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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/10/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria MARRA Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 17.09.2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
MI. (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Michele Fumarola;
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio P.IVA_2
CO Clausi;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Michele Fumarola, per la parte appellante, ha chiesto in riforma della sentenza gravata:
“accogliere l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado nr.1632/2023 accogliere la domanda attorea, perché fondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, alla stregua delle motivazioni addotte negli atti di causa, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità l'inopponibilità all'attrice, della cartella impugnata sulla quale si fonda la procedura esecutiva intrapresa, con ogni ulteriore e consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
l'Avv. Claudio CO Clausi, per la parte appellata costituita, ha chiesto: “dichiarare l'atto di citazione in appello improcedibile e/o inammissibile per violazione degli artt.342 e 346 c.p.c. nonché in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art.348-bis c.p.c.; nel merito, rigettare
l'appello e confermare i capi della sentenza impugnati;
con vittoria di spese e onorari, oltre oneri accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Controparte_3 impugnavano, dinanzi al Tribunale di Taranto, la cartella di pagamento n.10620200000592603000, emessa e notificata da sulla base del ruolo formato da BA del Controparte_2
Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA., per la riscossione coattiva della somma di
€294.395,76, dovuta dall'appellante a seguito della revoca del beneficio della garanzia del Fondo di
Garanzia Mediocredito Centrale per le piccole e medie imprese ex L.662/1996.Eccepivano le società la nullità/annullabilità/inefficacia della cartella esponendo che:
a) i rapporti oggetto della garanzia del Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale per le piccole e medie imprese ex L.662/1996 inerivano al conto anticipi fatture nr.75/1000751-1 ed al contratto quadro per garanzie connesse a scambi con l'estero e venivano intrattenuti dalle società con la
BA OP di RI PA (che cedeva il credito alla società la quale, in Controparte_4 virtù di uno scoperto pari ad €357.280,72, maturato dalla società chiedeva Controparte_3 ed otteneva dal Tribunale di RI decreto ingiuntivo N.595/2018 (procedimento n.812/2018 R.G.), che veniva opposto dalle società;
b) non sussisteva il diritto della BA del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA alla riscossione coattiva del credito, azionato con la cartella n.1062020000059263000, scaturendo le somme iscritte a ruolo dalla mancata restituzione alla banca di denaro e non dalla revoca del conto corrente;
la
, in qualità di gestore del Fondo, avendo assunto in virtù della surrogazione Controparte_1 legale l'escussione della garanzia, ricopriva la medesima posizione del creditore originario di talchè, al fine del recupero del proprio debito, essa avrebbe dovuto agire nelle forme ordinarie, surrogandosi nei diritti della in virtù del richiamato decreto ingiuntivo, e non ricorrere alla CP_1 riscossione a mezzo ruolo, prevista per il recupero di somme di natura pubblicistica,
Instavano per l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio che rilevava la correttezza dell'iscrizione a ruolo, Controparte_1 evidenziando che: 1) BA OP di RI richiedeva a l'ammissione di una operazione Controparte_1 finanziaria all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia nella forma della “garanzia diretta” allegando, unitamente a tutta la documentazione richiesta a pena di inefficacia, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 09/02/2016 sottoscritta dalla nella Controparte_3
Contro quale, all'art. 2), dichiarava “di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni”.
Nella stessa richiesta BA OP di RI precisava, altresì, che il finanziamento ad erogarsi sarebbe stato assistito da altre garanzie personali a mezzo di fideiussioni;
veniva, dunque, deliberata così la concessione dell'agevolazione del Fondo all'operazione nella misura dell'importo garantito di €400,000,00, pari all'80% dell'importo finanziato di €500.000,00; BA OP di RI, Contr quindi, con contratto del 15.12.2016, concedeva alla affidamento per anticipo fatture estero per €500.000,00.
2) a seguito della morosità dell'impresa beneficiaria la BA OP di RI, rilevato il mancato rientro della somma di €355.604,59, provvedeva a comunicare alla la revoca Controparte_3 dall'affidamento, invitando la stessa all'immediato pagamento delle somme di cui sopra;
non seguendo alla messa in mora alcun pagamento, la banca finanziatrice richiedeva a
[...]
il pagamento dell'importo di €285.498,19, a copertura dell'80% della somma CP_1 massima garantita provvedendo, altresì, alla richiesta a di attivazione del fondo di garanzia;
CP_1
3) stante l'insolvenza dei debitori, procedeva a formare e trasmettere ad Controparte_1
il ruolo N.2020/000177 - Entrate coattive anno 2019, che veniva trasfuso nella cartella di CP_6 pagamento n.10620200000592603000, oggetto della presente impugnativa.
Insisteva per il rigetto dell'impugnativa, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, che eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione passiva, per essere le doglianze relative alla formazione del ruolo, attività di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore MEDIOCREDITO;
nel merito, fatte proprie le difese della , instava per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con Sentenza n.1632/2023 pubblicata il 04.07.2023 il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione, con condanna delle opponenti alla rifusione delle spese;
motivava il Giudicante a quo il proprio decisum sottolineando la correttezza dell'iscrizione a ruolo avvenuta sulla scorta del disposto di cui all'art.2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n.18456 che prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 27.12.2023, MI. Pt_1 impugnava la prefata sentenza, e con un unico lungo motivo di appello ne invocava la riforma rilevando della sentenza per aver il Tribunale a quo rigettato la domanda attorea sull'errato presupposto che la cartella di pagamento impugnata si fondasse sulla revoca del beneficio di garanzia concesso e non, invece, sull'inadempimento dell'impresa finanziata all'obbligo di pagamento delle somme dovute a seguito del rapporto di conto corrente. Con la conseguenza che, trovando l'obbligazione fondamento su un piano diverso dalla revoca del beneficio, il soggetto che,
a suo tempo, aveva erogato le somme o fornito la garanzia escussa, avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme dovute avvalendosi delle ordinarie tutele processuali civilistiche e non servirsi della procedura prevista dall'art.21 D.Lgs. 46/99, di competenza esclusiva dei soggetti pubblici per il recupero somme di natura pubblicistica.
Nel caso in esame, essendo il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, MEDIOCREDITO
CENTRALE, il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della BA erogatrice, esso non può che essere considerato un credito di natura privatistica nato da negozio di conto corrente che soggiace alle norme di diritto privato.
Insisteva, quindi, per la riforma del provvedimento, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per violazione degli artt.342 e 346 c.p.c., insisteva per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata, sottolineando che svolge attività di gestione del Fondo Controparte_1 di Garanzia in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, con la sola funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari e, dunque, la procedura di riscossione delle somme a mezzo ruolo intrapresa era assolutamente legittima e corrispondente alla previsione del Legislatore.
rimaneva contumace. Controparte_8
La causa, è stata connotata da tentativi di bonario componimento (v. verbale udienza del
15.5.2024); quindi, sulle conclusioni delle parti, all'esito dell'udienza di cui in epigrafe, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti, la causa è stata riservata per la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto è infondato per quanto di ragione.
1.1. Parte appellante, in specie, non ha condiviso la decisione appellata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il rischio di duplicazione dei titoli (cartella di pagamento emessa dall'
[...]
in relazione al credito iscritto a dalla Controparte_8 Controparte_1
oggetto del presente giudizio e decreto ingiuntivo n. 595/2018 ottenuto dalla
[...] originaria creditrice BA OP di RI oggetto di relativa opposizione e dichiarato esecutivo) ed ha reiterato la non inscrivibilità a ruolo del credito azionato dalla Controparte_1
trattandosi di credito di natura privata ed essendo intervenuto inadempimento
[...] dell'impresa finanziata all'obbligo di pagamento delle somme dovute sul conto corrente e non anche la sua revoca.
1.2. La Corte rileva la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso il rischio di duplicazione dei titoli, non emergendo la prova – il cui onere, ai sensi dell'art. 2697 cc è carico della parte debitrice – della intervenuta estinzione totale o parziale del credito derivante dal correlativo pagamento totale o parziale del credito azionato con il provvedimento monitorio.
Inoltre, l'eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito può essere sempre fatto valere nelle opportune e competenti sedi investenti l'esecuzione del titolo in questione.
1.3. Quanto, poi, alla contestazione della cartella impugnata, deve evidenziarsi quanto segue.
1.4. Parte appellata – quale gestore del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari, al fine della riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato - ha proceduto ad iscrivere a ruolo il credito oggetto della cartella opposta avendo seguito provveduto al pagamento in favore della banca finanziatrice dell'importo di € 285.498,19, a copertura dell'80% della somma massima garantita in seguito a relativa richiesta di attivazione del fondo di garanzia pubblica.
1.5. In materia, è utile richiamare la Suprema Corte la quale, anche di recente, ha ribadito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in base al quale l'avvenuta escussione della Controparte_9 da parte della banca mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996
[...] determina la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 3, n. 11559/2024; Cass.
9657/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del l 16/01/2023; Cass. Sez. 3, 8882/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. Cass. SU 11930/2010) (….)
14. In relazione alla speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione Contr esercitata da nel caso in esame, distinto da quello privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla banca alla società mutuataria, garantito dai fideiubenti qui ricorrenti, la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa - di un regime generale che assegna natura pubblica a detto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie parr.
11.6, 11.7). La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 della citata legge.
15. Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'istituto che lo gestisce recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero.
16. Alla luce di quanto sopra, la decisione in esame dimostra di avere ben applicato i principi sopra esposti, con assorbimento delle ulteriori questioni sempre correlate alla natura di detto credito” (Cassazione civile sez. III - 27/12/2024, n. 34674; in senso conforme, Cassazione civile sez. III, 13/04/2025, n.9678).
1.6. I principi sopra richiamati risultano del tutto applicabili alla fattispecie in esame vertendosi in materia di credito garantito ai sensi della L. 662/96 per il quale è intervenuto il pagamento da parte dell'appellata costituita, con suo diritto di surroga.
Pertanto, l'appello in quanto infondato va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della concreta attività svolta. Nulla per le spese di lite nei rapporti con non costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_2
2.1. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del
2020).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando Part sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 1632/2023 Pt_1
(RGN. 1773/2020) pubblicata il 04/07/2023, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che si liquidano
[...] in complessivi euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
3) Nulla per le spese di lite nei rapporti con . Controparte_2
4) Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria MARRA Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 17.09.2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
MI. (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Michele Fumarola;
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio P.IVA_2
CO Clausi;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Michele Fumarola, per la parte appellante, ha chiesto in riforma della sentenza gravata:
“accogliere l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado nr.1632/2023 accogliere la domanda attorea, perché fondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, alla stregua delle motivazioni addotte negli atti di causa, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità l'inopponibilità all'attrice, della cartella impugnata sulla quale si fonda la procedura esecutiva intrapresa, con ogni ulteriore e consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
l'Avv. Claudio CO Clausi, per la parte appellata costituita, ha chiesto: “dichiarare l'atto di citazione in appello improcedibile e/o inammissibile per violazione degli artt.342 e 346 c.p.c. nonché in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art.348-bis c.p.c.; nel merito, rigettare
l'appello e confermare i capi della sentenza impugnati;
con vittoria di spese e onorari, oltre oneri accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Controparte_3 impugnavano, dinanzi al Tribunale di Taranto, la cartella di pagamento n.10620200000592603000, emessa e notificata da sulla base del ruolo formato da BA del Controparte_2
Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA., per la riscossione coattiva della somma di
€294.395,76, dovuta dall'appellante a seguito della revoca del beneficio della garanzia del Fondo di
Garanzia Mediocredito Centrale per le piccole e medie imprese ex L.662/1996.Eccepivano le società la nullità/annullabilità/inefficacia della cartella esponendo che:
a) i rapporti oggetto della garanzia del Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale per le piccole e medie imprese ex L.662/1996 inerivano al conto anticipi fatture nr.75/1000751-1 ed al contratto quadro per garanzie connesse a scambi con l'estero e venivano intrattenuti dalle società con la
BA OP di RI PA (che cedeva il credito alla società la quale, in Controparte_4 virtù di uno scoperto pari ad €357.280,72, maturato dalla società chiedeva Controparte_3 ed otteneva dal Tribunale di RI decreto ingiuntivo N.595/2018 (procedimento n.812/2018 R.G.), che veniva opposto dalle società;
b) non sussisteva il diritto della BA del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA alla riscossione coattiva del credito, azionato con la cartella n.1062020000059263000, scaturendo le somme iscritte a ruolo dalla mancata restituzione alla banca di denaro e non dalla revoca del conto corrente;
la
, in qualità di gestore del Fondo, avendo assunto in virtù della surrogazione Controparte_1 legale l'escussione della garanzia, ricopriva la medesima posizione del creditore originario di talchè, al fine del recupero del proprio debito, essa avrebbe dovuto agire nelle forme ordinarie, surrogandosi nei diritti della in virtù del richiamato decreto ingiuntivo, e non ricorrere alla CP_1 riscossione a mezzo ruolo, prevista per il recupero di somme di natura pubblicistica,
Instavano per l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio che rilevava la correttezza dell'iscrizione a ruolo, Controparte_1 evidenziando che: 1) BA OP di RI richiedeva a l'ammissione di una operazione Controparte_1 finanziaria all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia nella forma della “garanzia diretta” allegando, unitamente a tutta la documentazione richiesta a pena di inefficacia, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 09/02/2016 sottoscritta dalla nella Controparte_3
Contro quale, all'art. 2), dichiarava “di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni”.
Nella stessa richiesta BA OP di RI precisava, altresì, che il finanziamento ad erogarsi sarebbe stato assistito da altre garanzie personali a mezzo di fideiussioni;
veniva, dunque, deliberata così la concessione dell'agevolazione del Fondo all'operazione nella misura dell'importo garantito di €400,000,00, pari all'80% dell'importo finanziato di €500.000,00; BA OP di RI, Contr quindi, con contratto del 15.12.2016, concedeva alla affidamento per anticipo fatture estero per €500.000,00.
2) a seguito della morosità dell'impresa beneficiaria la BA OP di RI, rilevato il mancato rientro della somma di €355.604,59, provvedeva a comunicare alla la revoca Controparte_3 dall'affidamento, invitando la stessa all'immediato pagamento delle somme di cui sopra;
non seguendo alla messa in mora alcun pagamento, la banca finanziatrice richiedeva a
[...]
il pagamento dell'importo di €285.498,19, a copertura dell'80% della somma CP_1 massima garantita provvedendo, altresì, alla richiesta a di attivazione del fondo di garanzia;
CP_1
3) stante l'insolvenza dei debitori, procedeva a formare e trasmettere ad Controparte_1
il ruolo N.2020/000177 - Entrate coattive anno 2019, che veniva trasfuso nella cartella di CP_6 pagamento n.10620200000592603000, oggetto della presente impugnativa.
Insisteva per il rigetto dell'impugnativa, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, che eccepiva la propria carenza di Controparte_7 legittimazione passiva, per essere le doglianze relative alla formazione del ruolo, attività di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore MEDIOCREDITO;
nel merito, fatte proprie le difese della , instava per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con Sentenza n.1632/2023 pubblicata il 04.07.2023 il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione, con condanna delle opponenti alla rifusione delle spese;
motivava il Giudicante a quo il proprio decisum sottolineando la correttezza dell'iscrizione a ruolo avvenuta sulla scorta del disposto di cui all'art.2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n.18456 che prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 27.12.2023, MI. Pt_1 impugnava la prefata sentenza, e con un unico lungo motivo di appello ne invocava la riforma rilevando della sentenza per aver il Tribunale a quo rigettato la domanda attorea sull'errato presupposto che la cartella di pagamento impugnata si fondasse sulla revoca del beneficio di garanzia concesso e non, invece, sull'inadempimento dell'impresa finanziata all'obbligo di pagamento delle somme dovute a seguito del rapporto di conto corrente. Con la conseguenza che, trovando l'obbligazione fondamento su un piano diverso dalla revoca del beneficio, il soggetto che,
a suo tempo, aveva erogato le somme o fornito la garanzia escussa, avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme dovute avvalendosi delle ordinarie tutele processuali civilistiche e non servirsi della procedura prevista dall'art.21 D.Lgs. 46/99, di competenza esclusiva dei soggetti pubblici per il recupero somme di natura pubblicistica.
Nel caso in esame, essendo il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, MEDIOCREDITO
CENTRALE, il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della BA erogatrice, esso non può che essere considerato un credito di natura privatistica nato da negozio di conto corrente che soggiace alle norme di diritto privato.
Insisteva, quindi, per la riforma del provvedimento, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per violazione degli artt.342 e 346 c.p.c., insisteva per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata, sottolineando che svolge attività di gestione del Fondo Controparte_1 di Garanzia in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, con la sola funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari e, dunque, la procedura di riscossione delle somme a mezzo ruolo intrapresa era assolutamente legittima e corrispondente alla previsione del Legislatore.
rimaneva contumace. Controparte_8
La causa, è stata connotata da tentativi di bonario componimento (v. verbale udienza del
15.5.2024); quindi, sulle conclusioni delle parti, all'esito dell'udienza di cui in epigrafe, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti, la causa è stata riservata per la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto è infondato per quanto di ragione.
1.1. Parte appellante, in specie, non ha condiviso la decisione appellata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il rischio di duplicazione dei titoli (cartella di pagamento emessa dall'
[...]
in relazione al credito iscritto a dalla Controparte_8 Controparte_1
oggetto del presente giudizio e decreto ingiuntivo n. 595/2018 ottenuto dalla
[...] originaria creditrice BA OP di RI oggetto di relativa opposizione e dichiarato esecutivo) ed ha reiterato la non inscrivibilità a ruolo del credito azionato dalla Controparte_1
trattandosi di credito di natura privata ed essendo intervenuto inadempimento
[...] dell'impresa finanziata all'obbligo di pagamento delle somme dovute sul conto corrente e non anche la sua revoca.
1.2. La Corte rileva la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso il rischio di duplicazione dei titoli, non emergendo la prova – il cui onere, ai sensi dell'art. 2697 cc è carico della parte debitrice – della intervenuta estinzione totale o parziale del credito derivante dal correlativo pagamento totale o parziale del credito azionato con il provvedimento monitorio.
Inoltre, l'eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito può essere sempre fatto valere nelle opportune e competenti sedi investenti l'esecuzione del titolo in questione.
1.3. Quanto, poi, alla contestazione della cartella impugnata, deve evidenziarsi quanto segue.
1.4. Parte appellata – quale gestore del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari, al fine della riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato - ha proceduto ad iscrivere a ruolo il credito oggetto della cartella opposta avendo seguito provveduto al pagamento in favore della banca finanziatrice dell'importo di € 285.498,19, a copertura dell'80% della somma massima garantita in seguito a relativa richiesta di attivazione del fondo di garanzia pubblica.
1.5. In materia, è utile richiamare la Suprema Corte la quale, anche di recente, ha ribadito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in base al quale l'avvenuta escussione della Controparte_9 da parte della banca mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996
[...] determina la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 3, n. 11559/2024; Cass.
9657/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del l 16/01/2023; Cass. Sez. 3, 8882/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. Cass. SU 11930/2010) (….)
14. In relazione alla speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione Contr esercitata da nel caso in esame, distinto da quello privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla banca alla società mutuataria, garantito dai fideiubenti qui ricorrenti, la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa - di un regime generale che assegna natura pubblica a detto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie parr.
11.6, 11.7). La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 della citata legge.
15. Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'istituto che lo gestisce recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero.
16. Alla luce di quanto sopra, la decisione in esame dimostra di avere ben applicato i principi sopra esposti, con assorbimento delle ulteriori questioni sempre correlate alla natura di detto credito” (Cassazione civile sez. III - 27/12/2024, n. 34674; in senso conforme, Cassazione civile sez. III, 13/04/2025, n.9678).
1.6. I principi sopra richiamati risultano del tutto applicabili alla fattispecie in esame vertendosi in materia di credito garantito ai sensi della L. 662/96 per il quale è intervenuto il pagamento da parte dell'appellata costituita, con suo diritto di surroga.
Pertanto, l'appello in quanto infondato va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della concreta attività svolta. Nulla per le spese di lite nei rapporti con non costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_2
2.1. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del
2020).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando Part sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 1632/2023 Pt_1
(RGN. 1773/2020) pubblicata il 04/07/2023, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che si liquidano
[...] in complessivi euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
3) Nulla per le spese di lite nei rapporti con . Controparte_2
4) Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra