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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 621 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale della Spezia nel procedimento R.G. n. 1283/2020 in data 09-05-2024
tra
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO BIANCHI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA Controparte_1 C.F._1
DEL NERO e dell'avv. come da mandato in atti appellato nonché
[...]
Controparte_2 appellati contumaci
causa assunta in decisione in data 27 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 20 maggio 2025, nella quale sono state assunte le conclusioni delle parti di seguito riportate.
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) in accoglimento dei motivi di appello esposti, rilevato il difetto di motivazione e/o di pronuncia dell'ordinanza impugnata, ed in parziale riforma della stessa, - accertare e dichiarare che la polizza ex adverso invocata è operativa soltanto in relazione alle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera; - accertato il concorso di colpa dell'appaltatrice
[...] quantomeno per il 50%, limitare la manleva assicurativa di l 50% Controparte_2 Parte_1 delle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, esclusa l'operatività della polizza relativamente al danno per meri vizi costruttivi;
- in ogni caso porre a carico dell'assicurato ing. o scoperto di polizza del 10% per ciascun Controparte_1 sinistro con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 12.500,00, con reiezione delle maggiori e/o diverse domande da chiunque proposte e/o proponende contro in quanto infondate sia in Parte_1 fatto che in diritto e/o non provate;
2) per l'effetto di quanto sopra, alla luce dei pagamenti effettuati da in forza della Parte_1 provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Ing.
[...]
corrispondere a sia la differenza fra l'importo dalla stessa pagato CP_1 Parte_1 su sua richiesta ad rispetto a quanto risulterà dovuto da all'esito CP_2 Parte_1 dell'accoglimento dei motivi di appello sia quanto a lui pagato a titolo di spese di lite del primo grado del giudizio;
3) spese del primo grado del giudizio secondo il principio di soccombenza e con vittoria delle spese e competenze del presente grado di appello del giudizio, oltre accessori di legge.”.”.
* Per Controparte_1
“Conclude affinché questa Eccellentissima Corte di Appello, in totale conferma della ordinanza del Tribunale
Civile della Spezia cronologico n. 4761/2024 del 09/05/2024 iscritta al R.G. 1283/2020, Voglia:
In via principale nel merito:
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto nonché tenere indenne e manlevare l'Ing. dall'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio, per la parte a carico del debitore solidale, Controparte_1 corrispondente al 50% di euro 9.078,00, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale.
In via subordinata nel merito:
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e nel caso di accertamento di una ulteriore o diversa percentuale relativa al vincolo solidale, tenere indenne e manlevare l'Ing.
[...] dall'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio, per la parte a carico del debitore solidale. Con CP_1 vittoria di spese e compensi oltre spese generali e CPA come per legge relative a questo grado di giudizio.”.
*
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di Controparte_2 appalto concluso per le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui è proprietaria.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare situata nel Comune di Lerici
(SP) in località Guercio Carpione n. 10, costituita da un appartamento di vani sei, posto al piano primo di uno stabile elevato su due livelli, oltre al sottotetto, identificato nel Catasto Fabbricati al Fg.
13, Part. 449, Sub. 2; ha riferito che, nell'anno 2016, aveva iniziato le procedure amministrative necessarie per i lavori su detto immobile, consistenti soprattutto nel recupero, a fine abitativo, del sottotetto esistente, unitamente al rifacimento della copertura, al ripristino della facciata ed alla diversa distribuzione degli spazi interni.
La ha affidato all'Ing. l'incarico professionale di progettazione strutturale, direzione CP_2 CP_1 lavori e coordinamento della sicurezza, mentre ha incaricato dell'esecuzione la Controparte_2
Nel corso dei lavori sono insorte contestazioni sia con riferimento alla praticabilità e correttezza del progetto dell'Ing sia sulla esecuzione delle opere da parte dell'impresa, sotto il controllo CP_1 del professionista detto. Lo stesso ha in definitiva rinunciato all'incarico.
La committente, provveduto alla sostituzione di professionista ed impresa, alla conclusione dei lavori a mezzo terzi ed a promuovere accertamento delle condizioni dei luoghi a mezzo di ATP, ha poi introdotto quindi il giudizio di responsabilità concluso con la impugnata ordinanza resa in rito sommario.
2) L'ordinanza decisoria impugnata
Con il provvedimento impugnato il giudice di prime cure, previo espletamento di ATP a ministero dell'Ing. ha deciso la controversia come da dispositivo che segue: Persona_1
Accerta la concorrente responsabilità dei resistenti per quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna e Ing. in solido, a corrispondere a , a titolo risarcitorio, Controparte_2 Controparte_1 CP_2 euro 9.078,00 oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale. condanna l'ing. in via esclusiva a corrispondere a , a titolo risarcitorio, la somma di Controparte_1 CP_2
45.499,00 oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale
Seguiva la condanna elle spese di lite per Euro 16.662,00 per spese relative tanto alla fase di ATP che a quella di merito.
