Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Sentenza breve 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/04/2023, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00765/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3-OMISSIS-7 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare della ditta individuale "-OMISSIS- di -OMISSIS-", rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Grattacaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San RI AG, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Giaquinto, Giuseppe Ferlisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, di decadenza dall'assegnazione del lotto PIP n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San RI AG;
Visto l’intervento ad opponendum della -OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, L. F.), in qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-, impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, il decreto n. -OMISSIS-del 27 gennaio 2023, col quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di San RI AG aveva dichiarato la decadenza dell’assegnazione del lotto n.-OMISSIS-, ubicato nell’area ricompresa nel territorio comunale di San RI AG, località-OMISSIS-, disciplinata da apposito Piano per gli insediamenti produttivi (in appresso, PIP-OMISSIS-), nonché assegnatogli giusta delibera della Giunta comunale n.-OMISSIS--OMISSIS-dell’-OMISSIS-marzo 199-OMISSIS- e concessogli in superficie giusta convenzione del -OMISSIS--luglio 2001, rep. n. -OMISSIS-;
- richiedeva, altresì, la condanna dell’amministrazione comunale intimata al risarcimento per equivalente monetario dei danni derivanti dal suo operato asseritamente illegittimo;
- il gravato provvedimento decadenziale era argomentato, oltre che in ragione del mancato pagamento delle spettanze dovute all’ente locale in relazione all’assegnazione del lotto PIP, precipuamente in base al rilievo che: «- il predetto lotto non è stato mai utilizzato in conformità al programma di investimento originario; - a nulla sono valsi i numerosi solleciti di questo Comune affinché la ditta interessata provvedesse ad avviare l’attività produttiva prevista nel programma di investimento; - sono ampiamente decorsi i termini imposti dalla convenzione per l’attuazione del programma di investimento e/o realizzazione delle opere; - il perdurare di tale situazione crea un danno economico, sia all’ente che alla collettività, in quanto tale lotto potrebbe essere utilizzato fattivamente da attività imprenditoriali capaci di generare posti di lavoro e di utilizzo»;
- nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che, prima di addivenire ad essa, l’amministrazione intimata, in difetto di istruttoria, non avrebbe debitamente considerato che, in riscontro alla richiesta di ragguagli sullo stato delle attività insediate e di regolarizzazione della morosità maturata nel versamento dei canoni PIP (nota comunale del 20 ottobre 2022, prot. n. -OMISSIS-), l’assegnatario avrebbe invocato (con nota del 16 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-) ed ottenuto (giusta provvedimento del Responsabile Tributi prot. n. -OMISSIS-del 21 dicembre 2022) la rateizzazione di questi ultimi ed avrebbe esibito (con nota del 21 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-) la documentazione integrativa, consistente nel piano di sviluppo aziendale (“business plan”) per la realizzazione di un capannone artigianale ad adibire ad officina meccanica sul lotto n.-OMISSIS-;
- costituitosi l’intimato Comune di San RI AG, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- interveniva, altresì, ad opponendum al gravame proposto dal L. la -OMISSIS-s.r.l., in qualità di titolare di un lotto limitrofo rispetto a quello controverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 15 marzo 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- il ricorrente non risulta aver provato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-OMISSIS-, comma 1, cod. proc. amm., a smentita della specifica contestazione rivoltagli al riguardo dal Comune di San RI AG, di aver tempestivamente insediato l’attività produttiva prevista dall’originario programma di investimento, in funzione della quale ha conseguito l’assegnazione del lotto n.-OMISSIS-;
- per converso, la Relazione istruttoria del 10 gennaio 2023 a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale di San RI AG, depositata in giudizio dall’amministrazione resistente, attesta che il menzionato lotto n.-OMISSIS- «non è stato a tutt’oggi sottoposto ad alcun intervento edilizio da parte dell’assegnatario, il quale non ha dato avvio ad alcuna attività produttiva», così frustrando la stessa causa costitutiva del diritto di superficie concesso in suo favore sul cespite immobiliare del quo, rappresentata dall’insediamento in loco della programmata attività industriale-artigianale; del pari, il sequestro preventivo dell’area, disposto il 16 febbraio 2023 dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Buccino per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sta a indicare l’improprio utilizzo della stessa finora tenuto dal L.;
- la duplice circostanza che, da un lato, soltanto in data 2 aprile 2020 (prot. n. -OMISSIS-), il ricorrente abbia presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone artigianale ad adibire ad officina meccanica, senza aver ancora ottenuto il correlativo titolo edilizio, e che, d’altro lato, soltanto in data 21 dicembre 2022 (prot. n. -OMISSIS-), il medesimo abbia rassegnato un “business plan” riferito al periodo 202-OMISSIS--2026, finisce per ulteriormente suffragare la cennata contestazione di inerzia insediativa, lasciando inequivocabilmente trasparire la sostanziale inattività protrattasi durante il lungo arco temporale decorso dal momento di assegnazione del lotto n.-OMISSIS-, giusta convenzione del -OMISSIS--luglio 2001, rep. n. -OMISSIS- (arco temporale entro il quale risultano ampiamente scaduti i termini di presentazione della domanda di rilascio del titolo abilitativo e di ultimazione dei lavori di esecuzione dello stabilimento produttivo sull’area PIP assegnata, fissati, rispettivamente in 6 mesi e 3 anni dall’art. 2 della citata convenzione del -OMISSIS--luglio 2001, rep. n. -OMISSIS-);
- di conseguenza, legittimamente il Comune di San RI AG, in attuazione dell’indirizzo impartito dal proprio organo giuntale di governo con delibera n. -OMISSIS--OMISSIS-del 23 aprile 2019 a fronte del rilevato utilizzo di svariati lotti PIP in difformità dai correlativi programmi di investimento ed ai fini della valorizzazione ed ottimizzazione dell’area PIP-OMISSIS-, ha ravvisato, nei confronti del L., gli estremi della decadenza comminata dall’art. 2 della convenzione del -OMISSIS--luglio 2001, rep. n. -OMISSIS-, a nulla valendo la ormai ampiamente tardiva presentazione della domanda di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2020;
Considerato, altresì, che, stante la natura plurimotivata del decreto n. -OMISSIS-del 27 gennaio 2023, l’acclarata legittimità del rilievo di mancato avviamento dell’attività produttiva in conformità al correlativo programma di investimento induce a predicare l’inammissibilità del profilo di censura rivolto avverso l’ulteriore rilievo di morosità nel versamento dei canoni PIP: ciò, in quanto, in presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è bastevole l’intangibilità anche di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l’atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento gravato;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.