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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.988/2019 vertente
TRA
CF: , PI: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Santucci Eligia, C.F:
, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma allegata C.F._1
all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso – Filiale di Parte_1
Caserta Viale Lamberti 29 81100 Caserta - fax n. 081/4289657, Pec:
Appellante Email_1
CONTRO
(CF: ) rapp.to e difeso - giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce all'atto di costituzione in appello - dall'avv. Zina Scotti presso la quale elett.te domicilia in Ercolano (Na) alla via Marittima n.59 - fax 0810097868 pec: Appellato Email_2
OGGETTO: impugnazione della SENTENZA n. 161/2019 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 22.01.2019, notificata in data 24.01.2019.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante 1. accogliere l'appello e per l'effetto riformare la Parte_1
sentenza n.161/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 22/01/2019, notificata il
24/01/2019 e condannare alla restituzione, a favore di Controparte_1
, di tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1
a titolo di capitale, interessi, risarcimento dei danni non patrimoniali, spese legali, oltre
1 interessi per legge. Con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado;
”
- per l'appellato : “rigettare il gravame, con condanna Controparte_1
dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria”.
FATTI DI CAUSA
Primo grado
Con atto ritualmente notificato il 15.07.2015 n.q. di erede Controparte_1
di conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Persona_1
Annunziata la società chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro 140.000,87 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché di un importo da determinarsi a titolo di danno non patrimoniale cagionato dalla condotta tenuta tra il 2003 e il 2008 dal personale dell'ufficio postale di Boscoreale, consistita nella consegna della pensione numero 12253505 di cui era titolare la de cuius nelle mani di tale , soggetto non delegato Persona_2 alla riscossione.
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g. 4318/2015.
Si costituiva tardivamente eccependo la carenza di Parte_1 legittimazione dell'attore, la prescrizione del credito azionato e l'infondatezza della domanda.
Assegnati alle parti i termini ex articolo 183 VI comma cpc la causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2019 ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, con la sentenza n.
161/2019 che così ha provveduto :
“1. Condanna al pagamento, in favore di n.q. di Parte_1 Controparte_1 erede di , della somma di euro 175.018,92, oltre interessi al tasso viale Persona_1 dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
9.800,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto ritualmente notificato a mezzo pec il 24.01.2019 Parte_1
2 proponevano gravame avverso la prefata sentenza in ragione di 4 ordini di censure e precisamente:
1) erronea motivazione a fondamento del rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di nei confronti della Controparte_1
Società Parte_1
2) illogicità e contraddittorietà della sentenza per valutazione parziale dei mezzi di prova;
3) assenza di mala fede grave della dipendente avendo l'impiegata eseguito il pagamento a terza persona diversa dalla titolare a seguito di autorizzazione telefonica;
4) erronea quantificazione del danno per avere il Giudice di prime cure calcolato l'importo liquidato senza detrarre quello già corrisposto e consumato per le esigenze di vita della titolare con conseguente ed esclusivo diritto dell'erede al residuo caduto in successione, configurandosi a contrario un ingiustificato arricchimento.
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 988/2019.
In data 07.10.2019 si costituiva , il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei primi tre motivi di appello e la novità del quarto in violazione all'art 345 cpc;
deduceva altresì il passaggio in giudicato della pronuncia sul danno aggiuntivo liquidato dal Giudice a quo nella misura di €.18.777,95 a titolo di lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni la causa veniva rimessa in decisione con termini 190 cpc in data 24.12.2024.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'impugnazione introdotta con atto notificato il 24.01.2019 a fronte della sentenza n. 161/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata ex art. 281 sexies all'esito dell'udienza del
22.01.2019, nel rispetto dell'art 327 cpc.
Ciò posto, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da
3 parte appellata soltanto nelle memorie conclusive.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'erroneità della decisione laddove ha rigettato
l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di nei Controparte_1 confronti della società per avere qualificato la domanda dell'attore come Parte_1 risarcimento del danno derivante dalla condotta negligente del personale di mentre Pt_1 trattavasi di domanda di restituzione inerente un diritto personale non caduto in successione né trasmissibile agli eredi.
Più precisamente, l'attore premettendo che i ratei di pensione maturati dalla de cuius nel periodo luglio 2003 e gennaio 2008 sarebbero stati riscossi dalla sig.ra non effettiva titolare, chiedeva, quale erede di , di Persona_2 Persona_1 condannare previa declaratoria di responsabilità, al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 140.000,87, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Al contrario l'appellante eccepisce che dal 2003 al 2008, la sig.ra non ha mai Per_1 denunciato alla società , il mancato incasso dei ratei di pensione, né tantomeno ha Pt_1 intrapreso un'azione giudiziaria nei suoi confronti per ottenere la condanna al pagamento
o per far valere un indebito arricchimento;
manca il presupposto imprescindibile per fondare il diritto del ad agire in giudizio “in prosecuzione delle azioni della de CP_1 cuius” (come dallo stesso attore asserito). (cfr. appello)
Il motivo è fondato.
Secondo la prospettazione dell'attore in primo grado il danno lamentato è
4 scaturito dalla condotta negligente del personale dell'Ufficio Postale per avere erogato la pensione spettante alla dante causa a persona non munita di delega, né all'uopo autorizzata. “La circostanza era stata appurata nel corso del giudizio n. RGN
3181/2009 incardinato da presso il Tribunale di Nola, avente ad oggetto Persona_1 la revocazione per ingratitudine della donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in
Poggiomarino, alla via G. Iervolino 124, disposta con atto per Notaio del 2005. Per_3
(…) (cfr. sentenza pag. 3 paragr. 4)
Tuttavia, evidenzia l'appellante, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione mortis causa, restandone esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni e le indennità varie.
Ciò posto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. 11744 del
2018; Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016) giacché, la legittimazione ad agire o a resistere manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non possa esercitarsi nei riguardi del convenuto, mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda, per cui i due regimi giuridici sono diversi atteso che il secondo è rilevabile solo dalla parte che vi ha interesse.
Quanto alla qualificazione della fattispecie invocata, si osserva che la lamentata riscossione dei ratei pensionistici senza delega scritta, non può essere inquadrata come mandato, atteso esso ricorre allorquando il mandatario agisce in nome per conto altrui spendendone il nome e gli effetti giuridici si riverberano direttamente nella spera giuridica del mandante (mandato con rappresentanza) ovvero quando il mandatario agisce per conto altrui ma in nome proprio e gli effetti si producono nella sua sfera giuridica (mandato senza rappresentanza).
Più esattamente la fattispecie si configura come gestione di affari altrui prevista dall'art 2028 cc..
Invero, secondo la Corte di Legittimità, l'istituto in parola si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attività svolta da un soggetto non legittimato ricada sul titolare della situazione oggetto di intromissione, sicché, al verificarsi di tutti i requisiti di legge (cfr. art 2028 cc) quali 5 l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienità dell'interesse gestito, l'alienità dell'affare, l'utiliter coeptum sorge, in capo al gestore,
l'obbligo del rendiconto, non ha diritto ad alcun compenso ma al mero rimborso delle spese sostenute. (cfr. Cassazione civile , sez. I , 09/12/2024 , n. 31662).
Pertanto, a differenza del mandato, che è un contratto bilaterale con obblighi reciproci tra le parti, la gestione di affari altrui è un atto unilaterale, spontaneo, privo di un incarico formale da parte del dominus, idoneo a far sorgere in capo al gestore
l'obbligo di continuare ed eventualmente portare a termine l'affare, fino a quando
l'interessato (o, se deceduto, un suo erede) non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.).
A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che "nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del dominus"(v. Cass. n. 12304/11).
Tanto precisato, nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso come la riscossione dei ratei da parte di sia avvenuta col consenso della de cuius Persona_2 Per_1
che mai si è formalmente lamentata con del mancato
[...] Parte_1
incasso dei ratei pensionistici ovvero per non averne usufruito (confronta dichiarazioni dell'impiegata postale , addetta al pagamento, che ogni Tes_1
volta controllava telefonicamente il buon fine del pagamento alla e la sua Per_1
effettiva riscossione) né la somma indebitamente riscossa era ricompresa nel petitum dell'azione revocatoria introdotta dalla ed avente ad oggetto Per_1
della donazione compiuta in favore della Per_2
Né vi è contestazione sul fatto che “dalla verifica dei documenti contabili relativi alle operazioni contestate era emersa la genuinità delle sottoscrizioni di e che Persona_1 tale circostanza appare verosimile anche tenuto conto del fatto che tra il 2003 ed il 2008
non ha mai proposto reclamo alle per non aver ricevuto gli importi Persona_1 Pt_1
a lei spettanti. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che la firma di sia Persona_1 stata apposta da alla presenza di .” Persona_2 Tes_1
Ne segue che, alla mancata presentazione della domanda risarcitoria da parte 6 della de cuius non può supplire quella dell'erede, qualora si voglia far valere
(come nel caso di specie) un diritto iure hereditatis per ottenere i ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia il cui diritto, in quanto non richiesti dalla dante causa, non è entrato nel patrimonio della medesima e non può essere trasmesso per successione” (ordinanza n. 11574 del 2015, 6; da ultimo, Cass. n.
32288/2024 cit.).
Egualmente è a dirsi qualora si accolga la prospettazione attorea secondo cui l'oggetto della pretesa giuridica è dato dal diritto al risarcimento derivante dalla condotta negligente del personale dell'ufficio postale di Boscoreale che avrebbe erogato la pensione spettante alla de cuius a persona non munita di delega né autorizzata.
Giova, a questo punto, ricordare che gli eredi possono subentrare nei diritti patrimoniali del defunto, tra cui i danni patrimoniali, a condizione che essi siano trasmissibili iure hereditatis. Ciò significa che il diritto deve essere già sorto e appartenere al patrimonio del de cuius al momento del decesso, deve trattarsi di un diritto avente contenuto economico, come crediti, danni patrimoniali, ecc. non essere intuitu personae, ovvero non legato alla persona del titolare in modo inscindibile.
In caso contrario tali diritti non rientrano nella sfera di disponibilità del dante causa, né tantomeno gli eredi possono promuovere e introdurre azioni giudiziarie non azionate dal de cuius in vita.
Invero, secondo i principi generali, l'alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per sé sola, determinare il trasferimento all'acquirente dell'obbligazione di risarcire i danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante, avente ad oggetto la cosa stessa. Difatti, l'art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la sentenza pronunziata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è dal medesimo impugnabile, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia che costituiva
7 l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale. (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 30/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18634)
Ne segue che l'erede non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, ma solo diritti fatti valere dal dante causa, azionati prima della successione pur se acquisibili nel corso del tempo. (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007, n.27183)
Né può dirsi che il Bove abbia inteso tutelare la mera aspettativa di trovare, nel patrimonio ereditario, le somme residuate dall'esigenza della vita della de cuius).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se essa abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule
« probabilità seria e concreta » o anche « elevata probabilità » di conseguire il bene della vita sperato.
Al contrario, nel caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una semplice aspettativa di fatto. Ne segue dunque che ai fini dell'accoglimento della relativa domanda occorreva la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio, economicamente valutabile, patito in vita dalla de cuius e poi caduto in successione. Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria merita il rigetto.
Col secondo l'appellante si duole dell'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda perché non sollevata dal convenuto tempestivamente (20 gg prima dell'udienza);
Col terzo lamenta l' appellante l'inesistenza di alcuna responsabilità della stessa convenuta società;
Col quarto censura l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno in quanto non provato né nella sua esistenza né quantificazione.
I motivi risultano assorbiti.
8 La riforma della sentenza comporta la condanna dell'appellato a restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza gravata, comprese le spese di lite, oltre interessi legali dall'incasso alla restituzione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellato e liquidate come segue: in applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa superiore ad €
52.000,00 per il primo grado € 14103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1119,00 per spese vive nonché
€ 9991,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 161/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata ex art. 281 sexies all'esito dell'udienza del 22.01.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda introdotta da
[...]
quale erede di;
CP_1 Persona_1
2) condanna a restituire a in Controparte_1 Parte_1
persona del l.r.p.t. le somme incassate in esecuzione della sentenza gravata, a titolo di capitale, interessi, risarcimento dei danni non patrimoniali, spese legali, oltre interessi per legge dall'incasso al pagamento in restituzione;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di in persona del l.r.p.t. che liquida come segue: Parte_1
per il primo grado in € 14103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1119,00 per spese vive nonché € 9991,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/09/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Sara Galletta
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