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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GERARDI FRANCESCO, come da procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI contro
in persona del Procuratore ad negotia pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA, come da procura in atti;
APPELLATA nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBIERI Controparte_2 C.F._3
GIUSEPPE, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 3.10.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati , in qualità di conducente, Parte_2
e , in qualità di terzi trasportati, hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_3
Pag. 1 a 13 dinanzi al Giudice di Pace di Vasto, quale società assicuratrice del Controparte_1 veicolo Mercedes Mod. CLS320 tg. DY135BX sul quale viaggiavano, nonché , in Controparte_2 qualità di proprietario e conducente del veicolo antagonista, al fine di veder risarciti i danni non patrimoniali causati dal sinistro occorso il 12.2.2014, ore 18.00 circa.
In particolare, hanno dedotto gli attori, che nel giorno e nell'ora indicata, , nel Controparte_2 percorrere a bordo della propria autovettura, Chrysler Vojager tg. CE983CZ, via Magellano in San
Salvo, in direzione di marcia da sud verso nord, giunto all'intersezione con via Marco Polo, non si
è arrestato al segnale di stop, andando così ad urtare con la parte frontale anteriore la fiancata laterale sinistra del veicolo con a bordo gli attori, che si accingeva a svoltare.
Conseguentemente, i predetti attori hanno insistito affinché venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente antagonista e la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, così come quantificato nei rispettivi atti introduttivi.
La si è costituita nei relativi giudizi di primo grado deducendo Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per violazione del d.lgs. n. 209/2005, nonché per il mancato invito alla stipula di una negoziazione assistita ex art. 3, d.lgs. n. 132/2014 e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento e, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., essendosi il sinistro verificato per caso fortuito. Ha quindi concluso, in via principale, per l'improcedibilità o il rigetto delle domande, con vittoria di spese e competenze di lite e, in via subordinata, per il ridimensionamento delle stesse nel quantum, con compensazione di spese e competenze.
, seppur ritualmente citato nel giudizio di prime cure, non si è costituito e, Controparte_2 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Le cause sono state riunite in un unico procedimento di primo grado (RG. 290/19) che, all'esito della trattazione e della fase istruttoria, si è concluso con sentenza n. 66/2021, depositata in data
2.4.2021, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta dagli attori, con condanna alle spese a loro carico.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 2 a 13 - l'erronea, ingiusta e inconferente valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure, che non ha ritenuto provato il fatto storico allegato e che non ha tenuto conto dell'ammissione implicita ex art. 232 c.p.c. del convenuto contumace;
Controparte_2
- l'erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto indimostrato il nesso di causalità tra le lesioni personali e il sinistro, nonostante le prove documentali e orali offerte in giudizio;
- l'ingiustizia della condanna alle spese di giudizio, anche in ragione del comportamento della controparte, che ha sollevato innumerevoli e infondate eccezioni.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Preliminarmente, piaccia all'On. Tribunale di Vasto sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351c. 2 e
281 c.p.c.
1- In via principale, in riforma della sentenza impugnata n. 66/21 del Giudice di Pace di
Vasto, dichiarare la civile ed esclusiva responsabilità del sig. (c.f. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3 nella produzione del sinistro descritto in premessa dell'atto di citazione introduttivo e del presente atto di appello, occorso in San Salvo (CH) in data 12/02/2014; Per l'effetto:
2- condannare
e la in persona del legale rappresentante p.t, in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento, in favore del sig. (conducente), dei danni subiti Parte_2 dallo stesso per le lesioni riportate nel sinistro, quantificati nella somma di €.6.645,48, come specificati in premessa dell'atto di citazione introduttivo ed ivi documentati, oltre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, contenuto comunque entro il limite di valore di € 5.200,00 come precisato con il proprio atto introduttivo, con pedissequa condanna, come per legge, dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva, cap e s.g. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 3) condannare e la in persona del legale rap- Controparte_2 Controparte_1 presentante p.t, in solido, al risarcimento, in favore del sig. (trasportato), dei Parte_1 danni subiti dallo stesso per le lesioni riportate nel sinistro, quantificati nella somma di €.3.065,17, come specificati in premessa dell'atto di citazione introduttivo ed ivi documentati, ol-tre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con pe-dissequa condanna, come per legge, dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva, cap e s.g. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in
Pag. 3 a 13 favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 4) In subordine, considerate le già avanzate richieste ed istanze articolate sin con il proprio atto di citazione introduttivo per e ammettersi e disporsi CTU Parte_2 Parte_1 medico-legale sulla persona dei Sigg.ri e per la conferma delle Parte_2 Parte_1 lesioni subite e delle spese mediche sostenute e dettagliatamente indicate e richieste con i rispettivi atti di citazione introduttivi nel giudizio di prime cure ed ivi rubricati, al RG 291/2019 per Parte_1
e RG 292/2019 per , entrambi riuniti al RG 290/2019 del medesimo Ufficio
[...] Parte_2 del Giudice di Pace di Vasto. 5) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, atteso il comportamento processuale delle parti, anche in relazione alle eccezioni endoprocessuali sollevate dalla convenuta Compagnia di assicurazioni, ancorché suscettibili esse stesse di responsabilità ex art. 96 c.p.c., poiché palesemente infondate e defatiganti, la compensazione delle spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio.”. nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente quanto Controparte_1 sostenuto nell'atto di impugnazione deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- in ordine alla posizione di , terzo trasportato, la mancanza di prova in Parte_1 ordine alla responsabilità del conducente, necessaria ai fini dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass. e, in subordine, l'indimostrata presenza a bordo del veicolo assicurato con la società convenuta;
- in ordine alla posizione di , la mancanza di nesso causale tra il sinistro e le Parte_2 lesioni riportate.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Si conclude affinché il
Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, Voglia: nel merito in via principale verificata la proponibilità delle domande e la procedibilità della azioni ex D. Lgs. 209/2005, rigettare l'appello per i motivi sopra esposti (ivi inclusi l'inapplicabilità dell'art. 141 C.d.A. al caso di specie,
l'improponibilità della domanda, l'improcedibilità dell'azione ex D. Lgs. 209/05), con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In subordine verificata la proponibilità delle domande e la procedibilità della azioni ex D. Lgs. 209/2005, porre a carico della deducente la somma ritenuta di giustizia nei limiti della prova raggiunta, previo espletamento di C.T.U. medica, essendo state versate in atti certificazioni non fidefacenti ad eccezione dei certificati del P.S. (che però nulla aggiungono sul nesso causale per quanto sopra esposto), con compensazione integrale di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
Pag. 4 a 13 Con comparsa depositata il 6.7.2022, si è tardivamente costituito in giudizio , Controparte_3 aderendo alle tesi degli attori in ordine alla dinamica del sinistro e alle persone in esso coinvolte e chiesto di essere manlevato da ogni responsabilità in ragione del vincolo solidale con la propria compagnia di assicurazione , giusta polizza n. 656777962. CP_4
La causa, non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 24.10.2024 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla insussistenza di un litisconsorzio necessario con l'altra parte del giudizio di primo grado e sull'inammissibilità della domanda di manleva di . Controparte_2
Va preliminarmente chiarito – sebbene la questione non sia stata sollevata da alcuna delle parti in causa, in ragione del potenziale rilievo officioso della stessa – che questo giudicante non ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 c.p.c., nei confronti dell'ulteriore parte attrice del giudizio di primo grado, . Parte_3
Quest'ultima, infatti, ha preso parte al giudizio di prime cure, pur essendo stata rigettata la sua domanda e non avendo inteso proporre gravame, a differenza degli odierni appellanti.
Orbene, sul punto va dato seguito all'orientamento di legittimità a mente del quale, in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, non si ha un'ipotesi di litisconsorzio necessario “sostanziale”, bensì facoltativo, derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà (Cassazione civile, sez. III ,
30/10/2024 , n. 28008).
Peraltro, come la Suprema Corte ha più volte evidenziato, la necessità che la presenza di più parti nel giudizio di primo grado persista in sede di impugnazione, è funzionale allo scopo di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, coerentemente alla nozione di causa inscindibile di cui all'art. 331
c.p.c. (v. Cass. 31/01/2018, n. 2348, e, ivi richiamate, Cass. 26/01/2010, n. 1535; 06/11/2011, n.
13695; 22/01/1998, n. 567; v. anche Cass. 13/06/2018, n. 15392).
Né la pluralità di danneggiati integra la fattispecie del litisconsorzio necessario “processuale”, perché la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, e cioè il fatto storico che ha cagionato il
Pag. 5 a 13 danno, mentre quanto al danno la causa petendi è diversa, stante la diversità sul piano soggettivo del giudicato quanto alla persona del danneggiato;
in comune dal punto di vista soggettivo vi è infatti solo la persona del danneggiante.
Tale contrasto, puramente logico, non determina un conflitto pratico di giudicati: trattandosi infatti di pronunce relative a diversi beni della vita (il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato), i giudicati sono materialmente eseguibili in modo simultaneo. La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina l'impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico.
Ciò posto, ha ulteriormente chiarito la Cassazione, non si vede ragione logica per la quale a tali principi debba farsi eccezione quando il fatto dannoso sia rappresentato da sinistro stradale e a rispondere delle varie pretese risarcitorie nascenti dal medesimo fatto sia chiamata la compagnia assicuratrice per la r.c.a. ma non si faccia questione di supero del massimale (Cassazione civile sez. III, 30/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 30/12/2021), n.42073).
Nella specie, alcuna questione di supero del massimale ex art.140 cod. ass. è stata sollevata dalle parti sicché, per tutti i motivi anzidetti, non si ritiene sussistente alcuna forma di litisconsorzio necessario con l'ulteriore parte del giudizio di primo grado, che avrebbe imposto una integrazione del contraddittorio.
Si palesa, poi, inammissibile la domanda di manleva formulata da , conducente Controparte_2 del veicolo antagonista e responsabile del sinistro, nei confronti della propria assicurazione,
, in quanto avanzata solo in sede di appello, essendo rimasto contumace in primo CP_4 grado, nonché rivolta verso soggetto estraneo alla controversia e non tempestivamente chiamato in giudizio.
Sul punto, si rammenta, cha la parte rimasta contumace in primo grado, pur potendo proporre appello, non può godere in tale fase di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cassazione civile, sez. 1, 4 maggio 1998, n. 4404, Cass. civ. sent. n 194/2002, Cass. civ. sent. n. 16265/2003, Cass. civ. sent. n. 14877/2012).
2. Nel merito: sul difetto di prova in ordine ai presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Pag. 6 a 13 Venendo al merito, con il primo motivo di appello, gli attori hanno contestato la pronuncia del
Giudice di Pace nella parte in cui non ha riconosciuto provati i fatti di causa per come allegati.
Ad avviso dell'odierno giudicante è d'uopo, in primo luogo, distinguere le posizioni di Parte_2
e , essendo essi rispettivamente conducente del veicolo coinvolto nel
[...] Parte_1 sinistro e terzo trasportato.
In merito alla domanda di risarcimento di quest'ultimo, si osserva che egli ha agito con l'azione prevista dall'art. 141, comma 1, cod. ass., il quale prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, la tutela rafforzata riconosciuta dalla richiamata disposizione presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 35318/2022), per cui la norma risulta, sotto tale aspetto, applicabile al caso di specie, essendo pacifico tra le parti, che l'incidente sia verificato a causa della collisione tra due veicoli.
In merito all'eccezione dedotta dall'assicurazione, relativa all'inapplicabilità della norma essendo stato il sinistro cagionato da caso fortuito, si osserva che la giurisprudenza sopra richiamata ha definitivamente chiarito, che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
In virtù dell'art. 141 cod. ass., dunque, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo, non può essere preclusa dalla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, essendo l'azione prevista a tutela del danneggiato trasportato, per consentirgli di ottenere più agevolmente la liquidazione dei danni riportati.
Pag. 7 a 13 Declinando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni sollevate dalla convenuta , che sul punto si è Controparte_1 limitata a dedurre l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista.
Appurata l'applicabilità della norma alla fattispecie in esame, è d'uopo effettuare una preliminare disamina del contenuto e dei limiti relativi all'onere probatorio che incombe sul trasportato che abbia agito ai sensi della disposizione di cui all'art. 141 cod. ass. per il risarcimento del danno.
Tale disposizione, come detto, consente allo stesso di rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro. Quanto appena detto non significa, tuttavia, che il trasportato, pur beneficiario di tale favor normativo, sia in concreto esonerato da qualsiasi onere probatorio al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito nel sinistro nel quale è rimasto coinvolto.
Come infatti precisato dalla Suprema Corte, in ossequio alla regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisce in giudizio per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 141 cod. ass., non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n.20654).
Sulla base di queste argomentazioni è necessario indagare sull'avvenuta dimostrazione, da parte del terzo danneggiato, non della dinamica del sinistro al fine di individuare l'eventuale responsabilità del conducente, bensì del fatto che l'incidente stradale si sia verificato e che le lesioni riportate dal danneggiato siano effettivamente riconducibili a detto sinistro.
Applicando i principi di diritto su richiamati al caso di specie, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta risulta integralmente smentita l'allegazione secondo la quale fosse Parte_1 soggetto terzo trasportato al momento del sinistro, non essendo emersi elementi probatori chiari e idonei a corroborare la circostanza.
Innanzitutto, si rileva che dal “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” della Polizia Locale, la suddetta autorità è intervenuta alle ore 18.15, successivamente rispetto al verificarsi del sinistro (ore 18.00), dopo l'avvertimento della centrale operativa (ore 18.10), per cui, quanto trascritto nel rapporto attesta, con fede privilegiata, unicamente le circostanze che si
Pag. 8 a 13 sono verificate alla presenza del pubblico ufficiale, tra cui non rientra certamente la presenza dei soggetti occupanti il veicolo Mercedes atteso che questi, come riportato nel medesimo verbale, al momento dell'intervento delle autorità, “avendo riportato lesioni, erano già stati accompagnati al
Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Vasto per le cure necessarie” (cfr. Verbali di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose – fasc. I grado , pag. 19 e ss. e pag.27). Parte_1
Ed infatti, detti passeggeri, diversamente dai conducenti delle auto coinvolte e dall'altro passeggero non sono stati identificati a mezzo dei loro documenti di Parte_4 identità (pag.31 doc. citata).
Gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell'incidente, poi, uditi come testimoni nel giudizio di primo grado, nulla hanno precisato in merito ad una concreta verifica della presenza nel veicolo Mercedes dei terzi trasportati indicati nel verbale al momento del sinistro, essendosi limitati a confermare quanto riportato nel documento e non ricordando ulteriori e più specifiche circostanze (cfr. verbale udienza 11.9.2020 – fasc. I grado).
Deve evidenziarsi, inoltre, che l'effettiva presenza di al P.S. di Vasto subito dopo Parte_1 il sinistro è smentita dalla documentazione sanitaria in atti, dalla quale si rinviene che questi, solo il giorno successivo, si è recato al P.S. di Torremaggiore (FG), lamentando dolore alla spalla e al ginocchio sinistro da ricondursi a “trauma-incidente in strada” “avvenuto ieri pomeriggio alle
18:00 circa;
il fatto è accaduto a San Salvo (CH)”. Nel medesimo rapporto è, poi, espressamente riportato che “Il pz non si è recato in PS perché a suo dire al momento non ne aveva necessità” (cfr.
Rapporto di Pronto Soccorso n. PS1400618 - pag. 35 – fasc. I grado ). Parte_1
Quanto accertato nel referto del Pronto Soccorso di Torremaggiore, dunque, oltre a non essere sufficiente a ricondurre le lesioni lamentate al sinistro de quo, essendo tale riconducibilità semplicemente riferita dallo stesso , smentisce definitivamente l'ipotesi che Parte_1 detto soggetto non fosse presente sul luogo del sinistro appena un quarto d'ora dopo l'incidente per essersi recato al Pronto Soccorso del nosocomio Vastese, circostanza che lui stesso ha negato l'indomani al P.S. di Torremaggiore.
Conseguentemente, risultano corrette le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla posizione di , non essendo stata fornita la prova dell'effettiva Parte_1 presenza dello stesso, quale terzo trasportato, sul veicolo incidentato ed essendo, anzi, emersi, dall'istruttoria compiuta, elementi che fanno presumere l'esatto contrario.
Pag. 9 a 13 Anche in merito a , conducente al momento del sinistro del veicolo assicurato con Parte_2
, l'odierno giudicante ritiene corrette le conclusioni a cui è addivenuto il Controparte_5
Giudice di Pace, non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio in merito alla riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro de quo.
Dalla documentazione presente in atti si evince, infatti, che egli nulla ha lamentato agli agenti operanti, in ordine a presunte lesioni subite, al momento del sinistro. Ed infatti la Polizia locale, all'atto dell'intervento, ha dato atto solo dei danni alla vettura e che i due passeggeri del veicolo
B, già allontanatisi, avrebbero riportato lesioni. Né altri testimoni hanno potuto confermare la circostanza che abbia lamentato danni alla persona al momento dell'incidente. Parte_2
Costui si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torremaggiore solo il giorno successivo alle ore 22.13, lamentando lesioni alquanto generiche, quali “dolore spalla e ginocchio sx”, astrattamente riconducibili ad una molteplicità di cause. In tale sede, inoltre, l'esito della visita è stata rimessa al curante ed è stata prescritta terapia antibiotica solo “al bisogno” (cfr. Rapporto di
Pronto Soccorso n. PS14000624 – fasc. I grado , pag. 36). Il 15.2.2014, a tre giorni Parte_2 di distanza dal sinistro, si è recato al P.S. di San Severo per effettuate la Parte_2 radiografia dell'area interessata dalla quale è risultata la contusione della regione della spalla, con prognosi di 3/5 giorni e somministrazioni di analgesici “a giudizio del curante” (cfr. Relazione di Pronto Soccorso– fasc. I grado , pag. 38). Parte_2
Orbene, l'assenza di testimoni che confermino le lesioni o anche soltanto il dolore patito dall'odierno appellante al momento del sinistro, il tempo trascorso tra l'evento e l'accertamento delle lesioni, peraltro di lievissima entità, nonché la considerevole distanza tra il luogo dell'incidente e quello degli accertamenti medici, sono tali da ritenere non adeguatamente provato il nesso causale tra le lamentate lesioni e il sinistro per cui è causa.
Assolutamente priva di causalità col sinistro de quo risulta, poi, la frattura del polso lamentata da risultando, dalla documentazione in esame, che il trauma si è verificato il Parte_2
21.2.2014, a distanza di circa una settimana dal sinistro in esame, senza che prima egli avesse mai lamentato dolori nella zona fratturata né la stessa fosse stata oggetto di accertamenti medici.
Si osserva, poi, che la documentazione depositata a sostegno risulta in gran parte illeggibile e la parte comprensibile non specifica neppure in quale parte del corpo sia stato posizionato il gesso
(cfr. Relazione di Pronto Soccorso Foggia – fasc. I grado , pag. 45 e 46 in Parte_2 particolare “ : POLSO, MANO, PIEDE”). Parte_5
Pag. 10 a 13 La documentazione prodotta, dunque, non risulta idonea a ricondurre le lesioni lamentate al sinistro de quo, ciò anche in ragione del fatto che l'appellante, in sede di interrogatorio formale, nulla ha chiarito in merito alle conseguenze del sinistro, avendo più volte dichiarato in tale sede di non ricordare i dettagli dello stesso, in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso (cfr. verbale udienza 7.11.2019 – fasc. d'ufficio I grado).
Si rileva, poi, che contrariamente a quanto dagli appellanti sostenuto, non è possibile desumere alcuna circostanza favorevole dalla mancata partecipazione di , conducente del Controparte_2 veicolo antagonista, all'interrogatorio formale deferito, né dalle dichiarazioni contenute nell'atto di costituzione del presente procedimento di appello.
In primo luogo, infatti, si rammenta che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cfr., tra le altre, Cass. 22 luglio 2005 n.
15389; Cass. 25 agosto 2003 n. 12463).
Sulla scorta di tali principi, la mancata partecipazione all'interrogatorio formale del conducente del veicolo, , risulta del tutto irrilevante e non idonea a fondare il convincimento Controparte_2 del giudice in ordine ai soggetti coinvolti nel sinistro e alle conseguenze ad essi derivate, essendo presenti elementi probatori, di senso contrario, sufficienti a fondare il convincimento del giudice.
Alcun rilievo probatorio possono, poi, avere le mere allegazioni contenute nell'atto di costituzione di , in quanto in alcun modo suffragate dalle risultanze probatorie Controparte_2 documentali e orali.
In conclusione, dunque, considerato che la valutazione del compendio probatorio, soprattutto in materia di responsabilità da sinistro stradale, è informata al criterio della attendibilità e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
Pag. 11 a 13 05/01/2023, n. 198), non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio in capo agli attori/appellanti.
Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, l'appello proposto da e Parte_1
dev'essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Parte_2
3. Sulla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Vanno, altresì, confermate le statuizioni di primo grado in punto di spese di lite, le quali sono state poste interamente in capo agli attori in virtù della causalità e della soccombenza.
Quanto al comportamento processuale della controparte che, lamentano gli opponenti con ulteriore motivo di appello, avrebbe sollevato numerose eccezioni disattese dal giudice di prime cure, va rammentato che, per giurisprudenza costante, il rigetto delle sole eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito sollevate dalla parte che poi si rivela essere vittoriosa non comporta, sul piano del regolamento delle spese processuali, una soccombenza reciproca, se la parte che ha sollevato le dette eccezioni è comunque vittoriosa nel merito.
Da ciò consegue che in alcun modo il rigetto delle eccezioni sollevate da Controparte_6 avrebbe potuto condurre ad una sua condanna alle spese di lite o ad una loro parziale compensazione.
4. Sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sostenute da , in virtù Controparte_6 dell'integrale rigetto dell'appello, queste devono essere poste a carico di e Parte_1
, in via solidale tra loro, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria nella fase di gravame.
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
Quanto alle spese di lite dell'appellato , avendo egli sostanzialmente aderito alle Controparte_2 deduzioni di parte appellante soccombente, pur concludendo per la sola inammissibile manleva
Pag. 12 a 13 nei confronti di soggetto terzo estraneo alla lite, le stesse meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto,
- conferma la sentenza n. 66/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vasto;
- condanna e , in via solidale, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del secondo grado di giudizio in favore di che liquida in € Controparte_1
3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge;
- condanna e al pagamento di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio in relazione alla posizione di
. Controparte_2
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 4 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GERARDI FRANCESCO, come da procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI contro
in persona del Procuratore ad negotia pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA, come da procura in atti;
APPELLATA nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBIERI Controparte_2 C.F._3
GIUSEPPE, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 3.10.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati , in qualità di conducente, Parte_2
e , in qualità di terzi trasportati, hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_3
Pag. 1 a 13 dinanzi al Giudice di Pace di Vasto, quale società assicuratrice del Controparte_1 veicolo Mercedes Mod. CLS320 tg. DY135BX sul quale viaggiavano, nonché , in Controparte_2 qualità di proprietario e conducente del veicolo antagonista, al fine di veder risarciti i danni non patrimoniali causati dal sinistro occorso il 12.2.2014, ore 18.00 circa.
In particolare, hanno dedotto gli attori, che nel giorno e nell'ora indicata, , nel Controparte_2 percorrere a bordo della propria autovettura, Chrysler Vojager tg. CE983CZ, via Magellano in San
Salvo, in direzione di marcia da sud verso nord, giunto all'intersezione con via Marco Polo, non si
è arrestato al segnale di stop, andando così ad urtare con la parte frontale anteriore la fiancata laterale sinistra del veicolo con a bordo gli attori, che si accingeva a svoltare.
Conseguentemente, i predetti attori hanno insistito affinché venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente antagonista e la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, così come quantificato nei rispettivi atti introduttivi.
La si è costituita nei relativi giudizi di primo grado deducendo Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per violazione del d.lgs. n. 209/2005, nonché per il mancato invito alla stipula di una negoziazione assistita ex art. 3, d.lgs. n. 132/2014 e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento e, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., essendosi il sinistro verificato per caso fortuito. Ha quindi concluso, in via principale, per l'improcedibilità o il rigetto delle domande, con vittoria di spese e competenze di lite e, in via subordinata, per il ridimensionamento delle stesse nel quantum, con compensazione di spese e competenze.
, seppur ritualmente citato nel giudizio di prime cure, non si è costituito e, Controparte_2 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Le cause sono state riunite in un unico procedimento di primo grado (RG. 290/19) che, all'esito della trattazione e della fase istruttoria, si è concluso con sentenza n. 66/2021, depositata in data
2.4.2021, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta dagli attori, con condanna alle spese a loro carico.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 2 a 13 - l'erronea, ingiusta e inconferente valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure, che non ha ritenuto provato il fatto storico allegato e che non ha tenuto conto dell'ammissione implicita ex art. 232 c.p.c. del convenuto contumace;
Controparte_2
- l'erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto indimostrato il nesso di causalità tra le lesioni personali e il sinistro, nonostante le prove documentali e orali offerte in giudizio;
- l'ingiustizia della condanna alle spese di giudizio, anche in ragione del comportamento della controparte, che ha sollevato innumerevoli e infondate eccezioni.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Preliminarmente, piaccia all'On. Tribunale di Vasto sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351c. 2 e
281 c.p.c.
1- In via principale, in riforma della sentenza impugnata n. 66/21 del Giudice di Pace di
Vasto, dichiarare la civile ed esclusiva responsabilità del sig. (c.f. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3 nella produzione del sinistro descritto in premessa dell'atto di citazione introduttivo e del presente atto di appello, occorso in San Salvo (CH) in data 12/02/2014; Per l'effetto:
2- condannare
e la in persona del legale rappresentante p.t, in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento, in favore del sig. (conducente), dei danni subiti Parte_2 dallo stesso per le lesioni riportate nel sinistro, quantificati nella somma di €.6.645,48, come specificati in premessa dell'atto di citazione introduttivo ed ivi documentati, oltre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, contenuto comunque entro il limite di valore di € 5.200,00 come precisato con il proprio atto introduttivo, con pedissequa condanna, come per legge, dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva, cap e s.g. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 3) condannare e la in persona del legale rap- Controparte_2 Controparte_1 presentante p.t, in solido, al risarcimento, in favore del sig. (trasportato), dei Parte_1 danni subiti dallo stesso per le lesioni riportate nel sinistro, quantificati nella somma di €.3.065,17, come specificati in premessa dell'atto di citazione introduttivo ed ivi documentati, ol-tre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con pe-dissequa condanna, come per legge, dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva, cap e s.g. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in
Pag. 3 a 13 favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 4) In subordine, considerate le già avanzate richieste ed istanze articolate sin con il proprio atto di citazione introduttivo per e ammettersi e disporsi CTU Parte_2 Parte_1 medico-legale sulla persona dei Sigg.ri e per la conferma delle Parte_2 Parte_1 lesioni subite e delle spese mediche sostenute e dettagliatamente indicate e richieste con i rispettivi atti di citazione introduttivi nel giudizio di prime cure ed ivi rubricati, al RG 291/2019 per Parte_1
e RG 292/2019 per , entrambi riuniti al RG 290/2019 del medesimo Ufficio
[...] Parte_2 del Giudice di Pace di Vasto. 5) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, atteso il comportamento processuale delle parti, anche in relazione alle eccezioni endoprocessuali sollevate dalla convenuta Compagnia di assicurazioni, ancorché suscettibili esse stesse di responsabilità ex art. 96 c.p.c., poiché palesemente infondate e defatiganti, la compensazione delle spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio.”. nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente quanto Controparte_1 sostenuto nell'atto di impugnazione deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- in ordine alla posizione di , terzo trasportato, la mancanza di prova in Parte_1 ordine alla responsabilità del conducente, necessaria ai fini dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass. e, in subordine, l'indimostrata presenza a bordo del veicolo assicurato con la società convenuta;
- in ordine alla posizione di , la mancanza di nesso causale tra il sinistro e le Parte_2 lesioni riportate.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Si conclude affinché il
Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, Voglia: nel merito in via principale verificata la proponibilità delle domande e la procedibilità della azioni ex D. Lgs. 209/2005, rigettare l'appello per i motivi sopra esposti (ivi inclusi l'inapplicabilità dell'art. 141 C.d.A. al caso di specie,
l'improponibilità della domanda, l'improcedibilità dell'azione ex D. Lgs. 209/05), con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In subordine verificata la proponibilità delle domande e la procedibilità della azioni ex D. Lgs. 209/2005, porre a carico della deducente la somma ritenuta di giustizia nei limiti della prova raggiunta, previo espletamento di C.T.U. medica, essendo state versate in atti certificazioni non fidefacenti ad eccezione dei certificati del P.S. (che però nulla aggiungono sul nesso causale per quanto sopra esposto), con compensazione integrale di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
Pag. 4 a 13 Con comparsa depositata il 6.7.2022, si è tardivamente costituito in giudizio , Controparte_3 aderendo alle tesi degli attori in ordine alla dinamica del sinistro e alle persone in esso coinvolte e chiesto di essere manlevato da ogni responsabilità in ragione del vincolo solidale con la propria compagnia di assicurazione , giusta polizza n. 656777962. CP_4
La causa, non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 24.10.2024 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla insussistenza di un litisconsorzio necessario con l'altra parte del giudizio di primo grado e sull'inammissibilità della domanda di manleva di . Controparte_2
Va preliminarmente chiarito – sebbene la questione non sia stata sollevata da alcuna delle parti in causa, in ragione del potenziale rilievo officioso della stessa – che questo giudicante non ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 c.p.c., nei confronti dell'ulteriore parte attrice del giudizio di primo grado, . Parte_3
Quest'ultima, infatti, ha preso parte al giudizio di prime cure, pur essendo stata rigettata la sua domanda e non avendo inteso proporre gravame, a differenza degli odierni appellanti.
Orbene, sul punto va dato seguito all'orientamento di legittimità a mente del quale, in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, non si ha un'ipotesi di litisconsorzio necessario “sostanziale”, bensì facoltativo, derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà (Cassazione civile, sez. III ,
30/10/2024 , n. 28008).
Peraltro, come la Suprema Corte ha più volte evidenziato, la necessità che la presenza di più parti nel giudizio di primo grado persista in sede di impugnazione, è funzionale allo scopo di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, coerentemente alla nozione di causa inscindibile di cui all'art. 331
c.p.c. (v. Cass. 31/01/2018, n. 2348, e, ivi richiamate, Cass. 26/01/2010, n. 1535; 06/11/2011, n.
13695; 22/01/1998, n. 567; v. anche Cass. 13/06/2018, n. 15392).
Né la pluralità di danneggiati integra la fattispecie del litisconsorzio necessario “processuale”, perché la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, e cioè il fatto storico che ha cagionato il
Pag. 5 a 13 danno, mentre quanto al danno la causa petendi è diversa, stante la diversità sul piano soggettivo del giudicato quanto alla persona del danneggiato;
in comune dal punto di vista soggettivo vi è infatti solo la persona del danneggiante.
Tale contrasto, puramente logico, non determina un conflitto pratico di giudicati: trattandosi infatti di pronunce relative a diversi beni della vita (il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato), i giudicati sono materialmente eseguibili in modo simultaneo. La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina l'impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico.
Ciò posto, ha ulteriormente chiarito la Cassazione, non si vede ragione logica per la quale a tali principi debba farsi eccezione quando il fatto dannoso sia rappresentato da sinistro stradale e a rispondere delle varie pretese risarcitorie nascenti dal medesimo fatto sia chiamata la compagnia assicuratrice per la r.c.a. ma non si faccia questione di supero del massimale (Cassazione civile sez. III, 30/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 30/12/2021), n.42073).
Nella specie, alcuna questione di supero del massimale ex art.140 cod. ass. è stata sollevata dalle parti sicché, per tutti i motivi anzidetti, non si ritiene sussistente alcuna forma di litisconsorzio necessario con l'ulteriore parte del giudizio di primo grado, che avrebbe imposto una integrazione del contraddittorio.
Si palesa, poi, inammissibile la domanda di manleva formulata da , conducente Controparte_2 del veicolo antagonista e responsabile del sinistro, nei confronti della propria assicurazione,
, in quanto avanzata solo in sede di appello, essendo rimasto contumace in primo CP_4 grado, nonché rivolta verso soggetto estraneo alla controversia e non tempestivamente chiamato in giudizio.
Sul punto, si rammenta, cha la parte rimasta contumace in primo grado, pur potendo proporre appello, non può godere in tale fase di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cassazione civile, sez. 1, 4 maggio 1998, n. 4404, Cass. civ. sent. n 194/2002, Cass. civ. sent. n. 16265/2003, Cass. civ. sent. n. 14877/2012).
2. Nel merito: sul difetto di prova in ordine ai presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Pag. 6 a 13 Venendo al merito, con il primo motivo di appello, gli attori hanno contestato la pronuncia del
Giudice di Pace nella parte in cui non ha riconosciuto provati i fatti di causa per come allegati.
Ad avviso dell'odierno giudicante è d'uopo, in primo luogo, distinguere le posizioni di Parte_2
e , essendo essi rispettivamente conducente del veicolo coinvolto nel
[...] Parte_1 sinistro e terzo trasportato.
In merito alla domanda di risarcimento di quest'ultimo, si osserva che egli ha agito con l'azione prevista dall'art. 141, comma 1, cod. ass., il quale prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, la tutela rafforzata riconosciuta dalla richiamata disposizione presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 35318/2022), per cui la norma risulta, sotto tale aspetto, applicabile al caso di specie, essendo pacifico tra le parti, che l'incidente sia verificato a causa della collisione tra due veicoli.
In merito all'eccezione dedotta dall'assicurazione, relativa all'inapplicabilità della norma essendo stato il sinistro cagionato da caso fortuito, si osserva che la giurisprudenza sopra richiamata ha definitivamente chiarito, che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
In virtù dell'art. 141 cod. ass., dunque, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo, non può essere preclusa dalla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, essendo l'azione prevista a tutela del danneggiato trasportato, per consentirgli di ottenere più agevolmente la liquidazione dei danni riportati.
Pag. 7 a 13 Declinando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni sollevate dalla convenuta , che sul punto si è Controparte_1 limitata a dedurre l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista.
Appurata l'applicabilità della norma alla fattispecie in esame, è d'uopo effettuare una preliminare disamina del contenuto e dei limiti relativi all'onere probatorio che incombe sul trasportato che abbia agito ai sensi della disposizione di cui all'art. 141 cod. ass. per il risarcimento del danno.
Tale disposizione, come detto, consente allo stesso di rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro. Quanto appena detto non significa, tuttavia, che il trasportato, pur beneficiario di tale favor normativo, sia in concreto esonerato da qualsiasi onere probatorio al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito nel sinistro nel quale è rimasto coinvolto.
Come infatti precisato dalla Suprema Corte, in ossequio alla regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisce in giudizio per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 141 cod. ass., non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n.20654).
Sulla base di queste argomentazioni è necessario indagare sull'avvenuta dimostrazione, da parte del terzo danneggiato, non della dinamica del sinistro al fine di individuare l'eventuale responsabilità del conducente, bensì del fatto che l'incidente stradale si sia verificato e che le lesioni riportate dal danneggiato siano effettivamente riconducibili a detto sinistro.
Applicando i principi di diritto su richiamati al caso di specie, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta risulta integralmente smentita l'allegazione secondo la quale fosse Parte_1 soggetto terzo trasportato al momento del sinistro, non essendo emersi elementi probatori chiari e idonei a corroborare la circostanza.
Innanzitutto, si rileva che dal “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” della Polizia Locale, la suddetta autorità è intervenuta alle ore 18.15, successivamente rispetto al verificarsi del sinistro (ore 18.00), dopo l'avvertimento della centrale operativa (ore 18.10), per cui, quanto trascritto nel rapporto attesta, con fede privilegiata, unicamente le circostanze che si
Pag. 8 a 13 sono verificate alla presenza del pubblico ufficiale, tra cui non rientra certamente la presenza dei soggetti occupanti il veicolo Mercedes atteso che questi, come riportato nel medesimo verbale, al momento dell'intervento delle autorità, “avendo riportato lesioni, erano già stati accompagnati al
Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Vasto per le cure necessarie” (cfr. Verbali di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose – fasc. I grado , pag. 19 e ss. e pag.27). Parte_1
Ed infatti, detti passeggeri, diversamente dai conducenti delle auto coinvolte e dall'altro passeggero non sono stati identificati a mezzo dei loro documenti di Parte_4 identità (pag.31 doc. citata).
Gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell'incidente, poi, uditi come testimoni nel giudizio di primo grado, nulla hanno precisato in merito ad una concreta verifica della presenza nel veicolo Mercedes dei terzi trasportati indicati nel verbale al momento del sinistro, essendosi limitati a confermare quanto riportato nel documento e non ricordando ulteriori e più specifiche circostanze (cfr. verbale udienza 11.9.2020 – fasc. I grado).
Deve evidenziarsi, inoltre, che l'effettiva presenza di al P.S. di Vasto subito dopo Parte_1 il sinistro è smentita dalla documentazione sanitaria in atti, dalla quale si rinviene che questi, solo il giorno successivo, si è recato al P.S. di Torremaggiore (FG), lamentando dolore alla spalla e al ginocchio sinistro da ricondursi a “trauma-incidente in strada” “avvenuto ieri pomeriggio alle
18:00 circa;
il fatto è accaduto a San Salvo (CH)”. Nel medesimo rapporto è, poi, espressamente riportato che “Il pz non si è recato in PS perché a suo dire al momento non ne aveva necessità” (cfr.
Rapporto di Pronto Soccorso n. PS1400618 - pag. 35 – fasc. I grado ). Parte_1
Quanto accertato nel referto del Pronto Soccorso di Torremaggiore, dunque, oltre a non essere sufficiente a ricondurre le lesioni lamentate al sinistro de quo, essendo tale riconducibilità semplicemente riferita dallo stesso , smentisce definitivamente l'ipotesi che Parte_1 detto soggetto non fosse presente sul luogo del sinistro appena un quarto d'ora dopo l'incidente per essersi recato al Pronto Soccorso del nosocomio Vastese, circostanza che lui stesso ha negato l'indomani al P.S. di Torremaggiore.
Conseguentemente, risultano corrette le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla posizione di , non essendo stata fornita la prova dell'effettiva Parte_1 presenza dello stesso, quale terzo trasportato, sul veicolo incidentato ed essendo, anzi, emersi, dall'istruttoria compiuta, elementi che fanno presumere l'esatto contrario.
Pag. 9 a 13 Anche in merito a , conducente al momento del sinistro del veicolo assicurato con Parte_2
, l'odierno giudicante ritiene corrette le conclusioni a cui è addivenuto il Controparte_5
Giudice di Pace, non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio in merito alla riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro de quo.
Dalla documentazione presente in atti si evince, infatti, che egli nulla ha lamentato agli agenti operanti, in ordine a presunte lesioni subite, al momento del sinistro. Ed infatti la Polizia locale, all'atto dell'intervento, ha dato atto solo dei danni alla vettura e che i due passeggeri del veicolo
B, già allontanatisi, avrebbero riportato lesioni. Né altri testimoni hanno potuto confermare la circostanza che abbia lamentato danni alla persona al momento dell'incidente. Parte_2
Costui si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torremaggiore solo il giorno successivo alle ore 22.13, lamentando lesioni alquanto generiche, quali “dolore spalla e ginocchio sx”, astrattamente riconducibili ad una molteplicità di cause. In tale sede, inoltre, l'esito della visita è stata rimessa al curante ed è stata prescritta terapia antibiotica solo “al bisogno” (cfr. Rapporto di
Pronto Soccorso n. PS14000624 – fasc. I grado , pag. 36). Il 15.2.2014, a tre giorni Parte_2 di distanza dal sinistro, si è recato al P.S. di San Severo per effettuate la Parte_2 radiografia dell'area interessata dalla quale è risultata la contusione della regione della spalla, con prognosi di 3/5 giorni e somministrazioni di analgesici “a giudizio del curante” (cfr. Relazione di Pronto Soccorso– fasc. I grado , pag. 38). Parte_2
Orbene, l'assenza di testimoni che confermino le lesioni o anche soltanto il dolore patito dall'odierno appellante al momento del sinistro, il tempo trascorso tra l'evento e l'accertamento delle lesioni, peraltro di lievissima entità, nonché la considerevole distanza tra il luogo dell'incidente e quello degli accertamenti medici, sono tali da ritenere non adeguatamente provato il nesso causale tra le lamentate lesioni e il sinistro per cui è causa.
Assolutamente priva di causalità col sinistro de quo risulta, poi, la frattura del polso lamentata da risultando, dalla documentazione in esame, che il trauma si è verificato il Parte_2
21.2.2014, a distanza di circa una settimana dal sinistro in esame, senza che prima egli avesse mai lamentato dolori nella zona fratturata né la stessa fosse stata oggetto di accertamenti medici.
Si osserva, poi, che la documentazione depositata a sostegno risulta in gran parte illeggibile e la parte comprensibile non specifica neppure in quale parte del corpo sia stato posizionato il gesso
(cfr. Relazione di Pronto Soccorso Foggia – fasc. I grado , pag. 45 e 46 in Parte_2 particolare “ : POLSO, MANO, PIEDE”). Parte_5
Pag. 10 a 13 La documentazione prodotta, dunque, non risulta idonea a ricondurre le lesioni lamentate al sinistro de quo, ciò anche in ragione del fatto che l'appellante, in sede di interrogatorio formale, nulla ha chiarito in merito alle conseguenze del sinistro, avendo più volte dichiarato in tale sede di non ricordare i dettagli dello stesso, in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso (cfr. verbale udienza 7.11.2019 – fasc. d'ufficio I grado).
Si rileva, poi, che contrariamente a quanto dagli appellanti sostenuto, non è possibile desumere alcuna circostanza favorevole dalla mancata partecipazione di , conducente del Controparte_2 veicolo antagonista, all'interrogatorio formale deferito, né dalle dichiarazioni contenute nell'atto di costituzione del presente procedimento di appello.
In primo luogo, infatti, si rammenta che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cfr., tra le altre, Cass. 22 luglio 2005 n.
15389; Cass. 25 agosto 2003 n. 12463).
Sulla scorta di tali principi, la mancata partecipazione all'interrogatorio formale del conducente del veicolo, , risulta del tutto irrilevante e non idonea a fondare il convincimento Controparte_2 del giudice in ordine ai soggetti coinvolti nel sinistro e alle conseguenze ad essi derivate, essendo presenti elementi probatori, di senso contrario, sufficienti a fondare il convincimento del giudice.
Alcun rilievo probatorio possono, poi, avere le mere allegazioni contenute nell'atto di costituzione di , in quanto in alcun modo suffragate dalle risultanze probatorie Controparte_2 documentali e orali.
In conclusione, dunque, considerato che la valutazione del compendio probatorio, soprattutto in materia di responsabilità da sinistro stradale, è informata al criterio della attendibilità e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
Pag. 11 a 13 05/01/2023, n. 198), non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio in capo agli attori/appellanti.
Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, l'appello proposto da e Parte_1
dev'essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Parte_2
3. Sulla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Vanno, altresì, confermate le statuizioni di primo grado in punto di spese di lite, le quali sono state poste interamente in capo agli attori in virtù della causalità e della soccombenza.
Quanto al comportamento processuale della controparte che, lamentano gli opponenti con ulteriore motivo di appello, avrebbe sollevato numerose eccezioni disattese dal giudice di prime cure, va rammentato che, per giurisprudenza costante, il rigetto delle sole eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito sollevate dalla parte che poi si rivela essere vittoriosa non comporta, sul piano del regolamento delle spese processuali, una soccombenza reciproca, se la parte che ha sollevato le dette eccezioni è comunque vittoriosa nel merito.
Da ciò consegue che in alcun modo il rigetto delle eccezioni sollevate da Controparte_6 avrebbe potuto condurre ad una sua condanna alle spese di lite o ad una loro parziale compensazione.
4. Sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sostenute da , in virtù Controparte_6 dell'integrale rigetto dell'appello, queste devono essere poste a carico di e Parte_1
, in via solidale tra loro, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria nella fase di gravame.
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
Quanto alle spese di lite dell'appellato , avendo egli sostanzialmente aderito alle Controparte_2 deduzioni di parte appellante soccombente, pur concludendo per la sola inammissibile manleva
Pag. 12 a 13 nei confronti di soggetto terzo estraneo alla lite, le stesse meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto,
- conferma la sentenza n. 66/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vasto;
- condanna e , in via solidale, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del secondo grado di giudizio in favore di che liquida in € Controparte_1
3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge;
- condanna e al pagamento di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio in relazione alla posizione di
. Controparte_2
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 4 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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