3 Le due condanne per ragioni capitali sono, la prima, per i vizi di costruzione residui, la seconda per i costi necessari alla ri-progettazione dell'opera in considerazione degli errori dell'Ing. . CP_1
Per ogni responsabilità riconosciuta in capo all'Ing. era altresì riconosciuta la copertura CP_1 assicurativa da parte di con riconoscimento integrale per la condanna per Controparte_3 difetti di progettazione (fatta risalire unicamente alla responsabilità del professionista) e per il 50% per i vizi di costruzione, per i quali era ritenuta la responsabilità paritaria dell'impresa appaltatrice dei lavori.
E' pacifico, infatti, che la polizza coprisse solo la responsabilità “diretta”, non quella da solidarietà (art. 12 condizioni di polizza i cui limiti di validità non sono oggetto del giudizio di appello). era infine condannata, in via diretta, a rifondere le spese di lite dell'assicurato, limitatamente Pt_1 al contraddittorio con la stessa, spese quantificata nella misura di euro 8.000,00 complessivi (ATP e la n. 763761511-023/360078).
Si deve considerare che i due capi di condanna fotografano, il primo, quello di maggior importo, il danno da progettazione erronea, ovvero tutto quanto risultato oggetto di necessario nuovo intervento o per rendere il realmente costruito “regolare”, nel senso di conforme al progetto depositato, o per renderlo obiettivamente sicuro, stabile, funzionale. La seconda voce comprende, invece, i “vizi residui”, ovvero quanto erroneamente eseguito, e rimasto poi definitivamente incluso in un finale
“minor valore dell'opera”.
Il primo ordine di errori/danno è così riportato dalla CTU in ordinanza:
Il CTU ha altresì rilevato e descritto, con specifico riferimento al merito degli elaborati progettuali dell'Ing. CP_1
(pagg. 7 e 8 della relazione di Atp) , plurime anomalie: nella relazione illustrativa (incongruenza tra tipologia di legno lamellare indicata con quella considerata nella Relazione di calcolo, nella Relazione sui materiali e nella Certificazione materiali;
(ha rilevato) incongruenze negli Esecutivi di cantiere (quanto alle armature del cordolo di gronda), nelle
Relazioni di calcolo (errori in relazione alla scala di collegamento con sottotetto e cordolo di gronda della copertura;
in relazione alla gronda ha riscontrato che c'è stata erronea individuazione del modello di calcolo, che i carichi valutati non sono corretti e che l'armatura è stata sottodimensionata); infine anche la pratica sismica predisposta dal professionista convenuto è sbagliata avendo come presupposto la verifica della idoneità statica delle strutture preesistenti, verifica che, si è detto, non è stata fatta.
Il secondo ordine di danni (difetti acquisiti dell'opera) è così descritto:
CTU ha rilevato che: le travi del sottotetto sono di dimensioni inferiori rispetto a quelle di progetto;
non è stata realizzata la soletta collaborante nel solaio ed inseriti i connettori previsti nel progetto;
la scala di cemento armato è stata ancorata lateralmente su una muratura di semplici forati;
la realizzazione della copertura in legno è difforme rispetto al progetto;
i cordoli della copertura sono anche dimensionalmente difformi rispetto al progetto;
non sono stati realizzati i cordoli centrali del solaio di sottotetto, in difformità al progetto
4 L'ordinanza impugnata, mantenendo la partizione sopra esposta, riportata dalla CTU, e sostanzialmente basata sulla distinzione tra quanto “rifatto” e quanto “mantenuto con vizi”, con passaggio motivazione non molto esplicito ma neppure lontano di una certa approssimazione logica,
e come si vedrà non congruamente criticato in sede di appello, considera la prima serie di danni come
“propriamente da progetto” e quindi imputabili solo al professionista, la seconda come “prevalentemente da esecuzione” imputandola paritariamente a professionista ed impresa.
3) L'Appello
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la compagnia menzionata contestando (parzialmente e nei termini che si diranno) la sussistenza della ritenuta garanzia assicurativa.
Con un primo motivo di appello la compagnia lamenta il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non ricostruisce esattamente i rapporti contrattuali di rilievo, ovvero la portata della polizza per il caso di specie.
Non si tratta di un “motivo compiuto” nel senso che esso svolge una mera critica dell'impianto motivazionale, e non svolge conclusioni alternative, e quindi altro non è che la “base giuridica” dei tre motivi seguenti con i quali, invece, le dette conclusioni alternative sono precisamente specificate.
In ogni caso la appellante ricorda, in tale prima approccio, come la Polizza “responsabilità professionale” in questione, (la sua n. 763761511-023/360078) contenesse due garanzie:
1) nella sezione I, quella relativa ai danni a cose, risultano considerati i danni derivanti da errori di progettazione, senza, per il caso di specie, ed in forza della condizione particolare B, la consueta esclusione delle “cosa” oggetto del contratto d'opera professionale, i danni materiali alla quale sono quindi coperti;
2) la seconda (Sez II), risulta invece, relativa ai danni da perdite patrimoniali derivanti da colpa professionale.
Ritenuta non applicata in sentenza la seconda garanzia (come in effetti parrebbe se non forse per i costi di ATP) l'appellante fa rilevare che, in ordine alla prima, quella oggetto di giudizio, il danno deve comunque consistere in un danno diretto alla cosa (compresa l'opera) ovvero ad un minor valore della stessa, e non ad un esborso finalizzato alla eliminazione di una mera difformità progettuale.
Con il secondo motivo, in forza dei principi detti, è ritenuta applicabile la garanzia di polizza solo ad esborsi per euro 35.821,73 e non per euro 45.498,16, posto che le somme differenziali non sarebbero state spese per la necessità di “eliminare un danno” all'opera dipendente da difetto di progettazione.
5 In forza della già detta limitazione della copertura alla sola responsabilità “diretta”, e non di quella solidale, la appellante svolge il terzo motivo di appello, col quale sostiene che la Parte_2 limitazione della garanzia al 50% non avrebbe dovuto esser ritenuta operante solo per i vizi residui della cosa (attribuiti in effetti alla corresponsabilità dell'impresa esecutrice), ma anche ai
“danneggiamenti da errore progettuale”, posto che tali errori sarebbero stati riconoscibili da parte dell'appaltatore, corresponsabile in via paritaria dell'esecuzione di un progetto erroneo
Con l'ultimo motivo l'assicurazione appellante invoca l'art. 3 di polizza che pone uno “scoperto” del 10% alla garanzia per “danno alle opere” – eccezione estensibile all'intero danno riconosciuto.
Sul punto è lamentata una mera omessa pronuncia.
4) Valutazione dei motivi e riforma parziale
Come già detto il primo motivo integra una mera ricostruzione della natura della portata della polizza al solo fine di evidenziare, ad ogni altro fine, un difetto di motivazione sul punto. Il contenuto delle relative deduzioni sarà quindi esaminato per quanto necessario alla decisione sulle effettive
“variazioni di giudizio” richieste.
Il secondo motivo (primo dei rielevanti) è, in concreto, infondato.
In forza della ricostruzione di polizza esposta nel primo motivo, ricostruzione corretta nelle sue linee generali, parte appellante sostiene che la garanzia assicurativa prestata risulta relativa sono ai “danni alla cosa per difetto di staticità o stabilità”, come già detto l'opera in costruzione è considerabile quale oggetto del danneggiamento. Posto che, tuttavia, il danno prospettato dall'attrice, e ritenuto in CTU, ed in definitiva in sentenza, era liquidato facendo riferimento ai “costi dei successivi interventi necessari al rispristino” delle opere, la appellante fa osservare come non tutti tali costi rappresentino un costo di eliminazione di un danno in senso stretto.
Tra i costi sostenuti a seguito degli errori tecnici dell'Ing. che tuttavia non CP_1 costituirebbero eliminazione di danno la appellante individua: costi di cantierizzazione ex novo per euro 249,00 costi di demolizione di opere prive di rilievo statico, per euro 1.755,41, il costo di posa in opera di elementi lignei per l'importo di euro 6.780,000, infine il disconoscimento della garanzia è esteso alla spesa per isolamento a quella per tinteggiatura e per montaggio pluviali, per un totale ulteriore di euro 743,26.
L'infondatezza del motivo dipende dalla non condivisibilità totale della reinterpretazione della polizza contenuta nel primo motivo.
E' infatti vero che la condizione particolare B comprende nella garanzia il “danno alle opere” e che considera il “danno materiale” una “necessaria conseguenza”, per attivare la polizza. L'assunzione di
6 garanzia resta quindi insensibile, pertanto ai costi di rifacimento non resi necessari di un “danno da progetto”, ovvero da una realizzazione “obiettivamente imperfetta” di un elemento dell'opera che ne riduca “sotto media” la qualità attesa ex contractu, la sicurezza o la funzionalità. E' quindi effettiva la esclusione dei costi necessari per i miglioramenti dell'opera a fronte dei quali non si sia tuttavia manifesta un'opera “viziata”, danneggiata da un errore progettuale e quindi demolita o corretta.
Non è tuttavia vero che l'unico errore progettuale rielevante sia quello concernente la “statica o la sicurezza” dell'opera. Tale limite sarebbe ritraibile dal sesto periodo della condizione aggiuntiva B, ma tale disposizione si limita a comprendere nella garanzia quella particolare conseguenza (danno statico), senza farne, come pretenderebbe parte appellante una “conseguenza esclusivo oggetto della garanzia”. L'espressione, infatti non contiene alcun riferimento ad una limitazione di garanzia, non comprendendo i consueti avverbi “unicamente” o “solamente” o “esclusivamente”. Il danno alla statica è quindi uno dei danni risarcibili a seguito di errore progettuale, come lo può essere il danno alla funzionalità, o all'estetica o ad altro. La clausola invocata è esemplificativa del contenuto della garanzia, non limitativa della stessa.
E' infondato anche il terzo motivo di appello. (secondo effettivo).
I danni esaminati nella CTU che sostiene la motivazione dell'ordinanza impugnata sono tipicamente ascrivibili alla responsabilità del progettista.
E' ben vero che l'errore del progettista o del committente non escludono la responsabilità dell'appaltatore, siccome esecutore autonomo dell'opera, e non nudus minster dei primi. E' altrettanto vero, tuttavia, che la “verifica del progetto” non è una obbligazione contrattuale specifica dell'appaltatore (che non sia anche progettista) e che la riduzione a nunud minister dello stesso, non è la norma, ma è una possibilità. Nel quadro detto chi invochi la responsabilità dell'appaltatore per l'esecuzione di un progetto erroneo, che sia stato sottoposto allo stesso, deve indicare concretamente il parametro di diligenza in base al quale l'appaltatore avrebbe dovuto avvedersi dell'errore e sospendere i lavori, prima di portarli ad ulteriori conseguenze. In tanto consisterebbe, anche nel caso attuale, l'inadempimento concorrente dell'appaltatore, nel non aver rilevato accidentalmente l'errore allo stesso non ascrivibile in prima battuta. Il tema detto, ovvero quella della concreta possibilità per l'appaltatore di avvedersi dell'errore è rimasto estraneo al giudizio. L' Ing. non ha CP_1 invocato il concorso all'impresa, la sentenza non lo ha ritenuto. Ne è conseguito l'accertamento di una responsabilità “esclusiva” coperta interamente da garanzia. L'appello avrebbe dovuto indicare la colpa dell'appaltatore negli esatti termini detti (colpa generica estranea all'inadempimento della sua specifica obbligazione esecutiva), e conseguentemente la colpa dell'assicurato per non aver operato le deduzioni processuali necessarie a valorizzare in concreto tale concorso. Al contrario l'appello fa
7 sul punto poco più che una ipotesi, dà per scontato che vi sia concorso di responsabilità, senza completare alcuna ricostruzione alternativa.
L'ultimo motivo è invece fondato. Lo scoperto di polizza risulta pattuito espressamente e non considerato nella ordinanza in questione. L'importo complessivo residuo va quindi ridotto del 10% essendo di entità tale per cui non rilevano i massimi ed i minimi di scoperto. La clausola non appare vessatoria, perché meramente limitativa del contenuto del contratto, né ambigua non chiara od occultata, la stessa si applica per l'intero importo.
* 5) Decisione
In forza dell'accoglimento del motivo suddetto, ferma la definizione dei rapporti sostanziali tra le parti, la garanzia assicurativa va riotta, come segue, del 10%.
In proporzione anche le spese di lite del primo grado, relative al solo rapporto inter partes, in accoglimento parziale dell'istanza formulata con le conclusioni.
Stante l'accoglimento parziale e limitato dell'appello le spese del grado si possono compensare in toto.
PQM
: la Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello,
RIFORMA la sentenza impugnata, nel senso che
In parziale accoglimento della domanda di garanzia nei confronti di , Parte_1
CONDANNA la chiamata a tenere indenne l'Ing. per quanto il predetto Parte_1 CP_1 corrisponderà a , a titolo di risarcimento il danno per vizi progettuali nella misura di euro 40.949,10 CP_2
e per la metà del danno per meri vizi costruttivi, nel limite di euro 8.170,20, oltre che per spese legali e di CTU in forza della ordinanza di primo grado.
CONDANNA a rifondere al convenuto le spese di lite sia del presente Parte_1 Controparte_1 procedimento che di quello di ATP ante causam che liquida, per il procedimento di ATP in euro 2.000,00, per compenso oltre accessori di legge e, per il procedimento di merito di primo grado in euro 4.800,00, per compenso oltre accessori di legge, somma, quest'ultima, già compensate nella misura del 20%, in tutti i casi con rimborso forfetario al 15%.
CONFERMA il resto l'impugnata ordinanza.
COMPENSA in toto le spese del presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 621 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale della Spezia nel procedimento R.G. n. 1283/2020 in data 09-05-2024
tra
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO BIANCHI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA Controparte_1 C.F._1
DEL NERO e dell'avv. come da mandato in atti appellato nonché
[...]
Controparte_2 appellati contumaci
causa assunta in decisione in data 27 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 20 maggio 2025, nella quale sono state assunte le conclusioni delle parti di seguito riportate.
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) in accoglimento dei motivi di appello esposti, rilevato il difetto di motivazione e/o di pronuncia dell'ordinanza impugnata, ed in parziale riforma della stessa, - accertare e dichiarare che la polizza ex adverso invocata è operativa soltanto in relazione alle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera; - accertato il concorso di colpa dell'appaltatrice
[...] quantomeno per il 50%, limitare la manleva assicurativa di l 50% Controparte_2 Parte_1 delle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, esclusa l'operatività della polizza relativamente al danno per meri vizi costruttivi;
- in ogni caso porre a carico dell'assicurato ing. o scoperto di polizza del 10% per ciascun Controparte_1 sinistro con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 12.500,00, con reiezione delle maggiori e/o diverse domande da chiunque proposte e/o proponende contro in quanto infondate sia in Parte_1 fatto che in diritto e/o non provate;
2) per l'effetto di quanto sopra, alla luce dei pagamenti effettuati da in forza della Parte_1 provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Ing.
[...]
corrispondere a sia la differenza fra l'importo dalla stessa pagato CP_1 Parte_1 su sua richiesta ad rispetto a quanto risulterà dovuto da all'esito CP_2 Parte_1 dell'accoglimento dei motivi di appello sia quanto a lui pagato a titolo di spese di lite del primo grado del giudizio;
3) spese del primo grado del giudizio secondo il principio di soccombenza e con vittoria delle spese e competenze del presente grado di appello del giudizio, oltre accessori di legge.”.”.
* Per Controparte_1
“Conclude affinché questa Eccellentissima Corte di Appello, in totale conferma della ordinanza del Tribunale
Civile della Spezia cronologico n. 4761/2024 del 09/05/2024 iscritta al R.G. 1283/2020, Voglia:
In via principale nel merito:
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto nonché tenere indenne e manlevare l'Ing. dall'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio, per la parte a carico del debitore solidale, Controparte_1 corrispondente al 50% di euro 9.078,00, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale.
In via subordinata nel merito:
Respingere il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e nel caso di accertamento di una ulteriore o diversa percentuale relativa al vincolo solidale, tenere indenne e manlevare l'Ing.
[...] dall'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio, per la parte a carico del debitore solidale. Con CP_1 vittoria di spese e compensi oltre spese generali e CPA come per legge relative a questo grado di giudizio.”.
*
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di Controparte_2 appalto concluso per le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui è proprietaria.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare situata nel Comune di Lerici
(SP) in località Guercio Carpione n. 10, costituita da un appartamento di vani sei, posto al piano primo di uno stabile elevato su due livelli, oltre al sottotetto, identificato nel Catasto Fabbricati al Fg.
13, Part. 449, Sub. 2; ha riferito che, nell'anno 2016, aveva iniziato le procedure amministrative necessarie per i lavori su detto immobile, consistenti soprattutto nel recupero, a fine abitativo, del sottotetto esistente, unitamente al rifacimento della copertura, al ripristino della facciata ed alla diversa distribuzione degli spazi interni.
La ha affidato all'Ing. l'incarico professionale di progettazione strutturale, direzione CP_2 CP_1 lavori e coordinamento della sicurezza, mentre ha incaricato dell'esecuzione la Controparte_2
Nel corso dei lavori sono insorte contestazioni sia con riferimento alla praticabilità e correttezza del progetto dell'Ing sia sulla esecuzione delle opere da parte dell'impresa, sotto il controllo CP_1 del professionista detto. Lo stesso ha in definitiva rinunciato all'incarico.
La committente, provveduto alla sostituzione di professionista ed impresa, alla conclusione dei lavori a mezzo terzi ed a promuovere accertamento delle condizioni dei luoghi a mezzo di ATP, ha poi introdotto quindi il giudizio di responsabilità concluso con la impugnata ordinanza resa in rito sommario.
2) L'ordinanza decisoria impugnata
Con il provvedimento impugnato il giudice di prime cure, previo espletamento di ATP a ministero dell'Ing. ha deciso la controversia come da dispositivo che segue: Persona_1
Accerta la concorrente responsabilità dei resistenti per quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna e Ing. in solido, a corrispondere a , a titolo risarcitorio, Controparte_2 Controparte_1 CP_2 euro 9.078,00 oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale. condanna l'ing. in via esclusiva a corrispondere a , a titolo risarcitorio, la somma di Controparte_1 CP_2
45.499,00 oltre interessi in misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale
Seguiva la condanna elle spese di lite per Euro 16.662,00 per spese relative tanto alla fase di ATP che a quella di merito.
3 Le due condanne per ragioni capitali sono, la prima, per i vizi di costruzione residui, la seconda per i costi necessari alla ri-progettazione dell'opera in considerazione degli errori dell'Ing. . CP_1
Per ogni responsabilità riconosciuta in capo all'Ing. era altresì riconosciuta la copertura CP_1 assicurativa da parte di con riconoscimento integrale per la condanna per Controparte_3 difetti di progettazione (fatta risalire unicamente alla responsabilità del professionista) e per il 50% per i vizi di costruzione, per i quali era ritenuta la responsabilità paritaria dell'impresa appaltatrice dei lavori.
E' pacifico, infatti, che la polizza coprisse solo la responsabilità “diretta”, non quella da solidarietà (art. 12 condizioni di polizza i cui limiti di validità non sono oggetto del giudizio di appello). era infine condannata, in via diretta, a rifondere le spese di lite dell'assicurato, limitatamente Pt_1 al contraddittorio con la stessa, spese quantificata nella misura di euro 8.000,00 complessivi (ATP e la n. 763761511-023/360078).
Si deve considerare che i due capi di condanna fotografano, il primo, quello di maggior importo, il danno da progettazione erronea, ovvero tutto quanto risultato oggetto di necessario nuovo intervento o per rendere il realmente costruito “regolare”, nel senso di conforme al progetto depositato, o per renderlo obiettivamente sicuro, stabile, funzionale. La seconda voce comprende, invece, i “vizi residui”, ovvero quanto erroneamente eseguito, e rimasto poi definitivamente incluso in un finale
“minor valore dell'opera”.
Il primo ordine di errori/danno è così riportato dalla CTU in ordinanza:
Il CTU ha altresì rilevato e descritto, con specifico riferimento al merito degli elaborati progettuali dell'Ing. CP_1
(pagg. 7 e 8 della relazione di Atp) , plurime anomalie: nella relazione illustrativa (incongruenza tra tipologia di legno lamellare indicata con quella considerata nella Relazione di calcolo, nella Relazione sui materiali e nella Certificazione materiali;
(ha rilevato) incongruenze negli Esecutivi di cantiere (quanto alle armature del cordolo di gronda), nelle
Relazioni di calcolo (errori in relazione alla scala di collegamento con sottotetto e cordolo di gronda della copertura;
in relazione alla gronda ha riscontrato che c'è stata erronea individuazione del modello di calcolo, che i carichi valutati non sono corretti e che l'armatura è stata sottodimensionata); infine anche la pratica sismica predisposta dal professionista convenuto è sbagliata avendo come presupposto la verifica della idoneità statica delle strutture preesistenti, verifica che, si è detto, non è stata fatta.
Il secondo ordine di danni (difetti acquisiti dell'opera) è così descritto:
CTU ha rilevato che: le travi del sottotetto sono di dimensioni inferiori rispetto a quelle di progetto;
non è stata realizzata la soletta collaborante nel solaio ed inseriti i connettori previsti nel progetto;
la scala di cemento armato è stata ancorata lateralmente su una muratura di semplici forati;
la realizzazione della copertura in legno è difforme rispetto al progetto;
i cordoli della copertura sono anche dimensionalmente difformi rispetto al progetto;
non sono stati realizzati i cordoli centrali del solaio di sottotetto, in difformità al progetto
4 L'ordinanza impugnata, mantenendo la partizione sopra esposta, riportata dalla CTU, e sostanzialmente basata sulla distinzione tra quanto “rifatto” e quanto “mantenuto con vizi”, con passaggio motivazione non molto esplicito ma neppure lontano di una certa approssimazione logica,
e come si vedrà non congruamente criticato in sede di appello, considera la prima serie di danni come
“propriamente da progetto” e quindi imputabili solo al professionista, la seconda come “prevalentemente da esecuzione” imputandola paritariamente a professionista ed impresa.
3) L'Appello
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la compagnia menzionata contestando (parzialmente e nei termini che si diranno) la sussistenza della ritenuta garanzia assicurativa.
Con un primo motivo di appello la compagnia lamenta il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non ricostruisce esattamente i rapporti contrattuali di rilievo, ovvero la portata della polizza per il caso di specie.
Non si tratta di un “motivo compiuto” nel senso che esso svolge una mera critica dell'impianto motivazionale, e non svolge conclusioni alternative, e quindi altro non è che la “base giuridica” dei tre motivi seguenti con i quali, invece, le dette conclusioni alternative sono precisamente specificate.
In ogni caso la appellante ricorda, in tale prima approccio, come la Polizza “responsabilità professionale” in questione, (la sua n. 763761511-023/360078) contenesse due garanzie:
1) nella sezione I, quella relativa ai danni a cose, risultano considerati i danni derivanti da errori di progettazione, senza, per il caso di specie, ed in forza della condizione particolare B, la consueta esclusione delle “cosa” oggetto del contratto d'opera professionale, i danni materiali alla quale sono quindi coperti;
2) la seconda (Sez II), risulta invece, relativa ai danni da perdite patrimoniali derivanti da colpa professionale.
Ritenuta non applicata in sentenza la seconda garanzia (come in effetti parrebbe se non forse per i costi di ATP) l'appellante fa rilevare che, in ordine alla prima, quella oggetto di giudizio, il danno deve comunque consistere in un danno diretto alla cosa (compresa l'opera) ovvero ad un minor valore della stessa, e non ad un esborso finalizzato alla eliminazione di una mera difformità progettuale.
Con il secondo motivo, in forza dei principi detti, è ritenuta applicabile la garanzia di polizza solo ad esborsi per euro 35.821,73 e non per euro 45.498,16, posto che le somme differenziali non sarebbero state spese per la necessità di “eliminare un danno” all'opera dipendente da difetto di progettazione.
5 In forza della già detta limitazione della copertura alla sola responsabilità “diretta”, e non di quella solidale, la appellante svolge il terzo motivo di appello, col quale sostiene che la Parte_2 limitazione della garanzia al 50% non avrebbe dovuto esser ritenuta operante solo per i vizi residui della cosa (attribuiti in effetti alla corresponsabilità dell'impresa esecutrice), ma anche ai
“danneggiamenti da errore progettuale”, posto che tali errori sarebbero stati riconoscibili da parte dell'appaltatore, corresponsabile in via paritaria dell'esecuzione di un progetto erroneo
Con l'ultimo motivo l'assicurazione appellante invoca l'art. 3 di polizza che pone uno “scoperto” del 10% alla garanzia per “danno alle opere” – eccezione estensibile all'intero danno riconosciuto.
Sul punto è lamentata una mera omessa pronuncia.
4) Valutazione dei motivi e riforma parziale
Come già detto il primo motivo integra una mera ricostruzione della natura della portata della polizza al solo fine di evidenziare, ad ogni altro fine, un difetto di motivazione sul punto. Il contenuto delle relative deduzioni sarà quindi esaminato per quanto necessario alla decisione sulle effettive
“variazioni di giudizio” richieste.
Il secondo motivo (primo dei rielevanti) è, in concreto, infondato.
In forza della ricostruzione di polizza esposta nel primo motivo, ricostruzione corretta nelle sue linee generali, parte appellante sostiene che la garanzia assicurativa prestata risulta relativa sono ai “danni alla cosa per difetto di staticità o stabilità”, come già detto l'opera in costruzione è considerabile quale oggetto del danneggiamento. Posto che, tuttavia, il danno prospettato dall'attrice, e ritenuto in CTU, ed in definitiva in sentenza, era liquidato facendo riferimento ai “costi dei successivi interventi necessari al rispristino” delle opere, la appellante fa osservare come non tutti tali costi rappresentino un costo di eliminazione di un danno in senso stretto.
Tra i costi sostenuti a seguito degli errori tecnici dell'Ing. che tuttavia non CP_1 costituirebbero eliminazione di danno la appellante individua: costi di cantierizzazione ex novo per euro 249,00 costi di demolizione di opere prive di rilievo statico, per euro 1.755,41, il costo di posa in opera di elementi lignei per l'importo di euro 6.780,000, infine il disconoscimento della garanzia è esteso alla spesa per isolamento a quella per tinteggiatura e per montaggio pluviali, per un totale ulteriore di euro 743,26.
L'infondatezza del motivo dipende dalla non condivisibilità totale della reinterpretazione della polizza contenuta nel primo motivo.
E' infatti vero che la condizione particolare B comprende nella garanzia il “danno alle opere” e che considera il “danno materiale” una “necessaria conseguenza”, per attivare la polizza. L'assunzione di
6 garanzia resta quindi insensibile, pertanto ai costi di rifacimento non resi necessari di un “danno da progetto”, ovvero da una realizzazione “obiettivamente imperfetta” di un elemento dell'opera che ne riduca “sotto media” la qualità attesa ex contractu, la sicurezza o la funzionalità. E' quindi effettiva la esclusione dei costi necessari per i miglioramenti dell'opera a fronte dei quali non si sia tuttavia manifesta un'opera “viziata”, danneggiata da un errore progettuale e quindi demolita o corretta.
Non è tuttavia vero che l'unico errore progettuale rielevante sia quello concernente la “statica o la sicurezza” dell'opera. Tale limite sarebbe ritraibile dal sesto periodo della condizione aggiuntiva B, ma tale disposizione si limita a comprendere nella garanzia quella particolare conseguenza (danno statico), senza farne, come pretenderebbe parte appellante una “conseguenza esclusivo oggetto della garanzia”. L'espressione, infatti non contiene alcun riferimento ad una limitazione di garanzia, non comprendendo i consueti avverbi “unicamente” o “solamente” o “esclusivamente”. Il danno alla statica è quindi uno dei danni risarcibili a seguito di errore progettuale, come lo può essere il danno alla funzionalità, o all'estetica o ad altro. La clausola invocata è esemplificativa del contenuto della garanzia, non limitativa della stessa.
E' infondato anche il terzo motivo di appello. (secondo effettivo).
I danni esaminati nella CTU che sostiene la motivazione dell'ordinanza impugnata sono tipicamente ascrivibili alla responsabilità del progettista.
E' ben vero che l'errore del progettista o del committente non escludono la responsabilità dell'appaltatore, siccome esecutore autonomo dell'opera, e non nudus minster dei primi. E' altrettanto vero, tuttavia, che la “verifica del progetto” non è una obbligazione contrattuale specifica dell'appaltatore (che non sia anche progettista) e che la riduzione a nunud minister dello stesso, non è la norma, ma è una possibilità. Nel quadro detto chi invochi la responsabilità dell'appaltatore per l'esecuzione di un progetto erroneo, che sia stato sottoposto allo stesso, deve indicare concretamente il parametro di diligenza in base al quale l'appaltatore avrebbe dovuto avvedersi dell'errore e sospendere i lavori, prima di portarli ad ulteriori conseguenze. In tanto consisterebbe, anche nel caso attuale, l'inadempimento concorrente dell'appaltatore, nel non aver rilevato accidentalmente l'errore allo stesso non ascrivibile in prima battuta. Il tema detto, ovvero quella della concreta possibilità per l'appaltatore di avvedersi dell'errore è rimasto estraneo al giudizio. L' Ing. non ha CP_1 invocato il concorso all'impresa, la sentenza non lo ha ritenuto. Ne è conseguito l'accertamento di una responsabilità “esclusiva” coperta interamente da garanzia. L'appello avrebbe dovuto indicare la colpa dell'appaltatore negli esatti termini detti (colpa generica estranea all'inadempimento della sua specifica obbligazione esecutiva), e conseguentemente la colpa dell'assicurato per non aver operato le deduzioni processuali necessarie a valorizzare in concreto tale concorso. Al contrario l'appello fa
7 sul punto poco più che una ipotesi, dà per scontato che vi sia concorso di responsabilità, senza completare alcuna ricostruzione alternativa.
L'ultimo motivo è invece fondato. Lo scoperto di polizza risulta pattuito espressamente e non considerato nella ordinanza in questione. L'importo complessivo residuo va quindi ridotto del 10% essendo di entità tale per cui non rilevano i massimi ed i minimi di scoperto. La clausola non appare vessatoria, perché meramente limitativa del contenuto del contratto, né ambigua non chiara od occultata, la stessa si applica per l'intero importo.
* 5) Decisione
In forza dell'accoglimento del motivo suddetto, ferma la definizione dei rapporti sostanziali tra le parti, la garanzia assicurativa va riotta, come segue, del 10%.
In proporzione anche le spese di lite del primo grado, relative al solo rapporto inter partes, in accoglimento parziale dell'istanza formulata con le conclusioni.
Stante l'accoglimento parziale e limitato dell'appello le spese del grado si possono compensare in toto.
PQM
: la Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello,
RIFORMA la sentenza impugnata, nel senso che
In parziale accoglimento della domanda di garanzia nei confronti di , Parte_1
CONDANNA la chiamata a tenere indenne l'Ing. per quanto il predetto Parte_1 CP_1 corrisponderà a , a titolo di risarcimento il danno per vizi progettuali nella misura di euro 40.949,10 CP_2
e per la metà del danno per meri vizi costruttivi, nel limite di euro 8.170,20, oltre che per spese legali e di CTU in forza della ordinanza di primo grado.
CONDANNA a rifondere al convenuto le spese di lite sia del presente Parte_1 Controparte_1 procedimento che di quello di ATP ante causam che liquida, per il procedimento di ATP in euro 2.000,00, per compenso oltre accessori di legge e, per il procedimento di merito di primo grado in euro 4.800,00, per compenso oltre accessori di legge, somma, quest'ultima, già compensate nella misura del 20%, in tutti i casi con rimborso forfetario al 15%.
CONFERMA il resto l'impugnata ordinanza.
COMPENSA in toto le spese del presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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