Decreto presidenziale 23 febbraio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto da
TT Di CE, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AL - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni n. RSUD0060355 - Resto al Sud, di cui al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della AL - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA LL;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento con cui la AL - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (d’ora in avanti solo AL) ha ritenuto non ammissibile la domanda, presentata in data 24 giugno 2025, per l’ammissione alle agevolazioni di cui al programma di finanziamento “Resto al Sud”, a causa della mancata partecipazione al colloquio istruttorio per l’esame di merito, di cui al punto 9.4 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017.
In particolare, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della predetta circolare nonché la violazione dei diritti partecipativi (primo motivo), il difetto di motivazione (secondo motivo) e la violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e legittimo affidamento (terzo motivo).
Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ha resistito al ricorso la AL, soggetto gestore delle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Presidente del Collegio ha avvisato le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; indi, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi sia per il Ministero dell’Economia e delle Finanze che per la AL in data 22 gennaio 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato alle parti dal Presidente del Collegio, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto “Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”, disciplina la procedura di accesso alle agevolazioni per l’avvio di progetti imprenditoriali nel Mezzogiorno, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, in possesso dei requisiti specificati all’articolo 3.
In particolare, l’articolo 9 della circolare disciplina la fase istruttoria della procedura, nella quale il soggetto gestore procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni e all’esame di merito entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
I due momenti della fase istruttoria sono disciplinati rispettivamente ai punti 9.3 (verifica dei requisiti di accesso) e 9.4 (esame di merito) della circolare; l’esame di merito, condotto sulla scorta di determinati criteri, include anche un colloquio con i proponenti.
Il punto 9.6 della circolare prevede la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza “nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione”.
Nella fase della valutazione istruttoria la lex specialis contempla l’attivazione del contraddittorio procedimentale esclusivamente per l’integrazione della documentazione prodotta a comprova dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione del merito della proposta progettuale, ma non per il mancato svolgimento del colloquio.
Con nota PEC dell’8 luglio 2025 la AL ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione per mancata soddisfazione dei requisiti di accesso; in data 16 luglio 2025 il ricorrente ha presentato osservazioni procedimentali al riguardo.
Con successiva nota di convocazione inviata via PEC, AL, dopo aver premesso che, ai sensi del punto 9.4 della circolare il colloquio di merito costituisce “parte integrante ed imprescindibile dell’iter istruttorio”, ha invitato il ricorrente a scegliere il giorno e l’ora, su due opzioni proposte, per l’accesso alla stanza virtuale della piattaforma Microsoft Teams , avvertendolo della necessità di dotarsi di “un adeguato accesso ad internet e di idonei strumenti (pc con webcam, microfono, altoparlanti etc.), aventi le caratteristiche richieste” nei link appositamente indicati, relativi ai requisiti hardware e alle specifiche tecniche della piattaforma, e specificando che “l’eventuale mancata partecipazione al colloquio determinerà l’impossibilità di completare debitamente l’iter istruttorio con la conseguente decadenza della domanda.”
Il ricorrente sostiene di non aver potuto effettuare il colloquio a causa di un’improvvisa mancanza del collegamento internet, circostanza che è stata solo affermata ma non dimostrata mediante l’attestazione di un temporaneo guasto alla linea da parte del fornitore.
Nondimeno, dal chiaro tenore della lex specialis e della nota di convocazione al colloquio di merito emerge, con tutta evidenza, che il rischio del mancato svolgimento del colloquio per cause afferenti all’accesso a internet ovvero al funzionamento tecnico degli strumenti grava in via esclusiva sul proponente.
D’altro canto, la pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione per sostenere il colloquio di merito - al quale non è riuscito a partecipare per fatto non imputabile alla AL - non potrebbe essere, comunque, soddisfatta in ragione sia della necessità di concludere la fase istruttoria entro i tempi fissati dal punto 9.1 della circolare (sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990) che dell’esigenza di assicurare la parità di trattamento dei richiedenti, per i quali il punto 9.8 della circolare prevede la comunicazione dell’esito della valutazione solo dopo il completamento dell’iter istruttorio.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che AL abbia correttamente applicato le regole della procedura di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ritenendo la domanda di agevolazione non ammissibile per mancata conclusione dell’istruttoria di valutazione del progetto: grava, infatti, sul proponente l’onere di compiere ogni sforzo volitivo e tecnico per assicurarsi l’accesso telematico per lo svolgimento del colloquio di merito.
Pertanto, la decadenza del proponente dalla domanda di agevolazione per mancata conclusione dell’iter istruttorio non richiede né la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento né una specifica motivazione, atteso che essa costituisce l’effetto automatico della mancata partecipazione al colloquio nella data e nell’ora proposte da AL e accettate dal ricorrente.
Inoltre, la circostanza che il ricorrente non abbia partecipato al colloquio di merito per cause non imputabili al soggetto gestore della procedura esclude in radice la configurabilità di una situazione di legittimo affidamento.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
La specialità della procedura in oggetto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La manifesta infondatezza del ricorso induce il Collegio a disporre la revoca del decreto n. 3 del 23 febbraio 2026, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha ammesso il ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Revoca il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 3 del 23 febbraio 2026, con il quale il ricorrente è stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA IR, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
NA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LL | MA IR |
IL SEGRETARIO