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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RE TO - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
AN AR TO - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente, ampiamente articolando, si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, Rgr n. 4238/23, Ricorrente_1, Ricorrente_2
Ricorrente_3 quali eredi di Nominativo_1, rappresentati e difesi dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, impugnavano il rifiuto tacito al rimborso IVA relativo all'anno di imposta 2017 versata dall'Azienda_1 (P. Iva: P.Iva Azienda_1) per un importo a credito di € 8.974,00, ritenendolo illegittimo.
Assumono parti ricorrenti di essere subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi al sig. Nominativo_1, giusto testamento olografo del 25.01.2016 pubblicato il 04.07.2017 al Dati notarili_1 e che trai rapporti derivati dal comune dante causa, quello relativo al credito IVA nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'eccesso relativo all'anno d'imposta 2017 e versato dall' Azienda agricola del sig. Nominativo_1 registrata con partita IVA n. P.Iva Azienda_1.
In data 27.04.2018 è stata presentata apposita dichiarazione IVA con istanza di rimborso per cessazione attività, ex art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 rifiutata dall'Agenzia delle Entrate che riteneva sussistenti errori formali nella dichiarazione iva che impedivano il chiesto rimborso.
In ogni caso assumono i ricorrenti di aver presentato apposita dichiarazione integrativa relativa all'anno
2017 pur sempre finalizzata al rimborso dell'imposta dovuta, disattesa dall'Ufficio.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la pronuncia del diritto al rimborso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Palermo insistendo per la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza consolidata la dichiarazione dei redditi/IVA non è un atto negoziale ma una mera confessione stragiudiziale, sempre revocabile in presenza di errori di fatto o di diritto.
Ora l'Ufficio non contesta l'esistenza del credito in favore dei ricorrenti, ma oppone al rimborso solo errori formali nelle dichiarazioni.
Orbene la cassazione anche a sezioni unite ( Set. N. 13378/16) ha stabilito che il contribuente o i loro eredi possono sempre chiedere il rimborso provando che l'obbligazione non esiste e ciò anche se è stata presentata una dichiarazione errata e sono scaduti i termini per l'integrativa "formale".
E' evidente che negare il rimborso per un errore formale comporterebbe un indebito arricchimento dell'Erario, violando il principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.).
Non vi è dubbio poi che la dichiarazione firmata dal de cuius già deceduto (nullità originaria) deve ritenersi valida così come la successiva correzione da parte degli eredi.
Infatti, l'erede subentra nei rapporti tributari del defunto e ha il potere/dovere di regolarizzare le pendenze.
Se la dichiarazione originaria era nulla perché firmata da un soggetto inesistente (il defunto), la dichiarazione integrativa presentata dagli eredi può essere vista come una nuova dichiarazione che sana il vizio ( Cass. N. 21066/17).
In relazione alla cessazione dell'attività esercitata dal de cuius è stato documentalmente provato che essa fosse cessata già alla data di inoltro della dichiarazione e del Modello IVA (si v. la data di cessazione di P. Iva del 24.02.2017 in atti) così esaurendosi la precondizione giustificativa dell'istanza di rimborso.
Il diniego dell'Ufficio resistente si palesa quindi non legittimo.
Il ricorso, pertanto va integralmente accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite stante la non negata sussistenza degli errori nelle dichiarazioni fiscali del contribuente deceduto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara dovuto il rimborso così come richiesto dai ricorrenti. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08.01.2026 Il Presidente-Relatore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RE TO - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
AN AR TO - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente, ampiamente articolando, si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, Rgr n. 4238/23, Ricorrente_1, Ricorrente_2
Ricorrente_3 quali eredi di Nominativo_1, rappresentati e difesi dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, impugnavano il rifiuto tacito al rimborso IVA relativo all'anno di imposta 2017 versata dall'Azienda_1 (P. Iva: P.Iva Azienda_1) per un importo a credito di € 8.974,00, ritenendolo illegittimo.
Assumono parti ricorrenti di essere subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi al sig. Nominativo_1, giusto testamento olografo del 25.01.2016 pubblicato il 04.07.2017 al Dati notarili_1 e che trai rapporti derivati dal comune dante causa, quello relativo al credito IVA nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'eccesso relativo all'anno d'imposta 2017 e versato dall' Azienda agricola del sig. Nominativo_1 registrata con partita IVA n. P.Iva Azienda_1.
In data 27.04.2018 è stata presentata apposita dichiarazione IVA con istanza di rimborso per cessazione attività, ex art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 rifiutata dall'Agenzia delle Entrate che riteneva sussistenti errori formali nella dichiarazione iva che impedivano il chiesto rimborso.
In ogni caso assumono i ricorrenti di aver presentato apposita dichiarazione integrativa relativa all'anno
2017 pur sempre finalizzata al rimborso dell'imposta dovuta, disattesa dall'Ufficio.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la pronuncia del diritto al rimborso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Palermo insistendo per la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza consolidata la dichiarazione dei redditi/IVA non è un atto negoziale ma una mera confessione stragiudiziale, sempre revocabile in presenza di errori di fatto o di diritto.
Ora l'Ufficio non contesta l'esistenza del credito in favore dei ricorrenti, ma oppone al rimborso solo errori formali nelle dichiarazioni.
Orbene la cassazione anche a sezioni unite ( Set. N. 13378/16) ha stabilito che il contribuente o i loro eredi possono sempre chiedere il rimborso provando che l'obbligazione non esiste e ciò anche se è stata presentata una dichiarazione errata e sono scaduti i termini per l'integrativa "formale".
E' evidente che negare il rimborso per un errore formale comporterebbe un indebito arricchimento dell'Erario, violando il principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.).
Non vi è dubbio poi che la dichiarazione firmata dal de cuius già deceduto (nullità originaria) deve ritenersi valida così come la successiva correzione da parte degli eredi.
Infatti, l'erede subentra nei rapporti tributari del defunto e ha il potere/dovere di regolarizzare le pendenze.
Se la dichiarazione originaria era nulla perché firmata da un soggetto inesistente (il defunto), la dichiarazione integrativa presentata dagli eredi può essere vista come una nuova dichiarazione che sana il vizio ( Cass. N. 21066/17).
In relazione alla cessazione dell'attività esercitata dal de cuius è stato documentalmente provato che essa fosse cessata già alla data di inoltro della dichiarazione e del Modello IVA (si v. la data di cessazione di P. Iva del 24.02.2017 in atti) così esaurendosi la precondizione giustificativa dell'istanza di rimborso.
Il diniego dell'Ufficio resistente si palesa quindi non legittimo.
Il ricorso, pertanto va integralmente accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite stante la non negata sussistenza degli errori nelle dichiarazioni fiscali del contribuente deceduto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara dovuto il rimborso così come richiesto dai ricorrenti. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08.01.2026 Il Presidente-Relatore