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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.575/2019 R.G.
promossa da
e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, Persona_1
giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesco Atzeni e
Alessandra Esu, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cugia, 14 hanno eletto domicilio;
appellanti
CONTRO
già , in persona del Commissario CP_1 Controparte_2
Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti M. Barbara Perasso e Silvana Murru, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente, in Selargius (CA) in Via Piero della Francesca, 1;
appellata
CONCLUSIONI
nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. 984/2019 del Tribunale Ordinario di Cagliari, in accoglimento del proposto appello:
-accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Controparte_3
[...
[...] , ora , agli obblighi derivanti dal contratto di
[...] Controparte_4
spedalità perfezionato con la IG.ra per tutto il periodo di diretta assistenza Parte_2
prestata dalla stessa;
-accertare e dichiarare gli effetti invalidanti derivanti alla minore a Persona_1
causa di siffatti inadempimenti, quantificati nella misura indicata in espositiva o nella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di giudizio;
-condannare l , ora Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore dei
[...]
signori e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore , di tutti i danni patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali così cagionati e sofferti. Con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma rivalutata su ogni singolo credito così accertato.
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio;
nell'interesse della appellata: rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento l'appello proposto da e , in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , avverso la Persona_1
sentenza n. 984/2019 emessa dal Tribunale di Cagliari;
confermare integralmente la suindicata sentenza n. 984/2019; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (spese generali 15%, CPDEL 23,80% e Inail 0,505%, come spettanti agli
Avvocati degli Enti Pubblici, non soggetti ad IVA né a CNPA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari,
l , deducendo: che i sanitari dell'Ospedale Controparte_3 CP_2
Santa Barbara di Iglesias, presso la cui Divisione di Ostetricia e Ginecologia la
[...]
, nel corso di una gravidanza gemellare, era stata ricoverata il 23 aprile 1998 a Pt_2
causa di forti dolori addominali e dove, il precedente 9 aprile 1998 le era stata praticata un'ecografia, non avevano diagnosticato la morte intrauterina di uno dei due feti,
omissione, questa da cui, secondo la prospettazione attrice, erano derivate gravi conseguenze a carico della gemella superstite, , quali una grave Persona_1
2 patologia cerebrale e l'amputazione parziale delle dita delle mani;
che, in particolare, i sanitari non avevano riscontrato alcuna anomalia all'esito dei controlli ecografici del 9 e 23 aprile 1998, dai quali erano emerse le dimensioni inferiori di un feto rispetto all'altro e la sua posizione traversa, senza, però, che fosse diagnosticata o quantomeno ipotizzata alcuna problematica relativa ai feti e agli annessi, omettendo anche di eseguire i dovuti approfondimenti allorquando, prima del ricovero, la aveva accusato dolori Pt_2
addominali e perdite ematiche.
Su tali presupposti, gli attori hanno chiesto: l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell' al contratto di assistenza e la condanna della stessa al CP_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla figlia minore, affetta da grave invalidità.
Si è costituita in giudizio l , eccependo: la Controparte_3
prescrizione del diritto al risarcimento;
la inammissibilità della azione risarcitoria relativamente a , poiché l'evento lesivo si era verificato prima Persona_1
della nascita e in mancanza di capacità giuridica del feto;
la infondatezza, comunque, della domanda.
Istruita la causa con documenti, prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Cagliari,
con sentenza n. 984/2019, ha rigettato la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- la infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui termine decennale decorre non dalla instaurazione del rapporto contrattuale tra l'utente e la struttura sanitaria ma dal momento in cui il danno si è manifestato ed è diventato riconoscibile, sì da potere essere esercitato il diritto al risarcimento;
- la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'azione, in quanto il nascituro è soggetto di diritto in virtù dell'art. 1, comma 2 c.c., dell'art. 320 c.c., dell'art. 643 c.c. e del complesso della normativa, anche in materia di aborto;
- che, peraltro, la domanda non meritasse accoglimento poiché non era emerso il nesso causale tra la condotta dei sanitari di Iglesias e l'evento dannoso, in quanto:
3 a) dalla CTU era emersa la impossibilità di rilevare se uno dei due feti fosse morto prima del controllo ecografico del 9 aprile 1998, quindi, due settimane prima del controllo eseguito presso l'Ospedale di Cagliari il 24 aprile 1998;
b) se anche fosse stato possibile accertare la morte di un feto al 9 aprile 1998, ciò non avrebbe evitato i danni insorti nel feto superstite, in quanto le possibilità di buona prognosi estraendolo a quella data erano, comunque, estremamente modeste, come il CTU aveva affermato;
c) secondo la migliore scienza medica all'epoca dei fatti, non vi erano altre soluzioni terapeutiche che tentare di proseguire la gravidanza, mentre neanche una precoce scoperta della sindrome da LI OM (un disordine congenito causato da una sorta di intrappolamento degli arti del feto in tali bande fibrose) avrebbe potuto evitare le amputazioni e subamputazioni delle dita della bambina superstite.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
minore , che la hanno censurata: Persona_1
I) per avere il Tribunale ritenuto insussistente il nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento lesivo, ma recependo acriticamente le conclusioni della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, dalle quali, però, avrebbe dovuto dissentire, in quanto:
a) il CTU, nell'affermare che non potesse ritenersi con certezza che il feto era morto prima dell'ecografia eseguita il 9 aprile 1998, avrebbe ignorato il dato autoptico, accertato dalla clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari il 24 aprile 1998, che la data di maturazione del feto morto dovesse essere fissata alla 25.a settimana, conseguendone che, se al 24 aprile 1998 la gestazione aveva raggiunto la 30° settimana, necessariamente il feto doveva essere morto, alla data del 9 aprile 1998, già da due o tre settimane;
b) il CTU avrebbe sottovalutato l'errore dei medici dell'Ospedale di Iglesias che avevano eseguito i tracciati nelle giornate del 23 e 24 aprile 1998 - impropriamente attribuiti a entrambi i gemelli mentre, in realtà, erano espressione del solo gemello superstite -
incomprensibilmente ed erroneamente giustificandolo con la disponibilità della sola tecnologia fruibile all'epoca, che esigeva l'applicazione di due distinte macchine
4 cardiotocografiche che, però, sovente non venivano utilizzate per indisponibilità del necessario spazio attorno al letto;
c) il CTU non avrebbe risposto, se non con formulazione di mere ipotesi alternative non fondate su dati scientifici, al rilievo dei consulenti di parte sulla precisione del suddetto dato autoptico del 24 aprile 1998 nonché dei dati antropometrici del 26 marzo 1998
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari dai quali risultava il costante sviluppo del feto superstite e l'arresto dello sviluppo dell'altro feto, erroneamente qualificati dall'ausiliare come valutazioni ecografiche imprecise e approssimate;
II. per non avere tenuto in conto, nel valutare la condotta dei medici dell'Ospedale di
Iglesias, altre emergenze istruttorie, quali la prova testimoniale, da cui era emerso che la gestante era stata soggetta, dal 9 al 24 aprile 2008, a forti dolori addominali e perdite ematiche dall'organo genitale, elementi, questi, deponenti perché la morte del feto fosse già avvenuta alla data del 9 aprile 2008;
III. per non avere, infine, considerato che il rischio di malformazioni e danni neuro -
cerebrali e di danni esterni (malformazioni degli arti superiori, agenesie parziali a carico delle dita delle mani e del piede sinistro), cui la morte di un feto esponeva quello superstite, avrebbe dovuto indurre i sanitari a fornire adeguata informativa alla gestante, sì
da offrirle la possibilità di effettuare scelta consapevole sul prosieguo o meno della gravidanza: ciò, considerando che il CTU ha paventato la possibilità della suddetta correlazione - sia pure quantificandola in misura inferiore al 50% - che avrebbe, appunto,
dovuto essere prospettata alla IG.ra al fine di eventualmente autodeterminarsi Pt_2
all'interruzione della gravidanza.
Si è costituita, in secondo grado, l' la quale ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 17 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Innanzitutto, non meritano accoglimento i motivi, che possono essere esaminati
5 congiuntamente, miranti alla declaratoria della responsabilità della convenuta per inadempimento alle prestazioni professionali sanitarie.
Esaminando innanzitutto il profilo dei danni al sistema nervoso centrale da cui è
affetta la minore e che ne hanno determinato la condizione di Persona_1
diplegia con paralisi degli arti inferiori, il CTU, nel ricostruire la cronologia della vicenda, ha osservato che, dopo l'ipotetico errore nell'esame ecografico del 23 aprile 1998 dei medici del nosocomio “Santa Barbara” di Iglesias, il giorno successivo, 24 aprile, in esito a nuova ecografia eseguita presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari, fu rilevato lo stato di macerazione - quindi la pregressa morte - di un feto, e i medici cagliaritani, alla trentesima settimana della gravidanza, optarono per una strategia di attesa - come rappresentato nel documento informativo puntualmente comunicato alla paziente e da costei firmato – opportunamente, considerando (v., in particolare, pag. 14 della relazione):
a) che, per un verso, nelle gravidanze gemellari mono - coriali, per le tante anastomosi vascolari presenti nell'unica placenta, il feto residuo prosegue nella gestazione in un ambiente uterino potenzialmente ostile poiché può subire - statisticamente, in percentuale inferiore al 50% dei casi - gli effetti nefasti delle tossine rilasciate dal feto morto, con possibili danni rilevanti nel processo di neuro-sviluppo;
b) nondimeno, però, per altro verso, sarebbe stato sconsigliabile e maggiormente rischioso optare per l'estrazione del feto superstite alla trentesima settimana, in una sua condizione di forte prematurità per immaturità polmonare, situazione, peraltro, questa,
suscettibile di attenuazione anche in una o due settimane di attesa;
c) si trattava, in sostanza, di scegliere tra il rischio di mantenere il feto vitale in un ambiente uterino potenzialmente ostile e l'altro, elevato, di estrarlo in condizione di prematurità per immaturità polmonare (v. pag. 14 della relazione);
d) all'epoca dei fatti, sarebbero state esigue le possibilità di buona prognosi in caso di estrazione del feto residuo, palesandosi, quindi, corretta la scelta della clinica ostetrica di
Cagliari – condivisa dalla gestante con la sottoscrizione dell'informativa - del prosieguo della gravidanza, mentre l'esecuzione di intervento di parto cesareo dopo 6 giorni fu necessitato da sopravvenuta sofferenza fetale acuta;
6 e) in sostanza, la condotta più appropriata era, al 24 aprile 1998, data in cui fu accertata la morte di un feto, proprio quella, tenuta dai medici cagliaritani, di non intervenire immediatamente ma di temporeggiare nella prospettiva di una maggiore maturazione polmonare del feto residuo;
Ai suddetti assunti del CTU, condivisibili poiché logici, consegue che la suddetta condotta conservativa, adottata dai medici di Cagliari in esito all'esame ecografico da loro eseguito presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” il 24 aprile 1998, sarebbe stata l'unica consigliabile anche se la morte endouterina di uno dei gemelli fosse stata accertata in precedenza - il 23 o il 9 aprile 1998 - dai sanitari di Iglesias, atteso che, a tali date anteriori, era vieppiù inferiore il livello di maturazione polmonare del feto, con prognosi ancor meno fausta in caso di estrazione dello stesso.
Infatti, il CTU (pagg. 14 e 15 della relazione) ha così, ancora, argomentato: “La
casistica internazionale, pur considerando il rischio delle anastomosi e delle tossine,
sembrava favorevole ad un atteggiamento attendista e conservativo. Nei lavori scientifici
del 2000, quindi di poco successivi all'epoca dei fatti, viene riconosciuto come la morte di
un gemello nel secondo o terzo trimestre sia associato con significativa morbilità e
mortalità nel feto che rimane vivo, specie in presenza di mono-corialità e di medesimo sesso: e che l'eventualità di un'encefalopatia in questi casi può essere dell'ordine del 40-
Cont 50%. Per i fattori generalmente in gioco, secondo quanto scrivevano e CP_5
sull'autorevole Lancet dopo avere esaminato la storia clinica di ben 434 gemelli dello stesso sesso, un precoce intervento ostetrico per estrarre l'altro gemello non sarebbe
capace di prevenire le conseguenze osservate. In funzione di questi risultati
l'atteggiamento conservativo (ossia attendista) era quello comunque preferito (…) in un'ottica quasi controfattuale, e ponendoci quindi in un atteggiamento nettamente
interventista, devo ricordare che altri AA.., pur procedendo alla rapida estrazione con
taglio cesareo dei feti superstiti subito dopo avere accertato la morte dell'altro gemello, non ebbero risultati migliori”.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni del CTU, convincenti e corroborate da citazioni di pubblicazioni scientifiche, è da ritenere, conformemente al Tribunale, che
7 non sussista un nesso causale tra l'operato dei sanitari di Iglesias del 9 e 23 aprile 1998 -
anche se, in ipotesi, colposamente omissivo della constatazione di una morte fetale - e le conseguenze dannose neuro - cerebrali subite dalla gemella superstite, poiché, anche in caso di tempestivo accertamento della morte endouterina, non vi sarebbe stata,
comunque, altra condotta praticabile al di fuori del prosieguo della gravidanza in attesa di una maggiore maturazione polmonare del feto, in quanto, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'estrazione dello stesso non avrebbe evitato le conseguenze dannose verificatesi e, inoltre, ne avrebbe posto a serio rischio la sopravvivenza.
D'altronde, l'atto di appello contiene specifiche e approfondite censure alla sentenza di primo grado sul tema della rilevabilità della morte di un feto alla data del 9
aprile 1998, ma è del tutto privo di allegazioni in merito a una condotta che, in caso di tale tempestivo accertamento, avrebbe potuto scongiurare le gravi patologie del sistema nervoso centrale in cui è incorsa la gemella superstite: condotta che, comunque, come l'ausiliare ha esaurientemente argomentato, non avrebbe potuto concretarsi che in una strategia “attendista” o “conservativa”, essendo, l'estrazione di un feto immaturo, non risolutiva delle conseguenze dannose e rischiosa.
Il profilo esaminato è assorbente nel senso di escludere, relativamente all'encefalopatia, appunto, per mancanza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso allegato dagli attori, conclusione del CTU non censurata specificamente, la responsabilità della convenuta, e rende ultronea l'analisi della complessa problematica se la morte endouterina di uno dei gemelli fosse, o meno, con certezza individuabile con gli esami ecografici del 9 e 23 aprile 1998.
Quanto, poi, alle “amputazioni e subamputazioni varie dita e piedi” da cui è minore
è affetta sin dalla nascita, il CTU ha affermato (v. pagg. 15 e 16 dell'elaborato):
a) che la sindrome delle LI amniotiche, se non “intrinseca” in quanto dovuta a fattori congeniti, consiste, secondo l'ipotesi più accreditata, nella rottura di una delle membrane amniotiche, l'”amnios”, i cui brandelli si legano agli arti formando delle robuste LI
producenti lo strozzamento dei vasi sanguigni irroranti le parti terminali del feto,
determinando gradualmente una sorta di amputazione degli arti;
8 b) che si ritiene che tale meccanismo “estrinseco” della sindrome, non clinicamente manifesto per la mancanza di fuoriuscita di liquido amniotico, si verifichi, però, tra il primo mese dopo il concepimento e la diciottesima settimana di gestazione, essendo, quindi,
improbabile che, nella fattispecie, esso sia avvenuto dopo la morte dell'altro gemello;
c) che, se anche, per mera ipotesi, la suddetta rottura di uno dei foglietti fosse avvenuta dopo la morte dell'altro feto, l'ischemia da strozzamento “passivo” delle estremità, dovuta alla crescita delle stesse all'interno di una struttura poco elastica, non potrebbe essersi verificata nel ristretto arco temporale trascorso tra la morte di uno dei due gemelli e la nascita dell'altro, richiedendone uno molto più ampio;
d) che, quindi, è improbabile, nel caso in esame, che la genesi della patologia agli arti risieda nelle tossine rilasciate dal feto morto, ipotesi, questa, largamente al di sotto del
50% delle possibilità;
e) che, peraltro, la diagnosi delle suddette amputazioni è oltremodo difficile e occasionale in esami ecografici di routine, afferendo, le stesse, a piccole estremità spesso invisibili per il prevalere, nei feti, di mani a pugno chiuso;
f) che, comunque, anche qualora, nella fattispecie, si fosse diagnosticata una briglia amniotica, nessun rimedio sarebbe stato, all'epoca praticabile, atteso che il primo intervento chirurgico in utero di rimozione è stato eseguito nel 2008.
Anche le suddette considerazioni del CTU si palesano logiche e convincenti,
derivandone che anche relativamente alle amputazioni degli arti subite dalla minore non sia ravvisabile alcuna responsabilità dei sanitari di Iglesias.
Infine, è inammissibile la doglianza con la quale si lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione la omessa informativa, da parte dei medici di Iglesias, sulla descritta situazione della gravidanza, che avrebbe dovuto essere offerta affinché la donna potesse autodeterminarsi in merito all'interruzione della stessa.
Invero, tale domanda risarcitoria da omessa informativa non è stata spiegata in primo grado ma, invece, è stata proposta per la prima volta nell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio sono stati dedotti, a sostegno della domanda
9 risarcitoria, unicamente il danno biologico subito dalla minore e la compromissione della qualità della vita della stessa per effetto delle gravi patologie da cui è affetta (pag. 4),
mentre non vi è traccia di allegazione della omessa informativa dei medici che avrebbe pregiudicato la facoltà della IG.ra di interrompere la gravidanza, il che non Parte_2
consente di ritenere che essa fosse compresa nella causa petendi e nel petitum. Infatti,
come la Corte di Cassazione ha statuito (v. Ord. n. 15586/2025), il diritto all'autodeterminazione della gestante correlato al dovere informativo da parte del medico
- finalizzato alla possibilità di scegliere se interrompere o meno la gravidanza e al diritto di ricevere informazioni complete sulle possibilità diagnostiche disponibili e sui rischi connessi al nascituro, al fine di potersi preparare psicologicamente e materialmente alla nascita - è autonomo e indipendente dalla valutazione della diligente esecuzione della prestazione professionale, e la relativa domanda risarcitoria non può essere considerata domanda nuova in sede di gravame soltanto se tempestivamente proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla disciplina delle spese processuali del secondo grado del giudizio, ne appare opportuna la compensazione tra le parti in virtù delle oggettive complessità e peculiarità della questione scientifica oggetto di indagine, i cui svolgimento, dinamica ed esiti non scoraggiavano l'esercizio della azione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
10 Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.575/2019 R.G.
promossa da
e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, Persona_1
giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesco Atzeni e
Alessandra Esu, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cugia, 14 hanno eletto domicilio;
appellanti
CONTRO
già , in persona del Commissario CP_1 Controparte_2
Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti M. Barbara Perasso e Silvana Murru, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente, in Selargius (CA) in Via Piero della Francesca, 1;
appellata
CONCLUSIONI
nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. 984/2019 del Tribunale Ordinario di Cagliari, in accoglimento del proposto appello:
-accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Controparte_3
[...
[...] , ora , agli obblighi derivanti dal contratto di
[...] Controparte_4
spedalità perfezionato con la IG.ra per tutto il periodo di diretta assistenza Parte_2
prestata dalla stessa;
-accertare e dichiarare gli effetti invalidanti derivanti alla minore a Persona_1
causa di siffatti inadempimenti, quantificati nella misura indicata in espositiva o nella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di giudizio;
-condannare l , ora Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore dei
[...]
signori e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore , di tutti i danni patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali così cagionati e sofferti. Con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma rivalutata su ogni singolo credito così accertato.
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio;
nell'interesse della appellata: rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento l'appello proposto da e , in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , avverso la Persona_1
sentenza n. 984/2019 emessa dal Tribunale di Cagliari;
confermare integralmente la suindicata sentenza n. 984/2019; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (spese generali 15%, CPDEL 23,80% e Inail 0,505%, come spettanti agli
Avvocati degli Enti Pubblici, non soggetti ad IVA né a CNPA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari,
l , deducendo: che i sanitari dell'Ospedale Controparte_3 CP_2
Santa Barbara di Iglesias, presso la cui Divisione di Ostetricia e Ginecologia la
[...]
, nel corso di una gravidanza gemellare, era stata ricoverata il 23 aprile 1998 a Pt_2
causa di forti dolori addominali e dove, il precedente 9 aprile 1998 le era stata praticata un'ecografia, non avevano diagnosticato la morte intrauterina di uno dei due feti,
omissione, questa da cui, secondo la prospettazione attrice, erano derivate gravi conseguenze a carico della gemella superstite, , quali una grave Persona_1
2 patologia cerebrale e l'amputazione parziale delle dita delle mani;
che, in particolare, i sanitari non avevano riscontrato alcuna anomalia all'esito dei controlli ecografici del 9 e 23 aprile 1998, dai quali erano emerse le dimensioni inferiori di un feto rispetto all'altro e la sua posizione traversa, senza, però, che fosse diagnosticata o quantomeno ipotizzata alcuna problematica relativa ai feti e agli annessi, omettendo anche di eseguire i dovuti approfondimenti allorquando, prima del ricovero, la aveva accusato dolori Pt_2
addominali e perdite ematiche.
Su tali presupposti, gli attori hanno chiesto: l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell' al contratto di assistenza e la condanna della stessa al CP_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla figlia minore, affetta da grave invalidità.
Si è costituita in giudizio l , eccependo: la Controparte_3
prescrizione del diritto al risarcimento;
la inammissibilità della azione risarcitoria relativamente a , poiché l'evento lesivo si era verificato prima Persona_1
della nascita e in mancanza di capacità giuridica del feto;
la infondatezza, comunque, della domanda.
Istruita la causa con documenti, prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Cagliari,
con sentenza n. 984/2019, ha rigettato la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- la infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui termine decennale decorre non dalla instaurazione del rapporto contrattuale tra l'utente e la struttura sanitaria ma dal momento in cui il danno si è manifestato ed è diventato riconoscibile, sì da potere essere esercitato il diritto al risarcimento;
- la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'azione, in quanto il nascituro è soggetto di diritto in virtù dell'art. 1, comma 2 c.c., dell'art. 320 c.c., dell'art. 643 c.c. e del complesso della normativa, anche in materia di aborto;
- che, peraltro, la domanda non meritasse accoglimento poiché non era emerso il nesso causale tra la condotta dei sanitari di Iglesias e l'evento dannoso, in quanto:
3 a) dalla CTU era emersa la impossibilità di rilevare se uno dei due feti fosse morto prima del controllo ecografico del 9 aprile 1998, quindi, due settimane prima del controllo eseguito presso l'Ospedale di Cagliari il 24 aprile 1998;
b) se anche fosse stato possibile accertare la morte di un feto al 9 aprile 1998, ciò non avrebbe evitato i danni insorti nel feto superstite, in quanto le possibilità di buona prognosi estraendolo a quella data erano, comunque, estremamente modeste, come il CTU aveva affermato;
c) secondo la migliore scienza medica all'epoca dei fatti, non vi erano altre soluzioni terapeutiche che tentare di proseguire la gravidanza, mentre neanche una precoce scoperta della sindrome da LI OM (un disordine congenito causato da una sorta di intrappolamento degli arti del feto in tali bande fibrose) avrebbe potuto evitare le amputazioni e subamputazioni delle dita della bambina superstite.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
minore , che la hanno censurata: Persona_1
I) per avere il Tribunale ritenuto insussistente il nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento lesivo, ma recependo acriticamente le conclusioni della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, dalle quali, però, avrebbe dovuto dissentire, in quanto:
a) il CTU, nell'affermare che non potesse ritenersi con certezza che il feto era morto prima dell'ecografia eseguita il 9 aprile 1998, avrebbe ignorato il dato autoptico, accertato dalla clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari il 24 aprile 1998, che la data di maturazione del feto morto dovesse essere fissata alla 25.a settimana, conseguendone che, se al 24 aprile 1998 la gestazione aveva raggiunto la 30° settimana, necessariamente il feto doveva essere morto, alla data del 9 aprile 1998, già da due o tre settimane;
b) il CTU avrebbe sottovalutato l'errore dei medici dell'Ospedale di Iglesias che avevano eseguito i tracciati nelle giornate del 23 e 24 aprile 1998 - impropriamente attribuiti a entrambi i gemelli mentre, in realtà, erano espressione del solo gemello superstite -
incomprensibilmente ed erroneamente giustificandolo con la disponibilità della sola tecnologia fruibile all'epoca, che esigeva l'applicazione di due distinte macchine
4 cardiotocografiche che, però, sovente non venivano utilizzate per indisponibilità del necessario spazio attorno al letto;
c) il CTU non avrebbe risposto, se non con formulazione di mere ipotesi alternative non fondate su dati scientifici, al rilievo dei consulenti di parte sulla precisione del suddetto dato autoptico del 24 aprile 1998 nonché dei dati antropometrici del 26 marzo 1998
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari dai quali risultava il costante sviluppo del feto superstite e l'arresto dello sviluppo dell'altro feto, erroneamente qualificati dall'ausiliare come valutazioni ecografiche imprecise e approssimate;
II. per non avere tenuto in conto, nel valutare la condotta dei medici dell'Ospedale di
Iglesias, altre emergenze istruttorie, quali la prova testimoniale, da cui era emerso che la gestante era stata soggetta, dal 9 al 24 aprile 2008, a forti dolori addominali e perdite ematiche dall'organo genitale, elementi, questi, deponenti perché la morte del feto fosse già avvenuta alla data del 9 aprile 2008;
III. per non avere, infine, considerato che il rischio di malformazioni e danni neuro -
cerebrali e di danni esterni (malformazioni degli arti superiori, agenesie parziali a carico delle dita delle mani e del piede sinistro), cui la morte di un feto esponeva quello superstite, avrebbe dovuto indurre i sanitari a fornire adeguata informativa alla gestante, sì
da offrirle la possibilità di effettuare scelta consapevole sul prosieguo o meno della gravidanza: ciò, considerando che il CTU ha paventato la possibilità della suddetta correlazione - sia pure quantificandola in misura inferiore al 50% - che avrebbe, appunto,
dovuto essere prospettata alla IG.ra al fine di eventualmente autodeterminarsi Pt_2
all'interruzione della gravidanza.
Si è costituita, in secondo grado, l' la quale ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 17 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Innanzitutto, non meritano accoglimento i motivi, che possono essere esaminati
5 congiuntamente, miranti alla declaratoria della responsabilità della convenuta per inadempimento alle prestazioni professionali sanitarie.
Esaminando innanzitutto il profilo dei danni al sistema nervoso centrale da cui è
affetta la minore e che ne hanno determinato la condizione di Persona_1
diplegia con paralisi degli arti inferiori, il CTU, nel ricostruire la cronologia della vicenda, ha osservato che, dopo l'ipotetico errore nell'esame ecografico del 23 aprile 1998 dei medici del nosocomio “Santa Barbara” di Iglesias, il giorno successivo, 24 aprile, in esito a nuova ecografia eseguita presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari, fu rilevato lo stato di macerazione - quindi la pregressa morte - di un feto, e i medici cagliaritani, alla trentesima settimana della gravidanza, optarono per una strategia di attesa - come rappresentato nel documento informativo puntualmente comunicato alla paziente e da costei firmato – opportunamente, considerando (v., in particolare, pag. 14 della relazione):
a) che, per un verso, nelle gravidanze gemellari mono - coriali, per le tante anastomosi vascolari presenti nell'unica placenta, il feto residuo prosegue nella gestazione in un ambiente uterino potenzialmente ostile poiché può subire - statisticamente, in percentuale inferiore al 50% dei casi - gli effetti nefasti delle tossine rilasciate dal feto morto, con possibili danni rilevanti nel processo di neuro-sviluppo;
b) nondimeno, però, per altro verso, sarebbe stato sconsigliabile e maggiormente rischioso optare per l'estrazione del feto superstite alla trentesima settimana, in una sua condizione di forte prematurità per immaturità polmonare, situazione, peraltro, questa,
suscettibile di attenuazione anche in una o due settimane di attesa;
c) si trattava, in sostanza, di scegliere tra il rischio di mantenere il feto vitale in un ambiente uterino potenzialmente ostile e l'altro, elevato, di estrarlo in condizione di prematurità per immaturità polmonare (v. pag. 14 della relazione);
d) all'epoca dei fatti, sarebbero state esigue le possibilità di buona prognosi in caso di estrazione del feto residuo, palesandosi, quindi, corretta la scelta della clinica ostetrica di
Cagliari – condivisa dalla gestante con la sottoscrizione dell'informativa - del prosieguo della gravidanza, mentre l'esecuzione di intervento di parto cesareo dopo 6 giorni fu necessitato da sopravvenuta sofferenza fetale acuta;
6 e) in sostanza, la condotta più appropriata era, al 24 aprile 1998, data in cui fu accertata la morte di un feto, proprio quella, tenuta dai medici cagliaritani, di non intervenire immediatamente ma di temporeggiare nella prospettiva di una maggiore maturazione polmonare del feto residuo;
Ai suddetti assunti del CTU, condivisibili poiché logici, consegue che la suddetta condotta conservativa, adottata dai medici di Cagliari in esito all'esame ecografico da loro eseguito presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” il 24 aprile 1998, sarebbe stata l'unica consigliabile anche se la morte endouterina di uno dei gemelli fosse stata accertata in precedenza - il 23 o il 9 aprile 1998 - dai sanitari di Iglesias, atteso che, a tali date anteriori, era vieppiù inferiore il livello di maturazione polmonare del feto, con prognosi ancor meno fausta in caso di estrazione dello stesso.
Infatti, il CTU (pagg. 14 e 15 della relazione) ha così, ancora, argomentato: “La
casistica internazionale, pur considerando il rischio delle anastomosi e delle tossine,
sembrava favorevole ad un atteggiamento attendista e conservativo. Nei lavori scientifici
del 2000, quindi di poco successivi all'epoca dei fatti, viene riconosciuto come la morte di
un gemello nel secondo o terzo trimestre sia associato con significativa morbilità e
mortalità nel feto che rimane vivo, specie in presenza di mono-corialità e di medesimo sesso: e che l'eventualità di un'encefalopatia in questi casi può essere dell'ordine del 40-
Cont 50%. Per i fattori generalmente in gioco, secondo quanto scrivevano e CP_5
sull'autorevole Lancet dopo avere esaminato la storia clinica di ben 434 gemelli dello stesso sesso, un precoce intervento ostetrico per estrarre l'altro gemello non sarebbe
capace di prevenire le conseguenze osservate. In funzione di questi risultati
l'atteggiamento conservativo (ossia attendista) era quello comunque preferito (…) in un'ottica quasi controfattuale, e ponendoci quindi in un atteggiamento nettamente
interventista, devo ricordare che altri AA.., pur procedendo alla rapida estrazione con
taglio cesareo dei feti superstiti subito dopo avere accertato la morte dell'altro gemello, non ebbero risultati migliori”.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni del CTU, convincenti e corroborate da citazioni di pubblicazioni scientifiche, è da ritenere, conformemente al Tribunale, che
7 non sussista un nesso causale tra l'operato dei sanitari di Iglesias del 9 e 23 aprile 1998 -
anche se, in ipotesi, colposamente omissivo della constatazione di una morte fetale - e le conseguenze dannose neuro - cerebrali subite dalla gemella superstite, poiché, anche in caso di tempestivo accertamento della morte endouterina, non vi sarebbe stata,
comunque, altra condotta praticabile al di fuori del prosieguo della gravidanza in attesa di una maggiore maturazione polmonare del feto, in quanto, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'estrazione dello stesso non avrebbe evitato le conseguenze dannose verificatesi e, inoltre, ne avrebbe posto a serio rischio la sopravvivenza.
D'altronde, l'atto di appello contiene specifiche e approfondite censure alla sentenza di primo grado sul tema della rilevabilità della morte di un feto alla data del 9
aprile 1998, ma è del tutto privo di allegazioni in merito a una condotta che, in caso di tale tempestivo accertamento, avrebbe potuto scongiurare le gravi patologie del sistema nervoso centrale in cui è incorsa la gemella superstite: condotta che, comunque, come l'ausiliare ha esaurientemente argomentato, non avrebbe potuto concretarsi che in una strategia “attendista” o “conservativa”, essendo, l'estrazione di un feto immaturo, non risolutiva delle conseguenze dannose e rischiosa.
Il profilo esaminato è assorbente nel senso di escludere, relativamente all'encefalopatia, appunto, per mancanza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso allegato dagli attori, conclusione del CTU non censurata specificamente, la responsabilità della convenuta, e rende ultronea l'analisi della complessa problematica se la morte endouterina di uno dei gemelli fosse, o meno, con certezza individuabile con gli esami ecografici del 9 e 23 aprile 1998.
Quanto, poi, alle “amputazioni e subamputazioni varie dita e piedi” da cui è minore
è affetta sin dalla nascita, il CTU ha affermato (v. pagg. 15 e 16 dell'elaborato):
a) che la sindrome delle LI amniotiche, se non “intrinseca” in quanto dovuta a fattori congeniti, consiste, secondo l'ipotesi più accreditata, nella rottura di una delle membrane amniotiche, l'”amnios”, i cui brandelli si legano agli arti formando delle robuste LI
producenti lo strozzamento dei vasi sanguigni irroranti le parti terminali del feto,
determinando gradualmente una sorta di amputazione degli arti;
8 b) che si ritiene che tale meccanismo “estrinseco” della sindrome, non clinicamente manifesto per la mancanza di fuoriuscita di liquido amniotico, si verifichi, però, tra il primo mese dopo il concepimento e la diciottesima settimana di gestazione, essendo, quindi,
improbabile che, nella fattispecie, esso sia avvenuto dopo la morte dell'altro gemello;
c) che, se anche, per mera ipotesi, la suddetta rottura di uno dei foglietti fosse avvenuta dopo la morte dell'altro feto, l'ischemia da strozzamento “passivo” delle estremità, dovuta alla crescita delle stesse all'interno di una struttura poco elastica, non potrebbe essersi verificata nel ristretto arco temporale trascorso tra la morte di uno dei due gemelli e la nascita dell'altro, richiedendone uno molto più ampio;
d) che, quindi, è improbabile, nel caso in esame, che la genesi della patologia agli arti risieda nelle tossine rilasciate dal feto morto, ipotesi, questa, largamente al di sotto del
50% delle possibilità;
e) che, peraltro, la diagnosi delle suddette amputazioni è oltremodo difficile e occasionale in esami ecografici di routine, afferendo, le stesse, a piccole estremità spesso invisibili per il prevalere, nei feti, di mani a pugno chiuso;
f) che, comunque, anche qualora, nella fattispecie, si fosse diagnosticata una briglia amniotica, nessun rimedio sarebbe stato, all'epoca praticabile, atteso che il primo intervento chirurgico in utero di rimozione è stato eseguito nel 2008.
Anche le suddette considerazioni del CTU si palesano logiche e convincenti,
derivandone che anche relativamente alle amputazioni degli arti subite dalla minore non sia ravvisabile alcuna responsabilità dei sanitari di Iglesias.
Infine, è inammissibile la doglianza con la quale si lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione la omessa informativa, da parte dei medici di Iglesias, sulla descritta situazione della gravidanza, che avrebbe dovuto essere offerta affinché la donna potesse autodeterminarsi in merito all'interruzione della stessa.
Invero, tale domanda risarcitoria da omessa informativa non è stata spiegata in primo grado ma, invece, è stata proposta per la prima volta nell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio sono stati dedotti, a sostegno della domanda
9 risarcitoria, unicamente il danno biologico subito dalla minore e la compromissione della qualità della vita della stessa per effetto delle gravi patologie da cui è affetta (pag. 4),
mentre non vi è traccia di allegazione della omessa informativa dei medici che avrebbe pregiudicato la facoltà della IG.ra di interrompere la gravidanza, il che non Parte_2
consente di ritenere che essa fosse compresa nella causa petendi e nel petitum. Infatti,
come la Corte di Cassazione ha statuito (v. Ord. n. 15586/2025), il diritto all'autodeterminazione della gestante correlato al dovere informativo da parte del medico
- finalizzato alla possibilità di scegliere se interrompere o meno la gravidanza e al diritto di ricevere informazioni complete sulle possibilità diagnostiche disponibili e sui rischi connessi al nascituro, al fine di potersi preparare psicologicamente e materialmente alla nascita - è autonomo e indipendente dalla valutazione della diligente esecuzione della prestazione professionale, e la relativa domanda risarcitoria non può essere considerata domanda nuova in sede di gravame soltanto se tempestivamente proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla disciplina delle spese processuali del secondo grado del giudizio, ne appare opportuna la compensazione tra le parti in virtù delle oggettive complessità e peculiarità della questione scientifica oggetto di indagine, i cui svolgimento, dinamica ed esiti non scoraggiavano l'esercizio della azione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
10 Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
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