore risultando un elemento ad ulteriore riprova di ciò ( ci si potrebbe chiedere cosa sarebbe accaduto nel lungo periodo di interesse per la controversia, in pneumologia, se tutti i medici avessero usufruito delle ferie spettanti nell'anno di maturazione). Dall'altro lato, deve concludersi come la responsabilità per il mancato godimento di ferie non possa che considerarsi della amministrazione di appartenenza, che non ha saputo ovviare alle carenze presentatesi per un lungo periodo di tempo, determinando un progressivo aggravamento della situazione, di fatto precludendo che i dipendenti potessero osservare l'alternanza tra lavoro e riposo che doveva essere a loro garantita.
La proposta di smaltimento alla quale ha fatto riferimento la difesa di parte resistente e confermata come sollecitata dal teste Per 4 (cfr la mail del febbraio 2021 prodotta sub 6 di parte resistente)
non pare idonea a confutare le considerazioni che precedono, in quanto nulla dimostra circa un'adeguata informazione e pianificazione sul tema ferie da parte dell'amministrazione, ma solo un tardivo tentativo di recupero di una problematica, come detto, stratificatasi nel tempo, di fatto endemica per i pneumologi, che il periodo di pandemia ha solo contribuito ad aggravare in una situazione comunque, nel 2021, ancora presente ed anzi in ulteriore peggioramento (cfr quanto affermato dal teste Per 1 con riferimento alla data del suo pensionamento, nel 2022) che, come pare assodato, non ha comunque reso possibile attuare concretamente alcun piano ( è lo stesso teste Per 4 del resto che ha precisato "Non so dire se la proposta di cui alla mail abbia poi avuto concreta attuazione perché non ho verificato al riguardo" solo ipotizzando che detto piano fosse stato smaltito per alcuni colleghi).
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto deve concludersi, in conformità alle statuizioni giurisprudenziali ricordate e, in particolare, in adeguamento a quanto recentemente affermato dalla
Corte di Giustizia Europea, che il divieto di monetizzazione ancora normativamente esistente nel nostro ordinamento nel caso di specie non operi, dovendosi quindi accogliere il ricorso.
Non essendo in contestazione tra le parti la quantità del cumulo (243 giorni) maturata dal
Pt 1 per ferie e festività soppresse ( istituto per il quale, all'evidenza, non possono che valere le medesime considerazioni fino ad ora espresse) e avendo le stesse raggiunto un accordo contabile sull'ammontare del corrispettivo spettante, indicato concordemente in € 62.346,87, parte resistente va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente di tale importo, maggiorato di accessori come per legge, dalla maturazione del diritto e quindi dalle singole scadenze, fino all'effettiva corresponsione.
Le spese del processo seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Dichiara tenuta e condanna la Pt 2 a corrispondere al ricorrente per le causali in atti l'importo complessivo di euro 62.346,87 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del processo che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 16/05/2024
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito