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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2523 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]\U (CS) c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall' Avv. C.F._1
EN NO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castrolibero (CS) alla via
Puccini n. 58 presso il suo studio legale
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._2
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._3
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di aver presentato domanda CP_1 amministrativa per il reddito di cittadinanza, respinta dall'istituto per “ Assenza di DS valida alla data di presentazione della domanda ( articolo 5 del Decreto legge n. 4 del 2019)”, dedotto che in realtà il proprio figlio ( risiede all'estero e che la non corrispondenza tra quanto Parte_2 dichiarato in DS e quanto risultante in è dipesa dalla dimenticanza del figlio di iscriversi CP_2 all'AIRE, rassegnava le seguenti conclusioni: accolga il presente ricorso e per l'effetto dichiari, sussistendone i requisiti, il diritto della sig.ra al godimento del beneficio del Reddito Parte_1 di Cittadinanza per l'annualità 2023 in conseguenza della domanda n. INPS-RDC-2023-6864352; 2) condanni la parte resistente all'erogazione delle mensilità di Reddito di Cittadinanza in favore della sig.ra ; 3) condanni, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, Parte_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando la correttezza del proprio CP_1 operato posto che al momento di presentazione della domanda e sua valutazione istruttoria, la DS presentata il 24/01/2023 risultava discordante con;
che era certamente onere della ricorrente CP_2 prima di effettuare la domanda sistemare la posizione presso i registri dell'anagrafe; che alla luce di tali risultanze, il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DS, ne consegue che per il caso rappresentato il figlio essendo presente nello stato di famiglia andava inserito nel nucleo della DS. In base alle risultanze il reddito del figlio prestato all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro
FC4. Inoltre, contestava la sussistenza degli altri requisiti di legge - anagrafici, sociali, reddituali e patrimoniali enucleati dall'art. 2 del D.L. 4/2019 convertito nella legge 26/2019 per la concessione della misura, instando per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette che dalla documentazione in atti si evince la presentazione, in data 30.1.2023, di domanda amministrativa per il conseguimento del reddito di cittadinanza;
la domanda è stata respinta dall' CP_1 che, nel corso dell'istruttoria, ha rilevato discordanze tra la DS del 24.1.2023 in cui la ricorrente si attestava come nucleo monocomponente e quanto risultante in ANPR (anagrafe della popolazione residente) siccome dalla verifica su ANPR alla data del 24/01/2023 emergeva che oltre alla Sig.ra era presente anche un altro componente ( ) che però non compariva in Parte_1 Parte_2
DS e, al contempo, non emergendo dalla piattaforma la residenza spagnola del figlio. Sempre CP_2 da risulta una residenza del figlio a Cosenza non interrotta (all.4 alla memoria), analoghe CP_2 risultanze si evincono dallo storico indirizzo su AN (all.5 alla memoria) e non risultava alcuna iscrizione AIRE (all.6 fasc. ). CP_1
Tali essendo i dati emergenti documentalmente, si osserva che per come dedotto dall' la DS CP_1 presentata il 24/01/2023 risultava discordante con , rilevandosi, inoltre, che il nucleo del CP_2 richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DS e, pacificamente, il figlio era componente del suo nucleo familiare.
La ricorrente assume che per mera dimenticanza il figlio non si è iscritto all'AIRE pur essendo residente in [...](Spagna) sin dal 2018.
Ciò posto, osserva il giudice che parte ricorrente intende dimostrare tale residenza estera del figlio a mezzo di documentazione in lingua spagnola (non tradotta in italiano e non accompagnata da traduzione giurata) la cui traduzione, ex art. 123 c.p.c., si rivela comunque superflua per i seguenti assorbenti motivi.
Invero, parte ricorrente si limita a contestare la motivazione posta dall' a base della richiesta di CP_1 restituzione, senza allegare né tanto meno provare il possesso di tutti i requisiti di legge fondanti il diritto a percepire la prestazione.
Valga evidenziare, invero, che il giudizio verte sul rapporto previdenziale e non anche sulla legittimità
o meno del provvedimento di rigetto dell'istituto e che è onere della parte che agisce allegare e provare la sussistenza dei requisiti di legge fondanti il diritto azionato, non potendo limitarsi a il ricorso sui (soli) motivi posti dall' a fondamento della reiezione della domanda amministrativa. CP_1
Avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il Reddito di
Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale di quei nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Si precisa che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma
15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11,
11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Valga ulteriormente ribadire che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, grava su parte ricorrente l'onere di provare tutti i requisiti costitutivi del diritto alla invocata prestazione, non potendo in sede giudiziaria limitarsi a comprovare soltanto uno dei requisiti, vale a dire quello contestato dall' in sede amministrativa posto che il giudizio previdenziale non è CP_1 giudizio sull'atto (vale a dire sulla legittimità o meno del provvedimento di reiezione dell' ) CP_1 bensì giudizio sul rapporto giuridico previdenziale, donde l'onere, per chi propone domanda avente ad oggetto una prestazione previdenziale, di offrire prova della sussistenza di tutti i requisiti fondanti il diritto e non solo quelli indicati dall' nel provvedimento di rigetto. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a sostenere che il figlio è residente all'estero (donde la regolarità della DS e sul punto, peraltro, si rileva che agli atti risulta soltanto una richiesta del figlio di iscrizione all'AIRE dell'aprile del 2023 senza prova dell'esito di tale richiesta), ma al contempo nessuna prova è offerta anzitutto da parte attrice – a tanto onerata ex art. 2697 c.c. trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato – in ordine all'ulteriore requisito reddituale/patrimoniale rimasto non comprovato e peraltro contestato dall' . CP_1
Sotto tale profilo, deve ribadirsi che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo emanato dall' essendo in sede giurisdizionale la res controversa estesa all'intera CP_1 fattispecie costitutiva del diritto in contestazione;
peraltro, è consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine da elementi che non rientrano nella predetta sfera di conoscibilità dell' (cfr., da ultimo, Cass. n. CP_1
2174/2021); inoltre, è parimenti consolidato il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la domanda amministrativa) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416
c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019).
Ad abundantiam, si osserva che l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge (limitandosi parte ricorrente ad affermare di senza alcuna prova rigorosa dei requisiti patrimoniali e reddituali richiesti dalla legge), incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della assenza del figlio nel suo nucleo familiare vale a dire sulla correttezza di quanto dichiarato nella DS.
Tuttavia, in termini assorbenti, la carenza di prova dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla legge per poter accedere al beneficio impone pronuncia di rigetto del ricorso.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2523 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]\U (CS) c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall' Avv. C.F._1
EN NO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castrolibero (CS) alla via
Puccini n. 58 presso il suo studio legale
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._2
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._3
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di aver presentato domanda CP_1 amministrativa per il reddito di cittadinanza, respinta dall'istituto per “ Assenza di DS valida alla data di presentazione della domanda ( articolo 5 del Decreto legge n. 4 del 2019)”, dedotto che in realtà il proprio figlio ( risiede all'estero e che la non corrispondenza tra quanto Parte_2 dichiarato in DS e quanto risultante in è dipesa dalla dimenticanza del figlio di iscriversi CP_2 all'AIRE, rassegnava le seguenti conclusioni: accolga il presente ricorso e per l'effetto dichiari, sussistendone i requisiti, il diritto della sig.ra al godimento del beneficio del Reddito Parte_1 di Cittadinanza per l'annualità 2023 in conseguenza della domanda n. INPS-RDC-2023-6864352; 2) condanni la parte resistente all'erogazione delle mensilità di Reddito di Cittadinanza in favore della sig.ra ; 3) condanni, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, Parte_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando la correttezza del proprio CP_1 operato posto che al momento di presentazione della domanda e sua valutazione istruttoria, la DS presentata il 24/01/2023 risultava discordante con;
che era certamente onere della ricorrente CP_2 prima di effettuare la domanda sistemare la posizione presso i registri dell'anagrafe; che alla luce di tali risultanze, il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DS, ne consegue che per il caso rappresentato il figlio essendo presente nello stato di famiglia andava inserito nel nucleo della DS. In base alle risultanze il reddito del figlio prestato all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro
FC4. Inoltre, contestava la sussistenza degli altri requisiti di legge - anagrafici, sociali, reddituali e patrimoniali enucleati dall'art. 2 del D.L. 4/2019 convertito nella legge 26/2019 per la concessione della misura, instando per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette che dalla documentazione in atti si evince la presentazione, in data 30.1.2023, di domanda amministrativa per il conseguimento del reddito di cittadinanza;
la domanda è stata respinta dall' CP_1 che, nel corso dell'istruttoria, ha rilevato discordanze tra la DS del 24.1.2023 in cui la ricorrente si attestava come nucleo monocomponente e quanto risultante in ANPR (anagrafe della popolazione residente) siccome dalla verifica su ANPR alla data del 24/01/2023 emergeva che oltre alla Sig.ra era presente anche un altro componente ( ) che però non compariva in Parte_1 Parte_2
DS e, al contempo, non emergendo dalla piattaforma la residenza spagnola del figlio. Sempre CP_2 da risulta una residenza del figlio a Cosenza non interrotta (all.4 alla memoria), analoghe CP_2 risultanze si evincono dallo storico indirizzo su AN (all.5 alla memoria) e non risultava alcuna iscrizione AIRE (all.6 fasc. ). CP_1
Tali essendo i dati emergenti documentalmente, si osserva che per come dedotto dall' la DS CP_1 presentata il 24/01/2023 risultava discordante con , rilevandosi, inoltre, che il nucleo del CP_2 richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DS e, pacificamente, il figlio era componente del suo nucleo familiare.
La ricorrente assume che per mera dimenticanza il figlio non si è iscritto all'AIRE pur essendo residente in [...](Spagna) sin dal 2018.
Ciò posto, osserva il giudice che parte ricorrente intende dimostrare tale residenza estera del figlio a mezzo di documentazione in lingua spagnola (non tradotta in italiano e non accompagnata da traduzione giurata) la cui traduzione, ex art. 123 c.p.c., si rivela comunque superflua per i seguenti assorbenti motivi.
Invero, parte ricorrente si limita a contestare la motivazione posta dall' a base della richiesta di CP_1 restituzione, senza allegare né tanto meno provare il possesso di tutti i requisiti di legge fondanti il diritto a percepire la prestazione.
Valga evidenziare, invero, che il giudizio verte sul rapporto previdenziale e non anche sulla legittimità
o meno del provvedimento di rigetto dell'istituto e che è onere della parte che agisce allegare e provare la sussistenza dei requisiti di legge fondanti il diritto azionato, non potendo limitarsi a il ricorso sui (soli) motivi posti dall' a fondamento della reiezione della domanda amministrativa. CP_1
Avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il Reddito di
Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale di quei nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Si precisa che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma
15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11,
11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Valga ulteriormente ribadire che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, grava su parte ricorrente l'onere di provare tutti i requisiti costitutivi del diritto alla invocata prestazione, non potendo in sede giudiziaria limitarsi a comprovare soltanto uno dei requisiti, vale a dire quello contestato dall' in sede amministrativa posto che il giudizio previdenziale non è CP_1 giudizio sull'atto (vale a dire sulla legittimità o meno del provvedimento di reiezione dell' ) CP_1 bensì giudizio sul rapporto giuridico previdenziale, donde l'onere, per chi propone domanda avente ad oggetto una prestazione previdenziale, di offrire prova della sussistenza di tutti i requisiti fondanti il diritto e non solo quelli indicati dall' nel provvedimento di rigetto. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a sostenere che il figlio è residente all'estero (donde la regolarità della DS e sul punto, peraltro, si rileva che agli atti risulta soltanto una richiesta del figlio di iscrizione all'AIRE dell'aprile del 2023 senza prova dell'esito di tale richiesta), ma al contempo nessuna prova è offerta anzitutto da parte attrice – a tanto onerata ex art. 2697 c.c. trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato – in ordine all'ulteriore requisito reddituale/patrimoniale rimasto non comprovato e peraltro contestato dall' . CP_1
Sotto tale profilo, deve ribadirsi che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo emanato dall' essendo in sede giurisdizionale la res controversa estesa all'intera CP_1 fattispecie costitutiva del diritto in contestazione;
peraltro, è consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine da elementi che non rientrano nella predetta sfera di conoscibilità dell' (cfr., da ultimo, Cass. n. CP_1
2174/2021); inoltre, è parimenti consolidato il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la domanda amministrativa) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416
c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019).
Ad abundantiam, si osserva che l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge (limitandosi parte ricorrente ad affermare di senza alcuna prova rigorosa dei requisiti patrimoniali e reddituali richiesti dalla legge), incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della assenza del figlio nel suo nucleo familiare vale a dire sulla correttezza di quanto dichiarato nella DS.
Tuttavia, in termini assorbenti, la carenza di prova dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla legge per poter accedere al beneficio impone pronuncia di rigetto del ricorso.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti